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ITALIA : a partire dal periodo d'imposta iniziato successivamente al 30/9/1997 l'ILOR
(applicata al 16,2% sugli utili societari) è stata soppressa ed è stata introdotta
l'IRAP applicata all'aliquota del 4,25% su una base imponibile allargata rispetto a quella
ILOR (oneri finanziari e costi del personale sono, ad esempio, indeducibili).
Pertanto, l'aliquota complessiva del prelievo sul reddito ordinario delle imprese marittime
italiane è inferiore al 53,2%, ma comunque superiore al 41,25%.
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PAESI BASSI : determinazione del reddito forfettario sul tonnellaggio netto delle navi
(regime opzionale)
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GERMANIA : allo studio imposta sul tonnellaggio
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NORVEGIA : imposta sul tonnellaggio netto delle navi (regime opzionale)
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GRECIA : la tassazione viene operata sul tonnellaggio delle navi
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