 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha giudicato
legittimo il prelievo di tre euro a passeggero su crociere e
traghetti essendo ritenuto un tributo autonomo e non un diritto
portuale, quindi non rientrate nel regolamento europeo sui porti. La
Sezione Seconda del TAR ha respinto infatti il ricorso con cui
Assarmatori, Assagenti, Grandi Navi Veloci, Moby, Stazioni Marittime
e un privato cittadino, Giulio Uras, chiedevano di annullare
l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco portuale istituita dal
Comune di Genova.
Il prelievo nasce dall'accordo tra Stato e Comune firmato il 22
novembre 2022, il cosiddetto “patto per Genova”. La
città - come ricorda la sentenza del TAR - era
sovraindebitata, con un debito pro capite superiore a 1.000 euro per
abitante, anche se non in disavanzo, e aveva aderito alla procedura
straordinaria di riequilibrio prevista dalla legge n. 234/2021 e dal
decreto-legge n. 50/2022. In cambio, l'ente beneficia di un
contributo statale pluriennale. L'accordo prevedeva due misure: un
aumento dell'addizionale comunale Irpef, con aliquote tra l'1% e
l'1,2% a seconda dello scaglione, e l'istituzione di un'addizionale
sui diritti d'imbarco portuale pari appunto a tre euro a persona. Il
gettito atteso era di 24,9 milioni di euro l'anno, di cui 19,2
milioni dall'Irpef e 5,7 milioni dalla tassa portuale. Il Comune ha
alzato l'Irpef fin dal 2022, ma la tassa d'imbarco è stata
introdotta solo il 16 dicembre 2025 con la delibera n. 72, tre anni
dopo l'accordo. Nello stesso mese l'ente ha portato tutte le
aliquote Irpef all'1,2%, nonostante il Ministero dell'Interno avesse
respinto la proposta di rimodulare il patto in questo senso.
I ricorrenti hanno impugnato le delibere, l'accordo e la nota con cui
il Ministero contestava al Comune l'inadempimento per la mancata
istituzione del tributo. L'Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ligure Occidentale si è costituita sostenendo le ragioni
dei ricorrenti. Le amministrazioni statali e il Comune hanno
sollevato eccezioni di inammissibilità, che il TAR non ha
esaminato, perché il ricorso è stato ritenuto
infondato nel merito.
Gli armatori sostenevano che un'addizionale può esistere
solo se c'è un tributo principale a cui agganciarla, e che
nel porto di Genova non ne esistono sui passeggeri. Per il TAR,
tuttavia, il termine “addizionale” usato dalla legge è
improprio: il legislatore ha creato un tributo proprio derivato,
riservato ai Comuni con un forte disavanzo o debito. Subordinarlo
alle scelte di altre autorità, prese per scopi diversi - per
i giudici - sarebbe illogico, e la natura tributaria è
confermata dai tre requisiti indicati dalla giurisprudenza:
decurtazione patrimoniale definitiva, assenza di rapporto con una
prestazione, destinazione a coprire spese pubbliche.
Inoltre il TAR non ha rilevato alcun conflitto con il
regolamento europeo sui porti. Il regolamento UE 2017/352 - ricorda
la sentenza - disciplina i diritti che gli operatori di navi e i
proprietari delle merci pagano per usare le infrastrutture e i
servizi portuali. La tassa genovese, invece, colpisce i passeggeri,
che sono utenti del servizio di trasporto e non del porto, e non è
collegata a servizi portuali. Il TAR richiama una recente sentenza
del Consiglio di Stato sull'addizionale portuale di Salerno e
giudica generiche le censure sulla concorrenza, perché
mancano prove delle ricadute negative sulla competitività
dello scalo.
I ricorrenti sostenevano, inoltre, che l'Irpef
avesse già superato da sola l'obiettivo di gettito e che la
tassa fosse quindi superflua. I giudici del TAR hanno risposto con
tre argomenti. Primo, la legge impone di applicare le due misure
insieme, come indica la congiunzione “e”. Secondo,
l'obiettivo del cronoprogramma ha valore indicativo, e il Comune può
proporre ogni anno una rimodulazione. Terzo, il maggior incasso
dell'Irpef (13,1 milioni nel 2022, 25,9 nel 2023, 36,8 nel 2024) non
dipende solo dalle aliquote: una parte deriva dalla crescita della
base imponibile, stimata al 7,44%, al 14,86% e al 24,87%. Depurato,
l'effetto dell'aumento di aliquote è di 7,7, 15,1 e 18,6
milioni, sempre sotto i 19,2 previsti. Anche l'aumento dei
passeggeri non è determinante: dopo la crescita del 2023 c'è
stato un calo nel 2024 per le crociere, con dati sostanzialmente
confermati nel 2025.
La sentenza ricorda poi che il Comune ha motivato la misura con
l'obbligo di rispettare l'accordo e con la necessità di
compensare i disagi del traffico turistico portuale su viabilità,
trasporti e igiene urbana. Il TAR ritiene questa finalità
implicita nella legge, richiamando una sentenza del Consiglio di
Stato sull'aeroporto di Napoli, e osserva che non c'era obbligo di
consultare l'Autorità Portuale e le compagnie, perché
la delibera è un atto regolamentare, e comunque i soggetti
interessati hanno partecipato alla riunione delle commissioni
consiliari del 10 dicembre 2025. In quella seduta - si legge nella
sentenza - è stato osservato che i tre euro equivalgono al
massimo al prezzo di un aperitivo.
Per il TAR, le questioni
di costituzionalità sono manifestamente infondate. I giudici
escludono che la tassa violi la territorialità: il porto
ricade anche nel territorio comunale, e il Comune è un ente a
fini generali che può, ad esempio, applicare l'IMU sulle aree
portuali date in concessione. Escludono anche la violazione della
riserva di legge, perché la legge fissa presupposto, soggetti
passivi e importo massimo, mentre al Comune spetta la disciplina di
dettaglio, ed escludono pure la violazione della capacità
contributiva: la crociera esprime una capacità di spesa e -
secondo la sentenza - anche il biglietto del traghetto lo fa, con
richiami all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco.
Infine, secondo il TAR, le esenzioni dalla tassa non
sono discriminatorie. Sono esentati i residenti a Genova, i
residenti nelle isole di destinazione e le forze di sicurezza, i
vigili del fuoco e il personale di protezione civile in servizio.
Per il TAR le situazioni sono oggettivamente diverse, in quanto i
residenti non producono i disagi che la tassa vuole compensare, e
sono già gravati dall'aumento dell'Irpef; chi torna a casa in
isola non viaggia come chi va in vacanza. Le sentenze europee citate
dai ricorrenti riguardavano poi casi diversi, come la tassa sarda
sul lusso e i dazi portuali greci.
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