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Journal indépendant d'économie et de politique des transports
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Nouvelles originales
Le gouvernement a donné le feu vert au projet de loi sur la gouvernance portuaire
Au centre de la nouvelle structure, la naissance de Porti d’Italia Spa
Roma
22 Décembre 2025
Aujourd’hui, le Conseil des ministres a approuvé le projet loi pour la réorganisation de la loi n° 84 du 28 janvier 1994 sur la Gouvernance portuaire et sur la relance des investissements dans la Infrastructures stratégiques de transport maritime d’intérêt que nous rapportons ci-dessous. Insistant sur le fait que le gouvernement a approuva la réforme sans réserve, le ministère des Affaires étrangères Les infrastructures et les transports dirigés par Matteo Salvini ont A souligné que « Avec cette étape, nous commençons à une réforme attendue depuis des années, qui introduit une vision unitaire, Objectifs clairs et responsabilités définies, posant les bases pour un système de portage moderne, compétitif et entièrement intégré sur les grandes routes de la Méditerranée et de l’Europe. Au cœur de la nouvelle structure - le ministère spécifié dans une note - il existe la naissance de Porti d’Italia Spa, une société publique Appartenant au ministère de l’Économie et des Finances et supervisée par le ministère des Infrastructures et des Transports, appelée à jouer un rôle de direction nationale. La nouvelle société sera Responsable de la gestion des grands investissements en infrastructures activités stratégiques, maintenance extraordinaire, identification d’œuvres d’intérêt économique général et de promotion du système portuaire italien sur les marchés internationaux ».

« Les 16 Autorités du Système Portuaire - poursuivent le NOTE - rester pleinement opérationnel et maintenir la gestion territoire des aéroports, maintenance ordinaire et libération de concessions, mais sont soulagées par la charge financière de la Œuvres majeures. Le nouvel équilibre économique est garanti par le capitalisation de Porti d’Italia Spa par l’utilisation de des excédents administratifs non contraints du système, permettant les autorités de se concentrer sur l’efficacité opérationnelle et sur le développement local. La réforme introduit également un simplification significative des procédures, accélération l’approbation des plans directeurs portuaires, le rendant plus important dragage et encouragement à la réutilisation des matériaux dans Perspective économie circulaire, tout en renforçant les pouvoirs de la supervision du MIT pour garantir le respect des délais et règles ».

« Maintenant, » se souvenait le MIT, « la parole passe à la Le Parlement, appelé à examiner et à approuver définitivement un Réforme stratégique pour le pays. Le gouvernement - conclut la note - appelle à une discussion sérieuse et responsable, orientée vers le mérite et pour finalement équiper l’Italie d’un système portuaire à la hauteur des défis mondiaux. Il est temps de faire des choix dans l’intérêt de la compétitivité nationale, et la croissance ».


SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI RIORDINO DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 IN MATERIA DI GOVERNANCE PORTUALE E RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI TRASPORTO MARITTIMO DI INTERESSE GENERALE


ART. 1 (Modifiche all'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo

1) dopo le parole “le attività portuali” sono inserite le seguenti: “, nonché la realizzazione di infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di rilevanza internazionale e nazionale,”
2) dopo le parole “piani regionali dei trasporti” sono aggiunte, in fine, le seguenti “, e per promuovere lo sviluppo integrato del settore portuale anche rispetto agli obiettivi di connettività sostenibile connessi allo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e per potenziale il sistema di trasporto e dell'intermodalità mediante il rilancio degli investimenti nelle infrastrutture portuali di interesse generale,”;

b) al secondo periodo, dopo le parole “i compiti e le funzioni” sono inserite le seguenti “della Porti di Italia S.p.A. (PdI),”.


ART. 2 (Inserimento dell'articolo 1-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

“Art. 1-bis (Definizione degli interventi in ambito portuale)

1. Ai fini della presente legge, sono considerati:
a) opere infrastrutturali: le opere di grande infrastrutturazione, ivi incluse la costruzione di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini, di banchine e piazzali attrezzati e di opere di viabilità funzionali alle aree portuali, nonché le operazioni di dragaggio infrastrutturale dei fondali;

b) interventi di manutenzione straordinaria, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle opere infrastrutturali, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di contrastare il rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità, ivi incluse le operazioni di dragaggio di bonifica dei fondali;

c) interventi di manutenzione ordinaria, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per contrastare il degrado delle opere infrastrutturali, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità, ivi incluse le operazioni di dragaggio di manutenzione dei fondali.”.


ART. 3 (Modifiche all'articolo 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Ai sensi della presente legge, è ente nazionale per le infrastrutture di trasporto marittimo nelle aree demaniali marittime ricomprese nelle circoscrizioni delle Autorità di sistema portuale la società di cui all'articolo 5-ter.”

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Organizzazioni portuali, autorità di sistema portuale, uffici territoriali portuali, autorità marittime e ente nazionale per le infrastrutture di trasporto marittimo)”;


ART. 4 (Modifiche all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, la parola “nazionale” è soppressa;

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole “dello Stato” sono inserite le seguenti “come individuati ai sensi del comma 2”;

c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. I porti, o specifiche aree portuali, di cui all'Allegato A, ricadenti nella circoscrizione territoriale di una autorità di sistema portuale e ricompresi nella rete centrale TEN-T, appartengono alla categoria II, classe I. I porti, o specifiche aree portuali, ricadenti nella circoscrizione territoriale di una Autorità di sistema portuale e non ricompresi nella rete centrale TEN-T, appartengono alla categoria II, classe II. I porti, o specifiche aree portuali, non appartenenti alla categoria I né ricadenti nella circoscrizione territoriale di una Autorità di sistema portuale, appartengono alla categoria II, classe III.”;

d) al comma 3, l'alinea è sostituita dalla seguente: “Nei porti, o nelle specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, le aree sono assegnate ad una o più delle seguenti categorie funzionali:”

e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Le destinazioni d'uso ammesse per ciascuna categoria funzionale sono individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1-ter.

3-ter. Ai fini dell'adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli 4- ter e 5.1, i porti di cui alla categoria II, classi I e II, sono integrati nella Rete italiana della portualità, il cui sviluppo e la cui promozione è affidata alla società di cui all'articolo 5-ter.

3-quater. Spettano allo Stato gli oneri per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I.

3-quinquies. Lo Stato contribuisce al finanziamento degli oneri per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali e per la manutenzione straordinaria nei porti di cui alla categoria II, classi I e II individuate dal decreto di cui all'articolo 4-ter e nei limiti delle risorse individuate nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. Le regioni o il comune interessato possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere infrastrutturali nei porti di cui alla categoria II, classi I e II.

3-sexies. Spetta a ciascuna autorità di sistema portuale l'onere per la realizzazione delle opere infrastrutturali e degli interventi di manutenzione straordinaria non ricompresi nel decreto di cui all'articolo 4-ter, degli interventi di manutenzione ordinaria, nonché degli interventi di cui all'articolo 5-quater, comma 3, nei porti ricompresi nella propria circoscrizione. 3-septies. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la realizzazione degli interventi per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali, per la manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria nei porti di cui alla categoria II, classe III.”

f) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.


ART. 5 (Inserimento dell'articolo 4-ter alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente:

“Art. 4-ter (Individuazione delle infrastrutture strategiche del settore portuale da realizzare in via prioritaria)

1. Al fine di potenziare il sistema della Rete italiana della portualità e di valorizzare le aree e i beni del demanio marittimo secondo una visione unitaria e integrata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale e il Comitato interministeriale per le politiche del mare, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa ricognizione dei fabbisogni in termini infrastrutturali evidenziati da ciascuna Autorità di sistema portuale, le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale e di rilevanza internazionale e nazionale da realizzare in via prioritaria

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce, in ordine di priorità, l'elenco degli interventi strategici di realizzazione di nuove opere infrastrutturali e di manutenzione straordinaria nelle aree ricomprese nella circoscrizione delle autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, da affidare in concessione alla società di cui all'articolo 5-ter e finanziare, anche a stralcio, con le risorse del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis.

3. L'elenco di cui al comma 2 è trasmesso a ciascuna autorità di sistema portuale territorialmente competente per l'acquisizione dei pareri dell'autorità marittima, dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), dell'azienda sanitaria locale e del comando provinciale dei vigili del fuoco, prodromici all'approvazione ed esecuzione degli interventi affidati alla Porti di Italia S.p.A..

4. L'elenco delle infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale e di rilevanza internazionale e nazionale da realizzare in via prioritaria è aggiornato, almeno con cadenza quinquennale, con le modalità di cui al comma 1, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi, nonché dei nuovi fabbisogni di sviluppo in rete del settore portuale. Per gli interventi di competenza delle regioni, da realizzare in conformità ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico-produttivo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, direttive di coordinamento.”.


ART. 6 (Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole “nonché con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica,” sono sostituite dalle seguenti: “con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, nonché con l'accordo di programma di cui all'articolo 5.1”;

2) alla lettera b) le parole “che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale” sono soppresse;

b) al comma 1-bis, le parole “dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge. In caso di mancanza di accordo si applicano le disposizioni di cui all'art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto compatibili”;

c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: “01.ter. Quando nell'accordo di programma di cui all'articolo 5-quater o nei suoi aggiornamenti annuali sono inclusi interventi che per la loro realizzazione richiedono una modifica delle scelte operate ai sensi del comma 1, lettere c) e d), le Autorità di sistema portuale procedono tempestivamente alla revisione del DPSS, mediante appositi atti aggiuntivi. Gli atti aggiuntivi sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale ed approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;

d) al comma 1-ter le parole “(PRP), che individua analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate” sono sostituite dalle seguenti: “(PRP). Il PRP individua, per ciascuna area ricompresa nell'ambito portuale, le destinazioni d'uso omogenee, in termini di carichi urbanistici ed ambientali, ammesse nell'ambito delle categorie funzionali di cui all'articolo 4, comma 3,” e il secondo periodo è soppresso;

e) al comma 1-quinquies:

1) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

2) al quarto periodo, le parole “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

f) il comma 1-sexies è sostituito dal seguente: “1-sexies. Nel caso in cui sia necessario realizzare opere incluse nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1 ovvero si ravvisi la necessità di realizzare opere in via d'urgenza e sia in vigore un PRP antecedente all'inserimento dell'opera nell'accordo di programma o comunque non coerente con le esigenze di realizzazione dell'intervento la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui all'articolo 38, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che sancisce l'intesa tra gli enti interessati, ha effetto di variante al PRP.”;

g) il comma 1-septies è abrogato;

h) al comma 2, le parole “di grande infrastrutturazione” è sostituita dalla seguente: “infrastrutturali”;

i) al comma 2-bis, lettera b), dopo le parole “parere non ostativo, nonché” sono aggiunte le seguenti: “, contestualmente,”;

l) il comma 3 è abrogato;

m) al comma 3-bis, le parole “al comma 3, nei quali non è istituita l'Autorità di sistema portuale” sono sostituite dalle seguenti “alla categoria II, classe III”;

n) il comma 3-ter è sostituito dal seguente: “3-ter. I piani regolatori portuali adottati ai sensi del comma 2-bis, lettera a) sono sottoposti, contestualmente all'invio dei medesimi ai soggetti di cui al comma 2-bis, lettera b), ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di VAS. Le varianti generali ai piani regolatori portuali sono sottoposte al procedimento previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale, con riduzione dei termini di cui al comma 2-bis, lettera b) a trenta giorni, per il parere del comune e della regione interessati, e a quarantacinque giorni, per il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.”;

o) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale, autonomamente o su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della regione o del comune interessato, può promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti localizzate al piano regolatore portuale concernenti le categorie funzionali assegnate alle aree portuali e retroportuali, nonché i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio.”;

p) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. Le varianti localizzate al piano regolatore portuale di cui al comma 4 sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; per gli ulteriori aspetti, si applica il procedimento previsto per l'approvazione delle varianti generali di cui al comma 3-ter.”

q) il comma 4-ter è abrogato;

r) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole “delle aree portuali” sono inserite le seguenti: “e retroportuali”;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Il mutamento di destinazione d'uso nell'ambito della medesima categoria funzionale costituisce modifica che non altera in modo sostanziale la struttura del PRP ai sensi del primo periodo”;

s) al comma 5-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole “della Autorità di sistema portuale” sono inserite le seguenti: “, per gli interventi di manutenzione ordinaria, e della società di cui all'articolo 5-ter, per gli interventi di manutenzione straordinaria o per le nuove opere infrastrutturali,”;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonché dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonché di opere ad essi connesse, l'esecuzione di lavori nei porti è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dalla autorità di sistema portuale per gli interventi di cui all'articolo 5-quater, comma 3, e dalla società di cui all'articolo 5-ter per gli interventi di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui sono chiamate tutte le amministrazioni competenti”;

t) al comma 5-ter, le parole “dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” sono sostituite dalle seguenti “dell'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” e le parole “all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016” sono sostituite dalle seguenti “all'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

u) al comma 7, le parole “classe II e III” sono sostituite dalle seguenti “classe III”;

v) i commi 8, 9, 10 e 11 sono abrogati.


ART. 7 (Inserimento dell'articolo 5.1 alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

“Art. 5.1 (Accordo di programma)

1.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con la Porti d'Italia S.p.a. un accordo di programma di durata quinquennale quale strumento attuativo del decreto adottato ai sensi dell'articolo 4-ter, nel rispetto delle priorità ivi indicate e della dotazione finanziaria annuale del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis.

2. L'accordo di programma, per ciascun intervento, indica il relativo codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e stabilisce il cronoprogramma di approvazione, affidamento ed esecuzione dei lavori e le relative modalità di verifica e monitoraggio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la stima del costo dell'opera, con l'indicazione della misura del concorso dello Stato al relativo finanziamento, nei limiti della dotazione del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis. I progetti relativi agli interventi inclusi nell'accordo di programma sono corredati dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 2, Allegato I.7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'erogazione dei finanziamenti relativi ai singoli interventi di cui al comma 2 è subordinata alla verifica del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Per gli interventi che non soddisfano le condizioni di esenzione dall'obbligo di notifica previste dai regolamenti europei applicabili, l'erogazione delle risorse è sospesa fino all'avvenuta autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Lo schema di accordo di programma è sottoposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), che adotta la relativa delibera entro trenta giorni. La delibera del CIPESS è sottoposta al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di consentire una più celere realizzazione degli interventi, è ammessa la registrazione anche parziale della delibera, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto di registrazione. In tal caso, il CIPESS può adottare, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, una delibera integrativa o modificativa delle parti non registrate.

4. Lo schema di accordo di programma è sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Porti d'Italia S.p.A. entro quindici giorni dalla registrazione da parte della Corte dei conti della delibera di approvazione. L'accordo di programma è trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, alle Camere, al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS.

5. Entro il 30 settembre di ciascun anno la Porti d'Italia S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione dell'accordo di programma, ivi compreso lo stato di avanzamento delle opere e degli interventi sulla base delle informazioni desumibili dal sistema di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

6. L'accordo di programma può essere sottoposto ad aggiornamenti annuali, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi, nonché delle risorse disponibili. Gli aggiornamenti di importo pari o inferiore a 2 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di importo superiore a 2 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura di cui ai commi 3 e 4.

7. L'accordo di programma è trasmesso a ciascuna Autorità di sistema portuale territorialmente competente per l'acquisizione dei pareri dell'autorità marittima, dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), dell'azienda sanitaria locale e del comando provinciale dei vigili del fuoco, prodromici all'approvazione ed esecuzione degli interventi affidati alla Porti d'Italia S.p.a.”.


ART. 8 (Modifiche all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è premesso il seguente: “01. Il presente articolo disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, da realizzare in siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dei commi da 1 a 6, o anche al di fuori di siti di bonifica di interesse nazionale, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 8-bis a 8-sexies.”;

b) i commi 1-bis e 8 sono abrogati;

c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

“8-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posto in siti di interesse nazionale, si utilizzano le modalità e le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, ove presenti. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marinocostiere, anche al di fuori dei siti di bonifica di interesse nazionale, sono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e costituiscono, ove necessario, variante al piano regolatore portuale. 8-ter. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente individuata ai sensi del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le amministrazioni interessate nell'ambito del nuovo procedimento autorizzativo svolgono le proprie attività con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 8-quater. Al fine di promuovere, fuori dei siti di bonifica di interesse nazionale, politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi infrastrutturali, nonché di quelli provenienti dalle operazioni di dragaggio, le Autorità di sistema portuale, acquisiti i pareri vincolanti della regione, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) e dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, da rendere entro quindici giorni dalla richiesta, approvano il Progetto per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, anche in siti diversi da quello di origine, secondo i criteri e le condizioni di cui agli articoli 109, comma 1, e 184-quater, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Il Progetto di cui al primo periodo prevede, altresì, l'individuazione dei siti di stoccaggio provvisorio o di deposito temporaneo, ivi compresa la eventuale realizzazione di casse di colmata in mare. Il Progetto di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:
a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173;
b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, idonei in termini di caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti da scavi in roccia oppure dall'escavo di substrati naturali appartenenti all'originale litorale o al fondale sottostante di pertinenza demaniale;
d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184- quater, commi 1 e 2, del medesimo decreto.
8-quinquies. Il progetto di cui al comma 8-quater contiene un cronoprogramma delle attività finalizzate al deposito temporaneo dei materiali, al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 8-quater. Le dichiarazioni di conformità di cui al primo periodo includono la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attività di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalità di impiego previste. Il progetto comprende, altresì, i risultati e le procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al comma 8-quater. 8-sexies. L'approvazione del progetto di cui al comma 8-quater sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo progetto, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi contenuti nel progetto da assoggettare a valutazioni di compatibilità ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le Autorità di sistema portuale, laddove necessario, provvedono all'aggiornamento del Progetto con le modalità di cui ai commi 8- quater e 8-quinquies.”


ART. 9 (Inserimento degli articoli 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

“Art. 5-ter (Porti d'Italia S.p.A.)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita la società per azioni “Porti d'Italia S.p.A.” (di seguito la “società”) titolare di diritti speciali ed esclusivi di cui alla presente legge. Con lo stesso provvedimento sono definiti l'atto costitutivo e lo statuto sociale, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile, sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, in deroga all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed è individuata la data di avvio dell'operatività della società medesima. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile.

2. La società ha come oggetto sociale è lo sviluppo e la promozione della Rete italiana della portualità di cui all'articolo 4, comma 3-bis attraverso:
a) lo svolgimento, in regime di concessione, ai sensi dell'articolo 5-quater, dei servizi di interesse pubblico generale connessi alla realizzazione di investimenti strategici di rilevanza internazionale e nazionale in opere infrastrutturali e in interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettere a) e b) individuate dal decreto di cui all'articolo 4-ter, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 56-ter del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 nei porti della categoria II, classi I e II, nonché delle attività strumentali all'efficiente erogazione di tali servizi, anche mediante la stipula di convenzioni con le autorità di sistema portuale per il coordinamento delle attività di comune interesse;
b) lo svolgimento, in regime di mercato, all'estero o in Italia, di attività di progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali attinenti alle attività marittime e portuali, nonché la realizzazione di consulenze, studi, ricerche, servizi anche di ingegneria nel settore delle infrastrutture portuali, compresi gli interventi intermodali, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5-quinquies.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al presente articolo , fino alla concorrenza massima di 500 milioni di euro, a valere sull'avanzo di amministrazione disponibile delle autorità di sistema portuale, da sottoscrivere e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale. L'utilizzo delle risorse di cui al primo periodo ai fini della sottoscrizione del capitale è subordinato all'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da rilasciarsi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della società, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla società in ordine alle attività di cui al comma 2, lettera a).

4. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, due designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il presidente è nominato tra i membri designati dal Ministero dell'economia e delle finanze e l'amministratore delegato è nominato tra i membri designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti. Due membri effettivi, di cui uno in qualità di presidente del collegio sindacale, e un membro supplente sono designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un membro effettivo e un supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Alla società Porti d'Italia S.p.A. non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.


Art. 5-quater (Attività della Porti d'Italia S.p.A. svolta in regime di concessione)

1. Alla società sono attribuiti con concessione, per la durata di novantanove anni, i compiti di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a). Tutte le attività, nonché i diritti, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi alle autorità di sistema portuale in relazione ai compiti di cui al primo periodo sono conferiti a titolo di concessione alla società.

2. Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), la società provvede a:
a) realizzare il progressivo miglioramento e lo sviluppo della Rete italiana della portualità, nell'ottica della piena integrazione della medesima nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e nei circuiti transnazionali della logistica portuale, nonché della promozione delle connessioni interportuali e intermodali, attraverso l'attuazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1;
b) progettare e realizzare, sia direttamente che in appalto o concessione, ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto del regolamento di cui al decreto 28 dicembre 2022, n. 202, interventi di costruzione di opere infrastrutturali e di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), nei porti portualità inclusi nelle circoscrizioni delle autorità di sistema portuale; nell'ambito di tale attività, la società approva i progetti dei lavori e ad essa compete l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
c) stipulare convenzioni con le autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 5-sexies;
d) vigilare sull'esecuzione dei lavori;
e) realizzare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;
f) curare le strategie di marketing e di promozione della Rete italiana della portualità.

3. Sono esclusi dalle attività affidate in concessione alla Porti d'Italia S.p.A. le attività infrastrutturali non connesse al trasporto, inclusa la realizzazione di impianti di produzione industriale che operano nell'area portuale, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture portuali.

4. La concessione è assentita con decreto entro il 31 luglio 2026 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disciplina della concessione è stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra l'altro:
a) le modalità di realizzazione da parte della società degli interventi individuati ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), secondo le disposizioni e le procedure previste a legislazione vigente, ivi compreso il ricorso ai contratti di concessione a terzi, per la manutenzione, il miglioramento e l'adeguamento dei porti della Rete italiana della portualità e per la realizzazione di nuove opere portuali, nonché le modalità e i termini per il collaudo dei nuovi interventi;
b) le modalità di sottoposizione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi agli interventi affidati in concessione ai sensi del presente articolo al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi dell'articolo 47, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) le modalità di svolgimento, in relazione agli interventi di cui alla lettera a), dell'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e di riconsegna delle opere realizzate e delle relative pertinenze alle autorità di sistema portuale dopo il collaudo;
d) le modalità di esercizio da parte del concedente dei poteri di vigilanza sull'attività del concessionario;
e) le penali e le ipotesi di decadenza dalla concessione, con le relative procedure, nonché i criteri e le modalità per l'acquisizione allo Stato delle opere in corso di realizzazione;
f) le modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati in concessione, in coerenza con quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 5.1 nonché dall'articolo 27-bis;
g) l'assunzione da parte della società di tutti i costi di progettazione, costruzione e di manutenzione straordinaria degli interventi e delle opere alla medesima affidate ai sensi dell'articolo 4-ter, nel rispetto di quanto previsto dall''accordo di programma;
h) le modalità di definizione e revisione periodica del piano economico-finanziario e il contributo, definito ai sensi dell'articolo 5.1, comma 2;
i) le modalità di reperimento, da parte della società, degli ulteriori mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione delle prestazioni affidate.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti finanziari, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è approvato lo schema della convenzione di concessione. Con le medesime modalità sono approvate le eventuali successive modifiche della convenzione di concessione.

6. La Porti d'Italia S.p.A. adotta sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi previste dal presente articolo. È fatto divieto alla società di utilizzare risorse pubbliche per finanziare, direttamente o indirettamente, le attività svolte in regime di mercato di cui all'articolo 5- quinquies. A tal fine, la società adotta un modello di separazione organizzativa e funzionale idoneo a garantire la netta distinzione tra le strutture dedicate alle funzioni di interesse pubblico e quelle dedicate alle attività di mercato, assicurando l'assenza di trasferimenti incrociati di risorse.


Art. 5-quinquies (Attività della Porti d'Italia S.p.A. svolta in regime di mercato)

1. La Porti d'Italia S.p.A. può, al di fuori del perimetro della concessione di cui all'articolo 5-quater, operare, direttamente o attraverso società, consorzi o imprese partecipate, per la progettazione e la realizzazione di opere infrastrutturali attinenti alle attività marittime e portuali, nonché effettuare consulenze, studi, ricerche, servizi anche di ingegneria nel settore delle infrastrutture portuali, anche intermodali.

2. È fatto divieto alla società di svolgere le attività di cui al comma 1 qualora esse determinino, anche potenzialmente, un conflitto di interessi con i compiti e le funzioni esercitati in regime di concessione ai sensi dell'articolo 5-quater, ovvero qualora tali attività possano alterare le condizioni di parità concorrenziale nel mercato di riferimento in ragione della titolarità dei diritti speciali o esclusivi.


Art. 5-sexies (Coordinamento tra la Porti d'Italia S.p.A. e le Autorità di sistema portuale per le attività di comune interesse)

1. La Porti d'Italia S.p.A. stipula con la Conferenza nazionale di coordinamento delle autorità di sistema portuale una convenzione-quadro per la definizione delle modalità di svolgimento delle attività di comune interesse relative, in particolare:
a) al rilascio, da parte dell'Autorità di sistema portuale territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori da parte della Porti d'Italia S.p.A., degli atti di assenso, concerto o nulla osta propedeutici all'esecuzione di un intervento ricompreso nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1., compresa l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione delle aree di cantiere;
b) alla realizzazione, da parte della Porti d'Italia S.p.A., degli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1., al fine di regolare le interferenze sulla gestione dei servizi portuali di competenza delle autorità di sistema portuale;
c) alla regolazione delle eventuali interferenze tra la realizzazione degli interventi infrastrutturali affidati alla Porti d'Italia S.p.A. in attuazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. e gli interventi, autorizzati, anche mediante affidamento in concessione, dalle autorità di sistema portuale; d) alle modalità di affidamento congiunto da parte della Porti d'Italia S.p.A. e delle autorità di sistema portuali territorialmente competenti, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e in coerenza con quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2022, n. 202, delle concessioni di lavori e servizi aventi ad oggetto la realizzazione di un intervento incluso nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. e la gestione dei servizi portuali nella medesima area e nelle relative pertinenze; le predette concessioni possono essere affidate anche mediante ricorso alla finanza di progetto;
e) alla stipula tra la Porti d'Italia S.p.A. e le autorità di sistema portuale territorialmente competenti di contratti di comodato ai sensi dell'articolo 1803 del Codice civile aventi ad oggetto la consegna alla Porti d'Italia S.p.A. di locali e immobili compresi nell'ambito portuale per lo svolgimento dell'attività alla medesima affidata in concessione ai sensi dell'articolo 5-quater;
f) al trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 23, commi 6-bis e 6-ter;
g) alla definizione delle modalità e dei criteri con cui, a titolo di avvalimento, la Porti d'Italia S.p.A. e le autorità di sistema portuale possono impegnarsi a mettere reciprocamente a disposizione le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali di cui necessitano per lo svolgimento delle attività di comune interesse.

2. In sede di sottoscrizione della convenzione-quadro di cui al comma 1, le parti si impegnano ad attuare le relative attività con le risorse umane, tecniche e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La convenzione-quadro è trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'acquisizione di un parere preventivo, di natura vincolante, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione dell'atto.

4. La Porti d'Italia S.p.a. sottoscrive, entro novanta giorni dalla data della stipula della convenzione-quadro di cui al comma 1, convenzioni attuative con ciascuna Autorità di sistema portuale in conformità a quanto previsto dalla predetta convenzione-quadro. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, alla Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è attribuito, in via sostitutiva, il potere di sottoscrivere le convenzioni attuative con la Porti d'Italia S.p.a., in luogo delle Autorità di sistema portuale.

5. In caso inadempimento della convenzione attuativa di cui al comma 4 da parte dell'Autorità di sistema portuale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può nominare un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti comunque necessari all'esecuzione della predetta convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 5-septies (Rapporti di lavoro, controlli e procedure di competenza della Porti d'Italia S.p.A.)

1. Per le sue esigenze, la Porti d'Italia S.p.A. può stipulare contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato.

2. La società può avvalersi del personale delle società partecipate dallo Stato, in regime di distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche e dell'attività di direzione dei lavori funzionali alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), fino a un contingente massimo di centocinquanta unità di personale. Il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale di cui al presente comma è a carico della società.

3. La Porti d'Italia S.p.A. può, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale.

4. La Porti d'Italia S.p.A. è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere e degli interventi alla medesima affidati.

5. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

6. La Porti d'Italia S.p.A. può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

7. Alle controversie relative alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.


ART. 10 (Modifiche all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, la parola “quindici” è sostituita dalla seguente “sedici”;
b) al comma 2-bis, lettera a), le parole “di rilevanza economica regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione è stata trasferita alla regione” sono sostituite dalle seguenti: “di categoria II, classe III”;
c) al comma 4:
1) alla lettera b) le parole “ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali” sono sostituite dalle seguenti: “ivi comprese le operazioni di dragaggio di manutenzione dei fondali, ferme restando le prerogative della società di cui all'articolo 5-ter ”;
2) alla lettera d) sono aggiunte, infine, le seguenti: “, ferme restando le prerogative della società di cui all'articolo 5-ter”;
d) il comma 9-ter è sostituito dal seguente “9-ter. Non costituisce esercizio di attività commerciali, in quanto esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, l'attività di prelievo autoritativa delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti minimi e massimi stabiliti per ciascuna tipologia dei prelievi, nonché i criteri per la determinazione degli stessi. Ciascuna Autorità di sistema portuale determina l'importo delle predette tasse all'interno dei limiti previsti, destinando le percentuali di relativa spettanza alla copertura dei costi per la manutenzione ordinaria e lo sviluppo delle parti comuni dell'ambito portuale destinate alla difesa del territorio, al controllo e alla tutela della sicurezza del traffico marittimo e del lavoro in ambito portuale, alla viabilità generale e ad attività che si connotino come estrinsecazione di potestà pubbliche, nonché alle operazioni di dragaggio di mantenimento dei fondali, oltre che alla copertura di quota parte dei costi generali. Le Autorità di sistema portuale sono tenute alla rendicontazione dei predetti costi con le modalità stabilite con il decreto di cui al secondo periodo. Tale rendicontazione è trasmessa tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 12. Le percentuali delle tasse di cui al primo periodo destinate al Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo, sono vincolate alla realizzazione degli interventi inclusi nel medesimo accordo di programma.”;
e) il 9-quater è sostituito dal seguente “9-quater. Gli introiti relativi alla quota dei canoni di spettanza delle Autorità di sistema portuale in relazione alle concessioni demaniali, comprese quelle di cui all'articolo 18 della presente legge e di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, nonché alle autorizzazioni all'uso di zone e pertinenze demaniali di cui all'articolo 39 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono considerati redditi diversi e concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo d'imposta, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. Il risparmio fiscale derivante dalla deduzione di cui al primo periodo confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato di ciascuna Autorità di sistema portuale ed è destinato alla copertura dei costi di cui al comma 9-ter, terzo periodo, tenendone apposita rendicontazione ai sensi del comma 9-ter, quarto e quinto periodo.”;
f) al comma 10, le parole “mediante procedura di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202”;
g) al comma 14, le parole “Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124,” sono soppresse;
h) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
“14-bis. Al verificarsi, per la terza volta nell'arco di un quadriennio, di un risultato di competenza dell'esercizio negativo, asseverato dal Collegio dei revisori dei conti nell'ambito delle attività di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere disposta la soppressione dell'autorità di sistema portuale e il trasferimento delle relative funzioni e delle relative risorse umane e strumentali ad altra autorità di sistema portuale, che subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'autorità soppressa.”.


ART. 11 (Modifiche all'articolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 6-bis, comma 1, lettera c-bis), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 18”.


ART. 12 (Modifiche all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f) dopo le parole “Comitato di gestione,” sono inserite le seguenti: “nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 18,”;
b) la lettera h) è soppressa;
c) alla lettera l), le parole “per lo sviluppo del” sono sostituite dalle seguenti: “di competenza delle autorità di”;
d) alla lettera m), dopo le parole “Comitato di gestione” sono inserite le seguenti: “e fermo restando quanto previsto dagli articoli 5-ter e 5-quater”;
e) alla lettera o), dopo le parole “articoli 5 e 5-bis” sono inserite le seguenti “e ferme restando le prerogative della società di cui all'articolo 5-ter”;
f) dopo la lettera r) è inserita la seguente: “r-bis) assicura l'attuazione degli impegni assunti dall'Autorità di sistema portuale in sede di sottoscrizione delle convenzioni di cui all'articolo 5- sexies, comma 4;”;


ART. 13 (Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a-bis) da un componente designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che partecipa a titolo gratuito;”;
b) al comma 1-bis, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Alle sedute del Comitato partecipa altresì, a titolo gratuito, un rappresentante della società di cui all'articolo 5-ter, che ha diritto di voto limitatamente alle decisioni di cui al comma 5, lettere a), f) e g) di rispettivo interesse”;
c) al comma 2, quinto periodo, le parole “comma 1, lettere, b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti:
“comma 1, lettere, a-bis) b), c) e d)”;
d) il comma 3 è abrogato;
e) al comma 5:
alla lettera g), le parole “nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, ed all'articolo 18, commi 1 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “nell'articolo 18, nonché nei decreti di cui all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3.”;


ART. 14 (Modifiche all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 10, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole “dell'Autorità di sistema portuale” sono inserite le seguenti: “, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.


ART. 15 (Modifiche all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 11-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole “dell'Autorità di sistema portuale,” sono inserite le seguenti: “e da un rappresentante della società di cui all'articolo 5- ter,”.


ART. 16 (Modifiche all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 11-ter, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, con il compito di coordinare e armonizzare, a livello nazionale, le scelte di pianificazione urbanistica in ambito portuale, nonché le strategie di attuazione delle politiche concessorie del demanio marittimo.”;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Alle riunioni della Conferenza partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante della società di cui all'articolo 5-ter.”.


ART. 17 (Modifiche all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. L'avvio delle procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle concessioni di cui all'articolo 18 da parte dell'autorità di sistema portuale di durata superiore a venti anni, è subordinato al parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2027, le autorità di sistema portuale adottano il proprio bilancio in osservanza dei principi e delle regole del sistema di contabilità economicopatrimoniale unico definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”.


ART. 18 (Modifiche all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:

1) l'alinea è sostituita dalla seguente: “Fermo restando l'obbligo in capo alle Autorità di sistema portuale di riversamento delle risorse destinate al Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo nonché al Fondo di funzionamento di cui all'articolo 27-bis, Le entrate delle Autorità di sistema portuale sono costituite:”;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “dalla quota dei canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'articolo 18, e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali di spettanza delle Autorità di sistema portuale”;

3) dopo la lettera b) è interita la seguente: “b-bis) dalla quota dei proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 16, di spettanza delle Autorità di sistema portuale;”;

4) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, dalla quota del gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, di spettanza dell'Autorità di sistema portuale;”
b) il comma 2 è soppresso.


ART. 19 (Inserimento dell'articolo 13-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Dopo l'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è inserito il seguente:

“Art. 13-bis (Risorse finanziarie della Porti di Italia S.p.A.)

1. Gli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5 sono finanziati dalla Porti d'Italia S.p.a. a valere sui contributi statali derivanti dal trasferimento delle risorse del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis, nonché sulle entrate proprie attivate dalla società medesima.

2. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla realizzazione degli interventi affidati in concessione, sono attribuite alla Porti d'Italia S.p.A.:
a) le risorse del Fondo di funzionamento ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 3;
b) le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere incluse nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. Tale ammontare è commisurato sino al limite massimo del 12,5 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori ed è desunto dal quadro economico inserito nel sistema di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le somme previste nei quadri economici destinate ai servizi di ingegneria e architettura restano nella disponibilità della Porti d'Italia S.p.A., che può svolgere direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Resta ferma la possibilità di erogare a favore della Porti d'Italia S.p.a. ulteriori contributi pubblici, al di fuori delle risorse stanziate nel Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis, per la realizzazione per interventi di somma urgenza di interesse generale finalizzati a far fronte ad eventuali eventi calamitosi o situazioni di emergenza.”.


ART. 20 (Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 le parole “e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione nonché nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, alle aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , ove non ricomprese nella circoscrizione delle Autorità di sistema portuale” sono soppresse.


ART. 21 (Modifiche all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute” sono sostituite dalle seguenti: “è tenuta”;
b) al comma 7, le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima” sono soppresse;
c) al comma 7-ter le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima, devono” sono sostituite dalle seguenti: “deve”


ART. 22 (Modifiche all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 17, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima” sono soppresse.


ART. 23 (Modifiche all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima”, ovunque ricorrano, sono soppresse;
2) al secondo periodo dopo le parole “sono affidate” sono inserite le seguenti “, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di cui al decreto 28 dicembre 2022, n. 202,”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Ove le concessioni di cui al comma 1 siano affidate sulla base di procedure ad evidenza pubblica avviate su istanza di parte, l'Autorità di sistema portuale dà notizia nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale della presentazione della proposta relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi e provvede, altresì, ad indicare un termine, non inferiore a sessanta giorni, commisurato alla complessità del progetto, per la presentazione da parte di altri operatori economici, di proposte relative al medesimo intervento. Le autorità di sistema portuale danno altresì notizia nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale dell'avvio delle procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle concessioni di cui all'articolo 18. Le autorità di sistema portuale trasmettono, entro il 30 settembre di ciascun anno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i calendari delle procedure di evidenza pubblica relativi alle concessioni in scadenza, secondo il modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I calendari di cui al terzo periodo sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi due mesi. In sede di prima applicazione della presente disposizione, i calendari recano evidenza dell'elenco degli affidamenti programmati fino al 2033; all'aggiornamento dei predetti calendari si provvede con le comunicazioni annuali di cui al terzo periodo.”;
c) al comma 6 le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima” sono soppresse;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Le concessioni possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5-sexies, comma 1, lettera d).”
e) al comma 10 le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano” sono sostituite dalla seguente “effettua” e le parole “e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a)” sono soppresse;
f) al comma 11, le parole: “o, laddove non istituita, l'autorità marittima” sono soppresse e la parola “dichiarano” è sostituita dalla seguente: “dichiara”;
g) dopo il comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
“12-bis. Le autorità di sistema portuale non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura più elevata di quanto stabilito dalle autorità marittime per aree contigue e concesse allo stesso fine.
12-ter. Le procedure per l'affidamento delle concessioni di cui al presente articolo sono avviate almeno dodici mesi prima della scadenza di ciascuna concessione.”.


ART. 24 (Modifiche all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole “delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali” sono sostituite dalle seguenti: “da parte delle Autorità di sistema portuale degli interventi di propria competenza”.


ART. 25 (Modifiche all'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: “6-bis. Tenuto conto della specificità delle attività attribuite alla società di cui all'articolo 5-ter e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, è autorizzato il trasferimento alla Porti d'Italia S.p.a. di una percentuale di personale delle autorità di sistema portuale non superiore al venticinque per cento e il contestuale trasferimento delle risorse finanziarie corrispondenti al trattamento retributivo del medesimo personale. Il trasferimento del personale avviene senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, previa ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze della medesima società. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile e le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

6.ter. La convenzione-quadro di cui all'articolo 5-sexies individua il contingente complessivo delle unità professionali e le relative risorse finanziarie da trasferire ai sensi del comma 6-bis e ne definisce il riparto tra le singole autorità di sistema portuale, tenuto conto:

a) delle qualifiche professionali, dei ruoli in organico e dell'anzianità del personale da trasferire, nonché dei fabbisogni della Porti d'Italia S.p.a. in termini di professionalità ed esperienza nell'attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di appalti e concessioni di lavori in ambito portuale;

b) delle esigenze territoriali, fermo restando che in caso di trasferimento ad un ufficio territoriale sito a più di cinquanta chilometri da quello in cui il lavoratore è adibito, il trasferimento può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive.”.


ART. 26 (Abrogazione dell'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. L'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è abrogato.


ART. 27 (Inserimento dell'articolo 27-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Dopo l'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

“ART. 27-bis
(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di promuovere la realizzazione degli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1., è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato “Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo”. Nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono annualmente, a decorrere dalla data di avvio dell'operatività della Porti di Italia S.p.A., individuata ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1:

a) la quota relativa alla componente investimenti dei canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, , nonché delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali, individuata ai sensi del comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, relativa alla componente investimenti, finalizzata al recupero dei costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo dell'infrastruttura portuale sostenuti direttamente o indirettamente dallo Stato;

b) una percentuale delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 compresa tra il 15 e il 25% del gettito complessivo riscosso, determinata ai sensi del comma 4.

2. La quota dei canoni concessori relativa alla componente investimenti di cui al comma 1, lettera a), è individuata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per le concessioni affidate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 28 dicembre misura comunque non superiore all'85% dell'ammontare complessivo del canone;
2022, n. 202, la predetta quota è definita, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, in

b) per le concessioni affidate ai sensi del regolamento di cui al decreto 28 dicembre 2022, n. 202, la predetta quota è definita, nella misura della componente fissa di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto n. 202 del 2022.

3. Al fine di garantire il funzionamento della Porti di Italia S.p.A. è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo, denominato “Fondo di funzionamento”. Con il decreto di cui all'articolo 5-ter, comma 1, è definita, in sede di prima applicazione, la percentuale delle risorse, individuate ai sensi del comma 2 da iscrivere nel Fondo di cui al primo periodo, tenuto conto del personale trasferito ai sensi dell'articolo 23, commi 6-bis e 6-ter e delle spese generali di funzionamento della società. Tale percentuale può essere aggiornata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle risorse assegnate alla società ai sensi del comma 7.

4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è determinata, nell'ambito delle soglie individuate dal comma 1, lettera b), la percentuale delle tasse da assegnare per il successivo esercizio finanziario al Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo per garantire idonei livelli di finanziamento agli interventi inclusi nell'accordo di programma, al netto delle entrate derivanti, ai sensi del comma 1, lettera a), dal versamento di una quota dei canoni di concessione. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al primo periodo sono assunte come parametro di riferimento le previsioni di gettito elaborate sulla base delle risultanze contabili derivanti dagli ultimi bilanci consuntivi presentati dalle Autorità di sistema portuale, tenuto conto altresì di eventuali conguagli tra le entrate stimate e le entrate effettivamente versate nel precedente esercizio finanziario nel fondo di cui al comma 1. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il decreto di cui al primo periodo garantisce in ogni caso, attraverso la determinazione della percentuale di cui al comma 1, lettera b), una dotazione del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo non inferiore a 197 milioni di euro annui, comprensivi della quota dei canoni concessori di cui al medesimo comma 1, lettera a).

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, la quota del canone relativa alla componente investimenti, individuata ai sensi del comma 2, nonché la percentuale delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni riscosse dalle autorità di sistema portuale, definita ai sensi del comma 4, sono accantonate annualmente nel bilancio di esercizio delle medesime autorità in un fondo vincolato. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di spettanza del canone, ciascuna autorità di sistema portuale è tenuta a riversare le risorse accantonate di cui al primo periodo al Ministero dell'economia e delle finanze per la relativa iscrizione nel Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo.

6. Nel Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo confluiscono le risorse disponibili attualmente iscritte nei fondi destinati allo sviluppo delle infrastrutture portuali, fatta eccezione per le risorse autorizzate a favore degli interventi in corso di realizzazione per i quali non sia disposto il subentro della società di cui all'articolo 5-ter alle competenti autorità di sistema portuale. Per l'attuazione della previsione di cui al primo periodo il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio previa ricognizione delle risorse disponibili accertate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Le risorse iscritte nel Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo ai sensi dei commi 5 e 6 determinano il limite annuo di concorso dello Stato al finanziamento degli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. Le predette risorse sono trasferite in apposita contabilità separata intestata alla Porti di Italia S.p.a., con destinazione vincolata alla realizzazione dei predetti interventi, secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. Le risorse di cui al comma 3 sono trasferite annualmente alla Porti di Italia S.p.a. per le spese di funzionamento e i costi di gestione della stessa.”.


ART. 28 (Modifiche all'articolo 28 dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. L'articolo 28, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: “5. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, il gettito della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, è acquisito al bilancio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del medesimo articolo 1 per la Regione siciliana.”


ART. 29 (Norme finali e di coordinamento)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le autorità di sistema portuale trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le informazioni e i documenti necessari alla predisposizione del decreto di cui all'articolo 4-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, inclusi i fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità di investimento, l'elenco dei progetti in corso di valutazione o di realizzazione, con indicazione del relativo codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 ove disponibile, e i rispettivi finanziamenti eventualmente già disposti o erogati, i dati tecnici di traffico suddivisi per tipologia, nonché le caratteristiche tecnico-nautiche di ciascun porto.

2. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le autorità di sistema portuale provvedono, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, all'approvazione dei PRP dei porti, inclusi nelle rispettive circoscrizioni territoriali, in cui siano tuttora in vigore piani regolatori portuali approvati antecedentemente all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi delle strutture dell'autorità di sistema portuale interessata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Sino all'aggiornamento dei PRP alle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge, la funzione caratterizzante delle aree portuali e retro-portuali di cui all'articolo 5, comma 1-ter, primo periodo della legge 28 gennaio 1994, n. 94, comunque denominate all'interno dei singoli PRP, si intende riferita alle aree o agli ambiti complessivamente considerati, come disegnati e specificati nel PRP, e non alle singole porzioni dei medesimi né ai singoli compendi affidati in concessione. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano nei procedimenti pendenti al 20 luglio 2025.

4. Gli investimenti relativi alle opere di grande infrastrutturazione autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di legge sono inseriti di diritto nell'accordo di programma e ne costituiscono parte integrante. Gli aggiornamenti di cui all'articolo 5.1, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 94 danno evidenza di tali investimenti e dei relativi finanziamenti che vi rimangono vincolati ai sensi delle disposizioni di legge.

5. Nelle more della piena operatività della società di cui all'articolo 5-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la cui data è determinata con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, continuano ad essere svolte dalle autorità di sistema portuale.

6. In sede di prima adozione del decreto di cui all'articolo 4-ter, comma 1, della legge n. 84 del 1994, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua le opere di grande infrastrutturazione, di opere infrastrutturali e di interventi di manutenzione straordinaria in corso di realizzazione da parte delle autorità di sistema portuale per il cui completamento si rende necessario disporre il subentro della società di cui all'articolo 5-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84 in qualità di stazione appaltante. In relazione ai predetti interventi, la società di cui all'articolo 5-ter della legge n. 84 del 1994 subentra all'autorità di sistema portuale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi sorti in relazione all'intervento di cui al primo periodo, nonché nei relativi procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27-bis, commi 2 e 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti e le pattuizioni degli atti concessori in essere relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. L'articolo 6-bis del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è abrogato.

9. Al fine di promuovere un costante monitoraggio sull'attuazione della Milestone M1C2-2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, verifica, in contraddittorio con l'autorità di sistema portuale interessata, che i contenuti e le pattuizioni degli atti concessori stipulati all'esito delle procedure di affidamento di cui all'articolo 18 della medesima legge siano coerenti con quanto previsto dal regolamento di cui al decreto 28 dicembre 2022, n. 202. Nel caso in cui dal monitoraggio di cui al primo periodo emergano incongruenze rispetto alle modalità di attuazione del predetto regolamento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attiva, in contraddittorio con l'autorità di sistema portuale, un procedimento finalizzato alla modifica, da effettuarsi mediante apposito atto aggiuntivo, delle clausole degli atti concessori al fine di garantirne la piena conformità al quadro regolatorio esistente, nel rispetto dell'articolo 43 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. In caso di mancata stipula dell'atto aggiuntivo entro sei mesi dall'adozione del provvedimento di conclusione del procedimento di cui al secondo periodo da parte dell'autorità di sistema portuale, alla Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti, gli atti o i provvedimenti comunque necessari garantirne la piena conformità dell'atto concessorio al quadro regolatorio esistente, in luogo delle autorità di sistema portuale. Nel caso in cui non possa essere garantita la piena conformità al quadro regolatorio esistente, la Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dei poteri sostituivi di cui al presente comma, dispone la revoca della concessione.

10. Al fine di garantire la piena trasparenza e l'efficace monitoraggio delle concessioni portuali, le autorità di sistema portuale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, aggiornano i dati e le informazioni relativi alle concessioni dalle stesse rilasciate nel Sistema informativo del Demanio marittimo SID - il Portale del Mare. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera e), i dati e le informazioni di cui al primo periodo sono costantemente aggiornate e accessibili, senza limitazioni o ritardi, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di Regolazione dei Trasporti. In caso di accertata inosservanza degli obblighi di cui al primo e secondo periodo, ovvero di trasmissione di dati incompleti, non veritieri o non aggiornati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche su iniziativa dell'Autorità di Regolazione dei trasporti, avvia un procedimento di contestazione nei confronti dell'autorità di sistema portuale inadempiente. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente comma rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance, individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

11. Entro il 30 giugno 2026, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio decreto, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, le linee guida nazionali per la determinazione del canone demaniale. Le linee guida di cui al primo periodo sono elaborate in conformità ai criteri e ai requisiti disciplinati dal regolamento emanato con decreto 28 dicembre 2022, n. 202.

12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 94, i componenti del Comitato di Gestione già nominati e in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la propria carica fino alla scadenza naturale del rispettivo mandato, senza necessità di alcuna nuova nomina o conferma. In sede di prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 94, come modificata dalla presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla designazione del componente del comitato di gestione in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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Système d'échange de quotas d'émission maritimes : Bruxelles s'ouvre aux ferries hybrides et électriques, mais Interferry en demande davantage.
Bruxelles
La révision proposée renforce le mécanisme SMAP mais laisse la question des réseaux et infrastructures portuaires à AFIR et à FuelEU Maritime.
Un marin tué à bord d'un vraquier attaqué dans le détroit d'Ormuz
New Delhi/Southampton/Téhéran
Les autres membres d'équipage ont été secourus.
Le trafic de marchandises dans les ports de Gênes et de Savone-Vado continue d'osciller entre signes de reprise et de ralentissement.
Gênes
En juillet, les volumes ont augmenté dans les deux ports ligures
Trasportounito propose un système automatique d'ajustement des tarifs de transport routier au prix du diesel.
Rome
Gens de mer, cinq ans après le Code de conduite, l'écart entre la politique et la réalité persiste.
Londres
La conformité des compagnies maritimes progresse, mais des problèmes subsistent concernant la fatigue, la sécurité psychologique, les plaintes et les frais de recrutement.
Le mois dernier, le trafic maritime dans le canal de Suez a augmenté de 26,9 %.
Ismaïlia
Au cours des huit premiers mois de 2026, ce passage a été franchi par 9 602 navires (+17,4 %).
La décision concernant un tronçon ferroviaire crucial du corridor scandinave-méditerranéen en Allemagne est à nouveau reportée.
Hambourg
Les opérateurs portuaires allemands réclament une accélération tant pour les nouvelles infrastructures que pour le renforcement des lignes existantes.
Kuehne+Nagel conclut un partenariat stratégique à long terme avec Amazon
Schindellegi
L'accord comprend une option d'achat sur les actions existantes du groupe logistique.
MSC en pourparlers pour acquérir le groupe de construction navale allemand Meyer Werft
New York
Actuellement, 80,73 % du capital sont détenus par le gouvernement fédéral allemand et le Land de Basse-Saxe.
Trafigura crée une nouvelle compagnie maritime dédiée au transport du pétrole
Genève
Volare Shipping dispose initialement d'une flotte de six VLCC et de huit autres en construction.
Les armateurs appellent les États membres de l'UE à approuver l'inscription de deux chantiers navals indiens sur la liste européenne des installations de recyclage des navires.
Bruxelles
Le nouveau siège de l'Académie italienne de la marine marchande a été inauguré à Gênes.
Gênes
Les ports français affichent un équilibre entre hausses et baisses au deuxième trimestre.
Paris
Le trafic total a atteint 71,1 millions de tonnes (-0,2 %). Le trafic de conteneurs a augmenté de 8,1 %.
Le plan directeur du port de Gênes, le quai de Pra et les dépôts chimiques de Multedo constituent les points les plus épineux des discussions avec les opérateurs et la communauté locale.
Gênes
Crosetto : La marine italienne assurera le transit en toute sécurité des navires italiens à travers le détroit de Bab el-Mandeb.
La Spezia
Nous avons – a souligné le ministre de la Défense – les capacités nécessaires pour protéger son passage
Assiterminal : La connaissance précise des fonds marins et le dragage planifié sont essentiels à la compétitivité du port.
Gênes
Mordeglia : Nous n’avons pas seulement besoin d’une règle plus simple, nous avons besoin d’une règle prévisible.
L'Allemagne réforme la TVA pour rendre ses ports plus compétitifs.
Hambourg
La Conférence des ministres des Finances approuve le modèle de compensation qui devrait supprimer le préfinancement de l'impôt à partir de 2030.
L’Arabie saoudite dénonce la politique menée par les Houthis, qui visent à « étrangler le détroit » et à prendre en otage la communauté internationale.
New York
Le Conseil de sécurité de l'ONU est divisé entre condamnations et appels à la négociation.
OMC : Une réforme du système commercial pourrait accroître le PIB mondial de 3 % d’ici 2050.
Genève
Le Rapport sur le commerce mondial 2026 met en garde contre les coûts de la fragmentation : jusqu’à 7 % de PIB mondial en moins dans un monde dominé par les accords de libre-échange.
Un conteneur sur dix n'est pas conforme aux normes.
Washington
Le WSC publie les données d'inspection de 2025 : sur 93 079 unités inspectées dans sept pays, 9 645 présentaient des défaillances.
Le Conseil mondial de la navigation (WSC), l'association internationale représentant les principaux armateurs de porte-conteneurs au monde, a exhorté les États membres...
Maersk et Hapag-Lloyd vont remettre en service quatre liaisons sur la route du canal de Suez.
Copenhague/Hambourg
Ces lignes relient l'Asie à l'Europe/la Méditerranée
Les groupes Neri et Nova Marine Carriers acquièrent le contrôle du terminal de Calata Orlando
Lugano
Le terminal de Livourne fera l'objet d'un investissement important.
Cavotec et EVIAS signent un accord pour la recharge en cours de route des véhicules portuaires électriques.
Stockholm
L'entreprise suédoise devient le distributeur et installateur exclusif, pour le secteur portuaire, des technologies de l'entreprise française.
Hapag-Lloyd signe un accord avec DP World pour sécuriser sa capacité terminale en Afrique
Hambourg
L'accord concerne les ports de Dakar, Luanda, Dar es Salaam, Banana et Maputo.
La menace qui pèse sur la navigation en mer Rouge s'accroît avec la prise de contrôle de l'île de Perim par les Houthis.
La menace qui pèse sur la navigation en mer Rouge s'accroît avec la prise de contrôle de l'île de Perim par les Houthis.
Sanaa/Hambourg
Les armateurs allemands avertissent que la possibilité de reprendre la route de Suez s'éloigne encore davantage.
Nouvelles attaques contre des navires dans le détroit d'Ormuz
Southampton/Téhéran
La marine des Gardiens de la révolution iraniens frappe un drone naval américain
Le port de Long Beach enregistre un trafic de conteneurs record pour le mois d'août.
Long Beach
Au cours des huit premiers mois de 2026, les volumes ont progressé de +1,3%.
WSC indique que des conteneurs remplis de batteries au lithium peuvent être expédiés sans être identifiés comme marchandises dangereuses.
Washington
Kramek : Les populations, les ports, les navires et le milieu marin sont menacés.
La révision du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) pour le transport maritime proposée par la Commission européenne (T&E) constitue un pas en avant timide.
Bruxelles
Si le système est étendu aux petites unités navales – souligne l’association –, les exemptions et dérogations risquent toutefois d’annuler son impact climatique.
Le trafic de marchandises transalpin reste sous pression malgré la reprise économique.
Le trafic de marchandises transalpin reste sous pression malgré la reprise économique.
Bern
La route est plus rapide que le rail.
L'intelligence artificielle stimule le commerce mondial, malgré le Moyen-Orient et les droits de douane.
L'intelligence artificielle stimule le commerce mondial, malgré le Moyen-Orient et les droits de douane.
Genève
L'indicateur de l'OMC est à la hausse. La demande de semi-conducteurs et de composants électroniques compense les tensions géopolitiques.
Feu vert pour un investissement de 1,35 milliard d'euros dans le port de Bremerhaven.
Brême
Il s'agit du plus important financement jamais alloué par le gouvernement fédéral à un projet dans cet État.
APM Terminals signe un accord pour développer le port de Badagry au Nigéria
Copenhague
Quatre kilomètres de quais avec un tirant d'eau de -18 mètres seraient construits
Renaissance Partners a signé un accord contraignant pour acquérir De Wave Group.
Gênes/Milan
La société génoise sera vendue par la société américaine Platinum Equity.
Décarboner le transport maritime : un défi de 36 milliards d'euros et une opportunité de 45 milliards d'euros pour l'Italie
Cernobbio
Sans investissements dans les ports, l'Italie risque de perdre 80 milliards d'euros de valeur ajoutée d'ici 2050.
Les syndicats canadiens souhaitent que BC Ferries construise de nouveaux ferries en Colombie-Britannique.
Delta
La dernière commande de l'entreprise a été passée auprès de la société chinoise CMI Weihai.
Filt, Fit et Uilt devraient retirer l'amendement qui met en péril les entreprises et les coopératives portuaires en vertu de l'article 17.
Rome
Les syndicats craignent le remplacement progressif d'une fonction structurelle du port par des formes de travail précaires.
Norwegian Cruise Line signe un protocole d'accord avec le groupe chinois SWS pour la construction de deux nouveaux navires de croisière, dont trois supplémentaires.
Shanghai
Ces unités auraient un tonnage brut de 84 000 tonnes
En juillet, le trafic maritime dans le canal de Suez a augmenté de 27 %.
Caire
Au cours des sept premiers mois de cette année, le trafic maritime s'est élevé à 8 244 navires (+15,9 %).
Demain, Kombiverkehr inaugurera une liaison intermodale entre Ratisbonne et l'Interporto Quadrante Europa.
À mon avis, le cadre pour la neutralité carbone reste dans l'impasse : un accord sur la tarification du carbone fait toujours défaut.
Londres
38 États ont voté pour et 17 contre. L'adoption officielle est reportée à décembre.
Bruxelles lance l'Alliance Maritime Industrielle
Bruxelles
L’EMA, le nouvel instrument de l’UE destiné à coordonner l’industrie, les États membres et les investisseurs du secteur maritime, est né.
Attica Holdings a vendu le navire roulier-passagers Levka Ori pour 8,3 millions d'euros.
Kallithea
Le ferry a été construit en 1987.
Le service roulier Trieste-Damiette de DFDS deviendra bihebdomadaire à la mi-octobre
Copenhague
Insérer un deuxième navire sur la route
L'Académie italienne de la marine marchande renforce sa coopération avec le port de Durrës.
Gênes
Un protocole d'entente a été signé.
Un livre sur l'histoire du système portuaire toscan sera présenté à Livourne vendredi.
Livourne
Comparaison des acteurs portuaires : des réformes des années 1990 aux défis de l'avenir.
Suardiaz prend livraison d'un transporteur de véhicules de 5 000 places, propulsé au GNL.
Madrid
Un deuxième navire PCTC est attendu mi-2027.
Hapag-Lloyd relève encore ses prévisions pour 2026
Hambourg
La forte demande et la hausse des taux de fret au comptant incitent l'entreprise à revoir à la hausse ses prévisions d'EBITDA et d'EBIT.
La réunion publique d'UNIPORT se tiendra à Rome le 6 octobre.
Rome
Débat sur la réforme portuaire et d'autres aspects pertinents du secteur
Projet pilote de production et d'utilisation d'hydrogène vert au port de Savone
Savone
Paroli (Autorité portuaire de Ligurie occidentale) : une zone portuaire a été identifiée pour les travaux.
Tarros et Nurminen Logistics lancent un nouveau service intermodal scandinave-méditerranéen
La Spezia/Helsinki
La route terrestre relie Örebro, Parme et La Spezia
Le premier caisson de la digue protégeant l'usine de regazéification au large de Ravenne a été posé.
Ravenne
Les travaux maritimes s'étendront sur environ 900 mètres de long.
Fincantieri et PT PAL signent un accord pour la modernisation d'un navire de la marine indonésienne.
Trieste
Il s'agit de l'unité « Kri Sriwijaya » (anciennement « Giuseppe Garibaldi »)
En Italie, l'économie bleue représente 225 milliards d'euros, et le secteur nautique à lui seul génère plus de 10 milliards d'euros d'exportations.
Rome
Le programme Focus On de SACE a été présenté au Salon nautique de Gênes.
Incendie à bord du navire roulier Blue Carrier 2 de Blue Star Ferries
Kallithea
Les 29 personnes à bord ont été évacuées.
Les coûts et les délais de reconstruction des quatre chantiers navals de l'US Navy augmentent de façon exponentielle.
Washington
Si en 2018 on prévoyait 21 milliards de dollars et 20 ans de travail, aujourd'hui, les estimations s'élèvent à 200 milliards et à au moins 50 ans.
Le transport maritime est confronté à un triple défi : la décarbonation, la géopolitique et la nouvelle géographie de l'industrie automobile.
Balle
Lors du salon Euromed à Grimaldi, le secteur automobile est confronté à de nouvelles réglementations environnementales, à des itinéraires de plus en plus exposés et au déplacement de la production automobile vers l'Asie du Sud-Est.
Orizzonte Sistemi Navali signe un contrat de 3,7 milliards d'euros pour deux destroyers
Trieste
Le PPA « Domenico Millelire » a été livré à la Marine.
Livourne : La Cour suprême de cassation casse les condamnations dans l'affaire des docks de Darsena Toscana.
Rome
L'arrêt d'appel a cassé le jugement d'acquittement du tribunal et a condamné trois accusés pour faux idéologique.
Le port de Rijeka prévoit de clôturer l'année 2026 avec un trafic de conteneurs record de 800 000 EVP.
Rivière
Avec le nouveau terminal sur l'île de Krk, le trafic pourrait atteindre 1,7 million d'EVP.
Financement de l'énergie éolienne offshore : Pichetto rassure Tarente, mais Tarente exige des certitudes.
Tarente
Le financement prévu pour le port des Pouilles en 2026 chute à 13,9 millions d'euros. Gugliotti espère une confirmation officielle des ressources restantes en 2027.
Réforme portuaire : la majorité soutient la création de Porti d'Italia SpA
Rome
La commission des transports de la Chambre rejette les amendements restrictifs de l'opposition.
Le Porto Rifugio de Gela a reçu un avis favorable concernant le dragage des eaux portuaires.
Palerme
Greenbrier Europe produira le système de transbordement NIK pour TX Logistik
Troisdorf/Berlin
Permet le chargement rapide de semi-remorques non grutables sur les trains
Maersk ouvre son propre centre logistique au cœur de l'Allemagne
Herleshausen
Situé à Herleshausen, il a une superficie de 71 800 mètres carrés
LES DÉPARTS
Visual Sailing List
Départ
Destination:
- liste alphabétique
- liste des nations
- zones géographiques
Le chantier naval sud-coréen HJ Shipbuilding & Construction Co. remporte des commandes pour quatre nouveaux porte-conteneurs de 10 100 EVP.
Busan
Le contrat a une valeur totale d'environ 500 millions de dollars.
Parti démocrate : La réforme portuaire du gouvernement ouvre la voie à la privatisation des ports italiens.
Rome
Ghio et Misiani : cela prive également les territoires de ressources et de compétences.
Autoproduction portuaire : Le Conseil d’État rejette la segmentation de l’autorisation conformément à l’article 16, paragraphe 3.
Rome
L'autorisation « partielle » de Cartour dans le port de Salerne a été suspendue.
Le port de Miami clôture l'exercice 2026 avec un trafic de croisière record.
Miami
Le seuil des dix millions de passagers a été dépassé, contre 8,56 millions lors de l'exercice précédent.
Le groupe Grimaldi a pris livraison du nouveau transporteur de voitures et de camions Grande Egitto.
Naples
Sa capacité de charge atteint 9 800 unités de charge utile (CEU).
La réforme portuaire sera discutée à Gênes le 2 octobre.
Gênes
Atelier organisé par l'AdSP et l'association Altero Matteoli
Fratelli Cosulich renforce son réseau logistique avec l'ouverture d'Express Global Dubai
Dubaï
Teresa Cosulich sera responsable du nouveau bureau de logistique.
L’événement « Une mer de Suisse » se tiendra à Lugano le 9 octobre.
Lugano
Neuvième édition du Forum international sur les transports et les infrastructures
Le groupe Brullo commande trois pétroliers/chimiquiers d'un port en lourd de 40 800 tonnes.
Rome
Commande au chantier naval chinois Anhui Shipyard
Nouvelle attaque contre un navire dans le détroit d'Ormuz
Southampton
Deux membres d'équipage ont été légèrement blessés par balle.
Un nouveau centre de production, d'entretien et de stockage de mégayachts ouvre ses portes à Trieste.
Trieste
Les chantiers navals de Trieste ont été fondés par Seadock (groupe Samer) et Yachting Expertise et appartiennent à Friulia.
Confitarma salue l'initiative du gouvernement visant à protéger les navires italiens en mer Rouge.
Rome
Zanetti : La sécurité maritime est, en réalité, une composante de la sécurité économique nationale.
Les syndicats approuvent la plateforme pour la convention collective unique du secteur du transport maritime.
Rome
Filt, Fit et Uilt s'articule autour de trois éléments centraux : le salaire, la protection, la participation et treize demandes concrètes.
FHP Intermodal augmente la fréquence de son service de fret ferroviaire entre Fiorenzuola et Incoronata/Bari.
Milan
Cela peut aller jusqu'à cinq jours par semaine
Cette année, plus de 2 000 grands yachts ont navigué le long des côtes italiennes.
Rome
+10 % pour les bateaux en propriété et une tendance globalement stable pour les bateaux de location.
L'événement « Cyber-résilience dans le secteur maritime : défense, réglementation et coopération européenne » se tiendra à Rome mardi.
Rome
Elle est organisée par Var Group et Confitarma
Avec l'acquisition de HTG, Smeup élargit son portefeuille dans le secteur de la logistique et du transport.
Erbusco
L'entreprise basée à Turin est spécialisée dans le développement de logiciels propriétaires.
Ports saoudiens : le trafic de vrac liquide devrait fortement diminuer en 2025
Riyad
Le trafic total a chuté à 298,3 millions de tonnes (-10,9 %).
Une délégation du port lituanien de Klaipeda a visité le port de Livourne.
Livourne
Comparaison approfondie de leurs plans de développement des infrastructures respectifs
Nouveau service OOCL entre la Méditerranée occidentale et le Canada
Hong Kong
Collaboration avec les compagnies de l'Ocean Alliance et d'autres transporteurs
L'avenir du port est au cœur de l'événement célébrant le 80e anniversaire d'Assosped Venezia et d'Asamar Veneto.
Venise
Une conférence, qui se tiendra vendredi, sera le point culminant du festival.
Augmentation du nombre de dockers dans les ports de Monfalcone et de Milazzo
Rome
Feu vert de la Direction générale des ports, de la logistique et de l'intermodalité du ministère de l'Intérieur.
Le trafic de marchandises dans les ports grecs est en forte baisse.
Le Pirée
Stagnation du nombre de passagers
Mercitalia Shunting & Terminal a fait l'acquisition de huit locomotives bimodales Eurolight Dual.
Rome
PORTS
Ports Italiens:
Ancône Gênes Ravenne
Augusta Gioia Tauro Salerne
Bari La Spezia Savone
Brindisi Livourne Taranto
Cagliari Naples Trapani
Carrara Palerme Trieste
Civitavecchia Piombino Venise
Interports Italiens: liste Ports du Monde: Carte
BANQUE DES DONNÉES
Armateurs Réparateurs et Constructeurs de Navires
Transitaires Fournisseurs de Navires
Agences Maritimes Transporteurs routiers
MEETINGS
La réunion publique d'UNIPORT se tiendra à Rome le 6 octobre.
Rome
Débat sur la réforme portuaire et d'autres aspects pertinents du secteur
La réforme portuaire sera discutée à Gênes le 2 octobre.
Gênes
Atelier organisé par l'AdSP et l'association Altero Matteoli
››› Archives
REVUE DE LA PRESSE
Cosco Shipping arm readies China IPO to capitalise on global shipbuilding wave
(South China Morning Post)
Rosatom expects cargo traffic along Northern Sea Route to rise 14% in 2026 - CEO
(Interfax)
››› Index Revue de la Presse
FORUM des opérateurs maritimes
et de la logistique
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› Archives
Le trafic de conteneurs dans le port de Hong Kong a augmenté de 22,1 % le mois dernier.
Hong Kong
Le total pour les huit premiers mois de 2026 reste inchangé.
AGV Expo, un nouveau salon européen dédié aux véhicules autonomes, se tiendra à Plaisance le mois prochain.
Gênes
L'événement proposera également un programme riche en conférences.
Une fraude transnationale massive découverte dans le secteur du transport routier
Chieti
Emploi illégal de travailleurs non ressortissants de l'UE
Le trafic de marchandises au port de Singapour a diminué de 4,9 % en août.
Singapour
Au cours des huit premiers mois de 2026, le port a traité 30,7 millions de conteneurs (+4,2 %).
Cochin Shipyard et Drydocks World vont développer conjointement un nouveau centre international de réparation navale à Cochin.
Mumbai
Un navire marchand iranien a été touché dans le détroit d'Ormuz.
Téhéran/Southampton
Un marin est décédé et quatre autres membres d'équipage ont été blessés.
En juillet, le trafic de marchandises dans le port de Ravenne a augmenté de 6,7 %.
Ravenne
Une forte baisse de -21,2 % est attendue pour août.
Giulio Stoppa est le nouveau secrétaire général de Trasportounito
Rome
Un choix de continuité qui marque en même temps le début d'une nouvelle phase
La cérémonie de lancement du Viking Astrea a eu lieu au chantier naval Fincantieri d'Ancône.
Ancône/Los Angeles
Le conseil d'administration de Viking a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1 milliard de dollars.
Meyer Werft entame la construction du navire de croisière Carnival Tropicale.
Papenburg
Avec un tonnage brut de 180 000 tonnes, il pourra accueillir plus de 6 000 passagers.
VTG cède sa filiale britannique VTG Rail UK au fonds de pension USS
Hambourg
L'entreprise opère dans le secteur de la location de wagons de marchandises ferroviaires.
Le corps des garde-côtes de Gênes effectue sa 100e inspection de contrôle par l'État du port en 2026.
Gênes
Plus de 250 carences ont été détectées jusqu'à présent.
ABB et Oceanly collaborent pour intégrer et optimiser les performances et les opérations des navires.
Gênes
Accord stratégique entre Federlogistica et le port de Xiamen
Gênes
Étude de faisabilité d'une liaison maritime entre le port chinois et Gênes
Le trafic de conteneurs au port de Los Angeles est resté stable en août.
Los Angeles
L'augmentation du nombre de garages vides a compensé la diminution du nombre de garages pleins.
Gulftainer va acquérir une participation dans le terminal Suksawat de Thaïlande
Sharjah/Bangkok
Il est situé sur le fleuve Chao Phraya, à Bangkok.
Robo.ai crée une entreprise spécialisée dans la sécurité maritime et sous-marine
Abou Dhabi
Al-Mansory : Nous produirons localement et fournirons des solutions pour les marchés du monde entier.
Kombiverkehr a pris le contrôle total de la société espagnole Combiberia.
Francfort-sur-le-Main
Les actions ont été acquises auprès des 20 autres membres.
Les forces américaines ont touché cinq pétroliers iraniens.
Tampa
Attaques dans le golfe d'Oman et près de l'île de Kharg
Les conditions requises pour l'acquisition d'AD Ports par le fonds souverain d'Abu Dhabi sont remplies.
Abou Dhabi
La construction de la partie hors sol de la nouvelle digue de Gênes a commencé.
Milan
La construction du barrage anti-vagues est en cours.
Pour la première fois, une femme dirige l'Autorité du canal de Panama.
Balboa
Le mandat de l'ingénieur Ilya Espino de Marotta expirera en 2033.
Blu Navy a acquis une participation dans Banca dell'Elba
Portoferraio
Schenone : Nous sommes un groupe uni par le désir de contribuer au développement économique et social de l’île.
HMM signe un contrat d'une valeur d'environ 3,5 milliards de dollars avec Vale
Séoul
Il s'agit du transport maritime de minerai de fer pour le compte de la société brésilienne
Kongsberg Maritime signe un accord pour racheter le finlandais Steerprop.
Oslo
L'entreprise basée à Rauma conçoit et fabrique des systèmes de propulsion marine
Nouvelle saisie de drogue dans le port de Livourne
Livourne
53 kilogrammes de cocaïne pure dans un conteneur en provenance du Pérou
Au cours des trois premiers mois de 2026, le trafic de marchandises dans les ports belges a diminué de 4,0 %.
Bruxelles
Les débarquements et les embarquements ont diminué respectivement de 2,0 % et de 6,4 %.
Une série de réunions sur le nouveau plan directeur du système portuaire pour les ports de Gênes et de Savone-Vado a débuté.
Gênes
Le nouvel accord de concession avec Amico & Co Spa a été finalisé.
MacGregor célébrera le 65e anniversaire de sa filiale italienne à Gênes.
Gênes
L'entreprise est basée dans la zone de réparation navale du port de Gênes.
Port de Ravenne : Des travaux d'entretien exceptionnels sur la section de la Via Baiona accessible aux camions ont été approuvés.
Ravenne
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Gênes - ITALIE
tél.: +39.010.2462122, fax: +39.010.2516768, e-mail
Numéro de TVA: 03532950106
Presse engistrement: 33/96 Tribunal de Gênes
Direction: Bruno Bellio
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