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																  Ayer en la Comisión Octava del Senado se dio inicio al examen del proyecto de ley, presentado por el senador Lucio Malan como primer firmante, lo que hace cambios al Código de Navegación. Expresando satisfacción con el enfoque del texto al medio ambiente de la Comisión, transición ecológica, energía, obras públicas, comunicaciones, innovación tecnológica, los armadores subrayaron que el proyecto de ley representa " un trabajo de la simplificación necesaria y ya no aplazable, incluso para ayudar a frenar el fenómeno de flaquear, es decir, la desinversión de la bandera italiana ".
   
    "La excesiva burocracia del sector marítimo es la principal causa de la pérdida de competitividad y de los atractivos de nuestro país en el sector", dijo el presidente de la asociación naviera, Stefano Messina. El Código de Navegación tiene más de 80 años y una revisión del mismo es ahora urgente e inalcanzable. El proyecto de ley redactado por el senador Malan contiene varios elementos que van en el sentido que esperábamos, es decir, el de una simplificación que toca el trabajo marítimo, favoreciendo la ocupación, la gestión y la competitividad del buque, predecir la digitalización de varios procedimientos y la desmaterialización de buena parte de la documentación ".
 "La cuenta Ddl Malan tiene en cuenta una variedad de necesidades de todo el sector marítimo y representa un primer paso concreto en la dirección de una mayor competitividad del segmento en nuestro país", dijo. También será una herramienta necesaria para la reactivación de la ocupación marítima nacional en una grave crisis de vocación. Por eso esperamos que el camino legislativo sea rápido y sin problemas que retrasará su entrada en vigor ".
   
 
 
	
		| Disegno di legge n. 673
 Capo I
	DISPOSIZIONI IN MATERIA
	DI LAVORO MARITTIMO
 Art. 1.
	(Esenzione dall'annotazione di imbarco
	e sbarco)
 1. All'articolo 172-bis del codice della navigazione sono
	apportate le seguenti modificazioni:
	a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
	« 1. Per i marittimi arruolati con il patto di cui al
	secondo comma dell'articolo 327 su navi e galleggianti dello stesso
	tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio
	nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o
	privati di carattere locale e nazionale, l'autorità marittima
	competente per il porto di partenza o nel quale si svolge il
	servizio può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si
	faccia luogo all'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di
	equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare
	organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far
	ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. Tale
	autorizzazione è valida nell'ambito dei porti e delle rade
	nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se ricompresi
	nella competenza di altre autorità marittime »;
	b) al comma 2, dopo le parole: « all'autorità
	marittima » sono inserite le seguenti: « che
	ha rilasciato l'autorizzazione »;
	c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
	« 4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di
	cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita
	nota riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche
	in formato digitale, all'autorità marittima che ha rilasciato
	l'autorizzazione dell'effettiva composizione dell'equipaggio di
	ciascuna nave o galleggiante ».
 Art. 2.
	(Forma del contratto)
	
	1. All'articolo 328 del codice della navigazione sono apportate le
	seguenti modificazioni:
	a) il primo comma è sostituito dal seguente:
	« I contratti di arruolamento dei membri
	dell'equipaggio e del personale addetto ai servizi complementari di
	bordo devono, a pena di nullità, essere stipulati per
	iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo
	procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la
	propria sottoscrizione, fermo restando l'obbligo di procedere, quale
	atto pubblico, alle annotazioni e alle convalide previste
	dall'articolo 357, terzo comma, del regolamento per l'esecuzione del
	presente codice (navigazione marittima). Il contratto è
	conservato fra i documenti di bordo »;
	b) al secondo comma le parole: « dalle autorità
	predette » sono sostituite dalle seguenti: « dal
	comandante della nave ».
	2. L'articolo 329 del codice della navigazione è abrogato.
 Art. 3.
	(Annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco)
 1. Al primo comma dell'articolo 223 del regolamento per
	l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima),
	di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
	n. 328, di seguito denominato « regolamento per la
	navigazione marittima », sono apportate le seguenti
	modificazioni:
	a) dopo le parole: « essere effettuate »
	sono inserite le seguenti: « , ove possibile, »;
	b) dopo le parole: « imbarca o sbarca »
	sono aggiunte le seguenti: « oppure dopo lo sbarco
	all'ufficio di iscrizione del marittimo alle matricole della gente
	di mare ».
	2. L'articolo 236 del regolamento per la navigazione marittima è
	abrogato.
 Art. 4.
	(Annotazioni relative alle persone arruolate)
 1. Al terzo comma dell'articolo 357 del regolamento per la
	navigazione marittima sono apportate le seguenti modificazioni:
	a) le parole: « stipulati in località estera
	dove non sia autorità consolare » sono
	sostituite dalle seguenti: « stipulati ai sensi
	dell'articolo 328 del codice »;
	b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La
	convalida del contratto di arruolamento può essere effettuata
	anche in formato digitale ».
 Art. 5.
	(Arruolamento del comandante in luogo
	ove non si trova l'armatore)
 1. All'articolo 331 del codice della navigazione sono apportate
	le seguenti modificazioni:
	a) al secondo comma, la parola: « telegraficamente »
	è sostituita dalle seguenti: « in formato
	elettronico »;
	b) al terzo comma, dopo le parole: « porto d'imbarco »
	sono inserite le seguenti: « , anche in formato
	digitale, ».
 Art. 6.
	(Anagrafe digitale unica della gente di mare)
 1. Al fine di garantire agli utenti la possibilità di
	gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti
	relativi allo svolgimento del lavoro marittimo, entro quattro mesi
	dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero
	delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse
	disponibili a legislazione vigente, istituisce una piattaforma
	digitale, denominata « Anagrafe digitale unica della
	gente di mare », tramite la digitalizzazione e
	l'integrazione dell'esistente anagrafe della gente di mare prevista
	dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente
	della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.
	2. La piattaforma di cui al comma 1 è integrata con le banche
	di dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
	dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, è
	gestita dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di
	porto-Guardia costiera ed è accessibile alle capitanerie di
	porto, alla gente di mare e agli armatori per le parti di rispettiva
	competenza.
 Art. 7.
	(Anticipi della retribuzione ai marittimi)
 1. Al comma 913 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
	205, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le
	disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano altresì
	agli anticipi della retribuzione corrisposti al personale marittimo
	a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto
	previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore
	privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni
	sindacali comparativamente più rappresentative a livello
	nazionale e, in ogni caso, in misura non superiore a 500 euro
	mensili ».
 
 Capo II
	SEMPLIFICAZIONE DELLE PRATICHE DI BORDO
 Art. 8.
	(Carte, libri e altri documenti)
 1. All'articolo 169 del codice della navigazione è
	aggiunto, in fine, il seguente comma:
	« Le carte, i libri e gli altri documenti di cui al
	presente articolo sono esenti dall'obbligo del rigoroso
	rendiconto ».
 Art. 9.
	(Giornale nautico, giornale di carico)
 1. All'articolo 174 del codice della navigazione sono apportate
	le seguenti modificazioni:
	a) al secondo comma, le parole: « sono annotate le
	entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli
	adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la
	sicurezza della navigazione, i prestiti contratti »
	sono sostituite dalle seguenti: « sono annotati gli
	adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la
	sicurezza della navigazione »;
	b) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
	« Le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri
	non sono soggette all'obbligo della tenuta del giornale di carico ».
 Art. 10.
	(Giornale radiotelegrafico)
 1. Al secondo comma dell'articolo 175 del codice della
	navigazione, dopo le parole: « del giornale
	radiotelegrafico » sono aggiunte in fine le seguenti:
	« o, per le navi che hanno l'obbligo della dotazione
	degli impianti previsti dal “sistema globale di soccorso e
	sicurezza in mare” (GMDSS), del giornale di bordo GMDSS ».
 Art. 11.
	(Nota di informazioni all'autorità marittima)
 1. All'articolo 179 del codice della navigazione sono apportate
	le seguenti modificazioni:
	a) al quarto comma, dopo le parole: « il comandante
	della nave » sono inserite le seguenti: « o
	il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona
	autorizzata dal comandante »;
	b) al quinto comma, dopo le parole: « il comandante
	della nave » sono inserite le seguenti: « o
	il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona
	autorizzata dal comandante »;
	c) al sesto comma, dopo le parole: « il comandante di
	una nave diretta in un porto estero » sono inserite le
	seguenti: « o il raccomandatario marittimo o altro
	funzionario o persona autorizzata dal comandante ».
 Art. 12.
	(Certificato di iscrizione, libri di bordo)
 1. Al regolamento per la navigazione marittima sono apportate le
	seguenti modificazioni:
	a) all'articolo 315:
	1) al secondo comma, il numero 5) è abrogato;
	2) al terzo comma, le parole: « versare la somma e »
	sono soppresse;
	3) al quarto comma, le parole: « e nei casi previsti
	dagli articoli 143 e 144 del codice il certificato di iscrizione
	nell'apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di
	cui agli articoli stessi » sono soppresse;
	b) all'articolo 363 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
	« Fatte salve le disposizioni derivanti da obblighi
	internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli
	altri documenti di bordo può essere effettuata in italiano o
	nella lingua parlata a bordo ad eccezione delle annotazioni aventi
	carattere di scrittura pubblica per le quali è obbligatorio
	l'uso della lingua italiana »;
	c) all'articolo 365:
	1) al primo comma, le parole: « l'autorità
	marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la
	nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia,
	all'ufficio di iscrizione della nave » sono sostituite
	dalle seguenti: « l'armatore assume l'incarico di
	custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni,
	inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di
	bordo custoditi »;
	2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
	« Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il
	comandante della nave li consegna all'armatore, redigendo un verbale
	di consegna che è inviato in copia all'ufficio di iscrizione
	della nave. Decorsi cinque anni dalla data di consegna, l'armatore
	può distruggere i libri inviando una comunicazione
	all'ufficio di iscrizione della nave »;
	d) l'articolo 374 è abrogato.
 Art. 13.
	(Formato digitale delle carte, dei libri e dei documenti di bordo)
 1. Dopo l'articolo 169 del codice della navigazione sono
	inseriti i seguenti:
	« Art. 169-bis. – (Formato digitale delle carte,
	dei libri e dei documenti di bordo) – Le carte, i libri e i
	documenti di bordo elencati di seguito possono essere formati e
	conservati anche in formato digitale e su supporti informatici, in
	conformità alle disposizioni e secondo le regole tecniche
	stabilite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al
	decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla normativa vigente
	in materia:
	a) giornale nautico e giornale di macchina di cui agli articoli 169,
	da 173 a 177 e 182 del presente codice, agli articoli da 362 a 374
	del regolamento per l'esecuzione del presente codice (navigazione
	marittima) e al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
	trasporti 2 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203
	del 1° settembre 2011;
	b) ruolo di equipaggio, di cui agli articoli 169, 170 e 171 del
	presente codice e agli articoli da 349 a 361 del regolamento per
	l'esecuzione del presente codice (navigazione marittima);
	c) registro di carico per le navi che trasportano sostanze liquide
	nocive alla rinfusa previsto dalla norma 9 dell'allegato II alla
	Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento
	causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973, di cui alla
	legge 29 settembre 1980, n. 662, e dal decreto del Ministro della
	marina mercantile 3 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
	n. 101 del 4 maggio 1987;
	d) registro degli idrocarburi di cui all'articolo 19 della legge 31
	dicembre 1982, n. 979, e al decreto del Ministero delle
	infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2012, pubblicato nella
	Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2012;
	e) registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili, di
	cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108;
	f) registro degli infortuni di cui all'articolo 25, comma 2, del
	decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e al decreto del
	Ministero dei trasporti e della navigazione 30 maggio 2000,
	pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2000;
	g) giornale radiotelegrafico di cui all'articolo 175 del presente
	codice;
	h) giornale di bordo GMDSS di cui all'articolo 175 del presente
	codice e all'articolo 32, comma 1, lettera h), del regolamento di
	cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 15 aprile 2003, n.
	130;
	i) registro di carico e scarico dei medicinali soggetti alla
	disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope previsto
	dall'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di
	disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
	cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
	cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
	309, e dal decreto del Ministro della sanità 3 agosto 2001,
	pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2001.
	Art. 169-ter. – (Requisiti e specifiche) – Fatto salvo
	quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al
	decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle norme vigenti in
	materia, i requisiti e le specifiche del formato digitale di
	ciascuno delle carte, dei libri e dei documenti di bordo di cui
	all'articolo 169-bis nonché della loro formazione,
	aggiornamento, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione,
	estrazione e validazione temporale, nonché dei software e
	degli hardware per la loro gestione, ivi compreso il supporto alle
	competenze ispettive e conservative delle autorità
	competenti, sono approvati con uno o più decreti del
	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
	Art. 169-quater. – (Norme fiscali) – Ai fini
	dell'assolvimento degli obblighi fiscali relativi alle carte, ai
	libri e ai documenti di bordo di cui all'articolo 169-bis in formato
	digitale si provvede ai sensi del decreto del Ministro dell'economia
	e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
	n. 146 del 26 giugno 2014.
	Art. 169-quinquies. – (Strumenti di pagamento) – Il
	pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi previsti avviene anche
	mediante gli strumenti di pagamento previsti dall'articolo 5 del
	codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
	7 marzo 2005, n. 82 ».
	2. Nell'allegato A al decreto del Ministro dell'economia e delle
	finanze 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305
	del 31 dicembre 2013, i punti 83 e 84 sono soppressi.
 
 Capo III
	REGIME AMMINISTRATIVO DELLA NAVE
 Art. 14.
	(Dismissione della bandiera e sospensione temporanea
	dell'abilitazione alla navigazione)
 1. All'articolo 156 del codice della navigazione sono apportate
	le seguenti modificazioni:
	a) al comma 5, primo periodo, le parole: « bancaria a
	garanzia di eventuali diritti non trascritti » sono
	sostituite dalle seguenti: « rilasciata da aziende di
	credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo
	cauzioni ai sensi dell'articolo 13 del codice delle assicurazioni
	private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a
	garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura
	previdenziale »;
	b) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,
	entro il termine stabilito dall'articolo 67-bis del decreto-legge 24
	gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24
	marzo 2012, n. 27, per il quale si applica quanto previsto
	dall'articolo 17-bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 »;
	c) al comma 8, dopo le parole: « qualora la nave venga
	iscritta nel registro di uno Stato » sono inserite le
	seguenti: « che non sia membro dell'Unione europea e »;
	d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
	« 8-bis. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo
	a straniero, qualora la nave sia iscritta nel registro di uno Stato
	membro dell'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di
	nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione
	dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è
	consentita, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture
	e dei trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della
	lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice,
	nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e
	delle relative norme applicative. L'ufficio di iscrizione della
	nave, constatato che sono state soddisfatte le condizioni di cui
	all'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative
	norme applicative, procede alla cancellazione della nave previo
	ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.
	Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione
	all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché
	pubblicità mediante affissione negli uffici del porto ».
 Art. 15.
	(Iscrizione Provvisoria)
 1. Dopo l'articolo 152 del codice della navigazione è
	inserito il seguente:
	« Art. 152-bis. – (Iscrizione provvisoria) –
	Una volta rilasciato il passavanti provvisorio secondo quanto
	previsto dall'articolo 152 del presente codice e dall'articolo 315
	del regolamento per l'esecuzione del presente codice (navigazione
	marittima), l'ufficio di iscrizione su richiesta del proprietario
	iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente
	documentazione:
	a) copia del titolo di proprietà;
	b) copia del passavanti provvisorio;
	c) copia del certificato di stazza;
	d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e
	gravami;
	e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria,
	dal registro straniero
	f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie
	autentiche dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d), nonché
	l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione
	definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della
	nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno,
	l'iscrizione provvisoria perde ogni efficacia.
	La provvisorietà dell'iscrizione e l'avvenuto deposito dei
	documenti di cui alla lettera f) del precedente comma sono annotati,
	nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione ».
 
 Capo IV
	COMPETITIVITÀ
 Art. 16.
	(Tipi di visite)
 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
	271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
	« 4-bis. Le navi rientranti nel campo di applicazione
	del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, non sono sottoposte
	alle visite di cui al presente articolo e alle visite di cui agli
	articoli 83 e 84 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, ferma
	restando, in occasione delle visite di cui al decreto legislativo 15
	febbraio 2016, n. 32, l'applicazione dei contenuti tecnici di cui al
	presente decreto e alla legge 16 giugno 1939, n. 1045. Le navi che
	non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15
	febbraio 2016, n. 32, sono sottoposte esclusivamente alle visite di
	cui al comma 1 del presente articolo, in occasione delle quali si
	verifica anche il rispetto della legge 16 giugno 1939, n. 1045 ».
 Art. 17.
	(Collaudi e ispezioni)
 1. All'articolo 176 del codice delle comunicazioni elettroniche,
	di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono
	apportate le seguenti modificazioni:
	a) il comma 1 è abrogato;
	b) al comma 2:
	1) all'alinea, le parole: « Il collaudo, salvo diverse
	indicazioni della normativa vigente in materia, è
	necessario » sono sostituite dalle seguenti: « Il
	Ministero delle imprese e del made in Italy effettua, a mezzo di
	propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di
	bordo mediante collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza
	e di corrispondenza pubblica »;
	2) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ai
	fini del rilascio della licenza di cui agli articoli 160 e 183 »;
	3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
	« d-bis) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi
	la necessità »;
	c) i commi 3 e 5 sono abrogati;
	d) al comma 6, dopo le parole: « ordinarie e
	straordinarie » sono inserite le seguenti: « di
	cui al comma 2 »;
	e) il comma 7 è abrogato.
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