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PORTI
Autoproduzione portuale, il Consiglio di Stato nega la segmentabilità dell'autorizzazione ex art. 16, comma 3
Stop all'autorizzazione “parziale” per Cartour nel porto di Salerno
Roma
22 settembre 2026
Con sentenza pubblicata ieri, la Sezione Quinta del Consiglio di
Stato ha accolto l'appello proposto dall'Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale avverso la sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania che aveva annullato il
diniego di autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di
rizzaggio e derizzaggio richiesta dalla società di
navigazione Cartour. Quest'ultima nel 2021 aveva chiesto, ai sensi
del comma 4 bis dell'art. 16 della legge n. 84/1994,
l'autorizzazione all'autoproduzione delle operazioni di rizzaggio e
derizzaggio, che consistono nel fissaggio e nello sbloccaggio dei
veicoli caricati a bordo, effettuate sulla propria nave Cartour
Delta nel porto di Salerno. Il diniego opposto dall'AdSP del
Tirreno Centrale era stato confermato dal TAR con sentenza n.
676/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. Nel 2024 la
società aveva riproposto, sostanzialmente, la medesima
richiesta, questa volta invocando però il comma 3 dello
stesso articolo - la disposizione generale che disciplina
l'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali “per
conto proprio o di terzi”. L'Autorità di Sistema
Portuale aveva respinto anche questa seconda istanza, ritenendola
una riproposizione elusiva del precedente diniego e comunque priva
dei presupposti richiesti, dal momento che la compagnia di
navigazione non era in grado di svolgere l'intero ciclo delle
operazioni portuali affidando le restanti fasi - carico, scarico,
movimentazione - alla società terminalista Salerno Container
Terminal e intendeva avvalersi in prevalenza di personale di bordo,
con l'assunzione di soli due lavoratori part-time. Il TAR di Salerno
aveva accolto il ricorso della Cartour, ritenendo che né la
legge né i regolamenti attuativi ostassero al rilascio di
un'autorizzazione limitata ad un singolo segmento del ciclo
operativo portuale, e che tale lettura fosse coerente con i principi
pro-concorrenziali affermati dalla giurisprudenza amministrativa in
materia di autoproduzione.
L'AdSP aveva quindi impugnato la sentenza del TAR articolando
tre censure: il carattere sostanzialmente reiterativo dell'istanza
rispetto a quella già respinta in via definitiva nel 2021;
l'erronea interpretazione dell'art. 16, comma 3, quanto alla
presunta segmentabilità dell'autorizzazione; l'illegittima
qualificazione come “derivate” delle ulteriori ragioni
ostative del diniego (insufficienza dell'organico, assenza di
capacità organizzativa stabile, contrasto con il Ccnl di
settore).
Il nodo interpretativo centrale, su cui si
concentra la motivazione del Consiglio di Stato, riguarda la
possibilità di ottenere, ai sensi del comma 3,
un'autorizzazione riferita non all'intero ciclo delle operazioni
portuali ma ad un singolo segmento di esso. Il collegio giudicante
muove dal criterio dell'interpretazione letterale, richiamando la
costante giurisprudenza di legittimità sul primato di tale
criterio nella gerarchia ermeneutica fissata dall'art. 12 delle
preleggi. Sul piano testuale, l'art. 16 distingue nettamente due
categorie: le “operazioni portuali” (carico, scarico,
trasbordo, deposito, movimentazione delle merci) e i “servizi
portuali” (prestazioni specialistiche, complementari e
accessorie al ciclo delle operazioni). Solo per questi ultimi il
comma 3 impiega l'espressione “uno o più servizi
portuali... da individuare nell'autorizzazione stessa”,
segnale lessicale che il legislatore non ha riprodotto per le
operazioni portuali.
Da questa differenza testuale il Consiglio di Stato trae la
conclusione che l'autorizzazione ex comma 3 per le operazioni
portuali debba riguardare il ciclo nel suo complesso, così
come definito dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n.
132/2001 (“insieme delle operazioni... finalizzato al
passaggio del carico... da una nave ad un'altra o ad altra modalità
di trasporto e viceversa”), e non sia invece frazionabile in
singoli segmenti.
La sentenza del Consiglio di Stato si sofferma poi sul
chiarimento del rapporto con il proprio precedente n. 6523/2024, che
il giudice di prime cure e la società appellata avevano
invocato a sostegno della tesi opposta. Il Consiglio di Stato
precisa che quella pronuncia riguardava una fattispecie diversa:
un'impresa già titolare di autorizzazione generale ex comma
3, per la quale si era affermato che le garanzie di sicurezza e
professionalità già verificate in sede di rilascio del
titolo coprissero anche lo svolgimento in autoproduzione a bordo
delle proprie navi, senza necessità di rispettare gli
ulteriori limiti del comma 4 bis. Diversa è la posizione
dell'impresa - come Cartour - che non sia titolare di alcuna
autorizzazione generale ex comma 3 e che intenda svolgere solo una
parte del ciclo in regime di autoproduzione: per questa situazione
resta necessario il ricorso alla speciale autorizzazione di cui al
comma 4 bis (oggi comma 4 ter quanto al regime del numero massimo di
titoli), che detta condizioni più stringenti proprio perché
manca l'accertamento “pieno” dei requisiti operativi che
il comma 3 presuppone. Letta in questi termini, la disciplina del
comma 4 bis conserva un ambito applicativo autonomo e non viene
svuotata di significato: se si ammettesse la segmentabilità
dell'autorizzazione generale, l'impresa priva dei requisiti per
l'autoproduzione “piena” potrebbe facilmente aggirare i
limiti del comma 4 bis richiedendo, per la medesima attività,
un'autorizzazione parziale ex comma 3.
Infine, con la sentenza il Consiglio di Stato respinge anche la
richiesta, riproposta dalla Cartour di rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia UE sulla compatibilità dell'art. 16, comma
3, con gli artt. 49 e 56 TFUE. Richiamando la sentenza Siderurgica
Gabrielli (C-179/90) - che aveva censurato il previgente regime di
riserva esclusiva alle compagnie portuali composte da sole
maestranze nazionali - il collegio osserva che la legge n. 84/1994
ha integralmente recepito quei principi, aprendo lo svolgimento
delle operazioni portuali, per conto proprio o di terzi, a chiunque
ne abbia i requisiti. La necessità di ottenere
un'autorizzazione riferita al ciclo complessivo, anziché a
singoli segmenti, non crea posizioni dominanti né diritti di
esclusiva, e trova giustificazione nelle esigenze di sicurezza
dell'ambito portuale.
Il World Shipping Council (WSC), l'associazione internazionale
che rappresenta i principali armatori mondiali del settore dei
container, ha sollecitato gli Stati membri ...
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