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05 de julio de 2026 - Año XXX
Periódico independiente sobre economía y política de transporte
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Noticia original
El Tribunal Administrativo Regional de Liguria anula la adjudicación de las obras del nuevo rompeolas de Génova en Webuild
Se estimó el recurso de casación de Consorzio Stabile Eteria, Acciona Construcción y R.C.M. Costruzioni. Sin embargo, la obra, que se financia con recursos del PNRR, no se detendrá
Genova
10 Mayo 2023
El Tribunal Administrativo Regional de Liguria ha aceptado el recurso interpuesto por el Consorzio Stabile Eteria (Gavio y Caltagirone), Acciona Construcción y R.C.M. Costruzioni volto para obtener la anulación del decreto del pasado 12 de octubre con a la que Paolo Emilio Signorini, Presidente de la Autoridad de Sistema portuario del Mar de Liguria Occidental, así como Comisionado Extraordinario para la construcción de la nueva presa Foranea di Genova, ordenó la adjudicación del contrato de Esta nueva infraestructura portuaria al consorcio constituyente (ahora Consorzio PerGenova Breakwater) entre Webuild, Fincantieri Infraestructura Opere Marittime, Fincosit y Società Italiana Dragado.

Una sentencia, la del cuerpo de jurisdicción de Liguria administrativo que publicamos a continuación, que sin embargo no tendrá efecto sobre la construcción del nuevo rompeolas, Inaugurado oficialmente hace seis días ( de 4 Mayo de 2023), como - especifica la frase del TAR - «Dado que se trata de un procedimiento para el diseño y la aplicación de trabajo financiado en parte con los recursos previstos en el Plan Recuperación y resiliencia nacionales, y búsqueda de aplicación Artículo 125 del Código de Procedimiento Administrativo (artículo 48, apartado 4 del D.L. 31/05/2021, n. 77), la cancelación de la cesión no implique la caducidad del contrato ya estipulado, y opera para los fines limitados mencionados en el artículo 34, apartado 3, del Código de Procedimiento Aplicado, o como conclusión de que el acto es ilícito con el único propósito de compensadores, de conformidad con las conclusiones del consorcio Eteria, como dimitió en los actos de motivación añadida notificados tras la denegación de la demanda de medidas provisionales.»

La sentencia establece la indemnización condenando «el Presidente de la Autoridad del Sistema Portuario del Mar de Liguria Occidental, comisionado extraordinario para la realización de la la nueva presa de rompeolas de Génova y el consorcio de espigones PerGenova, en sólido, al pago, a favor del Consorzio Stabile Eteria y R.C.M. Costruzioni s.r.l., tasas judiciales, que liquida en € 10,000.00 (diez mil), más gastos generales, IVA y CPA, más Reembolso de la tasa a tanto alzado pagada por el recurso y los motivos adiciones».

Destacando que "el trabajo continuará de acuerdo con calendario, ya que la sentencia no afecta al contrato», en una nota la Autoridad del Sistema Portuario del Mar de Liguria Occidentale especificó que "entre las diversas disputas planteada por el demandante Consorzio Eteria, los jueces confirmaron una único motivo de casación que será objeto de recurso, sin perjuicio quedando entendido que la posición del Consorcio también está sujeta a: Auditorías realizadas por la administración, como se indica en el condene al mismo Tribunal Administrativo Regional».

Por parte de Webuild, por su parte, se sabe que "proceden Enviado, desde el día de la colocación de la primera piedra de los últimos 4 Mayo, el trabajo de trabajadores y técnicos para la Nueva Presa Foranea di Genova, la mayor intervención jamás realizada para el refuerzo de los puertos italianos». «El Primeras actividades de colocación de grava para consolidación de los fondos marinos -explicó la compañía- continuará durante todo el mes de mayo y dará lugar al vertido en el fondo marino, en las zonas predefinido, alrededor de 2.000 toneladas de grava por día. Será empleó un buque con una capacidad de 3.600 toneladas, que completará un viaje de ida y vuelta desde Piombino cada 36 horas. Además Un barco más pequeño, de 400 toneladas, llevará a cabo dos viajes al día desde Génova. Las actividades continuarán en Mayo y junio, con las dos primeras zonas de prueba - Campo Test 1, en mayo, y Test Ground 2, en junio. La actividad de La colocación de grava continuará sin más hasta septiembre de 2024, previendo también el uso de Buques de 40.000 toneladas. En paralelo, en las últimas dos semanas En mayo comenzará la fase de pilotaje: 70.000 postes se fijará en el fondo marino gracias al uso de cuatro pontones, plataformas flotantes de 600 metros cuadrados, sobre las que se Instale dos grúas para cada uno. Esta fase de procesamiento tiene lugar Continuará durante los próximos 17 meses".



Pubblicato il 10/05/2023

N. 00495/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00674/2022 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 674 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Stabile Eteria S.C. a r.l., Acciona Construcción s.a. ed R.C.M. Costruzioni s.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati Arturo Cancrini e Daniela Anselmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Commissario Straordinario per la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, il Commissario Straordinario per la ricostruzione del Viadotto Polcevera, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
la Regione Liguria, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Piciocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Assarotti 48/6;
il Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Pessagno e Nicola Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Città Metropolitana di Genova, non costituita in giudizio;

nei confronti

di Webuild s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni, Alessandro Botto e Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Botto e Marco Annoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di Fincosit s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Botto e Marco Annoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Società Italiana Dragaggi SIDRA s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Botto e Marco Annoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del Consorzio PerGenova Breakwater, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Annoni e Alessandro Botto;

per l'annullamento

del decreto n. 967 del 12.10.2022, con cui il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Commissario Straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 32/2019 e del D.P.C.M. 16.4.2021, ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto integrato complesso avente per oggetto “l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativi alla prima e seconda fase funzionale e l'esecuzione dei lavori relativi alla prima fase funzionale della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova - ambito di Sampierdarena (p3062)” in favore del costituendo Consorzio tra Webuild s.p.a., Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.r.l. e Società Italiana Dragaggi s.p.a. (ora Consorzio PerGenova Breakwater).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario Straordinario per la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, del Commissario Straordinario per la ricostruzione del Viadotto Polcevera, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di Webuild s.p.a., di Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., di Fincosit s.r.l., della Società Italiana Dragaggi s.p.a., della Regione Liguria e del Comune di Genova;

Visto il ricorso incidentale proposto dal Consorzio PerGenova Breakwater, da Webuild s.p.a., da Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., da Fincosit s.r.l. e dalla Società Italiana Dragaggi SIDRA s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2023 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il Consorzio Stabile Eteria s.c. a r.l., in proprio e nella sua qualità di impresa mandataria di un RTI costituendo, nonché le mandanti Acciona Construcción s.a. e R.C.M. Costruzioni s.r.l. (di seguito, Consorzio Eteria senz'altro) hanno impugnato il decreto n. 967 del 12.10.2022, con cui il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Commissario Straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 32/2019 e del D.P.C.M. 16.4.2021, ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto integrato complesso avente per oggetto l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativi alla prima e seconda fase funzionale e l'esecuzione dei lavori relativi alla prima fase funzionale della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova - ambito di Sampierdarena in favore del costituendo Consorzio tra Webuild s.p.a., Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.r.l. e Società Italiana Dragaggi s.p.a. (di seguito, Consorzio Webuild senz'altro).

Il Consorzio Eteria premette in punto di fatto: - che la nuova Diga Foranea, opera simbolo del PNRR, è stata inserita fra le dieci “opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto” di cui all'All. IV del D.L. 31.5.2021, n. 77; - che l'importo dell'appalto veniva inizialmente stimato in € 892.648.339,38, di cui € 16.980.198,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; - che l'appalto è articolato in due fasi funzionali, e che la procedura afferisce alla progettazione definitiva ed esecutiva delle due fasi e ai lavori per la realizzazione della sola prima fase; - che l'avviso pubblico finalizzato a selezionare gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata prevedeva dei requisiti specifici minimi di ammissione, distinti per gli esecutori dei lavori e della progettazione; - che, per gli esecutori dei lavori (art. 6.2.1, punto iii), l'avviso richiedeva il possesso di una cifra d'affari in lavori almeno pari a due volte l'importo a corpo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza (pari a € 873.136.728,62), che l'impresa doveva aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso; - che, per gli esecutori della progettazione (art. 6.2.2), l'avviso richiedeva: i) l'avvenuto svolgimento, negli ultimi 5 anni, di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura nella categoria D.01 ex DM 17.6.2016, relativa alle opere di navigazione interna e portuali, per l'importo di € 1.200.000.000,00; ii) l'avvenuto svolgimento, negli ultimi 5 anni, di due servizi “di punta” attinenti all'ingegneria e all'architettura, in categoria D.01; iii) un fatturato globale in relazione ai servizi di ingegneria e architettura “espletati nei migliori tre esercizi finanziari approvati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso almeno pari a due volte l'importo del servizio posto a base di gara” (i requisiti i, ii e iii, in caso di consorzio/RTP, avrebbero potuto essere soddisfatti dal consorzio/RTP nel suo complesso, ma comunque in misura maggioritaria dalla mandataria); v) il possesso dei requisiti di cui al DM del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2.12.2016; vi) la dotazione “di uno staff tecnico adeguato all'entità e alla complessità delle opere da progettare”, comprensivo di 18 figure professionali specifiche con particolare esperienza, iscritte ai rispettivi albi o elenchi professionali; - che, entro il termine del 30.12.2021, manifestavano interesse soltanto i due operatori economici ricorrente (Consorzio Eteria) e controinteressato (Consorzio Webuild); - che, nella manifestazione di interesse, il Consorzio controinteressato indicava le seguenti percentuali di esecuzione dei lavori: Webuild 40%, Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a. 25%; Fincosit s.r.l. 25% e Società Italiana Dragaggi s.p.a 10%; - che il R.T.I. controinteressato indicava come progettista il costituendo RTP tra le società RAMBOLL UK Ltd. (mandataria al 55%) e la F&M Ingegneria s.p.a. (mandante al 45%); - che entrambi gli operatori superavano la fase di prequalifica e venivano invitati a presentare una proposta tecnico-economica sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), approvato con Decreto Presidenziale n. 502 del 31.5.2022; - che tuttavia, dubitando dell'effettiva capienza dell'importo posto a base di gara rispetto alle prestazioni a farsi, nessuno degli operatori presentava offerta, sicché la gara andava deserta; - che il Commissario decideva allora di aprire una successiva fase di negoziazione privata con i due operatori, che presentavano offerta entro il prescritto termine del 26.7.2022; - che le offerte venivano esaminate dai membri di un collegio di esperti indipendenti nel corso delle sedute riservate tenutesi tra il 14.9.2022 e il 3.10.2022; - che i due operatori venivano invitati a presentare precisazioni e chiarimenti alle proposte del 26.7.2022, oltre ad una proposta economica migliorativa, in forma di ribasso percentuale unico ed incondizionato sul nuovo importo a base di gara di € 910.984.651,19; - che le integrazioni trasmesse dai concorrenti venivano esaminate dal collegio degli esperti nella seduta riservata del 10.10.2022, nel corso della quale veniva redatto altresì il verbale conclusivo delle valutazioni; - che, con verbale dell'11.10.2022 (doc. 20 delle produzioni 9.11.2022 di parte ricorrente), il Commissario straordinario dava atto dei nuovi ribassi proposti da Webuild (9,40%) e dal RTI Eteria (8,019%), e, facendo proprie le valutazioni del collegio degli esperti, dalle quali sarebbe emersa una più favorevole considerazione per l'offerta tecnica dell'O.E. Webuild, “che appare particolarmente marcata per ciò che riguarda la professionalità ed adeguatezza della proposta rispetto ai servizi e i lavori analoghi presentati”, stabiliva di proseguire la negoziazione con il solo raggruppamento controinteressato, disponendo l'aggiudicazione in suo favore.

A sostegno del gravame ha dedotto quattro motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 24, comma 5, art. 83 e art. 105, comma 19, del d.lgs. n. 50/2016). Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (art. 6.2.2 dell'avviso e criteri A.1 e C dell'invito). Violazione e/o falsa applicazione della nota n. 4 dell'8.9.2022 della Commissione dell'Unione europea. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 263/2016. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Sostiene che il Consorzio Webuild avrebbe dovuto essere estromesso dalla gara per una pluralità di ragioni, come segue.

1.1. La mandataria dell'indicato RT di progettisti, Ramboll UK (con quota di esecuzione del 55%), risulterebbe priva dei requisiti minimi prescritti - con ciò facendo venir meno la qualificazione del RTP nonché l'intera componente progettuale - in quanto, a seguito della Brexit, con scadenza del periodo transitorio al 31.12.2020, i professionisti della mandataria non potrebbero accedere, negli Stati membri UE, all'esercizio delle professioni c.d. regolamentate di ingegnere, architetto e geologo per prestazioni temporanee ed occasionali (ovvero per i casi diversi dallo stabilimento, i soli coperti dall'accordo di recesso), né sarebbero in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. n. 263/2016.

1.2. La mandataria Ramboll UK difetterebbe del requisito dell'iscrizione camerale per le attività di progettazione oggetto di appalto, che non corrisponderebbero all'attività di “consulenza scientifica e tecnica connessa all'ingegneria”.

1.3. Due delle figure di professionisti (“ingegnere ambientale” e “archeologo”) sarebbero oggetto di un subappalto “a cascata” vietato dall'art. 105 comma 19 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto sarebbero stati forniti accordi di collaborazione con due società, ma non direttamente con i due professionisti indicati, dipendenti delle stesse.

1.4. Non sarebbero stati indicati gli estremi dell'iscrizione all'albo dei professionisti indicati dalla Ramboll UK.

2. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (criterio A.2). Violazione e/o falsa applicazione di legge [art. 95, comma 6, e art. 80, comma 5, lett c-bis), del d.lgs. n. 50/2016]. Eccesso di potere per istruttoria assente, travisamento in fatto e diritto.

Il collegio di esperti e la struttura commissariale sarebbero incorsi in un grave travisamento nella valutazione della proposta tecnica relativamente al criterio A.2, giacché, dei tre lavori analoghi presentati dal Consorzio Webuild, il secondo e determinante (TUAS Terminal ph. 1 Singapore, di importo pari a € 1.521.152.855,00) non sarebbe stato eseguito dalla consorziata SIDRA, ma dalla società Dredging International (DEME Group), estranea alla compagine del Consorzio Webuild, ciò che, per altro verso, integrerebbe pure un tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante, con i conseguenti effetti escludenti di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (criterio B.3). Violazione e/o falsa applicazione di legge [art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016]. Violazione del principio di certezza dell'offerta. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta.

Quanto al criterio B.3 dell'invito a presentare proposta tecnico-economica - concernente la proposta di organizzazione del cantiere e della produzione in vista del conseguimento degli obiettivi temporali di completamento dell'opera - lamenta che, a fronte della certa riduzione dei tempi di realizzazione di sei mesi offerta dal R.T.I. ricorrente, il Consorzio aggiudicatario, pur prevedendo l'inizio lavori il 1° agosto 2022 e la fine dei lavori al 30.11.2026, non ha poi presentato un cronoprogramma aggiornato (punto n. 19 del verbale 10.10.2022), né ha dedotto un aumento della capacità produttiva (anzi, il collegio degli esperti ha rilevato criticità per la presenza di un solo impianto per la realizzazione di cassoni altri 33 metri): la relativa proposta, in tesi ingiustamente premiata, sconterebbe dunque un'obiettiva e indiscutibile alea di indeterminatezza e incertezza in ordine all'effettivo rispetto della data ultima di conclusione dei lavori, e per ciò solo avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

4. Violazione dei principi di certezza dell'offerta e di par condicio competitorum. Violazione delle previsioni dell'invito sul divieto di offerte condizionate. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

L'offerta economica migliorativa della controinteressata, contenente il nuovo ribasso, sarebbe inammissibile, in quanto espressa in forma duplice e alternativa, ovvero mantenendo le riserve precedentemente espresse con un atto di diffida volto a tenere fermo l'originario ribasso.

Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Commissario Straordinario per la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, il Commissario Straordinario per la ricostruzione del Viadotto Polcevera, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Webuild s.p.a., Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.p.a. e Società Italiana Dragaggi s.p.a., la Regione Liguria ed il Comune di Genova.

Con ordinanza 21.11.2022, n. 236 la sezione, in considerazione della prevalenza - ex artt. 48 comma 4 D.L. n. 77/2021 e 125 comma 2 c.p.a. - dell'interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera e dell'interesse del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure, ha rigettato la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Il successivo 23.11.2022 è stato quindi stipulato il contratto di appalto tra il Commissario Straordinario e il Consorzio PerGenova Breakwater, costituito tra Webuild s.p.a. (capogruppo), Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.r.l. e Società Italiana Dragaggi s.p.a..

Con atto notificato il 2.12.2022 e depositato il 5.12.2022 il Consorzio PerGenova Breakwater, Webuild s.p.a., Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.p.a. e Società Italiana Dragaggi s.p.a. hanno proposto ricorso incidentale, affidato ad un unico, articolato motivo, rubricato come segue: Violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma 5 - con particolare riferimento alle lettere c), c-bis), f) e f-bis) - e comma 6, del Codice, in relazione alla mancata dichiarazione dell'inibizione a contrarre a causa di comportamenti anticoncorrenziali. Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, in particolare per violazione del principio di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale in relazione al principio di onnicomprensività della dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 80, comma 5, del Codice, per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di istruttoria e di motivazione, errore dei presupposti, illogicità manifesta e sviamento, violazione del principio di par condicio.

La società Acciona, mandante del consorzio ricorrente, avrebbe omesso di dichiarare l'adozione nei propri confronti, nelle more della procedura, della risoluzione antitrust con cui l'autorità spagnola che tutela la concorrenza e il mercato (Comición Nacional del los Mercados y la Competencia) ha: 1) accertato la commissione di gravi condotte anticoncorrenziali reiterate nel tempo per oltre venti anni; 2) irrogato una pesante sanzione economica di Euro 29.400.000,00 a carico della società; 3) dichiarato il divieto ex lege di contrarre con le pubbliche amministrazioni, ciò che integrerebbe plurime cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

Con un primo atto di motivi aggiunti, notificato il 2.12.2022 e depositato il 14.12.2022, il Consorzio Eteria, in relazione al deposito in giudizio di ulteriore documentazione da parte della stazione appaltante e del Consorzio controinteressato, ha dedotto ulteriori cinque motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016; art. 92, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010). Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis [art. 6.2.1, punto iii), dell'avviso]. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Premesso che l'importo dei lavori è asceso dagli originari € 856.156.530,52 indicati nell'Avviso agli € 890.547.507,82 previsti nell'Invito a presentare proposta, lamenta che le consorziate FIOM e Sidra, a seguito del rialzo del quadro economico, risulterebbero sprovviste del requisito relativo alla cifra di affari in lavori prescritto dall'art. 6.2.1, punto iii), dell'avviso, in misura coerente alle quote (rispettivamente, 25% e 10%) di esecuzione dell'appalto assunte in gara, in quanto i due relativi contratti di avvalimento con le imprese Fincantieri Infrastructure s.p.a. (ausiliaria di FIOM) e Baggerwerken Decloedt & Zoon N.V. (ausiliaria di SIDRA) non sono stati interessati da un corrispondente incremento del requisito messo a disposizione.

2. Violazione e/o falsa applicazione di legge [art. 32, comma 7, e art. 80, comma 5, lett. c-bis), del d.lgs. n. 50/2016]. Violazione e/o falsa applicazione della lex di gara [art. 6.2.1, punto ii), dell'avviso e criterio A.2 dell'invito]. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

La stazione appaltante avrebbe indebitamente proceduto a stipulare il contratto di appalto malgrado l'incompleta verifica, in capo al Consorzio Webuild, delle competenze spese in gara e, segnatamente: del certificato di regolare esecuzione del lavoro n. 2 presentato da Sidra, relativo al Terminal di Singapore e di importo pari a circa 1,5 miliardi di Euro; della prova del possesso, da parte di Webuild, del requisito di cui all'art. 6.2.1, punto ii dell'Avviso, ossia l'indicatore “Attivo Corrente (A)/Passivo Corrente (B) ≥ 1”.

3. Violazione e/o falsa applicazione di legge [artt. 24, comma 5, 80, comma 5, lett. c-bis), 83 e 86 del d.lgs. n. 50/2016]. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (art. 6.2.2 dell'avviso e criteri A.1 e C dell'invito). Violazione e/o falsa applicazione della nota n. 4 dell'8.9.2022 della Commissione dell'Unione europea. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 263/2016. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

3.1. I professionisti indicati da Ramboll non risulterebbero iscritti all'Engineering Council, vale a dire il competente ordine professionale del Regno Unito.

3.2. Ramboll, in sede di comprova, non avrebbe prodotto i casellari giudiziali dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, né un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine, in violazione dell'art. 86 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

3.3. Ramboll, ai fini della valutazione tecnico-qualitativa della proposta tecnica del Consorzio (criterio A.1), ha presentato un servizio analogo svolto presso il porto di Nador West in Marocco, che peraltro non era valutabile, essendo stato eseguito nel biennio 2014-2016, e quindi al di fuori dell'arco temporale di 5 anni prescritto dall'Invito.

4. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (criterio B.3). Violazione del principio di certezza dell'offerta. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta.

Alla luce delle integrazioni documentali, ripropone il 3 motivo del ricorso introduttivo, secondo il quale, in difetto di un incremento della produzione atto a controbilanciare il rinvio dell'inizio delle attività, il rispetto del termine ultimo del 30.11.2026 dichiarato dall'aggiudicataria si rivelerebbe un obiettivo aleatorio e privo del minimo supporto esplicativo ed istruttorio.

5. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 47 del D.L. n. 77/2021). Violazione e/o falsa applicazione delle previsioni dell'invito. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Il Consorzio Webuild avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura anche per non aver dimostrato di avere trasmesso il rapporto sulla situazione del personale alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, così come prescritto a pena di esclusione dall'art. 47, comma 2, del D.L. n. 77/2021, all'uopo richiamato alle pagg. 6-7 dell'Invito.

Nelle conclusioni il Consorzio Eteria ha chiesto, oltre all'annullamento dei provvedimenti impugnati, l'accertamento della loro illegittimità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 34, comma 3, e 125, comma 3, del c.p.a., con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni per equivalente monetario.

All'atto di motivi aggiunti accedeva domanda di accesso in corso di causa alla versione integrale e senza omissis della Relazione B di Webuild.

Con un secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 15.12.2022 e depositato il 27.12.2022, il Consorzio Eteria, in relazione al deposito in giudizio di documentazione da parte della stazione appaltante e della controinteressata, ha dedotto un ulteriore motivo di ricorso, come segue: Violazione e/o falsa applicazione di legge [art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; art. 80, comma 5, lett. f-bis) del d.lgs. n. 50/2016]; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Il Consorzio controinteressato avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per violazione, da parte di Webuild, della causa di incompatibilità prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. divieto di pantouflage o revolving doors) e nella conseguente falsità della dichiarazione resa all'uopo nel DGUE ex art. 80, comma 5, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 50/2016.

Difatti, l'ing. Marco Rettighieri, presidente del consiglio di amministrazione di Webuild Italia s.p.a., partecipata al 100% da Webuild, ha, nel recente passato, ricoperto un ruolo di primo piano, a servizio dell'Autorità Portuale e con responsabilità equiparabili a quelle del direttore generale di un ente pubblico, nella promozione, programmazione e progettazione degli interventi ricompresi nel Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova e del relativo Piano procedurale.

Infine, con un terzo atto di motivi aggiunti notificato e depositato il 18.1.2023, il Consorzio Eteria, a seguito dell'accesso parziale consentito dal Commissario in data 19.12.2022, ha dedotto tre ulteriori motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010; art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016). Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis [art. 6.2.1, punto iii), dell'avviso; fissazione dell'importo a “corpo” dei lavori previsto dall'invito]. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Ripropone ed integra le censure dedotte nel primo atto di motivi aggiunti in ordine al difetto, in capo alle consorziate FIOM e SIDRA, del requisito relativo alla cifra di affari in lavori prescritto dall'art. 6.2.1, punto iii), dell'Avviso.

In particolare, osserva che il Consorzio avrebbe prodotto per la prima volta, e soltanto in giudizio, due “atti aggiuntivi” ai contratti di avvalimento di FIOM e SIDRA (docc. 33 e 34 delle produzioni 4.1.2023 di Webuild), atti che non risultano essere stati prodotti e valutati dall'amministrazione, che dunque ha accertato il possesso del requisito della cifra di affari in lavori senza tenere conto degli stessi.

2. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 103 del d.lgs. n. 50/2016). Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (previsioni dell'invito in punto di garanzia definitiva). Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Il contratto di appalto è stato stipulato il 23.11.2022, in assenza di prestazione della cauzione definitiva, rilasciata - peraltro, in misura incapiente rispetto all'aggiornato importo dei lavori - in forma di fidejussione soltanto il successivo 28.11.2022, in violazione dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2384 c.c.. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Un ulteriore vizio dell'aggiudicazione riveniente dalla fase di stipulazione del contratto riguarderebbe il difetto dei poteri di rappresentanza in capo all'Ing. Nicola Meistro, che ha sottoscritto il contratto di appalto in nome del neo-costituito Consorzio PerGenova Breakwater, prima della registrazione dell'atto costitutivo del consorzio presso l'Agenzia delle Entrate.

Con ordinanza 30.1.2023, n. 142 la sezione ha accolto la domanda di accesso in corso di causa accedente al primo atto di motivi aggiunti, ordinando al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Commissario Straordinario per la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova, l'esibizione della versione integrale e non oscurata della Relazione B di illustrazione della “Proposta progettuale” del Consorzio Webuild.

Con istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. notificata a tutte le parti e depositata il 3.4.2023, Webuild s.p.a., Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.r.l., Società Italiana Dragaggi s.p.a. e il Consorzio PerGenova Breakwater agiscono per la dichiarazione dell'illegittimità del diniego 28.3.2023 opposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale all'istanza d'accesso formulata in data 17.2.2023 da Webuild s.p.a. e dal Consorzio Pergenova Breakwater, volta ad ottenere l'esibizione - in forma integrale e non oscurata - della Relazione B di illustrazione della proposta progettuale del RTI Eteria.

Sostengono che, sebbene l'istanza di accesso del 17.2.2023 fosse meramente ripetitiva di un'istanza già formulata in data 25/10/2022, e sebbene la prima istanza fosse stata soltanto parzialmente accolta dall'Autorità con la nota 17.11.2022 (ovvero, con le omissioni individuate dal controinteressato, relative al c.d. know how aziendale), non fatta oggetto di impugnazione, la nuova istanza di accesso sarebbe giustificata da un elemento sopravvenuto, costituito dall'ordinanza n. 142 del 30.1.2023, con cui la sezione, in accoglimento della speculare istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. del Consorzio Stabile Eteria, ha ordinato all'Autorità l'esibizione della versione integrale e non oscurata della Relazione B di illustrazione della “Proposta progettuale” del Consorzio Webuild s.p.a.: e ciò, al fine di ripristinare condizioni di effettiva parità delle parti nel processo, in vista della eventuale proposizione, da parte del Consorzio Webuild, di motivi aggiunti al ricorso incidentale.

All'udienza pubblica del 7 aprile 2023 le parti hanno concordemente rinunciato ai termini a difesa sull'ultima istanza di accesso in corso di causa, e, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta dal collegio per la decisione.

DIRITTO

La domanda 3.4.2023 del Consorzio PerGenova Breakwater di accesso in corso di causa è inammissibile, in quanto la richiesta di accesso agli atti del 17.2.2023 è meramente reiterativa di una precedente istanza di accesso già rigettata dall'Autorità con nota del 17.11.2022, rimasta inoppugnata (cfr., per una fattispecie analoga, Cons. di Stato, Sez. V, 15/9/2022, n. 7999).

Difatti, l'ordinanza n. 142/2023 della sezione non costituisce propriamente un “fatto sopravvenuto”, in quanto è stata emessa sulla specifica impugnazione ex art. 116 comma 2 c.p.a. proposta dal solo Consorzio Eteria avverso la nota 2.11.2022, con cui l'Autorità aveva ammesso l'accesso (soltanto) alla versione parzialmente oscurata della documentazione tecnica di Webuild.

Ora, la parità delle parti è parità “nel processo”, ovvero significa parità nelle “possibilità” di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni giuridiche con tutti i mezzi processali approntati dall'ordinamento, laddove nel caso di specie è il Consorzio Webuild ad aver omesso - al contrario del Consorzio Eteria, che si è tempestivamente attivato - di impugnare nei termini il diniego di accesso alla relazione tecnica di controparte in forma integrale.

Ciò posto, può procedersi all'esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle difese delle parti resistenti, cominciando dall'eccezione di inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti formulata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato soltanto nella memoria di replica del 27.3.2023, in ragione del difetto di legittimazione processuale del “procuratore speciale” di Acciona Construcción s.a. signor Javier Miguélez Fernandez, che ha sottoscritto la relativa procura ad litem.

L'eccezione è fondata.

In effetti, è noto che, per principio generale, le persone giuridiche stanno in giudizio “per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto” (art. 75 comma 3 c.p.c.), laddove nel caso di specie la procura ad litem di Acciona Construcción s.a. non è stata rilasciata dal legale rappresentante della società spagnola, ma dal signor Javier Miguélez Fernández, “in qualità di procuratore speciale a tanto abilitato in forza dei poteri conferiti giusta procura rilasciata con atto di Notaio, rep. 2437 racc. 02/09/2022”, che non è stata però versata agli atti.

Orbene, secondo una costante giurisprudenza della Suprema Corte, elaborata “tenuto conto dei principi di responsabilità processuale e di giusta durata del processo […] in tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso” (cfr. Cass., I, 16.3.2023, n. 7589; id., n. 29244 del 2021).

Ne segue che, a fronte di una tempestiva eccezione di difetto di rappresentanza, era preciso onere di Acciona sanare spontaneamente la propria costituzione in giudizio, producendo immediatamente - id est, all'udienza pubblica di discussione del ricorso - la documentazione all'uopo necessaria, ovvero la procura speciale con l'indicazione della esatta latitudine e la giustificazione dei poteri rappresentativi sostanziali del signor Javier Miguélez Fernandez, “non occorrendo a tal fine assegnare un termine di carattere perentorio per provvedervi, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., giacchè sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile” (Cass., n. 7589/2023 cit.).

Né varrebbe al riguardo rilevare l'irritualità di una eventuale produzione documentale da effettuarsi da Acciona soltanto all'udienza di discussione: anche a voler prescindere dal fatto che la produzione della deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio - che, parimenti, concreta un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ex art. 182 c.p.c. - è tradizionalmente ammessa fino a tale momento (cfr. T.A.R. Marche - Ancona, Sez. I, 13/8/2007, n. 1227; in tal senso già Cons. di St., Sez. V, 10/11/1993, n. 1144), è dirimente la considerazione che, stante il potere officioso del giudice di sollecitare la giustificazione dei poteri rappresentativi della parte e, se del caso, promuoverne la sanatoria, a maggior ragione non avrebbe potuto profilarsi una preclusione della parte interessata, tanto più quando l'avversario abbia scelto di svolgere le proprie corrispondenti contestazioni solo all'ultimo (così Cass. n. 7589/2023 cit., che ha ritenuto ammissibile la produzione documentale allegata alla comparsa conclusionale, a fronte di un'eccezione formulata soltanto nell'udienza di precisazione delle conclusioni).

In mancanza della produzione in giudizio della procura speciale del signor Javier Miguélez Fernandez, non è dimostrata la effettiva esistenza e la latitudine dei corrispondenti poteri rappresentativi sostanziali delle posizioni giuridiche facenti capo ad Acciona Construcción s.a.: donde l'inammissibilità del suo ricorso.

Peraltro, atteso il carattere collettivo del ricorso principale e la distinta legittimazione al ricorso di ogni singola impresa in associazione - sia essa mandante o mandataria, e sia il raggruppamento già costituito o costituendo (giurisprudenza costante: cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 9/12/2020, n. 7751; T.A.R. Lazio Roma Sez. V, 28/11/2022, n. 15857) - l'eccezione di inammissibilità colpisce la sola posizione della mandante Acciona Construcción s.a., non già il ricorso autonomamente proposto anche dagli altri ricorrenti (Consorzio Stabile Eteria S.C. a r.l. ed R.C.M. Costruzioni s.r.l.).

Sempre in via preliminare, le parti resistenti eccepiscono variamente l'inammissibilità del ricorso, in quanto, in ragione delle peculiarità della procedura - da svolgersi tramite procedura negoziata, stante l'estrema urgenza sottesa alla realizzazione della nuova diga foranea - essa prescindeva del tutto da valutazioni comparative, dall'attribuzione di punteggi e dall'approvazione di una vera e propria graduatoria finale di merito (così l'invito a presentare proposta tecnico operativa, § “analisi delle proposte - collegio di esperti indipendenti” - doc. 10 delle produzioni 9.11.2022 di parte ricorrente, p. 16 di 19), tali da esitare propriamente in un “diritto all'aggiudicazione” o nell'affidamento della commessa, che il Consorzio Eteria - che, dunque, non sarebbe affatto il “2° classificato” - potrebbe utilmente rivendicare in giudizio all'esito dell'eventuale accoglimento del ricorso.

Giova premettere come la scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando (già “trattativa privata”) rimonti al Piano Procedurale, e sia stata dichiaratamente effettuata, sulla scorta dell'art. 32 della Direttiva UE 26.2.2014, n. 24, in relazione alla “sussistenza di circostanze di estrema urgenza, non imputabili all'amministrazione, che non consentono il rispetto dei termini per le procedure aperte o ristrette, o per le procedure competitive con negoziazione” (cfr. il Piano Procedurale adottato con il decreto Commissariale n. 5/2021 - doc. 7 delle produzioni 15.11.2022 della Presidenza del Consiglio dei ministri, p. 37-38 di 48).

In effetti, il Consorzio Eteria non ha specificamente censurato né la scelta derogatoria di procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, allegando l'insussistenza delle circostanze di estrema urgenza che la giustificherebbero ai sensi dell'art. 32 della Direttiva n. 2014/24/UE, né le previsioni dell'invito a presentare proposta tecnico-economica, nella parte in cui esclude l'attribuzione di punteggi e la formazione di una vera e propria graduatoria finale.

Ciò, peraltro, gli preclude soltanto di ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto ex art. 121 comma 1 lett. b) c.p.a. e di conseguire l'aggiudicazione, ovvero il risarcimento in forma specifica, non certo di rivendicare il diritto al risarcimento del danno per equivalente conseguente all'accertamento dell'illegittimità della procedura valutativa e dei suoi esiti.

Nello stesso senso - cioè, nel senso di precludere soltanto il risarcimento in forma specifica, mediante la domanda di conseguire l'aggiudicazione - operano del resto le limitazioni alla tutela giurisdizionale che il Legislatore, in un'ottica acceleratoria e di salvaguardia dei fondi messi a disposizione a livello comunitario, ha previsto rispetto alle gare e ai giudizi amministrativi in materia di PNRR.

Difatti, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del D.L. 31/05/2021, n. 77, “In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR”.

Sta di fatto che il Consorzio Eteria, successivamente all'ordinanza cautelare della sezione 21.11.2022, n. 236 - che, proprio in applicazione dell'art. 125 c.p.a., aveva rigettato la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di aggiudicazione - ed alla conseguente stipulazione del contratto in data 23.11.2022, ha proposto un primo atto di motivi aggiunti in data 2.12.2022, chiedendo formalmente, nelle proprie conclusioni, l'annullamento dei provvedimenti impugnati e comunque l'accertamento “della loro illegittimità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 34, comma 3, e 125, comma 3, del c.p.a., con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni per equivalente monetario”.

Ed è noto che il perdurante interesse alla decisione della causa ex art. 34 comma 3 c.p.a. ai fini del risarcimento per equivalente monetario può essere manifestato anche soltanto mediante dichiarazione resa nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 cod. proc. amm. (Cons. di St., Ad. Plen., 13.7.2022, n. 8).

Nel caso di specie, la dichiarazione è stata addirittura inserita nelle conclusioni del ricorso per motivi aggiunti notificato alle controparti, sicché veramente non si vede quale sia il senso ultimo delle riferite eccezioni di inammissibilità.

Dal verbale dell'11.10.2022 (doc. 20 delle produzioni 9.11.2022 di parte ricorrente) si ricava infatti che “dalle valutazioni del collegio degli esperti viene in rilievo una valutazione complessivamente considerata in favore dell'OE Webuild che appare particolarmente marcata per ciò che riguarda la professionalità ed adeguatezza della proposta rispetto ai servizi e i lavori analoghi presentati. Rileva altresì una differenza delle proposte economiche tra gli operatori che resta in favore dell'OE Webuild”.

Dunque, a prescindere dalla attribuzione di punteggi e dalla formale esistenza di una graduatoria, è indubbio che l'offerta del Consorzio Webuild sia stata ritenuta preferibile in vista della prosecuzione della negoziazione con esso solo, senza tuttavia che l'offerta del Consorzio Eteria sia stata ritenuta inadeguata o non conforme alle prescrizioni della lex specialis.

Donde l'ammissibilità delle doglianze del Consorzio Eteria, in quanto volte a censurare - in vista della proposta domanda di accertamento della illegittimità degli atti impugnati ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 34, comma 3, e 125, comma 3, del c.p.a., - il governo delle regole che la stessa stazione appaltante si è data - autovincolandosi - rispetto ai requisiti di partecipazione alla procedura ed alla valutazione delle proposte da parte del collegio di esperti indipendenti.

Ciò posto, può procedersi all'esame dei motivi di ricorso.

Il primo motivo di ricorso, con cui è dedotto che il Consorzio Webuild avrebbe dovuto essere estromesso dalla gara, è infondato, sotto tutti i profili dedotti.

1.1. Sotto un primo profilo, il Consorzio Eteria assume che il Consorzio Webuild avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura negoziata, in quanto la società Ramboll U.K., mandataria del R.T.P. indicato per le attività di progettazione, sarebbe priva dei requisiti minimi prescritti dall'Avviso e richiamati nell'Invito, facendo con ciò venir meno la qualificazione del R.T.P., nonché l'intera componente progettuale e parte della componente organizzativa dell'offerta Webuild.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016, (Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali), “Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l'Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del presente codice”.

Orbene, il Regno Unito, in quanto già Stato membro dell'U.E., che vi aveva aderito, era parte dell'AAP (Accordo sugli Appalti Pubblici) dell'O.M.C. - Organizzazione Mondiale del Commercio, ed ha continuato ad esservi incluso anche durante il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso tra l'Unione europea e il Regno Unito (1º febbraio 2020 - 31 dicembre 2020).

Successivamente alla scadenza del periodo di transizione, il Regno Unito ha comunque aderito all'AAP come parte a sé stante il 1º gennaio 2021.

Inoltre, il 24 dicembre 2020, l'Unione europea e il Regno Unito hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA), accordo che ha iniziato ad applicarsi in via provvisoria il 1º gennaio 2021 e che ha ribadito il principio di non discriminazione delle imprese dell'UE con sede nel Regno Unito, e viceversa, per qualsiasi appalto, compresi quelli al di sotto delle soglie AAP (cfr. la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 444 del 31.12.2020, pp. 14-1462).

Donde l'infondatezza del motivo, essendo tenuta la stazione appaltante, in forza dell'art. 49 D. Lgs. n. 50/2016 e dei sopra richiamati accordi (AAP + TCA), ad applicare agli operatori economici del Regno Unito un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del codice dei contratti pubblici agli operatori nazionali o a quelli stabiliti in uno Stato membro dell'U.E..

1.2. Sotto un secondo profilo, a detta del Consorzio Eteria la mandataria Ramboll UK difetterebbe del requisito dell'iscrizione camerale per le attività di progettazione oggetto di appalto, che non corrisponderebbero all'attività di “consulenza scientifica e tecnica connessa all'ingegneria”.

Anche tale censura è infondata, oltreché generica.

Infondata in quanto la societa Ramboll U.K. ha prodotto il certificato di iscrizione (company number 03659970) all'UK Trade Registry, con il codice SIC - Standard Industrial Classification “71122 - Engineering related scientific and technital consulting activieties”, ovvero attività di consulenza scientifica e tecnica connessa all'ingegneria (doc. 15 delle produzioni 16.11.2022 del Consorzio Webuild).

Si tratta di un certificato “rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente” l'operatore concorrente (art. 83 comma 3 D. Lgs. n. 50/2016): è già si è visto che, in forza dell'art. 49 D. Lgs. n. 50/2016 e dei sopra richiamati accordi internazionali, la stazione appaltante non può riservare agli operatori economici del Regno Unito un trattamento meno favorevole di quello concesso ai sensi del codice agli operatori nazionali o stabiliti in uno Stato membro dell'U.E..

Generica, in quanto non è specificato “perché” le attività di progettazione oggetto dell'appalto non corrisponderebbero all'attività di “consulenza scientifica e tecnica connessa all'ingegneria”, cioè al codice SIC - Standard Industrial Classification 71122.

1.3. Sotto un terzo profilo, due delle figure di professionisti (“ingegnere ambientale” ed “archeologo”) sarebbero oggetto di un subappalto “a cascata” vietato dall'art. 105 comma 19 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto sarebbero stati forniti accordi di collaborazione con due società, ma non direttamente con i due professionisti indicati.

Inoltre, risulterebbe violato il principio di indicazione nominativa dello staff di progettazione di cui all'art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto l'Ing. Alessia Toma, indicata come progettista ambientale, non risulterebbe essere più dipendente della Ramboll Italy s.r.l..

La censura confonde due distinti profili, ovvero quello relativo al subappalto delle attività di progettazione (art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016) e quello relativo alla indicazione nominativa dello staff di progettazione (art. 24, comma 5 D. Lgs. n. 50/2016), da effettuarsi “in sede di presentazione dell'offerta”.

Giova premettere che, ai sensi del punto 6.2 dell'avviso (p. 9), l'attività di progettazione era subappaltabile a terzi nei termini di cui all'art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, e che, nell'ambito dell'attività subappaltabile, rientravano senz'altro le attività di consulenza specialistica sia in materia ambientale (per espressa previsione dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016), che archeologica (per espressa previsione dell'avviso: “Si precisa che ai fini di quanto sopra [subappalto della attività di progettazione, n.d.r.] la relazione archeologica rientra tra gli elaborati specialistici”).

Ciò posto, in sede di manifestazione di interesse il Consorzio Webuild ha previsto l'affidamento delle prestazioni di consulenza specialistica in materia ambientale ed archeologica in favore di due società (rispettivamente, le società Ramboll Italy s.r.l. e Semper s.r.l.), le quali hanno a loro volta individuato per l'espletamento delle prestazioni affidate due professionisti nominativamente indicati (rispettivamente, l'ing. Alessia Toma e il dott. Gianfranco Valle) ad esse legati - in allora - da un rapporto di lavoro dipendente.

Sennonché, successivamente, in sede di offerta - cioè, nella sede propria in cui va nominativamente indicato il professionista - il Consorzio Webuild ha confermato l'intenzione di ricorrere al subappalto soltanto in relazione alla predisposizione della relazione archeologica, mentre le prestazioni di ingegneria ambientale sono state ricondotte nell'ambito delle prestazioni eseguite direttamente dalla mandataria del RTP Ramboll UK Limited, con la sostituzione dell'ing. Alessia Toma (che aveva medio tempore cessato il proprio rapporto di lavoro con la Ramboll Italia s.r.l., subappaltataria indicata in sede di manifestazione di interesse) con un altro professionista, dipendente della mandataria del R.T.P. (ing. Phil Studds - cfr. doc. 18 delle produzioni 16.11.2022 di Webuild).

Dunque, a valle della presentazione dell'offerta, le prestazioni propriamente oggetto di subappalto sono soltanto quelle di consulenza specialistica in materia archeologica, affidate alla società Semper s.r.l. (e, per essa, dal dott. Gianfranco Valle, nominativamente indicato ex art. 24 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016), rispetto alla quale non è però dedotta la carenza dei requisiti per l'affidamento del corrispondente subappalto.

Ora, ai sensi dell'art. 24 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016, “Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario [tra quelli di cui all'art. 46 comma 1 lettere a-f del D. Lgs. n. 50/2016, n.d.r.] l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali”.

La circostanza che l'archeologo dott. Gianfranco Valle sia dipendente della società Semper s.r.l. - circostanza pacifica e non contestata - e che pertanto sia obbligato a rendere le proprie prestazioni in favore della società subappaltatrice in forza del contratto di lavoro subordinato, esclude in radice che sia configurabile nella fattispecie il c.d. subappalto “a cascata” di cui all'art. 105, comma 19 del d.lgs. 50/16, impropriamente evocato.

Donde l'infondatezza della censura.

1.4. Da ultimo, con il quarto profilo del primo motivo di ricorso, il Consorzio Eteria sostiene che non sarebbero stati indicati gli estremi dell'iscrizione all'albo dei professionisti indicati dalla Ramboll UK.

Premesso che, per quanto detto supra, in forza dell'art. 49 D. Lgs. n. 50/2016 l'operatore Ramboll UK ha diritto ad operare in Italia con un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli operatori nazionali ai sensi del codice dei contratti pubblici, e che né il codice né l'avviso chiedevano agli offerenti di indicare gli estremi dell'iscrizione all'albo dei professionisti indicati nel gruppo di lavoro, è dirimente il rilievo che il RTP Ramboll ha in ogni caso indicato nel proprio DGUE la qualifica di ciascun professionista presente nel gruppo di lavoro, l'albo di iscrizione di pertinenza e la relazione giuridica esistente con l'operatore economico (cfr. l'appendice 4 alla Sezione C Parte IV del DGUE - cfr. doc. 19 delle produzioni 16.11.2022 di Webuild, p. 24 di 27).

Donde la genericità e l'infondatezza della censura.

Fondato ed assorbente è invece il secondo motivo del ricorso introduttivo, con il quale il Consorzio Eteria lamenta la violazione della lex specialis in punto di valutazione, ad opera del collegio di esperti indipendenti, della proposta tecnica del Consorzio Webuild relativamente alla relazione A.2, concernente i tre lavori analoghi svolti nel quinquennio antecedente, “relativi a interventi svolti negli ultimi cinque anni, calcolati a ritroso dal termine per la presentazione dell'Avviso, ritenuti dal proponente stesso significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi affini a quelli oggetto dell'affidamento. Si precisa che i lavori analoghi proposti dal proponente non potranno eccedere il numero di tre. Qualora il proponente presentasse un numero maggiore di lavori analoghi, saranno analizzati solamente i primi tre secondo l'ordine riportato nella relazione. Qualora il proponente presentasse un numero di lavori analoghi inferiore a tre, se ne terrà conto nella valutazione della proposta”.

In proposito, nella relazione tecnica A.2 il Consorzio Webuild ha presentato tre lavori, come segue (doc. 38 delle produzioni 9.11.2022 di parte ricorrente, pp. 32 di 61 e ss.):

1) realizzazione della nuova piattaforma multifunzionale nel porto di Vado Ligure; stazione appaltante: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale; importo totale dei lavori: € 280.458.622,25; soggetto che ha svolto la prestazione: Fincosit s.r.l. al 100% (pp. 31-41);

2) Tuas Terminal Phase 1 - Singapore; stazione appaltante: MPA - Maritime and Port Authority of Singapore; importo totale dei lavori: € 1.521.152.855,00; soggetto che ha svolto la prestazione: SIDRA s.p.a. attraverso Dredging International (DEME Group) - 51% (p. 41-50);

3) Nuovo Terminal Container “Zagreb Pier” nel porto commerciale di Rijeka (Croazia); stazione appaltante: Autorità Portuale di Rijeka (Croazia); importo totale dei lavori: € 75.241.019,97; soggetto che ha svolto la prestazione: Fincosit s.r.l. al 50,59% (pp. 51-60).

Considerato l'importo dei lavori oggetto dell'appalto per la diga foranea del Porto di Genova (€ 928.646.927,00), è evidente come, a parità di affinità delle lavorazioni, il lavoro n. 2 fosse, per importo dei lavori (€ 1.521.152.855,00), quello di gran lunga più rilevante, e dunque più “significativo” della “capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico”, rispetto ai lavori n. 1 (€ 280.458.622,25) e n. 3 (€ 75.241.019,97), per importi di gran lunga inferiori.

Sennonché, dallo stesso documento si apprende che il soggetto che ha effettivamente svolto la prestazione relativa al lavoro n. 2 sarebbe “Sidra s.p.a. attraverso Dredging International (DEME Group) - 51%” (p. 41-50): indicazione affatto oscura e per nulla perspicua, che è chiara soltanto nel rivelare che il lavoro non è direttamente riferibile, neppure pro quota, alla mandante del R.T.I. Webuild Sidra s.p.a., e che dunque non può essere ritenuto significativo della sua capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.

Tanto ciò è vero che, in sede di manifestazione di interesse e al diverso fine della dimostrazione del possesso dei requisiti minimi prescritti dall'art. 6.2.1, n. iii) dell'Avviso (“Possesso di una cifra d'affari in lavori almeno pari a due volte l'importo a corpo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza - pari a € 873.136.728,62 - che l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso”), Sidra non lo ha neppure “speso” al fine di qualificarsi per la propria quota di esecuzione del 10% (€ 138.174.318,00 - cfr. il relativo DGUE - doc. 62 delle produzioni 14.12.2022 del Consorzio Eteria, p. 16 di 29), avendo invece fatto ricorso ad un parziale avvalimento infragruppo ad opera dell'ausiliaria Baggerwerken Decloedt & Zoon N.V., in ragione della dichiarata carenza “in proprio” del relativo requisito (cfr. il contratto di avvalimento tra la Società Italiana Dragaggi s.p.a. e la Baggerwerken Decloedt & Zoon N.V. - doc. 36 delle produzioni 4.1.2023 di Webuild).

In ogni caso, poiché non si trattava affatto dei requisiti di partecipazione - surrogabili mercé l'istituto dell'avvalimento ex art. 89 D. Lgs. n. 50/2016 - quanto dell'apprezzamento dell'offerta sotto il profilo qualitativo delle proprie “capacità realizzative” attestate dai lavori analoghi “svolti” nel quinquennio antecedente (relazione A2 della proposta tecnica), è evidente come fossero del tutto ininfluenti i rapporti societari intercorrenti tra le società Sidra s.p.a. e Dredging International, in quanto entrambe appartenenti al medesimo gruppo (DEME Group).

Ciò che conta è che il fondamentale lavoro n. 2 non è stato svolto dalla società Sidra s.p.a., sicché esso non poteva essere positivamente valutato come obiettivamente significativo delle sue capacità realizzative.

É accaduto invece che il collegio degli esperti, nel valutare l'offerta Webuild quanto al criterio dei lavori analoghi (A2), abbia così effettuato le proprie valutazioni: “I tre lavori presentati dall'OE presentano in tutti casi un alto livello di complessità e un alto grado di affinità con le lavorazioni previste nella precedente procedura. Gli importi dei lavori sono nel primo caso [realizzazione della nuova piattaforma multifunzionale nel porto di Vado Ligure, n.d.r.] inferiori, nel secondo caso [Tuas Terminal Phase 1 - Singapore, n.d.r.] maggiori e nell'ultimo caso [Nuovo Terminal Container “Zagreb Pier” nel porto commerciale di Rijeka in Croazia, n.d.r.] significativamente inferiori rispetto all'importo previsto dalla presente procedura. Si ritiene che l'OE sia perfettamente in grado di realizzare i lavori previsti nel progetto del PFTE della nuova diga del porto di Genova” (cfr. il verbale delle sedute riservate svoltesi tra il 14.9.2022 e il 3.10.2022 - doc. 5 delle produzioni 16.11.2022 di Webuild, p. 32 di 55).

Pare al collegio del tutto evidente come il lavoro n. 2 (Tuas Terminal Phase 1 - Singapore), nonostante non fosse direttamente riferibile a Sidra s.p.a., non soltanto sia stato positivamente valutato, ma abbia addirittura assunto - nelle valutazioni del collegio degli esperti - un'importanza determinante e decisiva, stante la rilevata inferiorità nell'importo degli altri due lavori rispetto all'importo a base di gara, inferiorità definita addirittura “significativa” quanto al lavoro n. 3, relativo al Nuovo Terminal Container “Zagreb Pier” nel porto commerciale di Rijeka in Croazia.

E ciò, anche a non voler considerare che, a ben vedere, l'importo del lavoro n. 2 relativo al Tuas Terminal Phase 1 di Singapore (€ 1.521.152.855,00), per la parte (impropriamente) riferibile a Sidra s.p.a. (51%, ovvero € 775.878.956,05), non è in realtà neppure “maggiore” dell'importo dei lavori per la realizzazione della Diga foranea di Genova (€ 928.646.927,00).

Le relative valutazioni, inficiate da un evidente travisamento quanto alla diretta riferibilità del lavoro n. 2 alle capacità realizzative dei componenti del Consorzio Webuild - indotto dalle ambigue affermazioni contenute nella relazione A.2 (laddove indica SIDRA s.p.a., attraverso Dredging International DEME Group, quale soggetto che ha svolto il 51% del lavoro relativo al Tuas Terminal Phase 1 di Singapore) - è stata poi fatta acriticamente propria dalla stazione appaltante, che, nel verbale dell'11.10.2022 (doc. 7 delle produzioni 16.11.2022 di Webuild, p. 2 di 4), ha concluso nel senso che “Dalla lettura delle anzidette proposte tecnico economiche e dalle valutazioni del collegio degli esperti viene in rilievo una valutazione complessivamente considerata in favore dell'OE Webuild che appare particolarmente marcata per ciò che riguarda la professionalità ed adeguatezza della proposta rispetto ai servizi e i lavori analoghi presentati”, stabilendo quindi di proseguire la negoziazione con il solo operatore economico Webuild.

Tale vizio, concernendo una componente qualitativa dell'offerta illegittimamente ritenuta determinante nella decisione di proseguire la negoziazione con il solo operatore economico Webuild, si ripercuote inevitabilmente sul provvedimento di aggiudicazione n. 967 del 12.10.2022, rendendolo a sua volta illegittimo.

Né varrebbe eccepire - come fanno le difese delle parti resistenti - che, ai sensi dell'Invito, e con specifico riferimento all'elemento qualitativo A.2, “Si precisa che i lavori analoghi proposti dal proponente non potranno eccedere il numero di tre. Qualora il proponente presentasse un numero maggiore di lavori analoghi, saranno analizzati solamente i primi tre secondo l'ordine riportato nella relazione. Qualora il proponente presentasse un numero di lavori analoghi inferiore a tre, se ne terrà conto nella valutazione della proposta”.

L'obiezione - come suol dirsi - prova troppo, in quanto essa avrebbe un senso soltanto qualora il collegio di esperti e la stazione appaltante “non” avessero valutato il lavoro n. 2 relativo al Tuas Terminal di Singapore, e - ciononostante - avessero manifestato la propria preferenza per il Consorzio Webuild in ragione del ritenuto carattere maggiormente “significativo” degli altri due lavori, in termini di importo o di affinità delle lavorazioni: il che, chiaramente, non è, vuoi perché del lavoro n. 2 il collegio ha espressamente tenuto conto, vuoi perché ha addirittura sottolineato - a parità di affinità delle lavorazioni - la sua “maggiore” rilevanza quanto ad importo delle opere rispetto a quello a base di gara, a fronte della ritenuta inferiorità dei lavori nn. 1 e 3, inferiorità definita addirittura significativa nel 3° lavoro (relativo al Nuovo Terminal Container “Zagreb Pier” nel porto commerciale di Rijeka in Croazia).

Ovviamente, trattandosi di procedura di progettazione e realizzazione di opera finanziata in parte con le risorse previste dal PNRR, e trovando applicazione l'articolo 125 del codice del processo amministrativo (art. 48 comma 4 del D.L. 31/05/2021, n. 77), l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, ed opera ai limitati fini di cui all'articolo 34, comma 3 c.p.a., ovvero quale accertamento dell'illegittimità dell'atto ai soli fini risarcitori, conformemente alle conclusioni del Consorzio Eteria, per come rassegnate negli atti di motivi aggiunti notificati successivamente al rigetto della domanda cautelare.

Ne consegue altresì che il ricorso incidentale del Consorzio PerGenova Breakwater dev'essere dichiarato improcedibile per difetto di interesse.

É noto come, secondo la costante giurisprudenza della C.G.U.E. ed interna, gli interessi perseguiti nell'ambito dei ricorsi principale ed incidentale debbano essere considerati in linea di principio equivalenti e meritevoli di tutela, in quanto è sufficiente a sorreggere il ricorso anche un interesse meramente strumentale alla riedizione della procedura.

Nel caso di specie, tuttavia, mercé le limitazioni alla tutela giurisdizionale operanti nelle gare e nei giudizi amministrativi in materia di PNRR (artt. 48 comma 4 del D.L. 31/05/2021, n. 77 e 125 c.p.a.), giammai il Consorzio aggiudicatario potrebbe perdere, a valle dell'accoglimento del ricorso principale, il bene della vita conseguito in esito al provvedimento di aggiudicazione, ovvero il contratto di affidamento dell'appalto, che non può più essere caducato (art. 125 comma 3 c.p.a.).

Detto altrimenti, a seguito della stipulazione del contratto in data 23.11.2022, il bene della vita conseguito dall'aggiudicatario è divenuto giuridicamente intangibile, sicché egli - a differenza del ricorrente principale, che vanta un residuo interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto a fini risarcitori ex art. 34 comma 3 c.p.a. - non può più nutrire alcun interesse all'accoglimento del ricorso incidentale, neppure di tipo strumentale, non potendosi configurare - per espressa disposizione legislativa - una riedizione della procedura.

Tanto ciò è vero che, a fronte dell'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale sollevata dal Consorzio Eteria, il Consorzio Webuild identifica il proprio residuo interesse al ricorso incidentale nel diverso interesse “a non risultare virtualmente soccombenti nel presente giudizio e, quindi, a scongiurare il rischio di una condanna alle spese, nonché a dimostrare la legittimità dell'operato dell'Autorità e, così, evitare un ingiustificato depauperamento della propria controparte contrattuale” (così la memoria di replica 27.3.2023 di Webuild), mentre la stazione appaltante lo individua nell'interesse del Consorzio aggiudicatario ad opporsi ad un'eventuale futura azione di rivalsa da parte dell'amministrazione nei confronti di colui che ha tratto vantaggio dal provvedimento illegittimo travolto dal giudicato (così la memoria conclusionale 21.3.2023 delle amministrazioni resistenti).

Sennonché, quanto alle argomentazioni del Consozio Webuild, è agevole replicare che l'interesse alla legittimità della propria attività amministrativa ed alla integrità del proprio patrimonio ex art. 2740 cod. civ. sono posizioni soggettive che fanno capo direttamente all'Autorità, e che dunque non possono essere fatte valere dal Consorio Webuild in via sostitutiva (art. 81 c.p.c.).

Quanto invece alle argomentazioni delle autorità resistenti, è agevole replicare che l'interesse al ricorso incidentale deve sussistere “in dipendenza della domanda proposta in via principale” (art. 42 comma 1 c.p.a.), laddove nel caso di specie sia l'azione diretta contro l'aggiudicatario proposta dalla parte privata danneggiata dall'impossibilità di ottenere l'esecuzione in forma specifica del giudicato (peraltro, esulante dalla giurisdizione del giudice amministrativo - cfr. Cons. di St., Ad. Plen., 12.5.2017, n. 2), sia quella di regresso o rivalsa proposta dalla stazione appaltante, appaiono soltanto prospettate come future ed eventuali, al punto che l'Avvocatura dello Stato argomenta i suoi rilievi con considerazioni de jure condendo (il riferimento è all'art. 209 lett. d) dello schema di decreto legislativo recante il nuovo codice dei contratti pubblici, poi emanato con D. Lgs. 31.3.2023, n. 36, il quale, nel modificare l'art. 124 c.p.a., prevede che “Il giudice conosce anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo”).

Del resto, la materia del ricorso incidentale - ovvero, se la risoluzione antitrust dell'autorità spagnola che tutela la concorrenza e il mercato integri un grave errore professionale, oggetto dell'obbligo dichiarativo e suscettibile di determinare l'esclusione dalla procedura del Consorzio Stabile Eteria in applicazione dell'art. 80 comma 5 lettere c), c-bis), f) ed f-bis) del Codice dei contratti pubblici (requisiti di carattere generale richiamati al punto 6.1 dell'Avviso) - costituisce l'oggetto di un apposito procedimento recentemente avviato dall'Autorità con atto prot. 01/03/2023.0008693.U (cfr. doc. 73 delle produzioni 17.3.2023 dell'Autorità), sicché la pronuncia sul ricorso incidentale è preclusa anche dall'art. 34 comma 2 c.p.a., poiché concerne un potere amministrativo non ancora esercitato, in quanto la fase di prequalificazione si è conclusa in una data (4.1.2022 - cfr. il verbale di selezione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata, doc. 1-bis delle produzioni 9.11.2022 di parte ricorrente) anteriore all'emanazione della deliberazione dell'Autorità antitrust spagnola (5 luglio 2022).

Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza nei confronti della Stazione Appaltante e del Consorzio aggiudicatario, mentre sussistono i presupposti di legge per compensarle integralmente tra le altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

dichiara inammissibile il ricorso proposto da Acciona Construcción s.a.;

accoglie il ricorso principale del Consorzio Stabile Eteria S.C. a r.l. e di R.C.M. Costruzioni s.r.l. e, per l'effetto, accerta ex art. 34 comma 3 c.p.a. l'illegittimità del decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Commissario Straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova n. 967 del 12.10.2022;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Consorzio PerGenova Breakwater;

condanna il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Commissario Straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova e il Consorzio PerGenova Breakwater, in solido, al pagamento, in favore del Consorzio Stabile Eteria e di R.C.M. Costruzioni s.r.l., delle spese di giudizio, che liquida in € 10.000,00 (diecimila), oltre spese generali, IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato versato per il ricorso ed i motivi aggiunti;

compensa integralmente le spese di giudizio tra le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova, nelle camere di consiglio dei giorni 7 aprile 2023 e 5 maggio 2023, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
Liliana Felleti, Referendario

L'ESTENSORE
Angelo Vitali

IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso


IL SEGRETARIO
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DESDE LA PRIMERA PÁGINA
El Tribunal Administrativo Regional (TAR) ha estimado el recurso de anulación del decreto de evaluación de impacto ambiental para el puerto turístico y de cruceros de Fiumicino.
Roma
El proyecto —explica la sentencia—, si bien habla de una función recreativa "predominante", en realidad prevé un componente de crucero muy significativo.
Transport & Environment pide la introducción de impuestos nacionales sobre los cruceros y medidas adicionales de la UE para mitigar su impacto.
Bruselas
Las propuestas de Assiterminal para enmendar el proyecto de ley de puertos se centran en el trabajo portuario.
Génova
Según la asociación, debe superarse la distinción entre operaciones portuarias y servicios.
Assologistica y Assoporti también solicitan cambios en Porti d'Italia Spa.
Roma
Ambas asociaciones resaltan el papel central de las Autoridades del Sistema Portuario.
El poder judicial peruano dictamina que el puerto privado de Chancay, propiedad de COSCO, debe estar sujeto a supervisión pública.
Archivo
Las correcciones propuestas por Confitarma, ANCI, las Autoridades Portuarias y la Autoridad Italiana de Competencia (AGCM) a la reforma de la gobernanza portuaria.
Roma
AP Møller Holding adquirirá la empresa noruega de arrendamiento de buques Ocean Yield.
Copenhague/Londres/Oslo
Posee participaciones en una flota de más de 70 buques de carga.
CMA CGM invertirá 1.400 millones de dólares para comprar la cadena de suministro de FedEx.
Memphis/Marsella
La empresa estadounidense cuenta con casi 10.000 empleados.
Brittany Ferries anuncia un plan para reducir sus operaciones.
Roscoff
La empresa informa de que las dificultades causadas por la pandemia de Covid y la competencia desleal se han visto agravadas por los efectos del RCDE UE.
La ITF y la JNG acuerdan mantener la designación del Estrecho de Ormuz como Zona de Operaciones de Guerra hasta el 9 de julio.
Londres
Proporciona a los marineros mayor protección y una compensación más adecuada.
Assiterminal subraya la dificultad de integrar los Puertos de Italia, tal como los propone el gobierno, en el sistema portuario italiano y en el derecho comunitario.
Roma
El tráfico de carga en los puertos marítimos chinos cayó un -0,4% en mayo.
Pekín
Los contenedores ascendieron a 27,5 millones de TEU (+2,9%).
Ha comenzado el proceso administrativo para el nuevo Plan Maestro del Puerto de Augusta.
Augusta
TiL (Grupo MSC) adquiere una participación del 49% en el puerto indio de Vizhinjam.
Bombay
Adani Ports vendió la participación por 1.400 millones de dólares.
Hanseatic Global Terminals (Grupo Hapag-Lloyd) adquirirá el 20% de la terminal de contenedores Eurogate de Hamburgo.
Hamburgo
El grupo naviero alemán también aumentará su participación en la Alianza Tánger marroquí.
La Spezia se encuentra entre los puertos italianos que más están incrementando sus conexiones con las líneas navieras de contenedores.
Ginebra
Entre los demás aeropuertos nacionales principales, Vado Ligure y Ravenna están perdiendo conexiones.
Los armadores españoles piden que los ingresos del sistema de comercio de derechos de emisión marítimos de la UE se reinviertan en el sector marítimo.
Madrid
Boluda: Las empresas españolas inyectarán más de cinco mil millones de euros en el sistema para 2030.
Los estados del Consejo de Cooperación del Golfo de Oriente Medio piden libertad de navegación a través del Estrecho de Ormuz.
Los estados del Consejo de Cooperación del Golfo de Oriente Medio piden libertad de navegación a través del Estrecho de Ormuz.
Manama
Rechazó cualquier peaje, impuesto o intento de ejercer control sobre el Estrecho.
La OMI suspende las operaciones de evacuación de los buques que esperan transitar por el estrecho de Ormuz.
Londres/Taipéi
Evergreen afirma que su buque portacontenedores fue alcanzado mientras seguía la ruta recomendada por la UKMTO.
Cuatro entidades precalificadas para la concesión de las terminales de carga del puerto ucraniano de Chornomorsk.
Gdansk
Se trata de APM Terminals, Mariner/TAS, Yilport Holding y AD Ports/SKF Holdings UK.
Nuevo ataque a un barco que transitaba por el estrecho de Ormuz.
Southampton
El buque portacontenedores Ever Lovely fue alcanzado por un proyectil frente a las costas de Omán.
En 2025, se perdieron 1.478 contenedores en el mar de un total de 280 millones transportados por barco.
Washington
El 1 de enero entró en vigor el reglamento de la OMI que hace obligatorio informar sobre las cajas perdidas en el mar.
El último informe de BIMCO e ICS sobre la fuerza laboral marítima genera preocupación por la escasez de oficiales.
Londres/Bagsværd
En 2026, habrá una escasez de 39.100 oficiales certificados según el Convenio STCW.
En 2025, el tráfico intermodal gestionado por Kombiverkehr disminuyó un -13,5%.
Fráncfort del Meno
Los ingresos anuales disminuyeron un 8,3%.
La propuesta del gobierno de actualizar las normas sobre gobernanza portuaria plantea más de una duda.
Roma
Costa: La falta de planificación de infraestructuras no se puede solucionar con una sociedad anónima.
MSC Cruceros y Meyer Werft aún no han firmado contratos para cuatro nuevos cruceros, además de dos opciones de compra.
Papenburg/Ginebra
Las empresas expresaron su confianza en poder concluir con éxito las negociaciones en las próximas semanas.
El índice LSCI, que mide la conexión de Italia con la red global de servicios marítimos de contenedores, continúa creciendo.
El índice LSCI, que mide la conexión de Italia con la red global de servicios marítimos de contenedores, continúa creciendo.
Ginebra
En el segundo trimestre de 2026 fue igual a 290,0 (+2,3%)
AD Ports ha completado la adquisición de una participación del 81% en Global Feeder Shipping.
Abu Dabi
En 2025, los barcos de la compañía transportaron 2,8 millones de contenedores.
Se ha establecido un plan de evacuación para los barcos que aún esperan para transitar por el estrecho de Ormuz.
Londres/Mascate
Dominguez (OMI): La operación se llevará a cabo en estrecha cooperación con Irán, Omán, todos los demás estados costeros de la región, Estados Unidos y la industria marítima.
Carnival Cruise Line registra ingresos récord para el trimestre de marzo a mayo.
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Miami
Los precios del combustible alcanzarán niveles casi récord en 2022.
Reducir la velocidad de navegación y optimizar las escalas portuarias son claves para descarbonizar el transporte marítimo.
Copenhague
Esto queda patente en un nuevo estudio del Foro Marítimo Mundial.
ECSA y A4E reiteran la necesidad de destinar los ingresos del RCDE UE a la descarbonización de buques y aeronaves.
Bruselas
Fundamental para reducir la brecha de precios entre los combustibles sostenibles y los convencionales.
Rechazada la nueva oferta de AD Ports para hacerse con el control de la ALCN egipcia.
El Cairo
Se ha presentado una nueva propuesta por un valor aproximado de 580 millones de dólares.
John Denholm es el nuevo presidente de la Cámara Naviera Internacional.
Roma
Sucede a Emanuele Grimaldi, quien ha completado su mandato de cuatro años.
Un barco fue alcanzado por un dron en el Mar Negro.
Odesa
Uno de los nueve miembros de la tripulación falleció.
Puerto de La Spezia: Comienzan las obras de dragado de la tercera dársena portuaria y del canal navegable.
La Spezia
Ayer, 25 barcos pasaron por el estrecho de Ormuz, la cifra diaria más alta desde el 18 de abril.
Singapur
Desde marzo, el promedio ha sido de 7,6 tránsitos por día.
Interferry insta a la UE a implementar el EES de manera pragmática o a suspenderlo.
Victoria
La próxima temporada alta de verano —denunció la asociación— corre el riesgo de sufrir graves inconvenientes.
En los tres primeros meses de 2026, el tráfico de mercancías en los puertos franceses aumentó un +3,8%.
París
La carga general y la carga sólida a granel están creciendo. La carga líquida a granel se mantiene estable.
BIMCO e Intertanko destacan que aún existen riesgos significativos para la travesía del Ormuz.
Copenhague/Londres
En abril, el tráfico de mercancías en los puertos de Génova y Savona-Vado Ligure creció un +1,7%.
Génova
Se han renovado los consejos de administración de la Autoridad de Cuencas y Estaciones Marítimas.
Tras más de 100 días en el Golfo Pérsico, el PCTC Grande Torino de Grimaldi ha pasado por el estrecho de Ormuz.
Nápoles
Tránsito autorizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán.
Estados Unidos e Irán firmaron un acuerdo para restablecer el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz.
Islamabad/Teherán
Levantamiento del bloqueo naval estadounidense y desminado de las aguas.
Según Assocostieri, la reforma de la gobernanza portuaria debería tener en cuenta la naturaleza específica de la infraestructura energética estratégica en los puertos.
Confitarma rechaza cualquier tipo de peaje en el estrecho de Ormuz.
Nápoles
Zanetti: Reafirmamos el principio fundamental de la libertad de navegación.
Federagenti propone distribuir los derechos de concesión proporcionalmente entre Puertos de Italia y los proveedores de servicios publicitarios para financiar la nueva sociedad anónima.
Roma
DP World está en conversaciones para construir una terminal de contenedores en el puerto de Corpus Christi, Texas.
Charlotte/Los Ángeles
El tráfico de contenedores en el puerto de Los Ángeles creció un 17,2% el mes pasado.
Assarmatori critica a Bruselas, pero también a Roma, por lo que están haciendo para descarbonizar la industria naviera.
Roma
Messina: El retorno a la normalidad en el estrecho de Ormuz no será inmediato.
La empresa estadounidense Enstructure compra la red de terminales portuarias de Logistec en EE. UU.
Wellesley/Nueva York/Montreal
Opera un total de 84 terminales en los Estados Unidos.
Aprovechar el Reglamento de Exención por Categorías revisado para fomentar la inversión privada en los puertos.
Constanza
FEPORT lo insta
La Autoridad Portuaria de Amberes-Brujas colaborará en el desarrollo del puerto de Misrata.
Mesurado
Proyecto para una nueva terminal de carga a granel
Bimco, ICS, Intercargo e Intertanko condenan los ataques contra buques y marineros en el estrecho de Ormuz.
Londres
Piden el cese inmediato de los ataques.
El tráfico de contenedores en el puerto de Long Beach creció un 31,7% el mes pasado.
Playa larga
El volumen total de contenedores se mantuvo sin cambios en los primeros cinco meses de 2026.
El Consejo Federal Suizo propone prorrogar las subvenciones al transporte ferroviario de mercancías a través de los Alpes hasta 2035.
Berna
Entre 2027 y 2035 se desembolsarían 486 millones de francos.
Hasta ahora, el número de barcos que salen del Golfo Pérsico es del 6-7% de los que transitaron hace un año.
París
AXSMarine: No hay indicios de una reapertura a largo plazo del estrecho de Ormuz.
Global Ports Holding está en conversaciones para gestionar un puerto de cruceros en San Vicente y las Granadinas.
Estanbul
Actualmente, la terminal registra un tráfico anual de aproximadamente 200 mil pasajeros.
Se prevén inversiones en los puertos de Taiwán por un valor de 1.800 millones de dólares para el período 2027-2031.
Taipéi
Al final del período de cinco años, se espera que el tráfico anual de contenedores sea igual a 15,5 millones de TEU.
Las fuerzas estadounidenses atacaron un tercer buque en el Golfo de Omán.
Tampa
Se dice que el "Jalveer" transporta un cargamento de petróleo iraní.
ALLRAIL, CER, ERFA, FEPORT, FTE, UIP y UIRR presentan su propuesta para la Plataforma Ferroviaria Europea
Bruselas
El objetivo es garantizar la representación del mercado desde el inicio mismo del nuevo proceso de gobernanza de la capacidad ferroviaria europea.
El Comando Central de Estados Unidos se atribuye la responsabilidad del ataque al buque cisterna Settebello.
Tampa/Nueva Delhi/Londres
Condena del gobierno indio y de la Organización Marítima Internacional
Un buque cisterna de productos petrolíferos choca en la región del estrecho de Ormuz.
Southampton/Mascate
Un marinero resultó herido. Otros dos miembros de la tripulación están desaparecidos.
En el primer trimestre de este año, el tráfico de mercancías en el puerto de Civitavecchia disminuyó un -1,0%.
Civitavecchia
El número de pasajeros de cruceros aumenta un +32,1%.
Un buque mercante fue atacado en el Golfo de Adén.
Southampton
Se produjo un intercambio de disparos con el equipo de seguridad a bordo del barco.
Gemini Cooperation aumenta la capacidad de carga en la ruta Asia-Mediterránea.
Copenhague
Sea-Intelligence añade una capacidad semanal adicional de 22.402 TEU.
ESPO respalda plenamente las conclusiones del Consejo de la UE sobre la Estrategia Industrial Marítima.
Bruselas
Se confirma el papel central de las instalaciones portuarias.
La captura y el almacenamiento de CO2 en los buques es una de las soluciones más concretas e inmediatamente disponibles para la descarbonización del transporte marítimo.
Londres
Esto se destaca en un informe encargado por ICS a Lloyd's Register Advisory.
La autoridad antimonopolio aprueba la adquisición de Terminal San Giorgio por parte de Messina Group.
Roma
La Autoridad Italiana de Competencia (AGCM) también ha aprobado la adquisición por parte del grupo MSC de las actividades de mantenimiento y reparación naval del grupo Asso (Jobson Italia y UASC UAE).
Se prevé un aumento en las tarifas para los barcos que transitan por el Canal de Suez.
Ismailia
Se aplicarán a partir del 15 de julio. Se excluyen los buques de pasajeros.
La Autoridad del Canal de Suez ha anunciado que introducirá recargos en las tarifas de tránsito a través del canal egipcio para la mayoría de los buques de carga importantes, a partir del 15 de julio.
El Consejo de la UE acepta muchas de las solicitudes presentadas por las asociaciones del clúster marítimo-portuario europeo.
Luxemburgo
Sin embargo, necesariamente, el texto pospone la adopción de medidas concretas a futuras iniciativas legislativas.
La ESPO pide un uso proactivo del sistema EES para evitar la congestión en los puertos europeos.
Bruselas
Ryckbost: Flexibilidad activada con prontitud en circunstancias excepcionales pero previsibles.
Rixi: Es necesario superar un sistema de comercio de derechos de emisión marítimo que corre el riesgo de desviar el tráfico y las inversiones hacia puertos no europeos.
Luxemburgo
Lo que se necesita —subraya el viceministro— son incentivos y flexibilidad, no nuevas restricciones.
Los hutíes amenazan con reanudar los ataques contra los barcos que transitan por el Mar Rojo.
Sana'a
Se ha declarado la prohibición total de navegación para todos los buques vinculados a intereses israelíes.
La Autoridad Portuaria de Cerdeña gastó aproximadamente 157 millones de euros de los fondos del PNRR.
Cagliari
Se prevé que los objetivos se alcancen antes del 30 de junio de 2026.
El 8 de julio, Hannibal inaugurará un nuevo servicio intermodal entre Melzo y Rotterdam Europoort.
Melzo
Se han programado seis trenes semanales que podrán transportar hasta 38 unidades de carga.
PSA construirá y operará una terminal de contenedores en el puerto de Lach Huyen, en Vietnam.
Singapur
Acuerdo con el Parque Industrial y Logístico Internacional Lach Huyen
Sandro Bucchioni y Andrea Fontana han sido confirmados como presidentes de la asociación de transitarios y agentes marítimos de La Spezia.
La Spezia
Nuevo mandato de dos años
Konecranes ha adquirido la división de servicios nucleares y portuarios de la española Coapsa.
Hyvinkää
La empresa tiene una facturación anual de aproximadamente cuatro millones de euros.
PSA Italia presentó su Informe de Sostenibilidad 2025.
Génova
El documento destaca, entre otras cosas, los datos de empleo y el impacto económico en el territorio.
La Autoridad Portuaria del Adriático Central y Septentrional confirma la finalización de los proyectos financiados por el PNRR.
Rávena
Mirco Carloni ha asumido el cargo de presidente de la Autoridad del Sistema Portuario del Adriático Central.
Ancona
El Grupo Grimaldi ha recibido el nuevo PCTC Grande Oriente.
Nápoles
Se ubicará en la ruta Asia-Europa.
Puerto de La Spezia: 60 trabajadores de Sea Log recontratados por otras empresas portuarias.
La Spezia
Pisano (AdSP): muy satisfecho con la conclusión positiva de esta disputa.
La Autoridad Portuaria del Adriático Central anuncia que ha alcanzado sus objetivos en el marco del PNRR.
Ancona
Los fondos procedentes del plan financiado por la Unión Europea ascendieron a 39,6 millones de euros.
En Londres se celebrará un taller sobre el planchado en frío, los riesgos relacionados y las soluciones de seguros.
Londres
Rossi (ADVANT-Nctm): el desarrollo eficaz de infraestructuras debe tener necesariamente en cuenta los aspectos legales y de seguros.
Fincantieri firma un acuerdo en Albania para la formación en construcción naval.
Trieste
Desarrollo de habilidades para el crecimiento del nuevo centro industrial naval de Pashaliman.
Reorganización de las zonas de tráfico ro-pax en el puerto de Catania.
Catania
Los transbordadores ya no estarán amarrados en el muelle central ni a lo largo del rompeolas oriental.
Maersk eleva su previsión para el ejercicio fiscal de 2026.
Copenhague
Crecimiento continuo de la demanda de transporte marítimo de contenedores y aumento de las tarifas al contado.
Luz verde para la adjudicación de servicios de maniobra ferroviaria en los puertos de Savona y Vado
Nueva zona de transporte por carretera en el puerto de Génova
La Asociación de Puertos Italianos celebrará su asamblea en Nápoles el miércoles.
Roma
El debate sobre la reforma de la gobernanza portuaria será el eje central del proceso.
Ya está abierto el plazo de inscripción en los registros de marinos para los ciudadanos extracomunitarios residentes en Italia.
Génova
Vidotto (Fundación de la Academia de la Marina Mercante Italiana): un paso hacia la civilización.
Se espera que el proyecto para construir un astillero en el puerto de Tartus se acelere.
Damasco
Reunión entre una delegación del astillero Kuzey Star y los dirigentes de la Autoridad General de Puertos y Aduanas de Siria.
PROXIMAS SALIDAS
Visual Sailing List
Salida
Destinación:
- orden alfabético
- nación
- aréa geogràfica
Puerto de Gioia Tauro: Se han completado los trabajos para reactivar las operaciones de transporte marítimo y botadura.
Gioia Tauro
Estas operaciones habían estado paralizadas desde 2024.
La conferencia "Acuerdo UE-Mercosur: El papel de la economía marítima" se celebrará en Génova el 1 de julio.
Génova
En España, se han destinado 11,8 millones de euros en incentivos ecológicos para el uso de las autopistas marítimas.
Madrid
163.672 envíos realizados por 32 empresas subvencionadas
ABB ha firmado un acuerdo para comprar la empresa noruega de automatización marina Høglund.
Zúrich
El sistema de automatización integrado de la empresa con sede en Tønsberg está instalado actualmente en más de 600 buques.
Puerto de Gioia Tauro: se lanza la licitación para la remodelación de los muelles para buques ro-ro.
Gioia Tauro
Las obras, con un coste de 5,6 millones de euros, durarán 210 días.
Grimaldi confirma el importante papel del puerto de Catania en sus estrategias.
Catania
El objetivo es aumentar los servicios y hacer que los existentes sean aún más eficientes.
Se prevé un crecimiento anual del +6% en el tráfico de cruceros y del +2% en el tráfico de transbordadores en el Adriático.
Venecia
Es la única región del Mediterráneo que ha registrado un descenso en el número de cruceros en el periodo 2019-2025.
PSA Padova se creó para desarrollar y gestionar la terminal intermodal de Padua.
Padua
Los accionistas de Interporto Padova y Padova Hall han aprobado el plan de fusión.
La asamblea de los Federagentes se celebrará en Civitavecchia el 3 de julio.
Roma
Pessina: No hablaremos de regulaciones, relaciones comunitarias ni de la búsqueda de teorías y burocracia, sino de los desafíos de la infraestructura portuaria italiana.
Spediporto ha abierto su propia oficina de representación en Hong Kong.
Génova
Giachero: la apertura de este escritorio también es una oportunidad para los jóvenes.
Arcese, Conti y Cosulich fundan una empresa para la logística portuaria de vehículos terminados.
Livorno
HMM encarga ocho buques graneleros y dos buques gaseros.
Seúl
Inversión de aproximadamente 1.100 millones de dólares.
MPC Container Ships ha adquirido cuatro buques portacontenedores de 7.000 TEU construidos entre 2023 y 2024.
Oslo
Inversión de 340 millones de dólares
FedEx registra ingresos trimestrales y anuales récord
Memphis
Los ingresos totales en el año fiscal 2026 ascendieron a 94.700 millones de dólares (+7,7%).
La incertidumbre geopolítica se ha convertido en el principal riesgo para el transporte marítimo.
Munich
Evergreen compra 140.500 nuevos contenedores en China.
Taipéi
Inversiones por un total de 358,9 millones de dólares.
Memorando de entendimiento para el lanzamiento del uso de drones en el puerto de Palermo
Palermo
Presentación de la solicitud para el establecimiento de U-Space
Ayer, el estrecho de Ormuz fue cruzado por 42 buques comerciales.
París
Por primera vez desde el comienzo del conflicto, varios buques metaneros entraron en el Golfo Pérsico.
Saipem gana un nuevo contrato de mil millones de dólares en operaciones en alta mar en Angola.
Milán
Fue otorgado por Azule Energy para el proyecto Greater PAJ.
Puerto de Ancona: Han comenzado los trabajos de dragado en el lecho marino del muelle 22.
Ancona
Se retirarán aproximadamente seis mil metros cúbicos de sedimento.
Confitarma agradece cualquier aclaración relativa a la gestión de la recogida de residuos de los buques.
Roma
Se hizo hincapié en la necesidad de una aplicación uniforme de la legislación en todo el país.
El Fondo de Cooperación para el Desarrollo de la Toscana invierte en Uniport Livorno.
Livorno
Operación por un total de 880 mil euros realizada junto con el coinversor Coopfond.
Fit-Cisl reconoce que el trabajo en el muelle es arduo y es una prioridad.
Génova
Pagnotta: Esto no es una reivindicación empresarial, sino una cuestión de justicia social.
Hupac aumenta a cuatro la frecuencia de sus vuelos semanales entre Amberes y Busto Arsizio, vía Francia.
Ruido
Se han introducido dos salidas adicionales del servicio intermodal.
PUERTOS
Puertos italianos:
Ancona Génova Rávena
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Liorna Taranto
Cagliari Nápoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venecia
Interpuertos Italianos: lista Puertos del mundo: Mapa
BANCO DE DATOS
Armadores Reparadores navales y astilleros
Expedicionarios Abastecedores de bordo
Agencias marítimas Transportistas
MEETINGS
La conferencia "Acuerdo UE-Mercosur: El papel de la economía marítima" se celebrará en Génova el 1 de julio.
Génova
Está organizado por la Fundación Casa América ETS y la Autoridad Portuaria de Liguria Occidental.
La asamblea de los Federagentes se celebrará en Civitavecchia el 3 de julio.
Roma
Pessina: No hablaremos de regulaciones, relaciones comunitarias ni de la búsqueda de teorías y burocracia, sino de los desafíos de la infraestructura portuaria italiana.
››› Archivo
RESEÑA DE LA PRENSA
World's first floating fusion reactor-powered vessel could become reality with new project
(Interesting Engineering)
Shipbuilding's Spring Illusion: Backbone Collapses
(The Chosun Daily)
››› Reseña de la Prensa Archivo
FORUM de lo shipping y
de la logística
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› Archivo
A partir de julio, la tarifa para el tránsito marítimo a través de los estrechos turcos aumentará un 14,9%.
Estanbul
Se elevará a 6,70 dólares por tonelada neta.
Fincantieri y Republikorp firman un acuerdo para construir buques navales multipropósito en Indonesia.
París
Se planea la creación de una empresa conjunta.
Estudio sobre las divergencias entre el Reglamento de la UE sobre el reciclaje de buques y el Convenio de Hong Kong.
Bruselas/Londres
Ha sido publicado por ECSA e ICS.
Se ha aprobado el Plan Operativo de Transporte (POT) 2026-2028 de la Autoridad Portuaria del Mar Tirreno Meridional y Jónico.
Gioia Tauro
También se aprobó la variación en la previsión presupuestaria para 2026 y la actualización del Plan de Personal del Puerto.
Navegación autónoma: ABS, Polaris Shipping, HHI y AVIKUS firman un acuerdo.
Atenas
Se probará en una VLOC bajo ciertas condiciones de bajo riesgo.
Mañana en Sant'Agnello (Nápoles) tendrá lugar el acto inaugural de la filial italiana del Instituto Náutico.
Londres
Entre los temas de debate se incluirán la transición energética en la industria marítima, la educación y la formación marítima.
El Ayuntamiento de Bolonia está reconsiderando la venta de su participación en Interporto Bologna.
Bolonia/Bentivoglio
Una delegación institucional de Flandes visitó el interpuerto.
Eni y Fincantieri firman un acuerdo para desarrollar tecnologías innovadoras de monitorización submarina.
Milán/Trieste
El acuerdo se centró en la tecnología "Mar Limpio" de Eni.
En 2025, el consumo de GNL en Italia creció un 11% impulsado por la industria y nuevos usos, con el debut en el segmento naval.
Roma
Amadei (Grupo Federchimica LNG): Utilizar los ingresos del ETS y de FuelEU para apoyar las inversiones y el despliegue de combustibles con bajas emisiones de carbono.
RT&L se asocia con la empresa china Guangzhou Salvage para fortalecer su segmento de carga de proyectos.
Génova
Bizzarri: el sector se caracteriza por amplios márgenes de desarrollo y rentabilidad.
El año pasado, el tráfico de carga en los puertos griegos ascendió a 140,8 millones de toneladas (-1,5%).
El Pireo
Los volúmenes de mercancías se mantuvieron sin cambios solo en el cuarto trimestre.
La junta directiva y el órgano de gobierno del Centro Internacional de Estudios sobre Contenedores han sido renovados.
Génova
Filippo Gallo confirmado como presidente y Paolo Pessina como vicepresidente
Catani (GNV): destinar los ingresos del sistema de comercio de emisiones al desarrollo de cadenas de producción de combustibles sintéticos.
Roma
Recursos —especificó— también para infraestructuras portuarias y para la reducción de la diferencia de costes en comparación con los combustibles tradicionales.
Se ha iniciado un proceso de consulta sobre los planes para ampliar las zonas portuarias de Fos.
Marsella
El objetivo es involucrar a los residentes y a las partes interesadas locales.
Somec firma un contrato de 60 millones de euros con un astillero finlandés.
San Vendemiano
Una de las intervenciones más complejas jamás encomendadas a la división Horizons.
Ha fallecido Daniele Rossi, expresidente del puerto de Rávena.
Roma
Dirigió la autoridad portuaria durante más de ocho años.
ONE eliminará las llamadas a Grecia y Turquía de su servicio Adriatic Service 1.
Singapur
En Italia, toca los puertos de Venecia y Ancona.
Se ha inaugurado la primera fase de la terminal de APM Terminals en el puerto de Suape.
Súper
Entrará en funcionamiento en la segunda mitad de este año.
El tráfico de contenedores aumentó en mayo en los puertos de Singapur y Hong Kong.
Singapur/Hong Kong
Singapur establece niveles récord de suministro de gas natural licuado y biodiésel B100 puro.
Vavassori confirmado como presidente de la Asociación Lombardía de Transitarios y Transportistas.
Milán
Albertina Schiavoni y Mario Zini han sido nombrados vicepresidentes
El presidente de Angopi recibió el primer certificado profesional de competencia como amarrador.
Savona
El certificado debe renovarse cada cinco años.
Fincantieri ha entregado el nuevo crucero Mein Schiff Flow a TUI Cruises.
Hamburgo/Monfalcone
Con un tonelaje bruto de aproximadamente 160.000 toneladas, tiene una capacidad para aproximadamente 4.000 pasajeros.
En los tres primeros meses de 2026, el tráfico de mercancías en el puerto de Palermo disminuyó un -6,3%.
Palermo
El tráfico también disminuyó en los puertos de Termini Imerese, Trapani y Licata. Se registraron aumentos en Porto Empedocle y Gela.
La Autoridad Antimonopolio no ha dado su aprobación final a la adquisición de los activos y actividades de Armas por parte de Baleària.
Barcelona
Establecer una serie de condiciones
La asamblea anual de Assarmatori tendrá lugar en Roma el martes.
Roma
El tema del evento es "Instrucciones para no navegar en la oscuridad".
VARD construirá un buque pesquero de nueva generación.
Trieste
Fue un encargo de la empresa noruega Rosund Drift.
Concentración en el sector de la construcción naval del Reino Unido
Londres
Baleana compra el Grupo APCL (A&P Tyne, Cammell Laird y A&P Falmouth y Falmouth Docks and Engineering)
Royal Caribbean ha recibido su nuevo crucero Legend of the Seas .
Miami
Construido por Meyer Turku, tiene capacidad para 5.610 pasajeros.
Audiencias informales de representantes sindicales sobre la reforma de la gobernanza portuaria.
Roma
En el centro de los problemas críticos destacados —confirma Filt-Cgil— se encuentra la construcción prevista del Porti d'Italia Spa.
Venecia, el DPSS confirma la necesidad de construir nuevas terminales marítimas fuera de la laguna.
Venecia
El documento de programación del sistema estratégico ha sido aprobado por el Comité de Gestión de AdSP.
El Grupo Spinelli se ha unido a la Asociación Italiana de Operadores de Terminales Portuarias.
Génova
La empresa y Assiterminal expresaron su satisfacción por la reanudación de una importante colaboración.
En los tres primeros meses de 2026, el tráfico de mercancías en los puertos del Reino Unido cayó un -2,6%.
Londres
Disminución más significativa (-6,8%) en la ocupación de los embarques.
Mark Hindley es el nuevo presidente de la Asociación Europea de Logística de Vehículos a Motor.
Estanbul
Wolfgang Göbel fue elegido presidente honorario.
En el puerto de Génova, un remolcador fue detenido por irregularidades en las emisiones de óxido de nitrógeno.
Génova
La embarcación se utiliza para las obras de construcción del nuevo rompeolas.
En abril, el tráfico de mercancías en el puerto de Ravenna creció un 21,4%.
Rávena
Se espera un aumento del +2,5% en mayo.
Sallaum Lines lanzará un servicio exclusivo entre China y Europa en 2027.
Nanjing
Se han recibido dos nuevos centros de formación profesional de 7.400 créditos de formación continua (CEU PCTC)
El 12 de junio en Nápoles, una iniciativa de Filt Cgil sobre gobernanza en el sector portuario.
Roma
Un dron naval encontrado en el puerto rumano de Constanza
Bucarest
El dispositivo se autodestruyó sin causar víctimas.
HJSC recibe la aprobación preliminar para la construcción de un buque portacontenedores de biocombustible con capacidad para 10.000 TEU.
Atenas
Fue dado de baja del Registro Naval Coreano.
Global Ship Lease invierte 917 millones de dólares en la compra de diez nuevos buques portacontenedores.
Atenas
Se entregarán entre el cuarto trimestre de 2028 y el primer trimestre de 2030.
Acuerdo entre WASS (Fincantieri) y Magellan sobre la defensa submarina de Canadá.
Trieste
Se explorarán las oportunidades de cooperación industrial en el ámbito de los torpedos pesados y las contramedidas.
Soluciones para superar la escasez crónica de personal en el sector marítimo italiano.
Procida
Pagano (Comité de Trabajo Marítimo): Digitalización, simplificación y cooperación entre formación y empresas para superar la crisis.
Acuerdo de formación marítima firmado por Gente di Mare (Cosulich) y Carnival
Génova
Di Tizio: Esta colaboración nos permite traer un proyecto internacional al territorio.
Antipollution (V.Group) encarga cuatro buques ecológicos a ONEX Shipyards & Technologies.
Atenas
Opción para cuatro unidades adicionales
Luigi Merlo dirigirá la compañía de terminales de cruceros italianas de MSC Cruceros.
Ginebra
Centrone (anteriormente Fincantieri) asume el cargo de Director de Políticas Marítimas y Asuntos Gubernamentales del grupo en Italia.
Spinelli ha encargado tres nuevos vehículos de manipulación a FTMH.
Génova
Una carretilla elevadora para contenedores vacíos ya ha entrado en funcionamiento en el depósito del grupo en Livorno.
Los astilleros griegos Skaramangas y la empresa surcoreana HD Hyundai firman un acuerdo de cooperación.
Atenas
El objetivo es colaborar en la construcción de buques militares de superficie.
AD Ports compra el Corredor Logística e Infraestrutura brasileño
São Paulo/Abu Dabi
La empresa gestiona el mayor volumen de exportaciones de productos agroalimentarios a granel en la nación sudamericana.
Se ha aprobado el Plan Operativo Trienal 2026-2028 de la Autoridad Portuaria del Norte del Tirreno.
Livorno
Aprobación unánime del Comité de Dirección
Chen Lichtenstein ha sido nombrado presidente y director ejecutivo de ZIM.
Haifa
Sustituirá a Eli Glickman, que ha dimitido.
Gianluca Croce ha sido confirmado como presidente de Assagenti Genova.
Génova
Los miembros de la junta directiva de la asociación para el período de dos años 2026-2028.
El ferry Mega Serena se ha unido a la flota de Corsica Sardinia Ferries.
Vado Ligure
Tiene capacidad para hasta 2.000 pasajeros y más de 600 vehículos.
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Génova - ITALIA
tel.: +39.010.2462122, fax: +39.010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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Director: Bruno Bellio
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