C
.
I
.
S
.
Co
.
notiziario
LEGISLAZIONE
La figura dello spedizioniere nel
diritto britannico
Lo spedizioniere di merci tradizionalmente
è sempre stato un intermediario tra il caricatore ed il
vettore. Tale soggetto svolge la funzione di stipulare accordi
relativi alla spedizione di merci per conto di un importatore
o esportatore. Egli prenota, quindi, lo spazio su una nave, un
aereo, un treno o un semirimorchio stradale per merci consolidate.
Può agire esclusivamente per
un vettore e cercare carichi destinati a riempire gli spazi per
quel vettore. Può anche predisporre l'imballaggio, il carico,
il trasbordo, il magazzinaggio ed il deconsolidamento e la distribuzione
locali. Può anche darsi che debba provvedere alla documentazione,
stipulare le assicurazioni della merce e fornire consulenze.
Nell'espletamento di questi compiti,
era importante che lo spedizioniere non facesse alcuna promessa
in ordine all'eventuale effettuazione del trasporto - in qualsiasi
modo - da parte sua. Non doveva dimostrare alcuna intenzione di
impegnarsi personalmente nel trasporto; generalmente parlando,
non doveva possedere alcun veicolo di trasporto. Il suo compito
era quello di riporre particolare cura nella scelta del vettore
o di altro operatore, ovvero della modalità di trasporto
in caso di carichi particolari. Nel caso egli avesse agito in
maniera imprudente a tale riguardo, avrebbe potuto essere chiamato
a risponderne nel caso di cattivi risultati. Lo spedizioniere
era, in breve, un agente: era lì per "oliare le ruote"
dell'operazione di trasporto.
Delimitazioni internazionali
Questa era, e grosso modo rimane,
la situazione nel Regno Unito. In Europa continentale e nei Paesi
scandinavi vi sono alcune differenze. Nel Regno Unito si presenta
un problema irrisolto. Anche se lo spedizioniere non esegue nessuna
delle operazioni in ordine alle quali stipula accordi, poiché
egli non rivela al proprio cliente l'identità degli operatori
che eseguiranno la prestazione e poiché egli applica una
tariffa tutto compreso sulla merce, può essere considerato
il responsabile principale e può effettivamente dover rispondere
della prestazione dell'operazione. In ogni altro caso il cliente
può presentare ricorso. Al giorno d'oggi in generale lo
spedizioniere-agente nel Regno Unito opera ai sensi di clausole
che stabiliscono la misura della sua responsabilità sia
come agente che nel caso di ruolo primario. Il cliente dovrebbe
essere a conoscenza delle condizioni suddette; in ogni caso, dovrebbe
essere consapevole del fatto che lo spedizioniere agirà
sulla base delle stesse, e dovrebbe - pertanto - chiedere di esaminarle.
Tali condizioni valgono quali pre-informazione per il cliente
in ordine ai rispettivi diritti e prerogative di ciascuna parte
rispetto al contratto di spedizione.
Applicazione obbligatoria
Queste condizioni, tuttavia - nonché
lo status o ruolo dello spedizioniere - possono essere modificate
dall'applicazione di una convenzione d'intenti che regolamenti
il trasporto di merci. Ciò si verifica spesso, laddove
lo spedizioniere organizzi il trasporto internazionale di merci
su strada.
Lo spedizioniere si troverà
spesso a rivestire il ruolo giuridico di contraente con il vettore,
con tutte le potenziali responsabilità che ne conseguono.
Si tratta di materia contrattuale, che non tiene conto del fatto
che può succedere anche che lo spedizioniere non veda neanche
le merci oggetto del trasporto. Tanto è vero che il suo
nome non appare da nessuna parte sulla documentazione, ovvero
al più appare soltanto nella designazione del mittente.
Nel continente europeo ed in Scandinavia
lo spedizioniere si trova spesso a rivestire un ruolo maggiormente
riconosciuto. Si tratta del ruolo di "committente di trasporto".
E' noto che questo committente non esegue personalmente il contratto
di trasporto ma si limita alla mera organizzazione. Egli agisce
in nome proprio ma per conto del suo cliente.
Egli diviene certamente la parte principale
in relazione al contratto di trasporto ma solamente a beneficio
del proprio cliente. Per questi spedizionieri, la protezione rispetto
alle responsabilità potenziali di trasporto risiede nelle
condizioni commerciali riconosciute in ciascun Paese. Ad esempio,
in Germania le condizioni AdSP; in Scandinavia, le condizioni
NSAB85.
Ed ognuna di loro è diversa.
Non esistono norme uniformi in relazione alle spedizioni di merci,
sebbene varie organizzazioni abbiano effettuato tentativi di elaborarne
alcune.
Nel Regno Unito, lo spedizioniere,
nel caso voglia stipulare contratti come agente, ha il dovere
di fornire assicurazioni in ordine al rispetto - da parte sua
- delle regole che porteranno a costituirlo in quel ruolo. Tra
queste ultime, si possono citare le norme secondo cui lo spedizioniere
deve: spiegare al proprio cliente che potrà servirsi di
altri vettori o altre modalità per eseguire la prestazione,
assicurandosi che il cliente sappia di chi si tratta; applicare
un sovrapprezzo (di commissione) sulle tariffe di movimentazione,
magazzinaggio od altro; notificare al proprio cliente le condizioni
che stabiliscono il proprio ruolo di agente, con relativi doveri
e responsabilità; evitare che il proprio nome venga apposto
sulla documentazione di accompagnamento dei beni viaggianti in
qualsiasi punto che possa procurargli un ruolo operativo.
Conclusioni
Dal punto di vista del caricatore,
se quest'ultimo volesse sapere con certezza chi andare a cercare
nel caso di un problema scaturente dalle operazioni di trasporto
merci, dovrebbe fare poche domande ma precise. L'onere della prova
in ordine al ruolo di agente ricade, tuttavia, sullo spedizioniere.
(da: cargo Systems, ottobre 1997)