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24. Juni 2026 - Jahr XXX
Unabhängige Zeitung zu Wirtschaft und Verkehrspolitik
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Originaltexte
Die Regierung hat grünes Licht für den Gesetzentwurf zur Hafenverwaltung gegeben
Im Zentrum der neuen Struktur entstand die Geburt von Porti d'Italia Spa
Roma
22 Dezember 2025
Heute hat der Ministerrat den Entwurf genehmigt Gesetz zur Neuordnung des Gesetzes Nr. 84 vom 28. Januar 1994 über das Hafenverwaltung und die Wiederbelebung von Investitionen in die Strategische maritime Transportinfrastrukturen von Interesse Das berichten wir unten. Er betont, dass die Regierung Die Reform ohne Vorbehalt genehmigte, das Außenministerium Infrastruktur und Verkehr unter der Leitung von Matteo Salvini hat Hervorgehoben, dass "mit diesem Schritt beginnen wir zu Eine seit Jahren erwartete Reform, die eine einheitliche Vision einführt, klare Ziele und definierte Verantwortlichkeiten, die die Grundlagen legen für ein modernes, wettbewerbsfähiges und vollständig integriertes Hafensystem auf den großen Routen des Mittelmeerraums und Europas. Im Zentrum der Neue Struktur – das in einer Notiz angegebene Ministerium – es gibt die Gründung von Porti d'Italia Spa, einer börsennotierten Gesellschaft im Besitz des Wirtschafts- und Finanzministeriums und unter Aufsicht vom Ministerium für Infrastruktur und Verkehr, aufgefordert zu eine Rolle der nationalen Ausrichtung zu übernehmen. Die neue Firma wird verantwortlich für das Management großer Infrastrukturinvestitionen Strategische Aktivitäten, außergewöhnliche Wartung, Identifikation von Werken von allgemein wirtschaftlichem Interesse und der Förderung des italienischen Hafensystems auf internationalen Märkten".

"Die 16 Hafensystembehörden – setzen die Fortsetzung des HINWEIS – Bleiben Sie voll funktionsfähig und halten Sie das Management aufrechterhalten territoriale Regelung der Flughäfen, reguläre Wartung und Freigabe von Zugeständnisse, aber durch die finanzielle Belastung der Hauptwerke. Das neue wirtschaftliche Gleichgewicht wird durch die Kapitalisierung von Porti d'Italia Spa durch die Verwendung von uneingeschränkte Verwaltungsüberschüsse des Systems ermöglichen die Behörden konzentrieren sich auf operative Effizienz und zur lokalen Entwicklung. Die Reform führt außerdem eine Erhebliche Vereinfachung der Verfahren, Beschleunigung die Genehmigung der Hafen-Masterpläne, was es mehr macht Baggerung und Förderung der Wiederverwendung von Materialien in Perspektive der Kreislaufwirtschaft, während gleichzeitig die Macht von Aufsicht über das MIT zur Sicherstellung der Einhaltung der Fristen und Regeln".

"Jetzt", erinnerte sich das MIT, "geht die Etage an die Parlament, aufgefordert, ein Parlament, ein Mandat zu prüfen und endgültig zu genehmigen Strategische Reformen für das Land. Die Regierung – schließt die Notiz ab – fordert eine ernsthafte und verantwortungsvolle Diskussion, die auf Verdienste ausgerichtet ist und Ergebnis, Italien schließlich mit einem Hafensystem auszustatten Auf globale Herausforderungen vorbereitet. Es ist Zeit, Entscheidungen zu treffen Im Interesse der nationalen Wettbewerbsfähigkeit, und Wachstum".


SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI RIORDINO DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 IN MATERIA DI GOVERNANCE PORTUALE E RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI TRASPORTO MARITTIMO DI INTERESSE GENERALE


ART. 1 (Modifiche all'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo

1) dopo le parole “le attività portuali” sono inserite le seguenti: “, nonché la realizzazione di infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di rilevanza internazionale e nazionale,”
2) dopo le parole “piani regionali dei trasporti” sono aggiunte, in fine, le seguenti “, e per promuovere lo sviluppo integrato del settore portuale anche rispetto agli obiettivi di connettività sostenibile connessi allo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e per potenziale il sistema di trasporto e dell'intermodalità mediante il rilancio degli investimenti nelle infrastrutture portuali di interesse generale,”;

b) al secondo periodo, dopo le parole “i compiti e le funzioni” sono inserite le seguenti “della Porti di Italia S.p.A. (PdI),”.


ART. 2 (Inserimento dell'articolo 1-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

“Art. 1-bis (Definizione degli interventi in ambito portuale)

1. Ai fini della presente legge, sono considerati:
a) opere infrastrutturali: le opere di grande infrastrutturazione, ivi incluse la costruzione di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini, di banchine e piazzali attrezzati e di opere di viabilità funzionali alle aree portuali, nonché le operazioni di dragaggio infrastrutturale dei fondali;

b) interventi di manutenzione straordinaria, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle opere infrastrutturali, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di contrastare il rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità, ivi incluse le operazioni di dragaggio di bonifica dei fondali;

c) interventi di manutenzione ordinaria, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per contrastare il degrado delle opere infrastrutturali, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità, ivi incluse le operazioni di dragaggio di manutenzione dei fondali.”.


ART. 3 (Modifiche all'articolo 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Ai sensi della presente legge, è ente nazionale per le infrastrutture di trasporto marittimo nelle aree demaniali marittime ricomprese nelle circoscrizioni delle Autorità di sistema portuale la società di cui all'articolo 5-ter.”

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Organizzazioni portuali, autorità di sistema portuale, uffici territoriali portuali, autorità marittime e ente nazionale per le infrastrutture di trasporto marittimo)”;


ART. 4 (Modifiche all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, la parola “nazionale” è soppressa;

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole “dello Stato” sono inserite le seguenti “come individuati ai sensi del comma 2”;

c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. I porti, o specifiche aree portuali, di cui all'Allegato A, ricadenti nella circoscrizione territoriale di una autorità di sistema portuale e ricompresi nella rete centrale TEN-T, appartengono alla categoria II, classe I. I porti, o specifiche aree portuali, ricadenti nella circoscrizione territoriale di una Autorità di sistema portuale e non ricompresi nella rete centrale TEN-T, appartengono alla categoria II, classe II. I porti, o specifiche aree portuali, non appartenenti alla categoria I né ricadenti nella circoscrizione territoriale di una Autorità di sistema portuale, appartengono alla categoria II, classe III.”;

d) al comma 3, l'alinea è sostituita dalla seguente: “Nei porti, o nelle specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, le aree sono assegnate ad una o più delle seguenti categorie funzionali:”

e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Le destinazioni d'uso ammesse per ciascuna categoria funzionale sono individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1-ter.

3-ter. Ai fini dell'adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli 4- ter e 5.1, i porti di cui alla categoria II, classi I e II, sono integrati nella Rete italiana della portualità, il cui sviluppo e la cui promozione è affidata alla società di cui all'articolo 5-ter.

3-quater. Spettano allo Stato gli oneri per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I.

3-quinquies. Lo Stato contribuisce al finanziamento degli oneri per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali e per la manutenzione straordinaria nei porti di cui alla categoria II, classi I e II individuate dal decreto di cui all'articolo 4-ter e nei limiti delle risorse individuate nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. Le regioni o il comune interessato possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere infrastrutturali nei porti di cui alla categoria II, classi I e II.

3-sexies. Spetta a ciascuna autorità di sistema portuale l'onere per la realizzazione delle opere infrastrutturali e degli interventi di manutenzione straordinaria non ricompresi nel decreto di cui all'articolo 4-ter, degli interventi di manutenzione ordinaria, nonché degli interventi di cui all'articolo 5-quater, comma 3, nei porti ricompresi nella propria circoscrizione. 3-septies. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la realizzazione degli interventi per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali, per la manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria nei porti di cui alla categoria II, classe III.”

f) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.


ART. 5 (Inserimento dell'articolo 4-ter alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente:

“Art. 4-ter (Individuazione delle infrastrutture strategiche del settore portuale da realizzare in via prioritaria)

1. Al fine di potenziare il sistema della Rete italiana della portualità e di valorizzare le aree e i beni del demanio marittimo secondo una visione unitaria e integrata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale e il Comitato interministeriale per le politiche del mare, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa ricognizione dei fabbisogni in termini infrastrutturali evidenziati da ciascuna Autorità di sistema portuale, le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale e di rilevanza internazionale e nazionale da realizzare in via prioritaria

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce, in ordine di priorità, l'elenco degli interventi strategici di realizzazione di nuove opere infrastrutturali e di manutenzione straordinaria nelle aree ricomprese nella circoscrizione delle autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, da affidare in concessione alla società di cui all'articolo 5-ter e finanziare, anche a stralcio, con le risorse del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis.

3. L'elenco di cui al comma 2 è trasmesso a ciascuna autorità di sistema portuale territorialmente competente per l'acquisizione dei pareri dell'autorità marittima, dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), dell'azienda sanitaria locale e del comando provinciale dei vigili del fuoco, prodromici all'approvazione ed esecuzione degli interventi affidati alla Porti di Italia S.p.A..

4. L'elenco delle infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale e di rilevanza internazionale e nazionale da realizzare in via prioritaria è aggiornato, almeno con cadenza quinquennale, con le modalità di cui al comma 1, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi, nonché dei nuovi fabbisogni di sviluppo in rete del settore portuale. Per gli interventi di competenza delle regioni, da realizzare in conformità ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico-produttivo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, direttive di coordinamento.”.


ART. 6 (Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole “nonché con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica,” sono sostituite dalle seguenti: “con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, nonché con l'accordo di programma di cui all'articolo 5.1”;

2) alla lettera b) le parole “che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale” sono soppresse;

b) al comma 1-bis, le parole “dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge. In caso di mancanza di accordo si applicano le disposizioni di cui all'art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto compatibili”;

c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: “01.ter. Quando nell'accordo di programma di cui all'articolo 5-quater o nei suoi aggiornamenti annuali sono inclusi interventi che per la loro realizzazione richiedono una modifica delle scelte operate ai sensi del comma 1, lettere c) e d), le Autorità di sistema portuale procedono tempestivamente alla revisione del DPSS, mediante appositi atti aggiuntivi. Gli atti aggiuntivi sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale ed approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;

d) al comma 1-ter le parole “(PRP), che individua analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate” sono sostituite dalle seguenti: “(PRP). Il PRP individua, per ciascuna area ricompresa nell'ambito portuale, le destinazioni d'uso omogenee, in termini di carichi urbanistici ed ambientali, ammesse nell'ambito delle categorie funzionali di cui all'articolo 4, comma 3,” e il secondo periodo è soppresso;

e) al comma 1-quinquies:

1) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

2) al quarto periodo, le parole “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

f) il comma 1-sexies è sostituito dal seguente: “1-sexies. Nel caso in cui sia necessario realizzare opere incluse nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1 ovvero si ravvisi la necessità di realizzare opere in via d'urgenza e sia in vigore un PRP antecedente all'inserimento dell'opera nell'accordo di programma o comunque non coerente con le esigenze di realizzazione dell'intervento la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui all'articolo 38, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che sancisce l'intesa tra gli enti interessati, ha effetto di variante al PRP.”;

g) il comma 1-septies è abrogato;

h) al comma 2, le parole “di grande infrastrutturazione” è sostituita dalla seguente: “infrastrutturali”;

i) al comma 2-bis, lettera b), dopo le parole “parere non ostativo, nonché” sono aggiunte le seguenti: “, contestualmente,”;

l) il comma 3 è abrogato;

m) al comma 3-bis, le parole “al comma 3, nei quali non è istituita l'Autorità di sistema portuale” sono sostituite dalle seguenti “alla categoria II, classe III”;

n) il comma 3-ter è sostituito dal seguente: “3-ter. I piani regolatori portuali adottati ai sensi del comma 2-bis, lettera a) sono sottoposti, contestualmente all'invio dei medesimi ai soggetti di cui al comma 2-bis, lettera b), ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di VAS. Le varianti generali ai piani regolatori portuali sono sottoposte al procedimento previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale, con riduzione dei termini di cui al comma 2-bis, lettera b) a trenta giorni, per il parere del comune e della regione interessati, e a quarantacinque giorni, per il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.”;

o) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale, autonomamente o su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della regione o del comune interessato, può promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti localizzate al piano regolatore portuale concernenti le categorie funzionali assegnate alle aree portuali e retroportuali, nonché i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio.”;

p) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. Le varianti localizzate al piano regolatore portuale di cui al comma 4 sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; per gli ulteriori aspetti, si applica il procedimento previsto per l'approvazione delle varianti generali di cui al comma 3-ter.”

q) il comma 4-ter è abrogato;

r) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole “delle aree portuali” sono inserite le seguenti: “e retroportuali”;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Il mutamento di destinazione d'uso nell'ambito della medesima categoria funzionale costituisce modifica che non altera in modo sostanziale la struttura del PRP ai sensi del primo periodo”;

s) al comma 5-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole “della Autorità di sistema portuale” sono inserite le seguenti: “, per gli interventi di manutenzione ordinaria, e della società di cui all'articolo 5-ter, per gli interventi di manutenzione straordinaria o per le nuove opere infrastrutturali,”;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonché dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonché di opere ad essi connesse, l'esecuzione di lavori nei porti è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dalla autorità di sistema portuale per gli interventi di cui all'articolo 5-quater, comma 3, e dalla società di cui all'articolo 5-ter per gli interventi di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui sono chiamate tutte le amministrazioni competenti”;

t) al comma 5-ter, le parole “dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” sono sostituite dalle seguenti “dell'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” e le parole “all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016” sono sostituite dalle seguenti “all'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

u) al comma 7, le parole “classe II e III” sono sostituite dalle seguenti “classe III”;

v) i commi 8, 9, 10 e 11 sono abrogati.


ART. 7 (Inserimento dell'articolo 5.1 alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

“Art. 5.1 (Accordo di programma)

1.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con la Porti d'Italia S.p.a. un accordo di programma di durata quinquennale quale strumento attuativo del decreto adottato ai sensi dell'articolo 4-ter, nel rispetto delle priorità ivi indicate e della dotazione finanziaria annuale del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis.

2. L'accordo di programma, per ciascun intervento, indica il relativo codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e stabilisce il cronoprogramma di approvazione, affidamento ed esecuzione dei lavori e le relative modalità di verifica e monitoraggio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la stima del costo dell'opera, con l'indicazione della misura del concorso dello Stato al relativo finanziamento, nei limiti della dotazione del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis. I progetti relativi agli interventi inclusi nell'accordo di programma sono corredati dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 2, Allegato I.7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'erogazione dei finanziamenti relativi ai singoli interventi di cui al comma 2 è subordinata alla verifica del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Per gli interventi che non soddisfano le condizioni di esenzione dall'obbligo di notifica previste dai regolamenti europei applicabili, l'erogazione delle risorse è sospesa fino all'avvenuta autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Lo schema di accordo di programma è sottoposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), che adotta la relativa delibera entro trenta giorni. La delibera del CIPESS è sottoposta al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di consentire una più celere realizzazione degli interventi, è ammessa la registrazione anche parziale della delibera, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto di registrazione. In tal caso, il CIPESS può adottare, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, una delibera integrativa o modificativa delle parti non registrate.

4. Lo schema di accordo di programma è sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Porti d'Italia S.p.A. entro quindici giorni dalla registrazione da parte della Corte dei conti della delibera di approvazione. L'accordo di programma è trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, alle Camere, al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS.

5. Entro il 30 settembre di ciascun anno la Porti d'Italia S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione dell'accordo di programma, ivi compreso lo stato di avanzamento delle opere e degli interventi sulla base delle informazioni desumibili dal sistema di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

6. L'accordo di programma può essere sottoposto ad aggiornamenti annuali, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi, nonché delle risorse disponibili. Gli aggiornamenti di importo pari o inferiore a 2 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di importo superiore a 2 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura di cui ai commi 3 e 4.

7. L'accordo di programma è trasmesso a ciascuna Autorità di sistema portuale territorialmente competente per l'acquisizione dei pareri dell'autorità marittima, dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), dell'azienda sanitaria locale e del comando provinciale dei vigili del fuoco, prodromici all'approvazione ed esecuzione degli interventi affidati alla Porti d'Italia S.p.a.”.


ART. 8 (Modifiche all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è premesso il seguente: “01. Il presente articolo disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, da realizzare in siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dei commi da 1 a 6, o anche al di fuori di siti di bonifica di interesse nazionale, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 8-bis a 8-sexies.”;

b) i commi 1-bis e 8 sono abrogati;

c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

“8-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posto in siti di interesse nazionale, si utilizzano le modalità e le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, ove presenti. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marinocostiere, anche al di fuori dei siti di bonifica di interesse nazionale, sono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e costituiscono, ove necessario, variante al piano regolatore portuale. 8-ter. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente individuata ai sensi del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le amministrazioni interessate nell'ambito del nuovo procedimento autorizzativo svolgono le proprie attività con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 8-quater. Al fine di promuovere, fuori dei siti di bonifica di interesse nazionale, politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi infrastrutturali, nonché di quelli provenienti dalle operazioni di dragaggio, le Autorità di sistema portuale, acquisiti i pareri vincolanti della regione, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) e dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, da rendere entro quindici giorni dalla richiesta, approvano il Progetto per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, anche in siti diversi da quello di origine, secondo i criteri e le condizioni di cui agli articoli 109, comma 1, e 184-quater, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Il Progetto di cui al primo periodo prevede, altresì, l'individuazione dei siti di stoccaggio provvisorio o di deposito temporaneo, ivi compresa la eventuale realizzazione di casse di colmata in mare. Il Progetto di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:
a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173;
b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, idonei in termini di caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti da scavi in roccia oppure dall'escavo di substrati naturali appartenenti all'originale litorale o al fondale sottostante di pertinenza demaniale;
d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184- quater, commi 1 e 2, del medesimo decreto.
8-quinquies. Il progetto di cui al comma 8-quater contiene un cronoprogramma delle attività finalizzate al deposito temporaneo dei materiali, al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 8-quater. Le dichiarazioni di conformità di cui al primo periodo includono la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attività di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalità di impiego previste. Il progetto comprende, altresì, i risultati e le procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al comma 8-quater. 8-sexies. L'approvazione del progetto di cui al comma 8-quater sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo progetto, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi contenuti nel progetto da assoggettare a valutazioni di compatibilità ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le Autorità di sistema portuale, laddove necessario, provvedono all'aggiornamento del Progetto con le modalità di cui ai commi 8- quater e 8-quinquies.”


ART. 9 (Inserimento degli articoli 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

“Art. 5-ter (Porti d'Italia S.p.A.)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita la società per azioni “Porti d'Italia S.p.A.” (di seguito la “società”) titolare di diritti speciali ed esclusivi di cui alla presente legge. Con lo stesso provvedimento sono definiti l'atto costitutivo e lo statuto sociale, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile, sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, in deroga all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed è individuata la data di avvio dell'operatività della società medesima. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile.

2. La società ha come oggetto sociale è lo sviluppo e la promozione della Rete italiana della portualità di cui all'articolo 4, comma 3-bis attraverso:
a) lo svolgimento, in regime di concessione, ai sensi dell'articolo 5-quater, dei servizi di interesse pubblico generale connessi alla realizzazione di investimenti strategici di rilevanza internazionale e nazionale in opere infrastrutturali e in interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettere a) e b) individuate dal decreto di cui all'articolo 4-ter, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 56-ter del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 nei porti della categoria II, classi I e II, nonché delle attività strumentali all'efficiente erogazione di tali servizi, anche mediante la stipula di convenzioni con le autorità di sistema portuale per il coordinamento delle attività di comune interesse;
b) lo svolgimento, in regime di mercato, all'estero o in Italia, di attività di progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali attinenti alle attività marittime e portuali, nonché la realizzazione di consulenze, studi, ricerche, servizi anche di ingegneria nel settore delle infrastrutture portuali, compresi gli interventi intermodali, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5-quinquies.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al presente articolo , fino alla concorrenza massima di 500 milioni di euro, a valere sull'avanzo di amministrazione disponibile delle autorità di sistema portuale, da sottoscrivere e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale. L'utilizzo delle risorse di cui al primo periodo ai fini della sottoscrizione del capitale è subordinato all'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da rilasciarsi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della società, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla società in ordine alle attività di cui al comma 2, lettera a).

4. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, due designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il presidente è nominato tra i membri designati dal Ministero dell'economia e delle finanze e l'amministratore delegato è nominato tra i membri designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti. Due membri effettivi, di cui uno in qualità di presidente del collegio sindacale, e un membro supplente sono designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un membro effettivo e un supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Alla società Porti d'Italia S.p.A. non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.


Art. 5-quater (Attività della Porti d'Italia S.p.A. svolta in regime di concessione)

1. Alla società sono attribuiti con concessione, per la durata di novantanove anni, i compiti di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a). Tutte le attività, nonché i diritti, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi alle autorità di sistema portuale in relazione ai compiti di cui al primo periodo sono conferiti a titolo di concessione alla società.

2. Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), la società provvede a:
a) realizzare il progressivo miglioramento e lo sviluppo della Rete italiana della portualità, nell'ottica della piena integrazione della medesima nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e nei circuiti transnazionali della logistica portuale, nonché della promozione delle connessioni interportuali e intermodali, attraverso l'attuazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1;
b) progettare e realizzare, sia direttamente che in appalto o concessione, ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto del regolamento di cui al decreto 28 dicembre 2022, n. 202, interventi di costruzione di opere infrastrutturali e di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), nei porti portualità inclusi nelle circoscrizioni delle autorità di sistema portuale; nell'ambito di tale attività, la società approva i progetti dei lavori e ad essa compete l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
c) stipulare convenzioni con le autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 5-sexies;
d) vigilare sull'esecuzione dei lavori;
e) realizzare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;
f) curare le strategie di marketing e di promozione della Rete italiana della portualità.

3. Sono esclusi dalle attività affidate in concessione alla Porti d'Italia S.p.A. le attività infrastrutturali non connesse al trasporto, inclusa la realizzazione di impianti di produzione industriale che operano nell'area portuale, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture portuali.

4. La concessione è assentita con decreto entro il 31 luglio 2026 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disciplina della concessione è stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra l'altro:
a) le modalità di realizzazione da parte della società degli interventi individuati ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), secondo le disposizioni e le procedure previste a legislazione vigente, ivi compreso il ricorso ai contratti di concessione a terzi, per la manutenzione, il miglioramento e l'adeguamento dei porti della Rete italiana della portualità e per la realizzazione di nuove opere portuali, nonché le modalità e i termini per il collaudo dei nuovi interventi;
b) le modalità di sottoposizione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi agli interventi affidati in concessione ai sensi del presente articolo al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi dell'articolo 47, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) le modalità di svolgimento, in relazione agli interventi di cui alla lettera a), dell'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e di riconsegna delle opere realizzate e delle relative pertinenze alle autorità di sistema portuale dopo il collaudo;
d) le modalità di esercizio da parte del concedente dei poteri di vigilanza sull'attività del concessionario;
e) le penali e le ipotesi di decadenza dalla concessione, con le relative procedure, nonché i criteri e le modalità per l'acquisizione allo Stato delle opere in corso di realizzazione;
f) le modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati in concessione, in coerenza con quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 5.1 nonché dall'articolo 27-bis;
g) l'assunzione da parte della società di tutti i costi di progettazione, costruzione e di manutenzione straordinaria degli interventi e delle opere alla medesima affidate ai sensi dell'articolo 4-ter, nel rispetto di quanto previsto dall''accordo di programma;
h) le modalità di definizione e revisione periodica del piano economico-finanziario e il contributo, definito ai sensi dell'articolo 5.1, comma 2;
i) le modalità di reperimento, da parte della società, degli ulteriori mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione delle prestazioni affidate.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti finanziari, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è approvato lo schema della convenzione di concessione. Con le medesime modalità sono approvate le eventuali successive modifiche della convenzione di concessione.

6. La Porti d'Italia S.p.A. adotta sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi previste dal presente articolo. È fatto divieto alla società di utilizzare risorse pubbliche per finanziare, direttamente o indirettamente, le attività svolte in regime di mercato di cui all'articolo 5- quinquies. A tal fine, la società adotta un modello di separazione organizzativa e funzionale idoneo a garantire la netta distinzione tra le strutture dedicate alle funzioni di interesse pubblico e quelle dedicate alle attività di mercato, assicurando l'assenza di trasferimenti incrociati di risorse.


Art. 5-quinquies (Attività della Porti d'Italia S.p.A. svolta in regime di mercato)

1. La Porti d'Italia S.p.A. può, al di fuori del perimetro della concessione di cui all'articolo 5-quater, operare, direttamente o attraverso società, consorzi o imprese partecipate, per la progettazione e la realizzazione di opere infrastrutturali attinenti alle attività marittime e portuali, nonché effettuare consulenze, studi, ricerche, servizi anche di ingegneria nel settore delle infrastrutture portuali, anche intermodali.

2. È fatto divieto alla società di svolgere le attività di cui al comma 1 qualora esse determinino, anche potenzialmente, un conflitto di interessi con i compiti e le funzioni esercitati in regime di concessione ai sensi dell'articolo 5-quater, ovvero qualora tali attività possano alterare le condizioni di parità concorrenziale nel mercato di riferimento in ragione della titolarità dei diritti speciali o esclusivi.


Art. 5-sexies (Coordinamento tra la Porti d'Italia S.p.A. e le Autorità di sistema portuale per le attività di comune interesse)

1. La Porti d'Italia S.p.A. stipula con la Conferenza nazionale di coordinamento delle autorità di sistema portuale una convenzione-quadro per la definizione delle modalità di svolgimento delle attività di comune interesse relative, in particolare:
a) al rilascio, da parte dell'Autorità di sistema portuale territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori da parte della Porti d'Italia S.p.A., degli atti di assenso, concerto o nulla osta propedeutici all'esecuzione di un intervento ricompreso nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1., compresa l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione delle aree di cantiere;
b) alla realizzazione, da parte della Porti d'Italia S.p.A., degli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1., al fine di regolare le interferenze sulla gestione dei servizi portuali di competenza delle autorità di sistema portuale;
c) alla regolazione delle eventuali interferenze tra la realizzazione degli interventi infrastrutturali affidati alla Porti d'Italia S.p.A. in attuazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. e gli interventi, autorizzati, anche mediante affidamento in concessione, dalle autorità di sistema portuale; d) alle modalità di affidamento congiunto da parte della Porti d'Italia S.p.A. e delle autorità di sistema portuali territorialmente competenti, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e in coerenza con quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2022, n. 202, delle concessioni di lavori e servizi aventi ad oggetto la realizzazione di un intervento incluso nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. e la gestione dei servizi portuali nella medesima area e nelle relative pertinenze; le predette concessioni possono essere affidate anche mediante ricorso alla finanza di progetto;
e) alla stipula tra la Porti d'Italia S.p.A. e le autorità di sistema portuale territorialmente competenti di contratti di comodato ai sensi dell'articolo 1803 del Codice civile aventi ad oggetto la consegna alla Porti d'Italia S.p.A. di locali e immobili compresi nell'ambito portuale per lo svolgimento dell'attività alla medesima affidata in concessione ai sensi dell'articolo 5-quater;
f) al trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 23, commi 6-bis e 6-ter;
g) alla definizione delle modalità e dei criteri con cui, a titolo di avvalimento, la Porti d'Italia S.p.A. e le autorità di sistema portuale possono impegnarsi a mettere reciprocamente a disposizione le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali di cui necessitano per lo svolgimento delle attività di comune interesse.

2. In sede di sottoscrizione della convenzione-quadro di cui al comma 1, le parti si impegnano ad attuare le relative attività con le risorse umane, tecniche e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La convenzione-quadro è trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'acquisizione di un parere preventivo, di natura vincolante, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione dell'atto.

4. La Porti d'Italia S.p.a. sottoscrive, entro novanta giorni dalla data della stipula della convenzione-quadro di cui al comma 1, convenzioni attuative con ciascuna Autorità di sistema portuale in conformità a quanto previsto dalla predetta convenzione-quadro. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, alla Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è attribuito, in via sostitutiva, il potere di sottoscrivere le convenzioni attuative con la Porti d'Italia S.p.a., in luogo delle Autorità di sistema portuale.

5. In caso inadempimento della convenzione attuativa di cui al comma 4 da parte dell'Autorità di sistema portuale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può nominare un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti comunque necessari all'esecuzione della predetta convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 5-septies (Rapporti di lavoro, controlli e procedure di competenza della Porti d'Italia S.p.A.)

1. Per le sue esigenze, la Porti d'Italia S.p.A. può stipulare contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato.

2. La società può avvalersi del personale delle società partecipate dallo Stato, in regime di distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche e dell'attività di direzione dei lavori funzionali alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), fino a un contingente massimo di centocinquanta unità di personale. Il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale di cui al presente comma è a carico della società.

3. La Porti d'Italia S.p.A. può, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale.

4. La Porti d'Italia S.p.A. è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere e degli interventi alla medesima affidati.

5. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

6. La Porti d'Italia S.p.A. può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

7. Alle controversie relative alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.


ART. 10 (Modifiche all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, la parola “quindici” è sostituita dalla seguente “sedici”;
b) al comma 2-bis, lettera a), le parole “di rilevanza economica regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione è stata trasferita alla regione” sono sostituite dalle seguenti: “di categoria II, classe III”;
c) al comma 4:
1) alla lettera b) le parole “ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali” sono sostituite dalle seguenti: “ivi comprese le operazioni di dragaggio di manutenzione dei fondali, ferme restando le prerogative della società di cui all'articolo 5-ter ”;
2) alla lettera d) sono aggiunte, infine, le seguenti: “, ferme restando le prerogative della società di cui all'articolo 5-ter”;
d) il comma 9-ter è sostituito dal seguente “9-ter. Non costituisce esercizio di attività commerciali, in quanto esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, l'attività di prelievo autoritativa delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti minimi e massimi stabiliti per ciascuna tipologia dei prelievi, nonché i criteri per la determinazione degli stessi. Ciascuna Autorità di sistema portuale determina l'importo delle predette tasse all'interno dei limiti previsti, destinando le percentuali di relativa spettanza alla copertura dei costi per la manutenzione ordinaria e lo sviluppo delle parti comuni dell'ambito portuale destinate alla difesa del territorio, al controllo e alla tutela della sicurezza del traffico marittimo e del lavoro in ambito portuale, alla viabilità generale e ad attività che si connotino come estrinsecazione di potestà pubbliche, nonché alle operazioni di dragaggio di mantenimento dei fondali, oltre che alla copertura di quota parte dei costi generali. Le Autorità di sistema portuale sono tenute alla rendicontazione dei predetti costi con le modalità stabilite con il decreto di cui al secondo periodo. Tale rendicontazione è trasmessa tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 12. Le percentuali delle tasse di cui al primo periodo destinate al Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo, sono vincolate alla realizzazione degli interventi inclusi nel medesimo accordo di programma.”;
e) il 9-quater è sostituito dal seguente “9-quater. Gli introiti relativi alla quota dei canoni di spettanza delle Autorità di sistema portuale in relazione alle concessioni demaniali, comprese quelle di cui all'articolo 18 della presente legge e di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, nonché alle autorizzazioni all'uso di zone e pertinenze demaniali di cui all'articolo 39 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono considerati redditi diversi e concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo d'imposta, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. Il risparmio fiscale derivante dalla deduzione di cui al primo periodo confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato di ciascuna Autorità di sistema portuale ed è destinato alla copertura dei costi di cui al comma 9-ter, terzo periodo, tenendone apposita rendicontazione ai sensi del comma 9-ter, quarto e quinto periodo.”;
f) al comma 10, le parole “mediante procedura di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202”;
g) al comma 14, le parole “Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124,” sono soppresse;
h) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
“14-bis. Al verificarsi, per la terza volta nell'arco di un quadriennio, di un risultato di competenza dell'esercizio negativo, asseverato dal Collegio dei revisori dei conti nell'ambito delle attività di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere disposta la soppressione dell'autorità di sistema portuale e il trasferimento delle relative funzioni e delle relative risorse umane e strumentali ad altra autorità di sistema portuale, che subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'autorità soppressa.”.


ART. 11 (Modifiche all'articolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 6-bis, comma 1, lettera c-bis), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 18”.


ART. 12 (Modifiche all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f) dopo le parole “Comitato di gestione,” sono inserite le seguenti: “nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 18,”;
b) la lettera h) è soppressa;
c) alla lettera l), le parole “per lo sviluppo del” sono sostituite dalle seguenti: “di competenza delle autorità di”;
d) alla lettera m), dopo le parole “Comitato di gestione” sono inserite le seguenti: “e fermo restando quanto previsto dagli articoli 5-ter e 5-quater”;
e) alla lettera o), dopo le parole “articoli 5 e 5-bis” sono inserite le seguenti “e ferme restando le prerogative della società di cui all'articolo 5-ter”;
f) dopo la lettera r) è inserita la seguente: “r-bis) assicura l'attuazione degli impegni assunti dall'Autorità di sistema portuale in sede di sottoscrizione delle convenzioni di cui all'articolo 5- sexies, comma 4;”;


ART. 13 (Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a-bis) da un componente designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che partecipa a titolo gratuito;”;
b) al comma 1-bis, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Alle sedute del Comitato partecipa altresì, a titolo gratuito, un rappresentante della società di cui all'articolo 5-ter, che ha diritto di voto limitatamente alle decisioni di cui al comma 5, lettere a), f) e g) di rispettivo interesse”;
c) al comma 2, quinto periodo, le parole “comma 1, lettere, b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti:
“comma 1, lettere, a-bis) b), c) e d)”;
d) il comma 3 è abrogato;
e) al comma 5:
alla lettera g), le parole “nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, ed all'articolo 18, commi 1 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “nell'articolo 18, nonché nei decreti di cui all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3.”;


ART. 14 (Modifiche all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 10, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole “dell'Autorità di sistema portuale” sono inserite le seguenti: “, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.


ART. 15 (Modifiche all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 11-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole “dell'Autorità di sistema portuale,” sono inserite le seguenti: “e da un rappresentante della società di cui all'articolo 5- ter,”.


ART. 16 (Modifiche all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 11-ter, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, con il compito di coordinare e armonizzare, a livello nazionale, le scelte di pianificazione urbanistica in ambito portuale, nonché le strategie di attuazione delle politiche concessorie del demanio marittimo.”;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Alle riunioni della Conferenza partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante della società di cui all'articolo 5-ter.”.


ART. 17 (Modifiche all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. L'avvio delle procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle concessioni di cui all'articolo 18 da parte dell'autorità di sistema portuale di durata superiore a venti anni, è subordinato al parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2027, le autorità di sistema portuale adottano il proprio bilancio in osservanza dei principi e delle regole del sistema di contabilità economicopatrimoniale unico definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”.


ART. 18 (Modifiche all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:

1) l'alinea è sostituita dalla seguente: “Fermo restando l'obbligo in capo alle Autorità di sistema portuale di riversamento delle risorse destinate al Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo nonché al Fondo di funzionamento di cui all'articolo 27-bis, Le entrate delle Autorità di sistema portuale sono costituite:”;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “dalla quota dei canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'articolo 18, e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali di spettanza delle Autorità di sistema portuale”;

3) dopo la lettera b) è interita la seguente: “b-bis) dalla quota dei proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 16, di spettanza delle Autorità di sistema portuale;”;

4) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, dalla quota del gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, di spettanza dell'Autorità di sistema portuale;”
b) il comma 2 è soppresso.


ART. 19 (Inserimento dell'articolo 13-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Dopo l'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è inserito il seguente:

“Art. 13-bis (Risorse finanziarie della Porti di Italia S.p.A.)

1. Gli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5 sono finanziati dalla Porti d'Italia S.p.a. a valere sui contributi statali derivanti dal trasferimento delle risorse del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis, nonché sulle entrate proprie attivate dalla società medesima.

2. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla realizzazione degli interventi affidati in concessione, sono attribuite alla Porti d'Italia S.p.A.:
a) le risorse del Fondo di funzionamento ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 3;
b) le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere incluse nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. Tale ammontare è commisurato sino al limite massimo del 12,5 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori ed è desunto dal quadro economico inserito nel sistema di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le somme previste nei quadri economici destinate ai servizi di ingegneria e architettura restano nella disponibilità della Porti d'Italia S.p.A., che può svolgere direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Resta ferma la possibilità di erogare a favore della Porti d'Italia S.p.a. ulteriori contributi pubblici, al di fuori delle risorse stanziate nel Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis, per la realizzazione per interventi di somma urgenza di interesse generale finalizzati a far fronte ad eventuali eventi calamitosi o situazioni di emergenza.”.


ART. 20 (Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 le parole “e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione nonché nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, alle aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , ove non ricomprese nella circoscrizione delle Autorità di sistema portuale” sono soppresse.


ART. 21 (Modifiche all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute” sono sostituite dalle seguenti: “è tenuta”;
b) al comma 7, le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima” sono soppresse;
c) al comma 7-ter le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima, devono” sono sostituite dalle seguenti: “deve”


ART. 22 (Modifiche all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 17, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima” sono soppresse.


ART. 23 (Modifiche all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima”, ovunque ricorrano, sono soppresse;
2) al secondo periodo dopo le parole “sono affidate” sono inserite le seguenti “, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di cui al decreto 28 dicembre 2022, n. 202,”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Ove le concessioni di cui al comma 1 siano affidate sulla base di procedure ad evidenza pubblica avviate su istanza di parte, l'Autorità di sistema portuale dà notizia nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale della presentazione della proposta relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi e provvede, altresì, ad indicare un termine, non inferiore a sessanta giorni, commisurato alla complessità del progetto, per la presentazione da parte di altri operatori economici, di proposte relative al medesimo intervento. Le autorità di sistema portuale danno altresì notizia nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale dell'avvio delle procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle concessioni di cui all'articolo 18. Le autorità di sistema portuale trasmettono, entro il 30 settembre di ciascun anno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i calendari delle procedure di evidenza pubblica relativi alle concessioni in scadenza, secondo il modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I calendari di cui al terzo periodo sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi due mesi. In sede di prima applicazione della presente disposizione, i calendari recano evidenza dell'elenco degli affidamenti programmati fino al 2033; all'aggiornamento dei predetti calendari si provvede con le comunicazioni annuali di cui al terzo periodo.”;
c) al comma 6 le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima” sono soppresse;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Le concessioni possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5-sexies, comma 1, lettera d).”
e) al comma 10 le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano” sono sostituite dalla seguente “effettua” e le parole “e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a)” sono soppresse;
f) al comma 11, le parole: “o, laddove non istituita, l'autorità marittima” sono soppresse e la parola “dichiarano” è sostituita dalla seguente: “dichiara”;
g) dopo il comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
“12-bis. Le autorità di sistema portuale non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura più elevata di quanto stabilito dalle autorità marittime per aree contigue e concesse allo stesso fine.
12-ter. Le procedure per l'affidamento delle concessioni di cui al presente articolo sono avviate almeno dodici mesi prima della scadenza di ciascuna concessione.”.


ART. 24 (Modifiche all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole “delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali” sono sostituite dalle seguenti: “da parte delle Autorità di sistema portuale degli interventi di propria competenza”.


ART. 25 (Modifiche all'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: “6-bis. Tenuto conto della specificità delle attività attribuite alla società di cui all'articolo 5-ter e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, è autorizzato il trasferimento alla Porti d'Italia S.p.a. di una percentuale di personale delle autorità di sistema portuale non superiore al venticinque per cento e il contestuale trasferimento delle risorse finanziarie corrispondenti al trattamento retributivo del medesimo personale. Il trasferimento del personale avviene senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, previa ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze della medesima società. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile e le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

6.ter. La convenzione-quadro di cui all'articolo 5-sexies individua il contingente complessivo delle unità professionali e le relative risorse finanziarie da trasferire ai sensi del comma 6-bis e ne definisce il riparto tra le singole autorità di sistema portuale, tenuto conto:

a) delle qualifiche professionali, dei ruoli in organico e dell'anzianità del personale da trasferire, nonché dei fabbisogni della Porti d'Italia S.p.a. in termini di professionalità ed esperienza nell'attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di appalti e concessioni di lavori in ambito portuale;

b) delle esigenze territoriali, fermo restando che in caso di trasferimento ad un ufficio territoriale sito a più di cinquanta chilometri da quello in cui il lavoratore è adibito, il trasferimento può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive.”.


ART. 26 (Abrogazione dell'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. L'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è abrogato.


ART. 27 (Inserimento dell'articolo 27-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Dopo l'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

“ART. 27-bis
(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di promuovere la realizzazione degli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1., è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato “Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo”. Nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono annualmente, a decorrere dalla data di avvio dell'operatività della Porti di Italia S.p.A., individuata ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1:

a) la quota relativa alla componente investimenti dei canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, , nonché delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali, individuata ai sensi del comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, relativa alla componente investimenti, finalizzata al recupero dei costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo dell'infrastruttura portuale sostenuti direttamente o indirettamente dallo Stato;

b) una percentuale delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 compresa tra il 15 e il 25% del gettito complessivo riscosso, determinata ai sensi del comma 4.

2. La quota dei canoni concessori relativa alla componente investimenti di cui al comma 1, lettera a), è individuata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per le concessioni affidate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 28 dicembre misura comunque non superiore all'85% dell'ammontare complessivo del canone;
2022, n. 202, la predetta quota è definita, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, in

b) per le concessioni affidate ai sensi del regolamento di cui al decreto 28 dicembre 2022, n. 202, la predetta quota è definita, nella misura della componente fissa di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto n. 202 del 2022.

3. Al fine di garantire il funzionamento della Porti di Italia S.p.A. è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo, denominato “Fondo di funzionamento”. Con il decreto di cui all'articolo 5-ter, comma 1, è definita, in sede di prima applicazione, la percentuale delle risorse, individuate ai sensi del comma 2 da iscrivere nel Fondo di cui al primo periodo, tenuto conto del personale trasferito ai sensi dell'articolo 23, commi 6-bis e 6-ter e delle spese generali di funzionamento della società. Tale percentuale può essere aggiornata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle risorse assegnate alla società ai sensi del comma 7.

4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è determinata, nell'ambito delle soglie individuate dal comma 1, lettera b), la percentuale delle tasse da assegnare per il successivo esercizio finanziario al Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo per garantire idonei livelli di finanziamento agli interventi inclusi nell'accordo di programma, al netto delle entrate derivanti, ai sensi del comma 1, lettera a), dal versamento di una quota dei canoni di concessione. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al primo periodo sono assunte come parametro di riferimento le previsioni di gettito elaborate sulla base delle risultanze contabili derivanti dagli ultimi bilanci consuntivi presentati dalle Autorità di sistema portuale, tenuto conto altresì di eventuali conguagli tra le entrate stimate e le entrate effettivamente versate nel precedente esercizio finanziario nel fondo di cui al comma 1. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il decreto di cui al primo periodo garantisce in ogni caso, attraverso la determinazione della percentuale di cui al comma 1, lettera b), una dotazione del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo non inferiore a 197 milioni di euro annui, comprensivi della quota dei canoni concessori di cui al medesimo comma 1, lettera a).

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, la quota del canone relativa alla componente investimenti, individuata ai sensi del comma 2, nonché la percentuale delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni riscosse dalle autorità di sistema portuale, definita ai sensi del comma 4, sono accantonate annualmente nel bilancio di esercizio delle medesime autorità in un fondo vincolato. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di spettanza del canone, ciascuna autorità di sistema portuale è tenuta a riversare le risorse accantonate di cui al primo periodo al Ministero dell'economia e delle finanze per la relativa iscrizione nel Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo.

6. Nel Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo confluiscono le risorse disponibili attualmente iscritte nei fondi destinati allo sviluppo delle infrastrutture portuali, fatta eccezione per le risorse autorizzate a favore degli interventi in corso di realizzazione per i quali non sia disposto il subentro della società di cui all'articolo 5-ter alle competenti autorità di sistema portuale. Per l'attuazione della previsione di cui al primo periodo il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio previa ricognizione delle risorse disponibili accertate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Le risorse iscritte nel Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo ai sensi dei commi 5 e 6 determinano il limite annuo di concorso dello Stato al finanziamento degli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. Le predette risorse sono trasferite in apposita contabilità separata intestata alla Porti di Italia S.p.a., con destinazione vincolata alla realizzazione dei predetti interventi, secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. Le risorse di cui al comma 3 sono trasferite annualmente alla Porti di Italia S.p.a. per le spese di funzionamento e i costi di gestione della stessa.”.


ART. 28 (Modifiche all'articolo 28 dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. L'articolo 28, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: “5. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, il gettito della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, è acquisito al bilancio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del medesimo articolo 1 per la Regione siciliana.”


ART. 29 (Norme finali e di coordinamento)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le autorità di sistema portuale trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le informazioni e i documenti necessari alla predisposizione del decreto di cui all'articolo 4-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, inclusi i fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità di investimento, l'elenco dei progetti in corso di valutazione o di realizzazione, con indicazione del relativo codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 ove disponibile, e i rispettivi finanziamenti eventualmente già disposti o erogati, i dati tecnici di traffico suddivisi per tipologia, nonché le caratteristiche tecnico-nautiche di ciascun porto.

2. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le autorità di sistema portuale provvedono, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, all'approvazione dei PRP dei porti, inclusi nelle rispettive circoscrizioni territoriali, in cui siano tuttora in vigore piani regolatori portuali approvati antecedentemente all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi delle strutture dell'autorità di sistema portuale interessata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Sino all'aggiornamento dei PRP alle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge, la funzione caratterizzante delle aree portuali e retro-portuali di cui all'articolo 5, comma 1-ter, primo periodo della legge 28 gennaio 1994, n. 94, comunque denominate all'interno dei singoli PRP, si intende riferita alle aree o agli ambiti complessivamente considerati, come disegnati e specificati nel PRP, e non alle singole porzioni dei medesimi né ai singoli compendi affidati in concessione. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano nei procedimenti pendenti al 20 luglio 2025.

4. Gli investimenti relativi alle opere di grande infrastrutturazione autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di legge sono inseriti di diritto nell'accordo di programma e ne costituiscono parte integrante. Gli aggiornamenti di cui all'articolo 5.1, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 94 danno evidenza di tali investimenti e dei relativi finanziamenti che vi rimangono vincolati ai sensi delle disposizioni di legge.

5. Nelle more della piena operatività della società di cui all'articolo 5-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la cui data è determinata con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, continuano ad essere svolte dalle autorità di sistema portuale.

6. In sede di prima adozione del decreto di cui all'articolo 4-ter, comma 1, della legge n. 84 del 1994, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua le opere di grande infrastrutturazione, di opere infrastrutturali e di interventi di manutenzione straordinaria in corso di realizzazione da parte delle autorità di sistema portuale per il cui completamento si rende necessario disporre il subentro della società di cui all'articolo 5-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84 in qualità di stazione appaltante. In relazione ai predetti interventi, la società di cui all'articolo 5-ter della legge n. 84 del 1994 subentra all'autorità di sistema portuale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi sorti in relazione all'intervento di cui al primo periodo, nonché nei relativi procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27-bis, commi 2 e 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti e le pattuizioni degli atti concessori in essere relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. L'articolo 6-bis del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è abrogato.

9. Al fine di promuovere un costante monitoraggio sull'attuazione della Milestone M1C2-2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, verifica, in contraddittorio con l'autorità di sistema portuale interessata, che i contenuti e le pattuizioni degli atti concessori stipulati all'esito delle procedure di affidamento di cui all'articolo 18 della medesima legge siano coerenti con quanto previsto dal regolamento di cui al decreto 28 dicembre 2022, n. 202. Nel caso in cui dal monitoraggio di cui al primo periodo emergano incongruenze rispetto alle modalità di attuazione del predetto regolamento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attiva, in contraddittorio con l'autorità di sistema portuale, un procedimento finalizzato alla modifica, da effettuarsi mediante apposito atto aggiuntivo, delle clausole degli atti concessori al fine di garantirne la piena conformità al quadro regolatorio esistente, nel rispetto dell'articolo 43 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. In caso di mancata stipula dell'atto aggiuntivo entro sei mesi dall'adozione del provvedimento di conclusione del procedimento di cui al secondo periodo da parte dell'autorità di sistema portuale, alla Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti, gli atti o i provvedimenti comunque necessari garantirne la piena conformità dell'atto concessorio al quadro regolatorio esistente, in luogo delle autorità di sistema portuale. Nel caso in cui non possa essere garantita la piena conformità al quadro regolatorio esistente, la Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dei poteri sostituivi di cui al presente comma, dispone la revoca della concessione.

10. Al fine di garantire la piena trasparenza e l'efficace monitoraggio delle concessioni portuali, le autorità di sistema portuale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, aggiornano i dati e le informazioni relativi alle concessioni dalle stesse rilasciate nel Sistema informativo del Demanio marittimo SID - il Portale del Mare. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera e), i dati e le informazioni di cui al primo periodo sono costantemente aggiornate e accessibili, senza limitazioni o ritardi, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di Regolazione dei Trasporti. In caso di accertata inosservanza degli obblighi di cui al primo e secondo periodo, ovvero di trasmissione di dati incompleti, non veritieri o non aggiornati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche su iniziativa dell'Autorità di Regolazione dei trasporti, avvia un procedimento di contestazione nei confronti dell'autorità di sistema portuale inadempiente. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente comma rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance, individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

11. Entro il 30 giugno 2026, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio decreto, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, le linee guida nazionali per la determinazione del canone demaniale. Le linee guida di cui al primo periodo sono elaborate in conformità ai criteri e ai requisiti disciplinati dal regolamento emanato con decreto 28 dicembre 2022, n. 202.

12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 94, i componenti del Comitato di Gestione già nominati e in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la propria carica fino alla scadenza naturale del rispettivo mandato, senza necessità di alcuna nuova nomina o conferma. In sede di prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 94, come modificata dalla presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla designazione del componente del comitato di gestione in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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Aufhebung der amerikanischen Seeblockade und Minenräumung der Gewässer
Assocostieri, die Reform der Hafengovernance sollte die spezifischen Gegebenheiten der strategischen Energieinfrastruktur in Häfen berücksichtigen.
Confitarma lehnt jede Form von Maut in der Straße von Hormuz ab.
Neapel
Zanetti: Wir bekräftigen den Grundsatz der Freiheit der Schifffahrt.
Federagenti schlägt vor, die Konzessionsgebühren proportional an Ports of Italy und die AdSPs zu verteilen, um die neue Aktiengesellschaft zu finanzieren.
Rom
DP World führt Gespräche über den Bau eines Containerterminals im texanischen Hafen von Corpus Christi.
Charlotte/Los Angeles
Der Containerumschlag im Hafen von Los Angeles stieg im letzten Monat um 17,2 %.
Assarmatori kritisiert Brüssel, aber auch Rom für ihre Maßnahmen zur Dekarbonisierung der Schifffahrtsindustrie.
Rom
Messina: Eine Rückkehr zur Normalität in der Straße von Hormuz wird nicht sofort erfolgen.
Das US-Unternehmen Enstructure kauft das US-Hafenterminalnetzwerk von Logistec.
Wellesley/New York/Montreal
Das Unternehmen betreibt insgesamt 84 Terminals in den USA.
Nutzung der überarbeiteten Gruppenfreistellungsverordnung zur Förderung privater Investitionen in Häfen
Konstanz
FEPORT fordert es
Die Hafenbehörde Antwerpen-Brügge wird bei der Entwicklung des Hafens von Misrata mitwirken.
Gemessen
Projekt für ein neues Massengutterminal
Bimco, ICS, Intercargo und Intertanko verurteilen die Angriffe auf Schiffe und Seeleute in der Straße von Hormuz.
London
Forderung nach einem sofortigen Stopp der Angriffe
Der Containerumschlag im Hafen von Long Beach stieg im letzten Monat um 31,7 %.
Long Beach
Das Gesamtvolumen der Container blieb in den ersten fünf Monaten des Jahres 2026 unverändert.
Der Schweizer Bundesrat schlägt vor, die Subventionen für den Schienengüterverkehr durch die Alpen bis 2035 zu verlängern.
Bern
Von 2027 bis 2035 würden 486 Millionen Franken ausgezahlt.
Bislang liegt die Zahl der Schiffe, die den Persischen Golf verlassen, bei 6-7 % der Zahl der Schiffe, die ihn vor einem Jahr passiert haben.
Paris
AXSMarine: Keine Anzeichen für eine langfristige Wiedereröffnung der Straße von Hormuz
Global Ports Holding führt Gespräche über die Leitung des Kreuzfahrthafens in St. Vincent und den Grenadinen
Istanbul
Das Terminal verzeichnet derzeit ein jährliches Passagieraufkommen von rund 200.000 Passagieren.
Für den Zeitraum 2027-2031 sind Investitionen in Taiwans Häfen in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar geplant.
Taipeh
Am Ende des Fünfjahreszeitraums wird der jährliche Containerverkehr voraussichtlich 15,5 Millionen TEU betragen.
US-Streitkräfte haben im Golf von Oman ein drittes Schiff getroffen.
Tampa
Die "Jalveer" soll eine Ladung iranisches Öl transportieren.
ALLRAIL, CER, ERFA, FEPORT, FTE, UIP und UIRR präsentieren ihren Vorschlag für die Europäische Eisenbahnplattform
Brüssel
Ziel ist es, von Beginn des neuen europäischen Prozesses zur Steuerung der Eisenbahnkapazitäten an eine angemessene Marktrepräsentation zu gewährleisten.
Das US-Zentralkommando bekennt sich zu dem Angriff auf den Produktentanker Settebello.
Tampa/Neu-Delhi/London
Verurteilung durch die indische Regierung und die Internationale Seeschifffahrtsorganisation
Produktentanker in der Straße von Hormuz gerammt
Southampton/Muscat
Ein Matrose wurde verletzt. Zwei weitere Besatzungsmitglieder werden vermisst.
Im ersten Quartal dieses Jahres ging der Güterverkehr im Hafen von Civitavecchia um 1,0 % zurück.
Civitavecchia
Die Zahl der Kreuzfahrtpassagiere stieg um 32,1 %.
Im Golf von Aden wurde ein Handelsschiff angegriffen.
Southampton
Es kam zu einem Feuergefecht mit dem Sicherheitsteam an Bord des Schiffes.
Die Gemini-Kooperation erhöht die Frachtkapazität auf der Asien-Mittelmeer-Route.
Kopenhagen
Sea-Intelligence erweitert die wöchentliche Kapazität um 22.402 TEU.
ESPO unterstützt die Schlussfolgerungen des EU-Rates zur maritimen Industriestrategie uneingeschränkt.
Brüssel
Die zentrale Rolle der Hafenanlagen bestätigt
Die CO2-Abscheidung und -Speicherung auf Schiffen ist eine der konkretsten und unmittelbarsten Lösungen für die Dekarbonisierung der Schifffahrt.
London
Dies wird in einem von ICS an Lloyd's Register Advisory in Auftrag gegebenen Bericht hervorgehoben.
Kartellbehörde genehmigt Übernahme des Terminal San Giorgio durch die Messina-Gruppe
Rom
Die italienische Wettbewerbsbehörde (AGCM) hat außerdem die Übernahme der Marinewartungs- und Reparaturaktivitäten der Asso-Gruppe (Jobson Italia und UASC UAE) durch die MSC-Gruppe genehmigt.
Es wird erwartet, dass die Frachtraten für Schiffe, die den Suezkanal passieren, steigen werden.
Ismailia
Sie gelten ab dem 15. Juli. Passagierschiffe sind ausgenommen.
Die Suezkanalbehörde hat angekündigt, ab dem 15. Juli Zuschläge auf die Transitgebühren für die Durchfahrt durch den ägyptischen Kanal für die meisten großen Frachtschiffe einzuführen.
Der Rat der EU akzeptiert viele der von den Verbänden des europäischen Seehafenclusters vorgebrachten Forderungen.
Luxemburg
Der Text verschiebt die Verabschiedung konkreter Maßnahmen jedoch notwendigerweise auf zukünftige Gesetzesinitiativen.
ESPO fordert den proaktiven Einsatz des EES-Systems, um Staus in europäischen Häfen zu vermeiden.
Brüssel
Ryckbost: Flexibilitäten, die in außergewöhnlichen, aber vorhersehbaren Umständen umgehend aktiviert werden
Rixi: Es ist notwendig, ein maritimes Emissionshandelssystem zu überwinden, das die Gefahr birgt, dass Verkehr und Investitionen in außereuropäische Häfen verlagert werden.
Luxemburg
Was nötig sei – betont der Vizeminister – seien Anreize und Flexibilität, nicht neue Beschränkungen.
Die Huthis drohen, ihre Angriffe auf Schiffe, die das Rote Meer durchfahren, wieder aufzunehmen.
Sana'a
Für alle Schiffe mit Verbindungen zu israelischen Interessen wurde ein vollständiges Schifffahrtsverbot verhängt.
Der globale Warenhandel könnte sich verlangsamen
Der globale Warenhandel könnte sich verlangsamen
Genf
Dies geht aus der jüngsten Auswertung des WTO-Warenhandelsbarometers hervor.
Die neue Hafenstraßenverbindung nach Sampierdarena wurde in Genua in Betrieb genommen.
Die neue Hafenstraßenverbindung nach Sampierdarena wurde in Genua in Betrieb genommen.
Genua
Paroli: Die Arbeiten ermöglichen es nun täglich etwa 900 bis 1000 schweren Fahrzeugen, die Betriebsbereiche des Hafens direkt zu erreichen.
Die Berichterstatter des Hafengesetzes verteidigen das auf die italienischen Häfen ausgerichtete Governance-Projekt.
Rom
Ghio (PD) kritisiert, dass die Leitungsorgane dieses neuen Unternehmens ausschließlich von der Regierung ernannt würden. Ghirra (AVS): Die Ziele der nationalen Koordinierung hätten durch eine Stärkung der Nationalen Konferenz der Hafenbehördenpräsidenten erreicht werden können.
Die US-Logistikunternehmen WWEX Group und Auctane kündigen Fusion an
Mailand/Dallas/Austin
Künstliche Intelligenz spielt eine führende Rolle
Unerwarteter Rückgang des europäischen intermodalen Verkehrs im ersten Quartal 2026
Brüssel
UIRR: Infrastrukturchaos durch Baustellen, die Bahnstrecken unterbrechen
Hanseatic Global Terminals erwirbt die restlichen 50 % von Hanseatic Global Terminals Aracruz.
Rotterdam/Aracruz
Das Unternehmen baut den neuen brasilianischen Containerhafen Imetame.
Conftrasporto: Der Gesetzentwurf zu den Häfen verdeutlicht klare operative, finanzielle und regulatorische Compliance-Probleme.
Rom
Russo: Die Zuständigkeiten der italienischen Häfen würden sich mit denen der Hafenbehörden, des Verkehrsministeriums und der Kunstbehörde überschneiden.
WoodMac ist der Ansicht, dass die Dekarbonisierungsregeln einen erheblichen Einfluss auf LNG-betriebene Schiffe haben könnten.
Edinburgh
Laut dem Unternehmen würden europäische Vorschriften Schiffe mit DFDE-Motoren vom Markt verdrängen.
Die französische Fluggesellschaft MN wird die Vega C-Startrakete von Avio zwischen Italien und Südamerika transportieren.
Nantes
Das französische Unternehmen wird sich mit einem neuen Schiff ausstatten, das speziell für den Transport von Weltraumausrüstung entwickelt wurde.
EU-Methodik zur Berechnung der Treibhausgasemissionen aus Verkehrsdienstleistungen tritt in Kraft
Brüssel
Das System basiert auf der internationalen Norm EN ISO 14083:2023
Das Containerschiff MSC Sariska V wurde am Montag im Persischen Golf von zwei Granaten getroffen.
Genf/Rom
Alle Besatzungsmitglieder blieben unverletzt.
Im ersten Quartal stieg der Güterverkehr im Hafen Bremen/Bremerhaven um 5,8 %.
Bremen
Die Containermenge betrug 1.245.515 TEU (+4,4 %).
MSC erwirbt 51% Beteiligung am Containerterminal Pivdennyi (Odessa)
Odessa
Es verfügt über eine Umschlagkapazität von 400.000 TEU pro Jahr.
Das IMO-Übereinkommen über die Haftung und Entschädigung für Schäden im Zusammenhang mit der Beförderung gefährlicher und schädlicher Stoffe auf See tritt am 19. November 2027 in Kraft.
London
Dominguez: ein lang ersehnter Erfolg, der eine wichtige Lücke im internationalen System schließt.
Im April stieg der Schiffsverkehr durch den Suezkanal um 13,9 %.
Im April stieg der Schiffsverkehr durch den Suezkanal um 13,9 %.
Kairo
In den ersten vier Monaten des Jahres 2026 wurde ein Anstieg von +12,1 % verzeichnet.
Im ersten Quartal ging der Güterverkehr im Hafen von Neapel um -5,3 % zurück, während er in Salerno um +6,4 % zunahm.
Neapel
Der Containerumschlag in den beiden Häfen betrug 167.433 TEU (-3,5 %) bzw. 101.509 TEU (+7,8 %).
Kerdjoudj (Feport): Mit der Überarbeitung des EU-ETS sollte ein Teil der Einnahmen den Häfen zugewiesen werden.
Brüssel
Aufruf zur sorgfältigen Bewertung des Risikos einer Verlagerung des Umschlagverkehrs
Mit dem neuen COSCO-PTP-Terminal startet der Hafen von Tarragona eine Neuausrichtung auf dem Containermarkt.
Tarragona
Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Jahr 2028 abgeschlossen sein; dann wird das Terminal eine Kapazität von 680.000 TEU haben.
Im Jahr 2025 erreichten die ägyptischen Häfen einen neuen Allzeitrekord beim Containerumschlag.
Alexandria, Ägypten
Starkes Wachstum der Umschlagmengen, die im Jahr 2024 stabil geblieben waren.
Der nationale Vertrag für Hafenliegeplätze und Bootsmänner wurde erneuert.
Rom
Filt-Cgil stärkt einen für den Sektor unerlässlichen Regulierungsrahmen.
Eine Studie erklärt, wie die Nutzung von OPS-Anlagen in europäischen Häfen attraktiver und effektiver gestaltet werden kann.
Brüssel
Es bedarf außerdem klarerer und besser vergleichbarer Tarife.
Federlogistica fordert Änderungen am Hafengovernance-Gesetz.
Genua
Falteri: Die neue Struktur muss der Hafenbehörde ausreichende finanzielle Mittel und effektive operative Instrumente garantieren.
Die ESPO fordert Änderungen am EU-ETS, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Häfen zu gewährleisten.
Brüssel
Die negativen Auswirkungen auf die Küstenschifffahrt wurden ebenfalls hervorgehoben.
In der Schweiz wurden neue Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Seeflagge verabschiedet.
Bern
Ein Schweizer Reeder kann die Schweizer Flagge hissen, auch wenn das Eigentümerunternehmen seinen Sitz im Ausland hat.
Die Seeerprobung des zweiten in China gebauten Kreuzfahrtschiffs ist abgeschlossen.
Shanghai
Die Adora Flora City wird am 22. November ihre Jungfernfahrt vom Hafen von Guangzhou aus antreten.
Im ersten Quartal 2026 verzeichnete der Wert des Güterverkehrs der G20 ein vierteljährliches Wachstum von +5,3 %.
Paris
Eindämmung des Wachstums des Güterverkehrs im Hafen von Tanger Med
Tanger
In den ersten drei Monaten des Jahres 2026 wurden 38,8 Millionen Tonnen umgeschlagen (+3,2 %).
Der Güterverkehr in den chinesischen Seehäfen wuchs im April um 2,6 %.
Der Güterverkehr in den chinesischen Seehäfen wuchs im April um 2,6 %.
Peking
Importe und Exporte stiegen um 0,6 %. Der Containerumschlag belief sich auf 26,9 Millionen (+4,8 %).
Evergreen kauft 140.500 neue Container in China
Taipeh
Investitionen in Höhe von insgesamt 358,9 Millionen US-Dollar
Gestern durchquerten 42 Handelsschiffe die Straße von Hormuz.
Paris
Zum ersten Mal seit Beginn des Konflikts liefen mehrere LNG-Tanker in den Persischen Golf ein.
Absichtserklärung zur Einführung des Drohneneinsatzes im Hafen von Palermo
Palermo
Einreichung des Antrags auf Einrichtung von U-Space
Saipem gewinnt neuen Offshore-Auftrag im Wert von 1 Milliarde Dollar in Angola
Mailand
Es wurde von Azule Energy für das Projekt "Greater PAJ" vergeben.
Hafen von Ancona: Die Ausbaggerungsarbeiten am Meeresboden von Kai 22 haben begonnen.
Ancona
Es werden etwa sechstausend Kubikmeter Sediment entfernt.
Confitarma begrüßt Klarstellungen bezüglich des Managements der Schiffsabfallsammlung.
Rom
Es wurde die Notwendigkeit einer einheitlichen Anwendung der Gesetzgebung im ganzen Land hervorgehoben.
Der Toskanische Kooperationsentwicklungsfonds investiert in Uniport Livorno.
Livorno
Die Transaktion im Gesamtwert von 880.000 Euro wurde gemeinsam mit dem Co-Investor Coopfond durchgeführt.
Fit-Cisl erkennt die Arbeit im Hafen als anstrengend an und setzt daher auf Priorität.
Genua
Pagnotta: Dies ist keine Forderung eines Unternehmens, sondern eine Frage der sozialen Gerechtigkeit.
Hupac erhöht die wöchentlichen Flüge zwischen Antwerpen und Busto Arsizio über Frankreich auf vier.
Lärm
Zwei zusätzliche Abfahrten des intermodalen Dienstes wurden eingeführt
Ab Juli erhöht sich der Tarif für die Schiffsdurchfahrt durch die türkischen Meerengen um 14,9 %.
Istanbul
Der Preis wird auf 6,70 US-Dollar pro Nettotonne angehoben.
Fincantieri und Republikorp unterzeichnen ein Abkommen zum Bau von Mehrzweck-Marineschiffen in Indonesien.
Paris
Die Gründung eines Joint Ventures ist geplant.
Studie über die Unterschiede zwischen der EU-Schiffsrecyclingverordnung und dem Übereinkommen von Hongkong
Brüssel/London
Es wurde von ECSA und ICS veröffentlicht.
Der Betriebsplan der Hafenbehörde des südlichen Tyrrhenischen und Ionischen Meeres für den Zeitraum 2026-2028 wurde genehmigt.
Gioia Tauro
Die Genehmigung für die Änderung der Budgetprognose 2026 und die Aktualisierung des Personalplans des Hafens wurde ebenfalls erteilt.
Autonome Navigation: ABS, Polaris Shipping, HHI und AVIKUS unterzeichnen Abkommen
Athen
Es wird an einem VLOC unter bestimmten risikoarmen Bedingungen getestet.
Morgen findet in Sant'Agnello (Neapel) die Einweihungsveranstaltung der italienischen Niederlassung des Nautischen Instituts statt.
London
Zu den Diskussionsthemen gehören die Energiewende in der Schifffahrtsbranche sowie die maritime Aus- und Weiterbildung.
Die Stadt Bologna überdenkt den Verkauf ihrer Anteile an Interporto Bologna.
Bologna/Bentivoglio
Eine institutionelle Delegation aus Flandern besuchte den internationalen Hafen.
Eni und Fincantieri unterzeichnen eine Vereinbarung zur Entwicklung innovativer Unterwasserüberwachungstechnologien.
Mailand/Triest
Die Vereinbarung konzentrierte sich auf Enis "Clean Sea"-Technologie.
Im Jahr 2025 wird der LNG-Verbrauch in Italien um +11 % steigen, angetrieben durch die Industrie und neue Anwendungsbereiche, darunter der erste Einsatz im Schiffssegment.
Rom
Amadei (Federchimica LNG Group): Die Einnahmen aus ETS und FuelEU sollen Investitionen und den Einsatz kohlenstoffärmerer Kraftstoffe unterstützen.
RT&L kooperiert mit dem chinesischen Unternehmen Guangzhou Salvage, um sein Projektladungssegment zu stärken.
Genua
Bizzarri: Der Sektor zeichnet sich durch hohe Entwicklungs- und Rentabilitätsmargen aus.
Im vergangenen Jahr belief sich der Güterumschlag in den griechischen Häfen auf 140,8 Millionen Tonnen (-1,5 %).
Piräus
Die Warenmengen blieben im vierten Quartal unverändert.
Der Vorstand und das Leitungsgremium des International Container Study Center wurden neu besetzt.
Genua
Filippo Gallo wurde als Präsident und Paolo Pessina als Vizepräsident bestätigt
Catani (GNV): Verwendung der Erlöse aus dem Emissionshandel für die Entwicklung von Produktionsketten für synthetische Kraftstoffe.
Rom
Ressourcen – so führte er aus – auch für Hafeninfrastrukturen und die Verringerung der Kostendifferenz im Vergleich zu herkömmlichen Kraftstoffen.
Konsultation zu Plänen zur Erweiterung der Hafengebiete von Fos eingeleitet
Marseille
Ziel ist es, Anwohner und lokale Interessengruppen einzubeziehen.
Somec unterzeichnet Vertrag über 60 Millionen Euro mit finnischer Werft
San Vendemiano
Eines der komplexesten Projekte, die jemals der Horizons-Abteilung anvertraut wurden.
Daniele Rossi, ehemaliger Präsident des Hafens von Ravenna, ist verstorben.
Rom
Er leitete die Hafenbehörde über acht Jahre lang.
ONE wird Anrufe in Griechenland und der Türkei aus seinem Adriatischen Dienst 1 entfernen.
Singapur
In Italien berührt es die Häfen von Venedig und Ancona.
Die erste Phase des APM Terminals-Terminals im Hafen von Suape wurde eingeweiht.
Suape
Es wird in der zweiten Jahreshälfte in Betrieb genommen.
Der Containerverkehr in den Häfen von Singapur und Hongkong hat im Mai zugenommen.
Singapur/Hongkong
Singapur verzeichnet Rekordbetankungsmengen für Flüssigerdgas und reinen B100-Biodiesel
Vavassori wurde als Präsident des lombardischen Speditions- und Transportunternehmerverbands bestätigt.
Mailand
Albertina Schiavoni und Mario Zini wurden zu Vizepräsidenten ernannt
NÄCHSTE ABFAHRSTERMINE
Visual Sailing List
Abfahrt
Ankunft:
- Alphabetische Liste
- Nationen
- Geographische Lage
Der Präsident von Angopi erhielt das erste professionelle Befähigungszertifikat als Festmacher.
Savona
Das Zertifikat muss alle fünf Jahre erneuert werden.
Fincantieri hat das neue Kreuzfahrtschiff Mein Schiff Flow an TUI Cruises ausgeliefert.
Hamburg/Monfalcone
Mit einer Bruttoraumzahl von rund 160.000 Tonnen verfügt es über eine Kapazität von rund 4.000 Passagieren.
In den ersten drei Monaten des Jahres 2026 ging der Güterverkehr im Hafen von Palermo um 6,3 % zurück.
Palermo
Auch in den Häfen Termini Imerese, Trapani und Licata ging der Verkehr zurück. In Porto Empedocle und Gela kam es zu Zuwächsen.
Die Kartellbehörde hat der Übernahme der Vermögenswerte und Aktivitäten von Armas durch Baleària noch nicht ihre endgültige Zustimmung erteilt.
Barcelona
Legen Sie eine Reihe von Bedingungen fest
Die jährliche Versammlung von Assarmatori findet am Dienstag in Rom statt.
Rom
Das Motto der Veranstaltung lautet: "Anleitung, wie man nicht im Dunkeln navigiert".
VARD wird ein Fischereifahrzeug der neuen Generation bauen
Triest
Es wurde von der norwegischen Firma Rosund Drift in Auftrag gegeben.
Royal Caribbean hat sein neues Kreuzfahrtschiff Legend of the Seas in Empfang genommen.
Miami
Das von Meyer Turku gebaute Schiff bietet Platz für 5.610 Passagiere.
Konzentration im britischen Schiffbausektor
London
Baleana kauft die APCL-Gruppe (A&P Tyne, Cammell Laird und A&P Falmouth sowie Falmouth Docks and Engineering)
Informelle Anhörungen von Gewerkschaftsvertretern zur Reform der Hafenverwaltung
Rom
Im Zentrum der hervorgehobenen kritischen Punkte – bestätigt Filt-Cgil – steht die geplante Errichtung des Porti d'Italia Spa.
Venedig, die DPSS bestätigt die Notwendigkeit, neue Offshore-Terminals außerhalb der Lagune zu bauen.
Venedig
Das strategische Systemprogrammierungsdokument wurde vom AdSP-Managementkomitee genehmigt.
Die Spinelli-Gruppe ist dem italienischen Verband der Hafenterminalbetreiber beigetreten.
Genua
Das Unternehmen und Assiterminal zeigten sich zufrieden mit der Wiederaufnahme einer wichtigen Zusammenarbeit.
In den ersten drei Monaten des Jahres 2026 ging der Güterverkehr in den britischen Häfen um 2,6 % zurück.
London
Deutlicherer Rückgang (-6,8 %) der Passagierzahlen
Mark Hindley ist der neue Präsident des Europäischen Verbandes für Kraftfahrzeuglogistik.
Istanbul
Wolfgang Göbel wurde zum Ehrenpräsidenten gewählt
Im Hafen von Genua wurde ein Schlepper wegen Unregelmäßigkeiten bei den Stickoxidemissionen gestoppt.
Genua
Das Schiff wird für die Bauarbeiten am neuen Wellenbrecher eingesetzt.
Im April stieg der Güterverkehr im Hafen von Ravenna um 21,4 %.
Ravenna
Für Mai wird ein Anstieg von +2,5 % erwartet.
Sallaum Lines wird 2027 einen eigenen China-Europa-Service einführen
Nanjing
Zwei neue PCTCs mit je 7.400 CEU wurden in Empfang genommen
Am 12. Juni fand in Neapel eine Initiative von Filt Cgil zum Thema Governance im Hafensektor statt.
Rom
Marinedrohne im rumänischen Hafen Constanta gefunden
Bukarest
Das Gerät zerstörte sich selbst, ohne dass es zu Opfern kam.
HJSC erhält grundsätzliche Genehmigung für den Bau eines 10.000 TEU Biofuel-Containerschiffs.
Athen
Es wurde aus dem koreanischen Schiffsregister freigegeben.
Global Ship Lease investiert 917 Millionen Dollar in den Kauf von zehn neuen Containerschiffen
Athen
Die Auslieferung erfolgt zwischen dem vierten Quartal 2028 und dem ersten Quartal 2030.
WASS (Fincantieri) und Magellan-Abkommen über Kanadas Unterwasserverteidigung
Triest
Es werden Möglichkeiten der industriellen Zusammenarbeit im Bereich schwerer Torpedos und Gegenmaßnahmen ausgelotet.
Lösungsansätze zur Überwindung des chronischen Personalmangels im italienischen Schifffahrtssektor
Procida
Pagano (Komitee für Seearbeit): Digitalisierung, Vereinfachung und Zusammenarbeit zwischen Ausbildungseinrichtungen und Unternehmen zur Bewältigung der Krise
Maritimes Ausbildungsabkommen zwischen Gente di Mare (Cosulich) und Carnival unterzeichnet
Genua
Di Tizio: Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, ein internationales Projekt in das Gebiet zu bringen.
Antipollution (V.Group) bestellt vier umweltfreundliche Schiffe bei ONEX Shipyards & Technologies
Athen
Option für vier zusätzliche Einheiten
Spinelli hat drei neue Umschlagfahrzeuge bei FTMH bestellt.
Genua
Ein Reachstacker für leere Container ist bereits im Depot des Konzerns in Livorno in Betrieb genommen worden.
Luigi Merlo wird die Leitung des italienischen Kreuzfahrtterminals von MSC Cruises übernehmen
Genf
Centrone (ehemals Fincantieri) übernimmt die Position des Direktors für maritime Politik und Regierungsangelegenheiten der Gruppe in Italien.
Die griechische Skaramangas-Werft und der südkoreanische Konzern HD Hyundai unterzeichnen ein Kooperationsabkommen.
Athen
Ziel ist die Zusammenarbeit beim Bau von militärischen Überwasserschiffen.
AD Ports kauft den brasilianischen Corredor Logística e Infraestrutura
São Paulo/Abu Dhabi
Das Unternehmen wickelt den größten Export von Agrar- und Lebensmittel-Massengütern in dem südamerikanischen Land ab.
Der Dreijahres-Betriebsplan 2026-2028 der Hafenbehörde des nördlichen Tyrrhenischen Meeres wurde genehmigt.
Livorno
Einstimmige Zustimmung des Managementausschusses
Chen Lichtenstein wird zum Präsidenten und CEO von ZIM ernannt
Haifa
Er wird den zurücktretenden Eli Glickman ersetzen.
Gianluca Croce wurde als Präsident von Assagenti Genova bestätigt.
Genua
Die Mitglieder des Vorstands des Vereins für den zweijährigen Zeitraum 2026-2028
Die Fähre Mega Serena ist nun Teil der Flotte von Corsica Sardinia Ferries.
Vado Ligure
Es bietet Platz für bis zu 2.000 Passagiere und über 600 Fahrzeuge.
Der erste Stahlschnitt für das Kreuzfahrtschiff Crystal Grace fand in Marghera statt.
Miami
Fincantieri wird das Schiff im Frühjahr 2028 ausliefern.
Palumbo Superyacht hat dem Hafen von Ortona 13.048 Quadratmeter Liegeplatzfläche zur Verfügung gestellt.
Ancona
Zentrale Adriatische Hafenbehörde, Richtlinien für die Erteilung der einheitlichen ZES-Genehmigung
Hafen von Livorno: Zwei neue FHP MarterNeri-Lagerhallen eingeweiht
Livorno
Investitionen von über 23 Millionen Euro
Der Ausschuss der Hafenbehörde des zentralen und nördlichen Tyrrhenischen Meeres hat beschlossen, den Krisenzustand der Institution zu beenden.
Civitavecchia
Neue Lösung für außergewöhnliche Transporte auf intermodalen Zügen von FS Logistix und Van der Vlist
Verona
Zwei Hubarbeitsbühnen wurden von Verona nach Rostock transportiert
Feuer an Bord der Fähre GNV Phoenix im Hafen von Neapel
Neapel
Im Inneren von Deck 6 des Schiffes brachen Flammen aus.
Latrofa hat eine vertrauenswürdige Person ausgewählt, die ein hauseigenes Unternehmen innerhalb der Hafenbehörde von Latium leiten soll.
Civitavecchia
Der neue alleinige Geschäftsführer – so betonte er – habe besonders strenge Managementrichtlinien erhalten.
In den ersten drei Monaten des Jahres 2026 sanken die Umsätze von MPC Container Ships um -6,4%.
Oslo
Quartalsnettogewinn von 40,8 Millionen US-Dollar (-31,8 %)
Der Dreijahres-Betriebsplan der sardischen Hafenbehörde für den Zeitraum 2026-2028 wurde genehmigt.
Olbia
Grünes Licht vom Managementausschuss
Das Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren für das Projekt "San Antonio Outer Harbor" ist abgeschlossen.
Heiliger Antonius
Das Kreuzfahrtschiff Viking Mira wurde auf der Fincantieri-Werft in Ancona ausgeliefert.
Ancona/Los Angeles
Es hat eine Bruttoraumzahl von 54.300 Tonnen und eine Kapazität von 998 Passagieren.
Im Jahr 2025 verzeichnete RINA einen Umsatz von über einer Milliarde Euro (+11 %).
Genua
Nettogewinn um 30 % gestiegen
Die neue Eisenbahnbrücke wurde im Hafen von Marina di Carrara errichtet.
Marina di Carrara
Pisano: Ein Wendepunkt in der Logistikorganisation des Hafens.
Häfen, Güterterminals und Verkehrskorridore. Venedig und die obere Adria als Tor zum Osten.
Venedig
Dies ist das Thema der Veranstaltung, die am Donnerstag in Venedig stattfinden wird.
HÄFEN
Italienische Häfen:
Ancona Genua Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Neapel Trapani
Carrara Palermo Triest
Civitavecchia Piombino Venedig
Italienische Logistik-zentren: Liste Häfen der Welt: Landkarte
DATEN-BANK
ReedereienWerften
SpediteureSchiffs-ausrüster
agenturenGüterkraft-verkehrs-unternehmer
MEETINGS
Morgen findet in Sant'Agnello (Neapel) die Einweihungsveranstaltung der italienischen Niederlassung des Nautischen Instituts statt.
London
Die jährliche Versammlung von Assarmatori findet am Dienstag in Rom statt.
Rom
Das Motto der Veranstaltung lautet: "Anleitung, wie man nicht im Dunkeln navigiert".
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NACHRICHTENÜBERBLICK INHALTSVERZEICHNIS
World's first floating fusion reactor-powered vessel could become reality with new project
(Interesting Engineering)
Shipbuilding's Spring Illusion: Backbone Collapses
(The Chosun Daily)
››› Nachrichtenüberblick Archiv
FORUM über Shipping
und Logistik
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› Archiv
Estnische Staatsflotte bestellt elektrisch betriebene Fähre bei der polnischen Werft Crist
Tallinn
Vertrag im Wert von 49,93 Millionen Euro
Im April wurden in den spanischen Häfen 1,7 Millionen Container umgeschlagen (+1,7 %).
Madrid
Kreuzfahrtpassagiere um -18,4 % gesunken
Der Containerverkehr im Hafen von Valencia ging im April um 2,5 % zurück.
Valencia
In den ersten vier Monaten des Jahres 2026 wurden fast 1,8 Millionen TEU umgeschlagen (+0,2 %).
Global Ship Lease meldet erneut Rekordquartalsumsatz
Athen
Nettogewinn um 24,0 % gesunken
Internationale Zusammenarbeit zwischen der sardischen Hafenbehörde und dem Hafen von Tanger Ville im Bereich Luxusyachten
Cagliari
Förderung einer integrierten Schifffahrtsroute zwischen Sardinien und Marokko
Im Hafen von Gioia Tauro wurde das neue medizinische Erste-Hilfe-Zentrum eingeweiht.
Gioia Tauro
Zu den Einrichtungen gehören eine Erste-Hilfe-Klinik und ein Rettungswagen.
BPER stellt Grimaldi Euromed die Finanzierung für die Flottenmodernisierung zur Verfügung.
Mailand/Neapel
Mittel, die zur teilweisen Deckung des Kaufs des Schiffes "Grande Manila" verwendet wurden
ASRY und Priya Blue gründen eine Schiffsrecyclingwerft in Bahrain
Al Muharraq/Alang
Das erste zur Verschrottung bestimmte Schiff ist in dem Land im Nahen Osten eingetroffen.
SAAM Towage bestellt fünf neue Schlepper bei der türkischen Werft Sanmar Shipyard
Santiago
Sie werden eine Zugkraft zwischen 70 und 80 Tonnen haben.
Der Containerumschlag im Hafen von Long Beach ging im letzten Monat um 5,7 % zurück.
Long Beach/Singapur/Hongkong
In Singapur wurde ein Wachstum von +3,6 % verzeichnet, während in Hongkong die Container um -6,3 % zurückgingen.
Carta (Fermerci): Es bedarf dringender politischer Maßnahmen zur Unterstützung der Eisenbahnunternehmen.
Rom
Im Jahr 2025 ging der Schienengüterverkehr um etwa 3,5 % zurück (Züge/km).
Fratelli Neri bestellt zwei weitere neue Schlepper in Ägypten
Ismailia
Vertrag mit der Suezkanalgesellschaft für moderne Boote
Der Containerumschlag im Hafen von Barcelona stieg im April um 17,4 %.
Barcelona/Algeciras
Der Hafen von Algeciras wächst um 6,3 %.
Die Regierung von Islamabad hat den Verkauf einer 30-prozentigen Beteiligung an der Pakistan National Shipping Corporation genehmigt.
Islamabad
Die Anteile gehen an das staatliche Logistikunternehmen NLC, das auch die Managementkontrolle über PNSC übernehmen wird.
Im Jahr 2025 verzeichnete das spanische Hafensystem Rekordeinnahmen.
Madrid
Der Gewinn vor Steuern betrug 349 Millionen Euro (+4,2 %).
Leapmotor International stärkt seine Partnerschaft mit der neapolitanischen Schifffahrtsgruppe Grimaldi.
Hoofddorp
Im ersten Quartal wurden rund 20.000 Einheiten von China auf den italienischen Markt transportiert.
Der Kreuzfahrtverkehr in deutschen Häfen erreichte im vergangenen Jahr einen neuen Rekord.
Wiesbaden
Mit 1,51 Millionen Passagieren betrug das Wachstum +4,1 %.
Federazione del Mare beteiligt sich an den Feierlichkeiten zum Internationalen Tag der Frauen in der Seefahrt 2026.
Rom
Mattioli: Die maritime Wirtschaft verliert Chancen und Potenzial.
Nach Jahren anhaltenden Wachstums ist die Kurzstreckenseeschifffahrt in Spanien in eine Phase struktureller Verlangsamung eingetreten.
Madrid
Das geht aus dem neuesten Bericht des Observatorio Estadístico del Transporte Marítimo de Corta Distancia hervor.
AD Ports übernimmt den deutschen Spediteur MBS Logistics
Kolonie
Das Unternehmen beschäftigt über 450 Mitarbeiter und unterhält 26 Niederlassungen weltweit.
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genua - ITALIEN
tel.: +39.010.2462122, fax: +39.010.2516768, e-mail
Umsatzsteuernummer: 03532950106
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