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CENTRO ITALIANO STUDI CONTAINERS | ANNO XX - Numero 7-8/2002 - LUGLIO/AGOSTO 2002 |
Legislazione
Il Regolamento 4056 all'esame della Commissione Europea
Con un'iniziativa ampiamente prevista, la Commissione Europea
ha ufficialmente confermato di essere in procinto di dare il via
ad un'indagine formale in ordine alla necessità del Regolamento
4056. Questa norma fondamentalmente consente ai membri delle conferenze
di impegnarsi nella fissazione dei prezzi nei campi in cui essi
giudicano si possa apportare stabilità al settore della
navigazione di linea.
Intervenendo in occasione della conferenza annuale 2002 di Containerisation
International, svoltasi a Londra alla fine dello scorso mese
di aprile, Joos Stragier, capo dell'unità trasporti in
seno alla Direzione Generale sulla concorrenza della Commissione
Europea, ha affermato: "Il recente rapporto OECD sulla navigazione
marittima di linea conclude che non vi è prova alcuna che
l'esenzione antitrust in ordine alla fissazione dei prezzi ed
alle discussioni tariffarie assicuri vantaggi superiori agli svantaggi
per gli utenti del trasporto. Esso raccomanda, perciò,
ai paesi membri di prendere in considerazione l'abrogazione di
tale norma".
Continua Stragier: "Di conseguenza, stiamo ora per dare
il via ad una procedura strutturata su tre fasi al fine di rivedere
il Regolamento 4056 e la giustificazione che puntella quella esenzione
in blocco". Le linee di navigazione appartenenti a conferenze
saranno senza dubbio furiose per questa conclusione. Il Consiglio
Mondiale dello Shipping, che rappresenta oltre 30 importanti vettori
negli Stati Uniti, aveva già esplicitamente criticato
il rapporto dell'OECD allorquando era stato fatto circolare per
la prima volta nel novembre 2001 ed ancora si domanda quale sia
l'autorità dei suoi poco noti autori.
La prima fase dell'indagine della Commissione Europea consisterà
di un documento di lavoro tecnico in cui verranno abbozzate le
questioni-chiave e delineata una lista di domande cui rispondere.
Precisa Stragier: "La giustificazione dell'esenzione in blocco
per il settore di linea dell'Unione Europea consiste nella contesa
intorno al fatto che la fissazione di tariffe e le altre attività
delle conferenze conducano o meno a tariffe di trasporto stabili
che assicurino ai caricatori orari e trasporti di linea regolari.
Alla luce di queste premesse ed ai sensi delle conclusioni del
rapporto dell'OECD, sembrerebbe appropriato per il documento tecnico
esaminare le seguenti domande:
- c'è qualche prova che le attività di fissazione
dei prezzi delle conferenze abbiano comportato tariffe di trasporto
merci stabili da e per i paesi membri dell'Unione Europea?
- in caso affermativo, esse hanno procurato ai caricatori ed
agli altri utenti del trasporto servizi di trasporto con orari
affidabili?
- questo risultato avrebbe potuto essere conseguito con altri
mezzi meno restrittivi quali gli accordi operativi, gli accordi
di condivisione di navi e gli accordi sui consorzi e sul noleggio
di spazi-containers, che non comportino la fissazione dei prezzi?
Una volta pubblicato il documento tecnico, i rappresentanti governativi
e del settore saranno invitati a commentarlo ed a fornire risposte
ponderate con dati a supporto di tali domande". Secondo Stragier,
ci si aspetta che la prima bozza del documento venga definita
nel dicembre di quest'anno o poco dopo.
La seconda fase della revisione comporterà uno studio
intensivo delle risposte ricevute e richiederà probabilmente
l'assistenza di consulenti specializzati. Non sono state fornite
indicazioni su chi potrebbero essere tali consulenti, ma il WSC,
se sarà quello l'organismo prescelto dalle conferenze per
rappresentarle nella questione, avrà presumibilmente da
dire qualcosa al riguardo.
L'ultima fase della revisione consisterà infine nella
redazione di un libro bianco o verde che esponga i risultati di
tale indagine, nonché di qualsiasi conclusione preliminare
che se ne possa ricavare. Di nuovo, ai governi ed ai rappresentanti
del settore verrà chiesto di commentare i risultati e le
conclusioni. Non è stata indicata alcuna scaletta temporale
in ordine alla successione degli eventi sopra riportati, ma, tenendo
conto di altri casi simili, è probabile che l'intera procedura
richieda un certo numero di anni.
Una interessante caratteristica di questo caso è che,
sebbene l'Unione Europea non abbia mai intrapreso in precedenza
una revisione del Regolamento 4056, a differenza di quanto avviene
con i regolamenti inerenti ai consorzi che debbono essere rivisti
ogni cinque anni, gli Stati Uniti invece recentemente l'anno fatto,
il che ha comportato l'adozione nel 1998 dell'OSRA (legge di riforma
del trasporto marittimo a lungo raggio), il quale è poi
entrato in vigore solo due anni fa.
L'OSRA, per quanto sia molto più favorevole ai caricatori
rispetto alla normativa precedente, consentendogli il diritto
di negoziare contratti privati di servizio con singoli membri
di conferenze - un diritto, questo, già esistente in Europa
- ancora consente ai membri delle conferenze un elevato grado
di immunità anti-trust. Tra gli altri vantaggi, essi possono
ancora discutere i livelli delle tariffe di nolo in genere, disporre
di una tariffa comune, e concordare gli importi dei sovrapprezzi.
Essi possono altresì fissare tariffe di trasporto terrestre,
il che in Europa non è più considerato un diritto.
Sulle orme dell'OECD, tali vantaggi potrebbero anche essere annullati,
malgrado sia la Commissione Marittima Federale che il potente
gruppo lobbystico dei caricatori statunitensi, cioè la
Lega Nazionale Trasporto Industriale, affermino che ciò
potrebbe equivalere a gettare via il bambino con l'acqua del bagnetto.
Conclude Stragier: "La politica anti-trust sulla concorrenza
dell'Unione Europea ora è ferma ad un bivio. Al settore
è stato assicurato un elevato grado di certezza giuridica
mediante la recente decisione della Corte di Prima Istanza. Ulteriore
certezza giuridica sarà tra breve assicurata dalla decisione
della Commissione Europea in ordine alla revisione del TACA II.
Ciò, tuttavia, concerne solamente l'applicazione dell'attuale
normativa, mentre la questione che ora ci si presenta è
se l'attuale normativa è adeguata per le attuali condizioni
di mercato".
Matthew Levitt, un legale che lavora per la Lovells, la quale
rappresenta la FEFC (Conferenza Noli Estremo Oriente) ed il TACA
(Accordo Conferenza Trans-Atlantico), commenta: "Questa è
la più chiara indicazione che abbiamo mai ricevuto dalla
Commissione Europea in ordine al futuro del Regolamento 4056,
e le linee di navigazione devono prenderne nota. Anche se la Commissione
Europea non ha esplicitato nulla circa la propria opinione al
riguardo, sembra chiaro che essa ritiene che l'OECD abbia un quesito
cui rispondere".
Data l'esperienza fatta dal WSC con le intransigenti opinioni
dell'OECD all'inizio del 2002, i vettori probabilmente si stanno
chiedendo che cosa devono fare per dimostrare perché alle
conferenze dovrebbe essere consentito di impegnarsi nella fissazione
dei prezzi, partendo dal presupposto - ovviamente - che la controparte
abbia ancora la mente aperta al riguardo. Il tempo lo dirà.
(da: Containerisation International, giugno 2002)
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