Independent journal on economy and transport policy
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CENTRO INTERNAZIONALE STUDI CONTAINERS
ANNO XXXVIII - Numero 31 GENNAIO 2020
LEGISLAZIONE
AIUTI DI STATO: LA COMMISSIONE ADOTTA DUE DECISIONI CON LE
QUALI PROPONE LA TASSAZIONE DEI PORTI IN ITALIA E SPAGNA
La Commissione Europea ha proposto, con due decisioni distinte,
che l'Italia e la Spagna adeguino il proprio sistema fiscale dei
porti alle regole degli aiuti di stato.
La Commissione resta impegnata ad assicurare regole uguali per
tutti in tutta l'Unione Europea in questo fondamentale settore
economico.
La Commissaria Margrethe Vestager, responsabile della politica
sulla concorrenza, afferma: "I porti sono infrastrutture chiave
per la crescita economica e lo sviluppo locale.
Ciò accade perché le regole dell'Unione Europea
sugli aiuti di stato offrono ampio spazio agli stati membri al fine
di supportare i porti ed effettuarvi investimenti.
Allo stesso tempo, allo scopo di assicurare la concorrenza leale
in tutta l'Unione Europea, i porti che generano profitti da attività
economiche dovrebbero pagare le tasse allo stesso modo delle altre
imprese: né più, né meno".
La concorrenza transfrontaliera svolge un ruolo importante nel
settore dei porti e la Commissione è impegnata ad assicurare
regole uguali per tutti in questo settore economico fondamentale.
I porti svolgono attività sia non economiche che
economiche:
Le attività non economiche, come il controllo del
traffico marittimo e la sorveglianza in tema di sicurezza o contro
l'inquinamento, tipicamente ricadono nella competenza delle autorità
pubbliche.
Tali attività pubbliche di missione sono al
di fuori del raggio di azione del controllo dell'Unione Europea
sugli aiuti di stato.
Le operazioni commerciali delle infrastrutture portuali, come la
fornitura degli accessi a pagamento al porto, d'altro canto
costituiscono un'attività economica.
Le regole europee
sugli aiuti di stato si applicano a tali attività.
Un'esenzione dall'imposta sulle imprese per i porti che
conseguono profitti dalle attività economiche potrebbe
garantire loro un vantaggio in termini di concorrenza quando
effettuano operazioni nel mercato interno e pertanto comportano
aiuti di stato che potrebbero essere incompatibili con le regole
dell'Unione Europea.
In Italia i porti sono del tutto esentati dalle imposte sul
reddito d'impresa.
In Spagna i porti sono esentati dalle imposte sul reddito
d'impresa rispetto alle loro principali fonti di proventi, come gli
oneri portuali o il reddito da contratti di locazione o concessione.
Nei Paesi Baschi, i porti sono del tutto esentati dalle imposte
sul reddito d'impresa.
Ad aprile 2018, la Commissione aveva informato l'Italia e la
Spagna delle proprie preoccupazioni inerenti i loro regimi fiscali
relativi ai porti.
La Commissione è preliminarmente del parere che sia in
Italia che in Spagna gli attuali regimi fiscali assicurino ai porti
un vantaggio selettivo che potrebbe violare le regole sugli aiuti di
stato dell'Unione Europea.
Oggi la Commissione ha pertanto invitato Italia e Spagna ad
adeguare la propria normativa al fine di far sì che i porti
dal 1° gennaio 2020 paghino imposte d'impresa nelle stesse
modalità delle altre imprese rispettivamente in Italia e
Spagna.
Entrambi i paesi ha ora due mesi per rispondere.
Le decisioni odierne fanno seguito alle recenti decisioni della
Commissione che richiedono ai Paesi Bassi, al Belgio ed alla Francia
di abolire le esenzioni dalle imposte d'impresa per i loro porti.
Il contesto
I regimi fiscali applicabili ai porti in Italia e Spagna
esistevano prima dell'entrata in vigore del Trattato dell'Unione
Europea in questi stati membri.
Pertanto, queste misure sono considerate come "aiuti
esistenti" e la loro valutazione è soggetta ad una
specifica procedura di cooperazione fra gli stati membri coinvolti e
la Commissione.
Per quegli aiuti di stato che venissero ritenuti in violazione
delle regole sugli aiuti di stato dell'Unione Europea, ai
beneficiari non si richiede il rimborso degli aiuti ottenuti in
passato.
Nel caso che gli aiuti esistenti appaiano in violazione delle
regole sugli aiuti di stato dell'Unione Europea, la Commissione,
come prima misura, informa gli stati membri in ordine alle proprie
perplessità.
Tenuto conto della risposta, la Commissione può quindi
proporre misure appropriate al fine di portare il provvedimento in
linea con le regole sugli aiuti di stato dell'Unione Europea.
Le proposte odierne all'Italia ed alla Spagna sono queste fasi
successive.
Se gli stati membri non dovessero accettare le proposte, la
Commissione potrebbe decidere, in terzo luogo, di aprire un'indagine
approfondita per verificare la compatibilità degli aiuti
esistenti.
Se la Commissione concludesse che il regime non è
compatibile con le regole sugli aiuti di stato dell'Unione Europea
potrebbe richiedere allo stato membro di porre fine al programma di
aiuti che distorce la concorrenza nel Mercato Unico.
Parallelamente la Commissione proseguirebbe nella propria
indagine in ordine al funzionamento ed alla tassazione dei porti in
altri stati membri e adotterebbe i passi necessari per assicurare la
concorrenza leale fra tutti i porti nell'Unione Europea.
La soppressione dei vantaggi fiscali ingiustificati non
significa che i porti non possano più ricevere supporto dallo
stato.
Gli stati membri hanno molte possibilità di supportare i
porti in linea con le regole sugli aiuti di stato dell'Unione
Europea, ad esempio per conseguire gli obiettivi di trasporto
dell'Unione Europea o per mettere in atto i necessari investimenti
infrastrutturali che non sarebbero stati possibili senza l'aiuto
pubblico.
A tale riguardo, a maggio del 2017 la Commissione aveva
semplificato le regole per gli investimenti pubblici nei porti.
Poiché la Commissione aveva esteso il Regolamento per
l'Esenzione Generale per Categoria agli investimenti non
problematici nei porti, gli stati membri possono ora investire sino
a 150 milioni di euro nei porti marittimi e sino a 50 milioni di
euro nei porti interni con piena certezza giuridica e senza previa
verifica da parte della Commissione.
Il regolamento consente alle autorità pubbliche, ad
esempio, di coprire i costi del dragaggio nei porti e degli accessi
alle idrovie.
Inoltre, le regole dell'Unione Europea consentono agli stati
membri di compensare i porti per i costi sostenuti nell'esecuzione
dei compiti di pubblico servizio (servizi di interesse economico
generale).
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