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24 marzo 2020
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- La Commissione UE ha concesso l'estensione per quattro anni
dell'esenzione dalle norme sulla concorrenza a favore delle
compagnie di navigazione containerizzate
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- Nicolette van der Jagt (CLECAT): «un'occasione mancata
per modificare le norme sul trasporto marittimo di linea affinché
rispecchino in modo più equo il punto di vista dei clienti»
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La Commissione Europea non ha ascoltato l'esortazione delle
organizzazioni degli spedizionieri europei e di altre rappresentanze
del settore portuale e marittimo ed ha concesso l'estensione per
ulteriori quattro anni dell'esenzione dalle norme sulla concorrenza
dell'UE a favore delle compagnie di navigazione che operano servizi
di linea, così come auspicato dalle principali associazioni
armatoriali europee ed internazionali. Il Regolamento n. 906 del
2009 relativo all'esenzione di talune categorie di accordi e
pratiche concordate tra i consorzi marittimi containerizzati, che
delinea le condizioni in base alle quali questi consorzi possono
operare servizi comuni senza violare le norme antitrust dell'Unione
Europea che proibiscono intese anticoncorrenziali tra le imprese, la
cui scadenza era in precedenza fissata al 25 aprile di quest'anno
dopo che la sua validità era già stata stata estesa di
cinque anni, è stato quindi prorogato sino al 25 aprile 2024.-
- Ricordando che a settembre 2018 aveva avviato una consultazione
pubblica e condotto una valutazione del Regolamento
(
del 27
settembre 2018), oggi la Commissione Europea ha spiegato che la
valutazione ha dimostrato che, nonostante l'evoluzione del mercato
caratterizzata da un aumento del consolidamento e delle
concentrazioni, da un cambiamento dal punto di vista tecnologico e
da una crescita delle dimensioni delle navi, il Regolamento è
ancora idoneo al suo scopo e che gli accordi consortili che
soddisfano le condizioni stabilite nei consorzi BER (Block Exemption
Regulation) continuano a soddisfare le condizioni di cui
all'articolo 101 (3) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea che stabilisce che le disposizioni del paragrafo 1, che
dichiara incompatibili con il mercato interno e vieta tutti gli
accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e
tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio
tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di
impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza
all'interno del mercato interno, possono essere dichiarate
inapplicabili a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese
e a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di
imprese, e a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche
concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la
distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o
economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte
dell'utile che ne deriva, ed evitando di imporre alle imprese
interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere
tali obiettivi e a dare a tali imprese la possibilità di
eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di
cui trattasi.-
- La Commissione ha reso noto di aver riscontrato che la Consortia
Block Exemption Regulation si traduce in efficienze per i vettori
marittimi che possono utilizzare meglio la capacità delle
loro navi e offrire un maggior numero di collegamenti. «In
particolare - ha chiarito Bruxelles - la valutazione ha dimostrato
che negli ultimi anni sia i costi per i vettori che i prezzi per i
clienti per container da 20' (teu) sono diminuiti di circa il 30% e
la qualità del servizio è rimasta stabile».
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- Tra le prime reazioni alla decisione della Commissione Europea
di prolungare l'applicazione del Regolamento quella, negativa, di
Nicolette van der Jagt, direttrice generale della CLECAT (European
Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs
Services), che ha parlato di «un'occasione mancata per
modificare le norme sul trasporto marittimo di linea affinché
rispecchino in modo più equo il punto di vista dei clienti».
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