La Commissione Europea non ha ascoltato l'esortazione delle organizzazioni degli spedizionieri europei e di altre rappresentanze del settore portuale e marittimo ed ha concesso l'estensione per ulteriori quattro anni dell'esenzione dalle norme sulla concorrenza dell'UE a favore delle compagnie di navigazione che operano servizi di linea, così come auspicato dalle principali associazioni armatoriali europee ed internazionali. Il Regolamento n. 906 del 2009 relativo all'esenzione di talune categorie di accordi e pratiche concordate tra i consorzi marittimi containerizzati, che delinea le condizioni in base alle quali questi consorzi possono operare servizi comuni senza violare le norme antitrust dell'Unione Europea che proibiscono intese anticoncorrenziali tra le imprese, la cui scadenza era in precedenza fissata al 25 aprile di quest'anno dopo che la sua validità era già stata stata estesa di cinque anni, è stato quindi prorogato sino al 25 aprile 2024.-
- Ricordando che a settembre 2018 aveva avviato una consultazione pubblica e condotto una valutazione del Regolamento (
del 27 settembre 2018), oggi la Commissione Europea ha spiegato che la valutazione ha dimostrato che, nonostante l'evoluzione del mercato caratterizzata da un aumento del consolidamento e delle concentrazioni, da un cambiamento dal punto di vista tecnologico e da una crescita delle dimensioni delle navi, il Regolamento è ancora idoneo al suo scopo e che gli accordi consortili che soddisfano le condizioni stabilite nei consorzi BER (Block Exemption Regulation) continuano a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 101 (3) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che stabilisce che le disposizioni del paragrafo 1, che dichiara incompatibili con il mercato interno e vieta tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno, possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese e a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi e a dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.-
- La Commissione ha reso noto di aver riscontrato che la Consortia Block Exemption Regulation si traduce in efficienze per i vettori marittimi che possono utilizzare meglio la capacità delle loro navi e offrire un maggior numero di collegamenti. «In particolare - ha chiarito Bruxelles - la valutazione ha dimostrato che negli ultimi anni sia i costi per i vettori che i prezzi per i clienti per container da 20' (teu) sono diminuiti di circa il 30% e la qualità del servizio è rimasta stabile».
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- Tra le prime reazioni alla decisione della Commissione Europea di prolungare l'applicazione del Regolamento quella, negativa, di Nicolette van der Jagt, direttrice generale della CLECAT (European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services), che ha parlato di «un'occasione mancata per modificare le norme sul trasporto marittimo di linea affinché rispecchino in modo più equo il punto di vista dei clienti».
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