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Approvato l'emendamento al Decreto Rilancio sull'autoproduzione nei porti
Prevede che, se autorizzate all'autoproduzione, le navi debbano essere dotate di mezzi meccanici adeguati e di personale idoneo dedicato esclusivamente allo svolgimento dell'operazione
6 luglio 2020
Venerdì alla Camera, nell'ambito delle proposte emendative al disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato approvato l'emendamento sull'autoproduzione nei porti che le organizzazioni armatoriali avevano chiesto di ritirare e la cui approvazione era sostenuta dai sindacati.
L'emendamento, che pubblichiamo di seguito e che propone l'aggiunta dell'articolo 199-bis recante “Disposizioni in materia di operazioni portuali”, era stato presentato dai deputati del Partito Democratico Davide Gariglio, Vincenza Bruno Bossio, Laura Cantini, Romina Mura e Debora Serracchiani, e dal deputato Luca Pastorino di Liberi e Uguali.
Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno ringraziato i deputati che lo hanno votato: «questa norma di grande civiltà che rivendicavamo da 20 anni - hanno commentato le tre organizzazioni sindacali - consentirà uno sviluppo migliore dei traffici ro-ro in tutti i porti italiani, rafforzando l'intero sistema attraverso la tutela dei diritti dei lavoratori contro lo sfruttamento, salvaguardando l'equilibrio degli organici dei porti, garantendo servizi efficienti e in sicurezza». Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno espresso anche soddisfazione «per le risorse messe a disposizione a favore delle imprese art.17 a seguito delle mutate condizioni economiche per il consistente calo dei traffici dopo l'emergenza sanitaria».
Proposta emendativa 199.06. (nuova formulazione)
Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:
Art. 199-bis.
(Disposizioni in materia di operazioni portuali)
1. Al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dall'epidemia da COVID-19 e di favorire la ripresa delle attività portuali, all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 4 è abrogata;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che:
a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;
b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;
c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione. 4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 4-bis è rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non è compresa nel numero massimo di cui al comma 7».
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le disposizioni per l'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotti dal comma 1 del presente articolo, anche relativamente alla determinazione del corrispettivo e della cauzione e alla fissazione dei termini del procedimento, tenendo conto delle esigenze di economicità dei servizi di trasporto pubblico locale di corto raggio.
Orient Overseas (International) Limited (OOIL), la società
controllata dal gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping Holdings
che opera servizi di trasporto marittimo containerizzato con ...
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