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notiziario
LEGISLAZIONE
La prescrizione dei ricorsi nelle convenzioni di trasporto combinato
I limiti di tempo connessi alla presentazione
di ricorsi sono particolarmente importanti, non solo per i rappresentanti
della merce che ricorrono contro un vettore, ma anche per l'Operatore
di Trasporto Combinato che debba ricorrere nei confronti di un
subcontraente. L'operatore intermodale esercita la propria attività
in diversi momenti ai sensi delle varie convenzioni internazionali
ed in base a vari contratti. E' estremamente importante che l'Operatore
di Trasporto Combinato conosca i casi in cui il ricorso di un
cliente sia impedito dalla prescrizione. Allo stesso modo è
importante che egli conosca le possibilità di richiesta
di risarcimento ai subcontraenti in seguito alle penalità
pagate alla merce causa ricorso. E' vantaggioso per l'Operatore
di Trasporto Combinato poter disporre di un contratto con il cliente
contenente una clausola di reciprocità per quanto attiene
responsabilità e limiti di tempo nei confronti del cliente
stesso. Ciò non avviene spesso nella prassi, benché
la conoscenza dei vari limiti di tempo sia importante. Di seguito,
vengono fornite in breve alcune indicazioni in merito.
La Convenzione CMR
Tale convenzione regolamenta il trasporto
internazionale di merci via strada. Essa in genere prevede un
tempo-limite di un anno dalla data della consegna per presentare
regolare ricorso.
Rispetto a questa scadenza esistono
piccole eccezioni, che dipendono - ad esempio - dal fatto che
le merci siano parzialmente danneggiate ovvero siano state totalmente
perdute. C'è un leggero allungamento del limite di un anno
in ordine ai ricorsi ai sensi della Convenzione che non si riferiscono
- a prima vista - a perdite o danni quali ricorsi inerenti al
trasporto merci. Esiste anche un limite temporale maggiore - tre
anni - per i casi in cui il vettore si sia reso colpevole di mancanze
molto gravi definite come "comportamenti scorretti intenzionali"
(atti colposi o dolosi, art. 32).
Convenzione COTIF/CIM
Quanto le merci vengono trasportate
ai sensi di questa Convenzione Ferroviaria Internazionale, il
tempo-limite è ancora di un anno, con qualche eccezione.
Sono consentiti due anni allorquando un ricorso riguarda, ad esempio,
la ricezione del pagamento in contrassegno dal consegnatario alle
ferrovie; lo stesso si verifica in caso di ricorso derivante da
comportamento scorretto intenzionale del vettore ferroviario.
Regole dell'Aja
Quando esse regolamentano le spedizioni
marittime vi è un limite di tempo di un anno per ricorrere
in giudizio dalla data di consegna o dalla data entro la quale
le merci avrebbero dovuto essere consegnate. In molte giurisdizioni,
il termine può essere ampliato - sulla base di accordi
- oltre il periodo indicato.
In alcuni Paesi quali la Grecia, gli
Emirati Arabi Uniti e l'India, non si può essere sicuri
che tali accordi vengano riconosciuti.
Le regole Visby dell'Aja
Il limite temporale è lo stesso
rispetto a quello delle regole dell'Aja, vale a dire un anno.
Tuttavia, ai sensi dell'art. III della regola 6, viene considerato
valido (e riconosciuto da tutti i tribunali) un ampliamento concordato
del limite di tempo.
Le regole Visby dell'Aja contengono
una disposizione importante in materia di ricorsi. Essa prevede
che i ricorsi possano essere presentati oltre il limite annuale
previsto ogni qualvolta ciò sia consentito dalle norme
che regolano le procedure del tribunale adito.
In ogni caso, il limite di tempo non
preclude il ricorso per un periodo minimo di tre mesi dalla data
del pagamento.
La Convenzione di Varsavia
Per quanto può interessare
agli Operatori di Trasporto Combinato, esiste un limite di tempo
di due anni dalla data di arrivo a destinazione, dalla data in
cui l'aereo sarebbe dovuto arrivare o dalla data in cui il trasporto
sarebbe dovuto terminare. A differenza delle Regole Visby dell'Aja,
questo periodo di prescrizione non può essere modificato
da accordi tra le parti. Il termine biennale estingue il diritto
e l'azione giudiziaria.
Allo scopo di proteggere il ricorrente
dalla prescrizione, il procedimento dev'essere iniziato formalmente.
Per procedimento s'intende un'azione legale o un arbitrato; essi
devono essere intrapresi prima della scadenza del periodo prescritto.
Talvolta, per ottenere l'istruzione e - ove necessario - la definizione
del procedimento occorre un notevole lasso di tempo. Perciò
si deve dare preavviso dell'azione legale ben prima della scadenza.
Altri termini
Oltre alle convenzioni internazionali,
un Operatore di Trasporto Combinato può trovarsi a dover
presentare ricorso contro una parte che rispetta condizioni e
termini propri ai sensi della normativa nazionale. Quest'ultima
può prevedere limiti temporali più onerosi. I termini
e le condizioni della BIFA (Associazione Britannica Trasporti
di merci Internazionali) prevedono una prescrizione di nove mesi.
Non solo il procedimento deve cominciare secondo le condizioni
entro i nove mesi, ma entro lo stesso periodo di tempo deve esserne
dato preavviso alla parte nei confronti della quale si ricorre.
Come si può notare, le varie
convenzioni differiscono in ordine ai contenuti e nei contratti
privati possono essere previste prescrizioni inattese. Il suggerimento
per tutti coloro che pensano ad un ricorso è quello di
dare tempestivamente preavviso della propria intenzione di proporre
ricorso, nonché delle motivazioni del ricorso, alla controparte,
mentre quest'ultima non dovrebbe perdere tempo nella proposizione
dell'azione di opposizione. Naturalmente, può senz'altro
darsi che l'Operatore di Trasporto Combinato chiamato in causa
dal proprio cliente desideri affrontarla insieme al proprio subcontraente.
In questo caso dovrebbe inviargli prontamente un preavviso.
(da: Cargo Systems, marzo 1997)