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30 marzo 2020
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- Per far fronte all'emergenza Assiterminal chiede
l'azzeramento dei canoni demaniali
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- La crisi - sottolinea l'associazione - colpisce sia il
settore dei passeggeri che quello delle merci
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L'Associazione Italiana Terminalisti Portuali (Assiterminal) ha
inviato al governo e ai componenti delle Commissioni Trasporti di
Camera e Senato una lettera, che pubblichiamo di seguito, in cui
evidenzia nuovamente la situazione traumatica in cui versano non
solo i terminal passeggeri dei porti italiani, che sono fermi a
seguito del blocco dei traffici crocieristici e dei collegamenti
passeggeri tramite le autostrade del mare, ma anche dei terminal e
delle imprese portuali che operano nel settore delle merci. Questi
ultimi - specifica l'associazione - stanno subendo una contrazione
del -40% dei traffici con stress operativi dovuti al rallentamento
dei trasporti interni e al congestionamento delle aree di stoccaggio
per il blocco della produzione.-
- Quale misura di sostegno al settore colpito dagli effetti delle
misure assunte per affrontare l'emergenza del virus Covid-19, nella
lettera Assiterminal chiede al governo una disapplicazione totale o
una riduzione dei canoni demaniali dovuti per l'anno 2020 dalle
Stazioni Marittime e che ne estenda l'applicabilità a tutti i
soggetti del settore terminalistico.
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- Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - richiesta
intervento di azzeramento dei canoni demaniali per terminalisti
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- Gent.mi tutti,
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- seguito quanto rappresentato in precedenti comunicazioni dalla
nostra Associazione, scriviamo la presente in nome e per conto di
tutte le Stazioni Marittime Italiane (tra cui Venezia, Genova,
Civitavecchia, Napoli, Cagliari, Catania, Trieste, Ravenna, Livorno,
Messina, solo per citare le principali) al fine di richiedere una
modifica ed integrazione all'art. 92 del D.L. 18/2020 relativamente
alla prevista parziale sospensione dei canoni demaniali marittimi.
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- Ed infatti, come noto l'attuale emergenza epidemiologica da
COVID-19 e le misure di contingentamento adottate per contrastare la
diffusione del virus, stanno determinando il totale azzeramento del
settore turistico e in particolare del traffico crocieristico in
Italia e nel mondo.
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- Pur non essendo possibile al momento determinare la durata di
tale situazione, si ritiene, verosimilmente, che la particolarità
del traffico crocieristico e gli accadimenti degli ultimi giorni
legati nello specifico alle navi passeggeri, non consentiranno una
ripresa del settore prima del 2021.
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- E', quindi, evidente che tale circostanza sta comportando e
comporterà una pressoché totale assenza di entrate
2020 per tutte le realtà che, in vario modo, fanno parte
della filiera crocieristica, a partire da vettori e terminalisti
fino a tutti i loro fornitori, ivi compresa Fincantieri S.p.A., che,
come noto, vede tali soggetti tra i propri maggiori clienti,
circostanza mai avvenuta prima nella storia dell'industria
crocieristica.
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- E ciò diviene ancora più impattante se si
considera che le società che gestiscono le stazioni marittime
italiane - spesso partecipate dai maggiori gruppi mondiali del
settore (MSC, Royal Carribean Cruise Line, Carnival…) che
risultano, quindi, doppiamente danneggiati - sono comunque tenute al
versamento di elevati canoni demaniali alle rispettive Autorità
di Sistema Portuale, il più delle volte non collegati, nella
loro determinazione, all'entità del traffico effettivamente
movimentato.
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- In tale contesto la disposizione sopra citata (art. 92),
introdotta con il D.L. 18/2020, appare del tutto insufficiente a
tutelare le imprese per le quali oggi si scrive e inidonea a
tutelare i diritti delle medesime e dei loro dipendenti. Vale la
pena ricordare, in proposito anche che, secondo l'ultimo studio CLIA
(sindacato mondiale degli operatori crocieristici) del 2018, gli
occupati nel settore in Italia sono circa 119.000 tra diretti ed
indiretti, che rappresentano circa il 30 % del numero complessivo di
occupati nell'intera Europa (circa 400.000).
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- La norma, infatti, se da un lato è applicabile unicamente
ai concessionari ex artt. 16, 17 e 18 della L. 84/94, escludendo le
altre tipologie concessorie del settore (quali, ad esempio, le
concessioni di servizio di interesse generale ex art. 6 della
medesima L. 84/94 ed i concessionari ex art. 36 cod. nav.),
dall'altro lato prevede una mera sospensione dei termini di
pagamento del canone fino al 31 luglio 2020, mantenendo comunque
vivo l'obbligo della corresponsione integrale del canone medesimo
entro il 31 dicembre 2020.
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- Orbene, è indiscutibile il fatto che la situazione di
emergenza epidemiologica in atto, che sta incidendo in misura
radicale ed irreparabile sul settore dell'industria croceristica e
delle attività strumentali, configuri evento imprevedibile di
forza maggiore, ufficialmente ed inequivocabilmente accertato dal
Governo Italiano e dalle Autorità Sanitarie italiane ed
internazionali, e che i provvedimenti cogenti adottati dal Governo
italiano per contrastare tale evento rientrino a pieno titolo nel
c.d. factum principis impeditivo di comportamenti ed atti rilevanti
nell'ambito dei rapporti contrattuali all'interno del settore.
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- Tanto è evidente che nel medesimo D.L. 18/2020, il
Governo ha previsto espressamente (art. 91) che le misure di
contingentamento in atto siano da valutarsi automaticamente ed ex
lege ai fini dell'esonero della responsabilità contrattuale,
con ciò consentendo il mancato adempimento delle obbligazioni
assunte dalle parti.
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- E' evidente, quindi, che, allo stato, sussistono oggettivamente
le condizioni per sospendere tutti gli adempimenti contrattuali in
essere fintanto che la situazione di emergenza perdura.
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- Ma vi è di più. Nel caso specifico di locazione o
concessione di beni, l'oggettiva impossibilità di utilizzo
dei beni per il fine proprio per i quali sono stati locati o
concessi determina una chiara situazione di sopravvenuta eccessiva
onerosità del canone corrisposto, facendo sorgere il diritto
per il soggetto danneggiato di ottenere un riequilibrio del rapporto
obbligatorio, ai sensi dell'art. 1464 e 1467 c.c.
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- Ciò detto in linea generale, appare evidente che le
medesime considerazioni debbano essere fatte anche con specifico
riferimento alle obbligazioni derivanti da concessioni demaniali
come quelle in parola, che per loro natura prevedono il pagamento di
un canone a fronte di un diritto di esercitare una determinata
attività sul bene concesso.
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- E' chiaro, quindi, che un'inaspettata impossibilità di
utilizzo del bene medesimo, anche solo temporanea, che sia
imputabile a cause esterne, impone non tanto la sospensione del
canone, quanto una sua soppressione o significativa riduzione per un
corrispondente periodo, proprio in applicazione dei sopracitati
principi generali di diritto comune (art. 1218 c.c. - impossibilità
sopravvenuta per causa non imputabile al soggetto inadempiente e
artt. 1464 e 1467 c.c. - impossibilità parziale e risoluzione
per eccessiva onerosità), nonché in linea con quanto
in materia disposto dall'art. 45 del cod. nav., che, nella sua ormai
riconosciuta interpretazione estensiva, riconosce il diritto per il
concessionario di ottenere una riduzione adeguata del canone in caso
di modificazioni - anche funzionali - del bene concesso che ne
determino una restrizione nell'utilizzo.
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- Ed invero, la concessione del bene demaniale al privato
configura, com'è noto, una forma d'uso particolare che si
accorda affinché - destinandola ad un'attività
produttiva di reddito mediante adeguati investimenti -
contemporaneamente l'operatore economico assicuri un'utilizzazione
conforme agli interessi generali, che solo la concorrente finalità
speculativa può garantire. Si tratta, quindi, di un rapporto
giuridico nella cui struttura rientra costitutivamente un vantaggio
da parte del privato. Pertanto, quando per ragioni dovute a causa di
forza maggiore, al rapporto venga meno la sua componente d'utilità,
garante della sostenibilità della destinazione - e rimanga
solo l'onere della gestione delle aree - la riconduzione ad equità
costituisce lo strumento esclusivo per la ricostruzione delle
condizioni di sostenibilità economica della concessione.
Poiché l'oggetto della presente richiesta va valutato alla
stregua dell'esercizio della funzione legislativa, il criterio di
riconduzione ad equità è l'unico corrispondente al
parametro di ragionevolezza, criterio fondamentale, per pacifica
giurisprudenza costituzionale, cui è necessario riferirsi per
giudicare della legittimità della legge.
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- Da ultimo vale la pena ricordare che l'impianto normativo
specifico (nazionale e comunitario) in materia di concessioni (es.
art.165 D.lgs 50/2016) prevede espressamente che, in caso di
disequilibrio del sinallagma contrattuale, il concessionario abbia
diritto ad ottenere un suo riequilibrio attraverso uno degli
strumenti tipici del rapporto (diminuzione o azzeramento del canone,
prolungamento della concessione…) e ciò, non solo in
un'ottica privatistica, ma soprattutto in funzione del perseguimento
dell'interesse pubblico, laddove la tenuta delle attività in
parola costituisce garanzia di sviluppo, non solo dell'ambito
portuale, ma anche e soprattutto dell'intera filiera economica che
da ciò deriva e che coinvolge in maniera particolare le
realtà locali circostanti.
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- E' evidente, infatti, che gli indicati operatori economici e il
relativo indotto costituiscono un importante tessuto
economico-imprenditoriale di ampie aree del Paese, che in via
indiretta verrebbero pesantemente danneggiate, se non annullate, in
assenza di specifici interventi statali nel senso indicato.
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- In proposito sono già stati acquisiti e commissionati
appositi pareri legali da parte di molte Stazioni Marittime nostre
associate.
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- In considerazione di quanto sopra, tenuto conto di quanto già
rappresentato da Assiterminal per quanto all'intera categoria dei
Terminal Operator, siamo quindi a richiedere che venga valutata una
modifica ed integrazione della disposizione di cui all'art. 92 del
D.L. 18/2020, che preveda una disapplicazione totale o una riduzione
dei canoni demaniali dovuti per l'anno 2020 dalle Stazioni Marittime
Italiane e che ne estenda l'applicabilità a tutti i soggetti
del settore a prescindere dalla forma concessoria che consente
l'esercizio di stazione marittima. Si allega proposta di emendamento
all'art. 92 del D.L. 18/2020., in tale ottica elaborato.
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- Si rimane a disposizione per ogni chiarimento e necessità
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- Con osservanza
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Assiterminal Luca Becce Il
Presidente |
Assiterminal Galliano Di Marco Il
Presidente della Commissione Crociere |
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- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
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