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AUTOTRASPORTO
Assiterminal, la nota del MIT chiarisce che i 90 minuti di franchigia si applicano solo ai tempi di attesa
Ferrari: la Conferenza dei Presidenti delle AdSP potrebbe valutare una sorta di accordo di programma nazionale
Roma/Genova
5 novembre 2025
Rispondendo con circolare di ieri alle segnalazioni sia da parte
della committenza sia da parte degli autotrasportatori pervenute al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su una serie di
criticità interpretative sui tempi di carico e scarico delle
merci, come regolati dal decreto legislativo dello scorso 21 maggio
(articolo 4) volto a garantire la continuità del servizio di
autotrasporto, il dicastero ha ricordato che la norma indica
tassativamente in 90 minuti il periodo di franchigia connesso
all'attesa ai fini sia del carico che dello scarico delle merci
(comma 1), che è stabilito in 100 euro l'indennizzo dovuto al
vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo relativo al
superamento del predetto periodo di franchigia (comma 2), che
l'indennizzo di 100 euro è dovuto anche, senza ulteriori
periodi di franchigia, in caso di superamento dei tempi indicati
contrattualmente per l'esecuzione materiale delle operazioni di
carico o scarico (comma 3) e che anche in questo caso l'indennizzo è
dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo.
Con la circolare il MIT precisa che nella franchigia di cui al
comma 1 non sono ricompresi i tempi per le operazioni di carico e
scarico, che non vi sono periodi di franchigia relativi
all'indennizzo per il superamento dei tempi di carico e scarico e
che l'indennizzo è dovuto integralmente (100 euro) anche per
il superamento dei tempi di franchigia (comma 2) o di carico o
scarico (comma 3) inferiori all'ora. La norma, peraltro - specifica
il Ministero - chiarisce che l'indennizzo non è dovuto
qualora il ritardo sia imputabile al vettore.
Inoltre, osservando che il carico e lo scarico della merce
coinvolgono molti attori della filiera logistica (vettore stradale,
spedizioniere, agente marittimo, terminalista, ecc.), che tali
operazioni possono essere svolte in terminali con caratteristiche
molto diverse tra loro (porti, interporti, piattaforme logistiche,
ecc.), che la legge prevede che “il committente e il
caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore”
l'indennizzo “fatto salvo il diritto di rivalsa tra i
coobligati nei confronti dell'effettivo responsabile” e che
esiste un'ampia varietà di contratti di trasporto (in forma
scritta e non scritta) e delle parti stipulanti, il dicastero
evidenzia la necessità di definire con la maggiore
accuratezza possibile e in via preventiva, il luogo, le modalità
di accesso dei veicoli, l'orario di effettuazione e i tempi di
esecuzione delle operazioni stesse, nonché le modalità
di attestazione delle predette pattuizioni. Tra l'altro - ricorda il
MIT - si rammenta che il vettore può dimostrare l'orario
d'arrivo con strumenti digitali; è fondamentale, pertanto,
che siano individuati esattamente l'orario e il luogo di carico o
scarico, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai
punti di carico e scarico. Si raccomanda altresì - prosegue
la circolare - di fornire indicazioni precise circa gli effettivi
responsabili del carico o dello scarico, in considerazione di quanto
previsto per il pagamento dell'indennizzo e sul diritto di rivalsa,
nonché di esplicitare cosa si intende per “eventuali
cause di forza maggiore”, anche in considerazione che la norma
di riferimento richiama le responsabilità del vettore, del
committente, del caricatore e del proprietario della merce in caso
di violazione di disposizioni legislative e regolamentari poste a
tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza
sociale (art. 7 del d. lgs. 286/2005).
Commentando le precisazioni fornite dal Ministero, il presidente
dell'Associazione Italiana Terminalisti Portuali (Assiterminal),
Tomaso Cognolato, ha rilevato che la nota del dicastero «chiarisce
inequivocabilmente che i 90 minuti di franchigia si applicano solo
ai tempi di attesa e non comprendono il tempo materiale impiegato
per caricare o scaricare la merce, come richiesto e indicato anche
da Assiterminal nel corso delle interlocuzioni con il Ministero».
L'associazione ha lamentato che «in questi mesi, sul tema,
alcune sigle rappresentanti il mondo dell'autotrasporto avevano
fornito indicazioni diverse ai loro associati creando confusione e
potenziali contenziosi, mentre ampia parte del cluster logistico si
era posta come obiettivo quello di concentrarsi sull'efficientamento
della filiera e del rapporto committente / vettore cercando di non
alimentare contrapposizioni».
«La valorizzazione del contratto di trasposto come
richiamato dal decreto legislativo 286/2005, da cui l'operatore
terminal o impresa portuale è escluso - ha osservato il
direttore di Assiterminal, Alessandro Ferrari - è un
ulteriore elemento di chiarezza; potrebbe essere utile - ha
evidenziato - che la Conferenza dei Presidenti delle Autorità
di Sistema Portuale potesse valutare una sorta di accordo di
programma nazionale che tenda a migliorare, anche attraverso una
digitalizzazione uniforme dei PCS, l'efficientamento dei flussi di
import-export che transitano dai porti, valorizzando così i
processi di digitalizzazione in essere e il dialogo con gli
operatori, in primis i terminalisti, ma anche con l'Agenzia delle
Dogane. Restano ancora - ha concluso Ferrari - alcune questioni
irrisolte, quali ad esempio il perché il vettore marittimo
non sia mai richiamato in questo contesto come parte della filiera
logistica anche quando scarica a terra decine di migliaia di
contenitori, l'alea del diritto di rivalsa nonché la
relazione tra port/congestion fee e la regolamentazione delle attese
come richiamate dal decreto infrastrutture: su alcuni di questi temi
abbiamo ovviamente chiesto un parere legale da fornire ai nostri
associati».
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