
Sabato il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha
accolto il ricorso proposto da Grimaldi Euromed e Grimaldi Group
sospendendo fino alla Camera di Consiglio del prossimo 19 dicembre
l'esecuzione degli atti dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM) con cui erano stati accolti,
deliberando di renderli obbligatori, gli impegni presentati dalle
società SAS Shipping Agency Services, Grandi Navi Veloci
(GNV) e Moby e con cui era stata archiviata l'istruttoria
dell'authority volta ad accertare la presenza di restrizioni della
concorrenza causate dall'acquisizione del 49% del capitale della
Moby da parte della SAS e dal finanziamento che quest'ultima aveva
concesso a Moby
(
del
24
ottobre 2025). Inoltre il Tar ha accolto la richiesta di
sospensione immediata sino alla stessa data dell'efficacia della
vendita di cinque navi della Moby.
Con riferimento alla recente vendita da parte della Moby di
cinque navi, che sarebbero state cedute al gruppo MSC
(
del 3
dicembre 2025), il Tar ha preso atto che la parte ricorrente ha
rappresentato che il provvedimento dell'AGCM del 22 ottobre 2025
“produce effetti immediati e irreversibili sul mercato, poiché
consente la cessione in blocco di cinque navi ro-ro/pax appartenenti
a Moby e CIN, avviata in attuazione degli impegni” e che “le
ricorrenti, operanti in diretta concorrenza con le imprese
interessate, subirebbero un pregiudizio grave e irreparabile qualora
la vendita venisse portata a compimento con la stipula a valle
dell'aggiudicazione: gli asset strategici di Moby e CIN verrebbero
trasferiti a soggetti potenzialmente collegati a MSC (gruppo a cui
fanno capo SAS, GNV e Moby, ndr) consolidando il controllo
economico di quest'ultima sui mercati nazionali del trasporto
marittimo di merci e passeggeri; la riduzione della capacità
di Moby e CIN comporterebbe un immediato riequilibrio del mercato a
favore di GNV, alterando in modo irreversibile la concorrenza sulle
rotte Napoli-Palermo e Sardegna”. Inoltre, il Tar ha preso
atto che il ricorrente ha, conseguentemente, chiesto la sospensione
immediata dell'efficacia “del provvedimento impugnato e di
inibire, fino alla decisione collegiale, la stipula e l'esecuzione
dei contratti di vendita degli asset aggiudicati il 3 dicembre 2025,
al fine di preservare l'effettività della tutela
giurisdizionale e impedire il consolidarsi di un assetto
anticoncorrenziale irreversibile”.