
Federlogistica-Conftrasporto invita tutti i suoi associati e gli
operatori del comparto logistico ad accettare e applicare
integralmente la norma sui tempi di attesa dei mezzi pesanti
riconoscendone la natura inderogabile, a rivedere quindi contratti
di trasporto per adeguarli ai nuovi parametri normativi e a ridurre
e ottimizzare effettivamente i tempi di carico e scarico nei propri
stabilimenti e hub operativi.
Il presidente nazionale di Federlogistica, Davide Falteri, ha
spiegato che le modifiche introdotte dalla legge n. 105 del 18
luglio 2025 di conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 21
maggio 2025 «rappresentano una tutela imprescindibile per la
regolarità, la sicurezza professionale e la sostenibilità
economica delle imprese di autotrasporto. Troppo spesso - ha
rilevato Falteri - i vettori sono stati costretti ad accettare
condizioni operative estreme e tempi di attesa incompatibili con un
sistema efficiente e competitivo. La norma impone finalmente un
principio di equità e responsabilità lungo tutta la
filiera».
Federlogistica ha ricordato che la legge 105/2025 modifica
l'articolo 6-bis del decreto legislativo 286/2005 per quanto
riguarda la disciplina dei tempi di attesa e di carico/scarico e che
il comma 1 disciplina la franchigia relativa ai tempi di attesa
prima dell'inizio delle operazioni di carico o scarico. Il periodo
decorre dal momento dell'arrivo del mezzo e termina con l'avvio
effettivo delle operazioni. Se l'attesa supera i 90 minuti, il
vettore ha diritto imperativo a un indennizzo di 100 €/ora o
frazione, da imputarsi al soggetto responsabile del ritardo. Il
comma 3 disciplina invece l'indennizzo per il superamento dei tempi
di esecuzione materiale delle operazioni di carico/scarico indicati
nel contratto di trasporto scritto sottoscritto tra le parti. Anche
in tale ipotesi il vettore ha diritto imperativo a un indennizzo di
100 €/ora o frazione.