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- Il Coordinamento dell’Utenza Trasporto Contenitori, costituito da Assologistica, Assoferr, Confitarma, Federagenti e Fedespedi, critica le affermazioni delle associazioni dell'autotrasporto. «A fronte di numerose minacce di fermo nazionale ventilate nel mese di luglio da parte di alcuni dei rappresentanti dei vettori , motivate da frequenti dichiarazioni sui media relative a presunti “ingiustificati atteggiamenti” da parte delle associazioni dell'utenza e dei quali le stesse associazioni dovranno “assumersi tutte le responsabilità”» - hanno spiegato oggi gli utenti in un comunicato - il Coordinamento «ritiene le stesse non accettabili relativamente alla trattativa in essere con le associazioni dell'autotrasporto».
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- «Infatti le discussioni portate faticosamente avanti ormai da circa un anno e mezzo - ha ricordato il Coordinamento - vertono esclusivamente sulla possibilità della stesura di un “Accordo Volontario di Diritto Privato” così come indicato nel d.lgs. 21 novembre 2005 n° 286, art. 5, comma 1. La stipula di un Accordo Volontario di Diritto Privato, infatti, può solamente essere interpretata, come descritto nel d.lgs. 286, come “possibile”; pertanto potrà essere portata a termine soltanto attraverso la libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto. Pertanto un fermo nazionale dei servizi non può essere giustificato e rivendicato in relazione alla trattativa in corso poiché contrario allo spirito stesso dell'accordo in quanto volontario per definizione».
- «Tale trattativa, nata dall'esigenza di predisporre un apparato normativo nazionale per evitare sperequazioni locali su un traffico ormai completamente globalizzato e quindi meritevole di una normativa unica nazionale che ne regoli i vari aspetti - ha precisato il Coordinamento - verte esclusivamente a garantire uniformità di trattamento e di condizioni per tutti gli operatori del settore, per esempio per quanto relativo all'adozione di un Distanziere Nazionale condiviso, nella condivisione della qualità delle eventuali prestazioni accessorie che formano parte integrante del servizio di trasporto, ecc. Nel particolare, la disponibilità delle associazioni dell'utenza, nel tentare un accordo normativo, si è spinta anche a concedere molto di più di quanto previsto dall'art. 5, comma 3,d.lgs 286 che indica come possibile principale indicatore oggettivo per la variazione annuale dei costi, cioè l'andamento del costo del carburante, che l'utenza ritiene dover indicare in incremento ponderale medio €/litro. Infatti durante gli incontri dei mesi scorsi sono stati concessi anche altri indicatori ritenuti oggettivi, per esempio quello riferito alla variazione del costo orario del personale, ma anche altri che del tutto oggettivi non sono come l'introduzione di parametri generali inerenti all'ammortamento annuale degli automezzi, alla manutenzione degli stessi ed al costo unitario degli pneumatici. Tali indicatori, infatti, attengono più alle sinergie relative ad ogni singolo operatore che ad un oggettivo costo di produzione generalizzato».
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- «La reiterata richiesta dei rappresentanti dei vettori di introdurre nell’eventuale Accordo Volontario i costi annuali relativi all’attività di un automezzo di un’impresa di trasporto tipo, che comunque non potrebbero rispecchiare la situazione reale date le diverse realtà e sinergie utilizzate attualmente sul mercato del trasporto contenitori - ha aggiunto il Coordinamento - si prefigurerebbe in pratica come l’introduzione di una tariffa minima di riferimento non prevista dalla normativa vigente e svaluterebbe lo spirito della legge condizionando la libera contrattazione tra le parti stipulanti il contratto di autotrasporto. Tale condizionamento potrebbe anche annullare le economie di scala di operatori (autotrasportatori) che sarebbero in grado di gestire, nel doveroso rispetto delle norme, costi minori di quelli artificiosamente mediati e surrettiziamente presentati come “standard”».
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- Per tutti questi motivi - conclude il comunicato - il Coordinamento dell’Utenza Trasporto Contenitori «non ritiene poter accettare l’introduzione di tali costi nell’Accordo Volontario di Diritto Privato. Ribadiamo comunque la nostra disponibilità, sempre manifestata, nel portare avanti la trattativa, per arrivare a definire la stipula di un Accordo Volontario di Diritto Privato sulle basi descritte, nel rispetto delle vigenti leggi in materia ed in particolare del d.lgs. 21 novembre 2005 n° 286 , e respingiamo con fermezza qualsiasi strumentalizzazione da parte delle organizzazioni dei vettori in merito a possibili fermi nel settore contenitori».
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