Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
13:38 GMT+1
MARITTIMI
La legge sulle semplificazioni, anziché facilitare, complica la vita dei comandanti delle navi e li carica di ulteriori responsabilità sia operative che giuridiche
USCLAC-UNCDiM-SMACD, la riforma rischia di produrre un effetto distorsivo introducendo incertezza giuridica e aggravando la posizione del comandante
Genova
6 febbraio 2026
USCLAC-UNCDiM-SMACD, l'unione sindacale dei capitani lungo
corso, dei capitani direttori di macchina e dello stato maggiore
abilitato al comando o alla direzione di macchina, ha evidenziato
l'ampliamento delle responsabilità del comandante della nave
e dei conseguenti rischi introdotto dalla legge n. 182 dello scorso
2 dicembre recante “Disposizioni per la semplificazione e la
digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività
economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”
che è stata accolta con favore dalle associazioni armatoriali
italiane Confitarma e Assarmatori
(
del 13
ottobre e 27
novembre 2025).
Ricordando che la nuova legge ha prodotto un intervento di
particolare rilievo sul Codice della Navigazione modificando in modo
sostanziale gli articoli 328, 331 e 172-bis e abrogando l'articolo
329 con l'obiettivo dichiarato di superare un vecchio impianto
procedurale che si basava sull'atto pubblico di arruolamento del
personale davanti all'Autorità Marittima (Capitanerie di
Porto), e di rendere definitive modalità operative che erano
state solamente sperimentate durante l'emergenza Covid, l'unione
sindacale ha rilevato che come conseguenza si è spostato il
ruolo dell'Autorità, che prima interveniva preventivamente
mentre ora lo fa solo in una fase successiva, per controlli
soprattutto documentali. USCLAC-UNCDiM-SMACD ha evidenziato che gli
effetti di questo spostamento sono particolarmente significativi per
il comandante della nave e che il nocciolo della riforma è la
modifica dell'articolo 328 del Codice della Navigazione, con una
nuova formulazione che distingue nettamente tra il contratto di
arruolamento del comandante, per il quale rimane la forma dell'atto
pubblico stipulato davanti all'autorità marittima o
consolare, e i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio,
che devono essere stipulati per iscritto dal comandante o
dall'armatore (o da un loro procuratore), a pena di nullità,
alla presenza di due testimoni.
L'unione sindacale ha osservato che, in questo modo, il
comandante ha un ruolo centrale nella costituzione del rapporto di
lavoro marittimo, che non si limita alla sottoscrizione del
contratto, ma comprende anche la sua conservazione tra i documenti
di bordo e, nei casi previsti, all'annotazione sul Ruolo di
equipaggio o sulla licenza. USCLAC-UNCDiM-SMACD ha sottolineato che
questa ampia delega di poteri al comandante, tuttavia, comporta
diversi problemi sul piano applicativo. Ad avviso dell'unione
sindacale, infatti, il legislatore non ha definito in modo preciso
il contenuto minimo del contratto di arruolamento dei marittimi e
neppure ha predisposto modelli contrattuali uniformi, con l'articolo
328 che prevede solo che il contratto sia scritto, a pena di
nullità, lasciando al comandante la responsabilità di
individuare e inserire tutte le clausole essenziali perché
sia conforme al Codice della Navigazione, alla contrattazione
collettiva di settore e alla normativa lavoristica e previdenziale,
sia nazionale che internazionale (MLC2006).
«Il rischio per il comandante - ha denunciato l'unione
sindacale in una nota redatta in collaborazione con lo Studio Legale
dell'Avvocato Walter Lo Bocchiaro - è evidente: senza un
coordinamento nazionale, è facile che errori formali,
omissioni o formulazioni poco chiare del contratto possano causarne
la nullità o generare contenzioso, con inevitabili
conseguenze dirette sulla sua posizione personale e professionale. I
problemi aumentano se si considera che, col vecchio sistema,
l'intervento dell'Autorità Marittima nella stipula del
contratto fungeva da “garanzia preventiva”, verificando
la regolarità formale e sostanziale del contratto di
arruolamento. Con questa riforma, come notato all'inizio, questa
funzione invece sparisce perché il controllo dell'Autorità
avviene solo in una fase successiva, quella della registrazione e
verifica documentale. All'atto pratico - ha osservato
USCLAC-UNCDiM-SMACD - questo notevole cambiamento causerà
significative differenze di applicazione tra le varie Capitanerie di
Porto, con richieste di integrazioni o chiarimenti non sempre
uniformi».
L'unione sindacale ha rilevato, inoltre, che «un'ulteriore
criticità riguarda l'ampliamento delle responsabilità
sostanziali del comandante, che derivano non solo dall'articolo 328,
ma anche dal complessivo assetto del Codice della Navigazione. Il
comandante infatti è tenuto a verificare il possesso dei
requisiti professionali del marittimo, la validità delle
certificazioni obbligatorie, l'idoneità sanitaria e la
coerenza tra le mansioni assegnate e le sue qualifiche, facendo in
pratica da “filtro” fra marittimo ed Autorità, ma
con una rilevanza giuridica diretta. Questa funzione si colloca in
un contesto nel quale l'articolo 331, modificato dalla riforma,
consente l'utilizzo di strumenti digitali per la formalizzazione
dell'arruolamento del comandante stesso (e dell'equipaggio),
introducendo una modalità di perfezionamento del contratto in
formato elettronico. Anche questa innovazione, che pure è
coerente con l'obiettivo della digitalizzazione - sottolinea la nota
- rafforza l'idea di un sistema in cui la responsabilità
giuridica viene sempre più concentrata (o scaricata?) sui
soggetti che operano “sul campo”, senza un adeguato
apparato di supporto normativo e organizzativo».
«La riforma dell'articolo 172-bis del Codice della
Navigazione, infine - prosegue la nota - amplia l'ambito di
applicazione dell'esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco e
rafforza il ricorso a comunicazioni di tipo digitale, attribuendo
all'Autorità Marittima che ha rilasciato l'autorizzazione un
ruolo centrale nel coordinamento delle informazioni. Anche in questo
caso però l'efficacia della semplificazione dipende dalla
capacità del sistema di garantire uniformità
nell'applicazione e piattaforme realmente operative. Anche la
gestione dei flussi informativi infatti ricade sull'organizzazione
di bordo e quindi, ancora una volta, sul comandante, che deve
assicurare la corretta tenuta dei registri e la tempestiva
comunicazione dei dati richiesti».
«In sintesi - ha concluso USCLAC-UNCDiM-SMACD - l'insieme
delle modifiche agli articoli 328, 331 e 172-bis causano una
profonda modifica del ruolo del comandante. Storicamente il ruolo è
di tipo “ibrido”: il comandante opera infatti in un
ambito formalmente privatistico ma produce effetti pubblicistici
importanti, incidendo su registri ufficiali, obblighi contributivi,
assicurativi e disciplinari. Questa “singolarità”
del suo ruolo però vede ora accentuato il carico di
responsabilità operative e giuridiche senza un corrispondente
apparato di garanzie preventive: questo perché le modifiche
apportate non sono state accompagnate da una chiara delimitazione
normativa delle sue responsabilità né da un
riconoscimento formale della sua nuova funzione
giuridico-amministrativa. Il comandante potrebbe quindi essere
chiamato a rispondere di problemi derivanti non dalla sua
negligenza, ma da un quadro normativo che al momento è
incompleto e in fase di assestamento. Urge quindi un coordinamento
nazionale effettivo, che dia attuazione concreta alla riforma degli
articoli 328, 331 e 172-bis del Codice della Navigazione con modelli
contrattuali uniformi, criteri interpretativi condivisi e linee
guida chiare su ruolo e responsabilità del comandante. Senza
questi strumenti la riforma rischia di produrre un effetto
distorsivo, trasformando la “semplificazione” in
incertezza giuridica e aggravando la posizione del comandante, con
conseguenze rilevanti sull'equilibrio del sistema del lavoro
marittimo e sulla funzione del comando».
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore