
Il primo ministro cinese Li Qiang ha firmato un'ordinanza del
Consiglio di Stato che modifica il regolamento della Repubblica
Popolare Cinese sul trasporto marittimo internazionale. L'organo di
governo cinese aveva adottato tali modifiche lo scorso 12 settembre.
Cuore del provvedimento, che si compone di cinque articoli e che è
entrato in vigore domenica, sono le contromisure che la Cina può
adottare nei confronti di nazioni od organismi sovranazionali che
impongono restrizioni o discriminazioni nei confronti di operatori
cinesi, di navi cinesi o di equipaggi cinesi impiegati nel trasporto
marittimo internazionale. Con tutta evidenza il rinnovato
regolamento è una risposta alle misure adottate negli USA che
introdurranno dal prossimo 14 ottobre ulteriori tasse a carico delle
navi di proprietà e costruzione cinese che fanno scalo nei
porti statunitensi
(
del
18
aprile 2025).
In particolare, l'articolo 46 del rinnovato regolamento cinese,
riscritto come articolo 48, stabilisce che se un Paese o una regione
che ha concluso o partecipato congiuntamente ad un trattato o ad un
accordo sul trasporto marittimo internazionale con la Repubblica
Popolare Cinese viola le disposizioni di tale trattato o accordo,
privando o compromettendo gli interessi di cui la Repubblica
Popolare Cinese beneficia in base a tale trattato o accordo, o
ostacolando il raggiungimento degli obiettivi di tale trattato o
accordo, il governo della Repubblica Popolare Cinese avrà il
diritto di richiedere al governo del Paese o della regione in
questione di cessare tale condotta e di adottare misure correttive
appropriate, e potrà sospendere o porre fine all'adempimento
degli obblighi pertinenti in conformità con il trattato o
l'accordo in questione.
Inoltre, l'articolo 48 stabilisce che se un Paese o una regione
adotta, o favorisce o sostiene l'adozione di divieti, restrizioni o
altre misure analoghe discriminatorie nei confronti di operatori,
navi o membri dell'equipaggio della Repubblica Popolare Cinese
impegnati nel trasporto marittimo internazionale e nei suoi servizi
ausiliari, il governo della Repubblica Popolare Cinese adotterà
le contromisure necessarie in base alle circostanze effettive, a
meno che non siano previsti rimedi sufficienti ed efficaci dai
trattati o dagli accordi pertinenti, inclusi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, l'imposizione di tariffe speciali
per le navi di tale Paese o regione che attraccano nei porti cinesi,
il divieto o la limitazione dell'ingresso o dell'uscita dai porti
cinesi delle navi di tale Paese o regione e il divieto o la
limitazione dell'accesso di organizzazioni e individui di tale Paese
o regione all'ottenimento di dati e informazioni relativi al
trasporto marittimo internazionale della Cina e ai suoi servizi
ausiliari in ingresso o in uscita dai porti cinesi.