Questo pomeriggio a Palazzo San Giorgio, sede dell'Autorità Portuale di Genova, si è svolto un seminario informativo sugli aspetti fiscali/amministrativi e legali della nuova legge sulla "stabile organizzazione" organizzato dal gruppo giovani dell'Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi - Agenti Aerei di Genova (Assagenti) (
inforMARE del
6 aprile 2004).
La legge stabilisce che non costituisce stabile organizzazione dell'impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977 n. 135, o di un mediatore marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968 n. 478, che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi dell'impresa, anche in via continuativa.
Dopo la presentazione del presidente del gruppo giovani di Assagenti, Eduardo Voussolinos, sono seguiti gli interventi di GianCarlo Strada, dello Studio Dottori e Commercialisti Associati di Genova, e di Rosa Abbate, dello Studio Abbate, dai quali è emerso che l'articolo 162 del decreto legislativo n.344/2003 introduce una grande novità: la definizione di stabile organizzazione, concetto che in Italia prima non esisteva. Il modello seguito dal legislatore - è stato osservato - è quello dell'articolo 5 della convenzione OCSE.
Il comma 8 dell'articolo 162 sancisce il principio secondo il quale gli agenti raccomandatari non costituiscono una stabile organizzazione. Poiché la norma porterà un sicuro vantaggio fiscale - è stato rilevato - l'auspicio è che contribuisca al ritorno degli armatori che nei decenni scorsi avevano lasciato l'Italia per insediarsi in nazioni con regimi fiscali meno gravosi per le società armatoriali.