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19 aprile 2024 - Anno XXVIII
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Testo integrale del codice di condotta delle Imprese di Spedizione elaborato a Genova da una commissione dell'Associazione Spedizionieri del Porto di Genova e da alcuni esperti della Federazione Nazionale Spedizionieri.
Il codice è in attesa di una valutazione definitiva per essere poi esteso a livello nazionale

CODICE DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI SPEDIZIONE

La Federazione Nazionale degli Spedizionieri, con sede in Milano, Via Sammartini n. 33:

  1. vista la legge 14 novembre 1941, n. 1442 e le disposizioni del Codice civile vigente, rilevanti in materia;
  2. viste le circolari del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 2775/c in data 23 giugno 1980 e n. 3066 in data 11 marzo 1985;
  3. ritenuto che circa 1300 imprese di spedizione hanno aderito a Fedespedi e che, quindi, essa rappresenta la maggior parte delle imprese che svolgono tale tipo di attività;
  4. ritenuta l'opportunità di individuare opportune linee di comportamento cui dovrebbe uniformarsi la condotta delle imprese di spedizione iscritte nell'elenco di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442, anche al fine di determinare uniformi criteri di applicazione delle sanzioni disciplinari da essa previste;
  5. ritenuto, infine, che l'adozione di un "codice" di tali linee di comportamento appare lo strumento più idoneo ad individuare il tipo di condotta cui l'impresa di spedizione deve uniformarsi per venire incontro alle esigenze di una società evoluta; per corrispondere alle aspettative dei clienti; per rispettare i principi e le regole dell'Unione Europea e per accedere alla certificazione di qualità, considerata importante elemento di corretto svolgimento dell'attività di spedizione, per il miglior soddisfacimento delle esigenze dell'attuale organizzazione sociale;
  6. esaminate le proposte elaborate dalla Commissione costituita al fine di predisporre il testo di tale "Codice";

nella seduta del . . . . . . . in data . . . . . . . . ha approvato il seguentecodice deontologico delle imprese esercenti attività di spedizione, costituito da 5 articoli e da due allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente dichiarazione:

CODICE DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI SPEDIZIONE
  1. Oggetto e campo di applicazione del Codice Deontologico.
    1. Il Codice Deontologico è costituito dall'insieme dei principi e delle regole cui ogni impresa di spedizione deve ispirarsi nello svolgimento della propria attività;
    2. Le regole contenute nel Codice Deontologico debbono quindi essere rispettate da ogni impresa di spedizione iscritta nell'elenco di cui alla legge n. 1442 del 1941;
    3. Il Codice Deontologico, in quanto prevede obblighi di natura generale e regole di comportamento riguardanti tutte le imprese che esercitano l'attività di spedizione, deve essere rispettato relativamente a tutte le funzioni da esse svolte;
    4. L'inosservanza delle norme del Codice Deontologico, così come ogni comportamento, anche meramente omissivo, suscettibile di ledere il decoro della categoria e il corretto esercizio dell'attività di spedizione, può costituire oggetto di valutazione agli effetti dell'art. 11 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e delle sanzioni disciplinari da esso previste.
  2. Obblighi dell'impresa di spedizione nei confronti del Cliente.

L'impresa di spedizione è tenuta a:

  1. Eseguire il mandato ad essa affidato con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, tenuto conto di tutti i profili e gli aspetti ad esso inerenti;
  2. Rendere note al Cliente tutte le circostanze, anche sopravvenute durante lo svolgimento del mandato, che possano determinare la revoca o la modifica dell'incarico ovvero la modifica delle condizioni che lo regolano;
  3. Non eccedere dalle istruzioni ricevute dal Cliente e operare, comunque, secondo il suo miglior interesse;
  4. Non discostarsi dalle istruzioni ricevute, a meno che circostanze ignote al mandante, che non possano essergli tempestivamente comunicate, facciano ragionevolmente ritenere che il mandante avrebbe dato la sua approvazione;
  5. Comunicare al proprio mandante senza ritardo l'avvenuta esecuzione del mandato;
  6. Informare il mandante di qualsiasi ostacolo, permanente o temporaneo, che possa frapporsi all'esecuzione delle istruzioni ricevute;
  7. Dare immediata comunicazione al mandante di ogni iniziativa assunta nell'ipotesi di cui alla precedente lettera d);
  8. Rendere al mandante il conto del proprio operato non appena esaurito l'incarico;
  9. Tutelare i diritti del mandante nei confronti di qualsiasi terzo;
  10. Provvedere con la migliore e più attenta diligenza alla custodia di quanto le venga affidato per l'esecuzione del mandato;
  11. Mantenere la più rigorosa riservatezza in ordine ad ogni notizia riguardante il proprio Cliente, e l'attività da lui svolta, di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del mandato, salvo diversa esplicita autorizzazione del Cliente;
  12. Non assumere incarichi di spedizione che non sia in grado di assolvere e, per contro, rinunciare, dandone tempestiva comunicazione al mandante, a quelli ricevuti, qualora l'esecuzione dell'incarico divenisse impossibile o estremamente difficoltosa o pericolosa;
  13. Assumere nei confronti del Cliente un comportamento ispirato alla buona fede, nel senso di cui all'art. 1375 del Codice civile, nonché alla correttezza e alla lealtà;
  14. Assicurarsi che tutti i mezzi, le imprese ed il personale eventualmente utilizzati per l'esecuzione del trasporto e/o di prestazioni accessorie siano in regola con le disposizioni normative vigenti nei rispettivi settori di attività, e possiedano i requisiti al proposito prescritti e/o opportuni, ferma restando la loro responsabilità nei confronti del Cliente.
  1. Obblighi dell'impresa di spedizione nei confronti delle altre imprese di spedizione

L'impresa di spedizione è tenuta a:

  1. Non fare uso di nomi o di segni distintivi idonei a determinare confusione con altre imprese di spedizione;
  2. Non compiere alcun tipo di atto idoneo a creare confusione con l'attività svolta da altre imprese di spedizione;
  3. Non diffondere notizie ed apprezzamenti sull'attività di altre imprese di spedizione idonei a determinarne il discredito;
  4. Non avvalersi direttamente e/o indirettamente di qualsiasi altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'attività di altre imprese di spedizione;
  5. Non concedere dilazioni di pagamento superiori a quelle normalmente e generalmente praticate, in violazione dei principi comunemente applicati in materia di concorrenza, a danno delle altre imprese di spedizione ;
  6. Segnalare a Fedespedi ogni caso di esercizio abusivo dell'attività di spedizione di cui sia o venga a conoscenza;
  7. Mantenere con i propri corrispondenti italiani e stranieri un comportamento ispirato alla più rigorosa correttezza ed al più puntuale rispetto di tutti gli obblighi e gli impegni assunti;
  8. Astenersi, qualora il mandato di spedizione venga assunto unitamente ad altre imprese, da ogni iniziativa unilaterale nei confronti del Cliente, anche per quanto attiene al pagamento dei corrispettivi;
  9. Comunicare a Fedespedi tutti i dati da essa eventualmente richiesti per predisporre studi di settore e/o statistiche e/o analisi di mercato in ordine allo stato dell'attività di spedizione ed ai suoi sviluppi futuri.
  1. Modalità di svolgimento del mandato.

Al fine di dare concreto contenuto all'impegno di svolgere il mandato in conformità agli obblighi di cui al precedente articolo 2, l'impresa di spedizione, compatibilmente con le sue concrete e ragionevoli possibilità, sarà tenuta:

  1. Ad ottenere che il mandato del Cliente le venga conferito in forma scritta e che in esso siano indicati tutti gli elementi necessari per individuarne l'esatto contenuto, tendenzialmente adottando il modello a tal fine suggerito ed allegato sub "B";
  2. Nell'ipotesi in cui il mandato non fosse conferito in forma scritta, a comunicare al Cliente tutti gli estremi e le condizioni disciplinanti il mandato, facendo presente che, salvo diverse, ma immediate indicazioni, il mandato si intenderà conferito ed accettato alle condizioni di cui alla sua comunicazione;
  3. A richiedere al Cliente la somministrazione dei mezzi necessari per dare esecuzione al mandato, in conformità di quanto disposto dall'art. 1719 c.c., salvo patto contrario, in particolare per quanto attiene alle somme che, nell'esecuzione del mandato, debbono essere versate a terzi;
  4. A curare l'emissione di documenti coerenti con la natura del mandato, non suscettibili di determinare incertezze e/o confusione ovvero di comportare l'assunzione di obbligazioni diverse da quelle naturalmente inerenti al mandato ed in particolare:
    1. ad emettere, per l'esecuzione di trasporti stradali, regolari lettere di vettura per i trasporti interni o documenti CMR per i trasporti internazionali;
    2. ad emettere per l'esecuzione dei trasporti multimodali, il modello di polizza FIATA conforme alle Regole UNCTAD e CCI;
    3. ad emettere, per l'esecuzione di altri tipi di trasporto, la tipologia di documento inerente alla natura del trasporto e coerente con essa;
  5. A formulare opportune e tempestive riserve in ordine allo stato ed alle condizioni delle merci ad essa consegnate per la conclusione di contratti di trasporto e/o da essa ricevute al termine di un trasporto, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti del Cliente, salvaguardando al contempo le proprie responsabilità;
  6. A stipulare con Compagnie di assicurazione meritevoli di affidamento opportune coperture assicurative in ordine ai rischi inerenti all'attività da essa svolta, anche per quanto attiene agli errori e/o alle omissioni in cui possa incorrere nello svolgimento della sua attività, sulla base dei limiti di responsabilità previsti dalle norme vigenti e/o da clausole contrattuali;
  7. A predisporre per ogni incarico ricevuto un apposito "dossier" o "cartella", anche utilizzando tecnologie elettroniche, contenente tutte le indicazioni atte a documentare in maniera appropriata la natura dell'incarico; le concrete modalità del suo svolgimento; gli atti eseguiti e i risultati conseguiti;
  8. A rispettare, in occasione dell'emissione di documenti di trasporto, le "Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari" di cui alla Pubblicazione CCI n. 500 ed eventuali successive modificazioni;
  9. A rispettare e a far rispettare tutte le norme inerenti al corretto svolgimento dell'attività di spedizione, con particolare riferimento a quelle dirette alla tutela della salute, dell'ambiente e dei consumatori, soprattutto quando il mandato abbia ad oggetto merci suscettibili di provocare un danno o un pericolo di danno a tali beni.
  1. Disposizioni finali.
    1. Fedespedi si attiverà al fine di ottenere, in attesa dell'approvazione e promulgazione di una nuova legge relativa allo svolgimento dell'attività di spedizione, che il competente Ministero emani, ai sensi dell'art. 25 della Legge 14 novembre 1941, n. 1442, il Regolamento di applicazione da esso previsto;
    2. Fedespedi si attiverà per sottoporre il Codice Deontologico agli istituti di certificazione della qualità, affinché lo assumano quale modello per la verifica delle condizioni di rilascio di tali certificazioni.

NOTE ESPLICATIVE DEL CODICE DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI SPEDIZIONE

Il "Codice Deontologico delle imprese esercenti l'attività di spedizione" (individuato anche semplicemente come "Codice"), rappresenta uno strumento elaborato nell'ambito dell'associazione di categoria maggiormente rappresentativa, avendo ricevuto l'adesione di circa 1300 imprese di spedizione, al fine di individuare più elevati standard qualitativi per quanto attiene ai servizi offerti dagli spedizionieri e di creare una maggiore consapevolezza in ordine alle modalità di corretto svolgimento dell'attività, contenendo i rischi in essa insiti e sviluppando la concorrenza nel rispetto di rigorose regole di correttezza e trasparenza, considerando la concorrenza come strumento indispensabile per un più elevato livello qualitativo dei servizi, e, quindi, presupposto per lo sviluppo dell'attività.

Il "codice deontologico" comprende un complesso di regole di condotta tratte dall'ordinamento giuridico, da principi etici e da prassi consolidate ed è diretto ad individuare i comportamenti che dovrebbero essere tenuti.

Le sue singole disposizioni possono avere varia origine e natura e più precisamente:

  • legale, quando sono espressamente previste da una disposizione normativa;
  • consuetudinaria, quando si sono sviluppate attraverso la continua ripetizione di un determinato comportamento nella convinzione che esso fosse obbligatorio;
  • pragmatica, quando traggono origine da usi e consuetudini;
  • autodeterminative, quando siano state emanate dagli organi rappresentativi di categoria, in forza dei poteri loro attribuiti.

Il codice elaborato dall'Associazione di categoria si propone quindi di garantire una maggiore certezza, conoscibilità e applicabilità dei principi che disciplinano l'attività degli appartenenti a tale categoria.

L'opportunità di codificare specifiche norme deontologiche deriva anche dall'inesistenza nel settore di regole di comportamento consuetudinarie consolidate, oltre che dai mutamenti intervenuti nelle modalità di svolgimento dell'attività di spedizione ed agli effetti dell'individuazione di una corretta linea di comportamento è stato considerato necessario fare riferimento alle prassi normalmente seguite in tale settore, alla luce delle norme vigenti, interpretate sulla basi di comuni regole di diligenza e correttezza.

Fedespedi ha elaborato il "Codice" sulla base di tali regole.

Nelle premesse del Codice viene così richiamata la legge n. 1442 del 1941, istitutiva degli "elenchi autorizzati degli spedizionieri", in cui sono disciplinate sia le modalità di iscrizione all'elenco (ora tenuto dalle Camere di Commercio, Industria e Artigianato), sia le attribuzioni della Commissione provinciale; vengono anche richiamate le circolari del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 2775/c in data 23 giugno 1980 e n. 3066 in data 11 marzo 1985, con cui sono stati dettati alcuni criteri per la concreta applicazione di tale legge, in particolare per quanto attiene alle sanzioni disciplinari applicabili agli iscritti all'elenco degli spedizionieri per "mancanze" inerenti allo svolgimento della loro attività.

Le premesse del "Codice" contengono anche il riferimento ad alcuni presupposti di fatto legati alla circostanza che la maggior parte delle imprese di spedizione ha aderito a Fedespedi, nonché alle ragioni che ne hanno determinato l'adozione.

Viene anche richiamata la legge 1442/1941, nonché i principi e le regole dell'Unione Europea in materia di libera concorrenza, mirando comunque a conseguire il miglioramento della qualità dei servizi offerti agli utenti.

Nella redazione del "Codice" si è dedicata particolare attenzione al conseguimento di due obiettivi:

  • migliorare la professionalità delle imprese di spedizione nel rispetto delle leggi di mercato per un migliore soddisfacimento delle esigenze dell'utenza;
  • rafforzare la consapevolezza dei rischi connessi all'attività di spedizione, cercando di contenerli o, quantomeno, di controllarli.

Nella redazione del "Codice" sono stati quindi considerati separatamente i rapporti tra gli appartenenti alla categoria e i rapporti con l'utenza, anche al fine (cfr. articolo 1) di integrare, dando loro concreta attuazione, le disposizioni degli artt. 10, 11 e 12 della più volte citata legge 1442/1941, in cui sono regolate le sanzioni applicabili in caso di comportamenti lesivi del decoro della categoria e del corretto esercizio dell'attività di spedizione.

Il "Codice", elaborato nell'ambito dell'associazione di categoria maggiormente rappresentativa (Fedespedi), deve essere considerato vincolante per tutte le imprese di spedizione iscritte nell'elenco di cui alla L. 1442/41, costituendo il parametro valutativo del corretto svolgimento della loro attività.

Dopo aver delineato gli scopi che si propone di perseguire ed il suo ambito di applicazione, il Codice disciplina gli obblighi dell'impresa di spedizione nei confronti del cliente, al suo articolo 2.

Nella redazione di questo articolo sono state indirettamente richiamate le principali norme del codice civile in materia di mandato e di spedizione al fine di indurre una maggiore "coscienza" delle responsabilità inerenti allo svolgimento di tale attività.

A carico delle imprese che esercitano l'attività di spedizione sono previsti vari obblighi e divieti:

  1. Per quanto attiene agli obblighi, e cioè ai comportamenti positivamente richiesti, assumono specifica rilevanza quelli qui di seguito elencati:
    1. Obblighi di informativa

L'impresa di spedizione deve informare il proprio cliente, all'inizio e durante tutto lo svolgimento del mandato, di tutte le circostanze (anche sopravvenute) suscettibili di ostacolare (anche solo temporaneamente) l'esecuzione del mandato, ovvero di determinare la revoca o la modifica dell'incarico o delle condizioni che lo regolano, precisando che, in attesa di ricevere nuove istruzioni, essa si deve astenere da ogni attività che possa pregiudicare gli interessi del cliente.

Tale obbligo resta escluso solo quando, durante l'espletamento del mandato, sopravvengono circostanze che non possono essere tempestivamente comunicate al cliente e questi possa risultare pregiudicato dal ritardo: in tal caso l'impresa di spedizione potrà discostarsi dalle istruzioni precedentemente ricevute e potrà invece adottare quei comportamenti che è ragionevole ritenere sarebbero stati approvati dal mandante, fermo restando comunque l'obbligo di informarlo al più presto delle iniziative assunte.

L'impresa di spedizione deve inoltre dare immediata notizia al mandante dell'avvenuta esecuzione dell'incarico, rendendo conto del proprio operato.

Dall'esame globale di tali disposizioni risulta che il rapporto tra impresa di spedizione e cliente deve essere improntato alla massima trasparenza e correttezza, ancorché ciò possa comportare dei costi: le imprese di spedizione dovranno comunque adeguarsi agli standard individuati nel "Codice" al fine di migliorare la fiducia da parte degli utenti, presupposto indispensabile per uno sviluppo della loro attività secondo linee di corretta concorrenza.

Nell'attuale fase dell'economia sembra necessario per ogni impresa evitare qualsiasi tipo di comportamento suscettibile di danneggiare il cliente; di comportare conseguenze pregiudizievoli (anche sotto il profilo penale) per l'impresa; di screditare gli altri appartenenti alla stessa categoria; di determinare conseguenze negative per il settore in cui essa opera.

  1. Altri obblighi

L'impresa di spedizione deve eseguire il mandato con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, tenendo conto di tutti i profili e gli aspetti ad esso inerenti, ed assumendo nei confronti del cliente un comportamento ispirato alle regole di correttezza, buona fede e lealtà.

Questo principio generale, espresso in forma generica per poter trovare applicazione in ogni segmento dell'attività dell'impresa di spedizione, trova più analitica determinazione in relazione ad alcuni specificiaspetti.

In tale ambito viene precisato che l'impresa di spedizione deve provvedere "con la migliore e più accurata diligenza alla custodia di quanto possa esserle stato affidato per l'esecuzione del mandato".

L'obbligo imposto all'impresa di spedizione è in questo caso più rigoroso anche in relazione al fatto che il codice civile, disciplinando la responsabilità del depositario, adotta criteri molto diversi.

La particolare diligenza nella custodia non riguarda solo i beni oggetto del mandato, ma qualsiasi altro oggetto (in particolare, documenti) che lo spedizioniere abbia ricevuto dal cliente o da terzi per l'esecuzione del mandato o in occasione di esso.

Il "Codice" impone altresì allo spedizioniere di assicurarsi che tutti i mezzi, le imprese ed il personale utilizzati per l'esecuzione del trasporto e delle eventuali prestazioni accessorie siano conformi alle disposizioni normative vigenti: si tratta chiaramente di una disposizione "in bianco", destinata ad assumere concreto contenuto precettivo solo sulla base delle specifiche norme vigenti nei singoli settori del trasporto, tenendo conto del fatto che l'utente non entra in contatto diretto con il soggetto che esegue materialmente il trasporto e non può quindi esercitare nei suoi confronti alcuna forma di controllo, che spetta invece necessariamente all'impresa di spedizione, tenuta ad assicurare al cliente non solo la corretta esecuzione del mandato ad essa conferito, ma anche che lo stesso venga eseguito nel rispetto della normativa vigente (cfr., anche, articolo 4, punto i).

L'impresa di spedizione deve darsi carico di tutelare i diritti del mandante nei confronti di qualsiasi terzo, in ossequio alle regole base vigenti al proposito in materia di mandato.

Per rispettare il dovere di correttezza e lealtà nei confronti del cliente l'impresa di spedizione è tenuta a mantenere la più stretta riservatezza in ordine ad ogni notizia ad esso relativa di cui abbia avuto conoscenza nell'esecuzione del mandato, salvo il caso in cui riceva dal cliente stesso espressa autorizzazione alla divulgazione.

Sotto questo profilo assume particolare rilevanza la necessità, emersa durante la redazione del "Codice", di individuare una forma di autotutela per difendersi da clienti occasionali che si rendono deliberatamente e scientemente inadempienti alle obbligazioni assunte, fidando sulla quantità di imprese operanti nel settore e sulla conseguente possibilità di cambiare spedizioniere con frequenza.

Ci si propone quindi di creare una sorta di "centrale rischi", redigendo un elenco riservato (i cui dati non dovranno cioè assolutamente essere comunicati a terzi, ed il cui accesso sarà strettamente regolamentato) dei clienti gravemente inadempienti, che abbiano preventivamente autorizzato lo spedizioniere ad inserire tali dati nell'elenco (ad esempio, attraverso la stipulazione di un contratto di spedizione in cui sia contenuta una clausola analoga a quella di cui al punto XXX del modello contrattuale allegato).

Tale consenso elimina ovviamente ogni dubbio sulla leicità di tale elenco.

  1. Il "Codice" impone allo spedizioniere anche alcuni divieti.

L'impresa di spedizione è innanzitutto tenuta a rispettare le istruzioni ricevute dal cliente, ed è bene segnalare che la casistica contenziosa dimostra che la maggior parte delle contestazioni sorgono proprio in relazione al mancato rispetto di tali istruzioni.

L'impresa di spedizione è tenuta inoltre a valutare se sia in grado di eseguire il mandato o se, invece, esso richiede un'organizzazione superiore alle sue possibilità, agli effetti dell'instaurazione di un corretto rapporto fiduciario.

Il "Codice" impone conseguentemente di non assumere incarichi di spedizione che non possano essere assolti e di rinunciare, dandone tempestiva informazione al cliente, ai mandati ricevuti, quando la loro esecuzione divenga impossibile o eccessivamente difficoltosa o pericolosa, oltre che per l'impresa di spedizione, anche per il mandante o per i terzi.

Attraverso questa disposizione si intende creare una precisa coscienza in ordine ai limiti dell'organizzazione di ogni impresa, ponendo un freno a potenziali atti di concorrenza sleale, alla luce del fatto che il cliente non è in grado di verificare l'organizzazione dell'impresa cui intende affidare un mandato di spedizione e non ha quindi modo di individuare se essa sia in grado di dare concreta esecuzione al mandato.

Il rapporto tra cliente e impresa esercente l'attività di spedizione deve essere improntato alla reciproca correttezza e fiducia, evitando comportamenti suscettibili di creare discredito o sfiducia nei confronti degli spedizionieri, la cui professionalità deve essere tutelata e perseguita.

Anche per quanto concerne le disposizioni relative ai rapporti tra imprese di spedizione (articolo 3) sono stati identificati vari divieti e obblighi, tendenti ad indirizzare l'attività delle singole imprese verso una corretta concorrenza.

In questo senso devono essere lette le norme dirette a dare concreta attuazione al generico principio di non avvalersi di mezzi direttamente o indirettamente non conformi alle regole di correttezza professionale, ed idonei a danneggiare l'attività di altre imprese di spedizione.

Le norme in materia impongono infatti di astenersi dal:

  • fare uso di nomi o segni distintivi idonei a determinare confusione con altre imprese di spedizione e compiere qualsiasi altro atto idoneo a creare confusione con l'attività svolta da altre imprese di spedizione (cfr. art. 2598 c.c., numero 1).

Trattandosi dell'ipotesi più frequente di atti di concorrenza sleale, si è ritenuto necessario affiancare alla norma del codice civile una regola che, pur meno incisiva, risulta sicuramente più snella e immediata:

  • diffondere notizie ed apprezzamenti sull'attività di imprese concorrenti idonee a determinarne il discredito (cfr. art. 2598 c.c., numero 2), ricordando che tale comportamento è suscettibile anche di sanzioni penali, secondo il disposto dell'art. 595 c.p., in base al quale è punito chiunque "offende l'altrui reputazione" (intendendo con tale espressione anche il decoro professionale);
  • concedere dilazioni di pagamento superiori a quelle normalmente e generalmente praticate, in violazione dei principi di correttezza professionale ed in danno dell'attività delle altre imprese di spedizione.

Questo comportamento può essere assimilato al cosiddetto "dumping interno", e cioè al "sistematico svolgimento antieconomico dell'attività d'impresa e l'artificioso abbattimento sotto costo dei prezzi", che è vietato quando non sia giustificato da condizioni obiettive, e sia volto a fuorviare il giudizio del consumatore e ad infrangere le regole su cui gli altri operatori economici confidano, con conseguente sviamento (e/o accaparramento) della clientela, violando le regole disciplinanti la lecita competizione di mercato (cfr. Cass., 21 aprile 1983, n. 2743).

Il "Codice" impone anche alcuni comportamenti positivi per rendere più corretti i rapporti tra le imprese di spedizione, per quanto attiene ai rapporti con i corrispondenti, imponendo che essi siano ispirati a correttezza ed al più puntuale e rigoroso rispetto di tutti gli obblighi e gli impegni assunti in forma scritta o verbale, presupposto di un'attiva collaborazione, e strumento indispensabile di sviluppo.

Alle stesse finalità è ispirata anche la disposizione che impone l'astensione da qualsiasi iniziativa unilaterale nei confronti del cliente (soprattutto per quanto attiene al pagamento dei corrispettivi) in caso di mandato conferito a più spedizionieri.

Infine le imprese sono invitate a comunicare a Fedespedi tutti i dati da essa eventualmente richiesti per redigere statistiche e/o studi settoriali, in quanto lo sviluppo del mercato impone la disponibilità di un quadro sempre aggiornato dei dati ad esso inerenti.

L'articolo 4 del Codice disciplina le modalità di concreto svolgimento del mandato assunto dall'impresa di spedizione secondo le disposizioni dell'articolo 2.

Le disposizioni del codice evidenziano la necessità della stipulazione di contratti in forma scritta al fine di meglio identificare (e limitare) le obbligazioni assunte, eliminando o, quanto meno, riducendo il numero delle possibili controversie proponibili da parte del cliente .

Per agevolare tale politica è stato redatto il modello contrattuale allegato sub "B", diretto a consentire una più incisiva tutela della posizione contrattuale dello spedizioniere, specie per quanto concerne l'individuazione e la quantificazione delle sue responsabilità, dal momento che le disposizioni normative vigenti non prevedono in materia alcun limite di responsabilità, lasciando peraltro spazio al proposito a limitazioni pattizie.

Quando il mandato non risulti conferito in forma scritta, l'impresa di spedizione è tenuta a comunicare al cliente tutte le condizioni ad esso inerenti, in applicazione del principio di correttezza e trasparenza che deve permeare tutti i rapporti con il cliente stesso.

La preferenza accordata al contratto scritto è giustificata anche in relazione alla possibilità di predisporre l'elenco dei clienti inadempienti, per realizzare il quale, peraltro, appare corretto ottenere la loro espressa autorizzazione preventiva.

Il contratto scritto consente inoltre una maggiore chiarezza nei confronti del mandante e, soprattutto, un'esatta individuazione delle obbligazioni rispettivamente assunte dalle parti anche per conseguire una concreta diminuzione del contenzioso.

Un'altra disposizione fondamentale a tutela dell'impresa di spedizione, diretta anche a sviluppare la concorrenza in modo corretto, è quella con la quale viene imposto all'impresa di richiedere al cliente la somministrazione dei mezzi necessari per l'espletamento del mandato (con particolare riferimento alle somme che devono essere versate a terzi) prima della sua esecuzione, in quanto tale precauzione è troppo spesso trascurata e ciò si risolve, al di là di ogni altra considerazione, in una forma di concorrenza sleale.

Al fine di tutelare gli interessi della categoria, nell'ambito di un generale principio di diligenza e correttezza, migliorando i rapporti con il cliente, il Codice prevede l'adozione, da parte dello spedizioniere, in relazione ad ogni tipo di trasporto, di documenti nazionali o internazionali conformi alla natura del mandato (es. lettera di vettura CMR; polizza FIATA).

Nella predisposizione di tali documenti l'impresa di spedizioni dovrà rispettare le "Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari" predisposte dalla Camera di Commercio Internazionale, che corrispondono a "prassi" commerciali universalmente accettate, divenute come tali vincolanti anche per il sistema bancario.

I documenti di trasporto, oltre ad eliminare rischi di incertezze e confusioni in ordine alle obbligazioni assunte dalle parti, consentono di predeterminare, in caso di danni o ritardi, l'entità del risarcimento, eliminando il rischio di un'eccessiva esposizione dell'impresa di spedizione.

Agli effetti di un corretto rapporto con il cliente (con particolare riferimento alla salvaguardia dei suoi interessi e diritti), ed al fine di evitare un aggravio di responsabilità per l'impresa di spedizione, il Codice richiama l'esigenza di formulare tempestive e congrue riserve in ordine allo stato ed alle condizioni delle merci.

A questo proposito è opportuno sottolineare la necessità che tutti i dipendenti dell'impresa di spedizioni vengano resi edotti della funzione assolta dalle riserve e dell'esigenza di una loro corretta formulazione, in modo tale da evitare errori e omissioni.

Per garantire il soddisfacimento dei diritti del cliente in presenza di danni alle merci, è opportuno che ogni impresa di spedizione stipuli idonee coperture assicurative con compagnie meritevoli di affidamento (e quindi, preferibilmente, con compagnie di rilevanza nazionale e/o internazionale): nel sistema delineato dal Codice, che si basa sostanzialmente su una corretta applicazione dei limiti di responsabilità previsti dai documenti di trasporto nazionali ed internazionali, tale prassi dovrebbe risultare facilitata dalla possibilità di individuare a priori i limiti di responsabilità applicabili ad ogni contratto e, conseguentemente, il rischio assicurabile.

Questa disposizione consente quindi di delineare un sistema in cui tutte le parti conoscono preventivamente i rischi che fanno loro capo nell'esecuzione del contratto consentendo una maggiore certezza ed una più rigorosa correttezza del rapporto.

Il codice sancisce anche l'obbligo dello spedizioniere di predisporre per ogni mandato un fascicolo che contenga l'intera cronistoria della pratica, in modo tale da poter sempre risalire alla genesi del rapporto ed a tutte le circostanze inerenti alla sua concreta esecuzione.

Tale dossier, che potrà anche essere tenuto in forma elettronica (e sarebbe forse auspicabile un utilizzo più esteso di tale tecnologia, che permette di contenere i costi e di conseguire livelli di efficienza assai più elevati), si propone una maggiore razionalità dell'impresa, consentendo di verificare per ogni pratica le modalità secondo cui essa si è sviluppata.

Il Codice impone infine, con una norma di chiusura dell'intero sistema, il rispetto di tutta la normativa vigente, con particolare riferimento a quella diretta alla tutela della salute, dell'ambiente e dei consumatori: la rilevanza di tale norma non deve essere sottovalutata, ove si consideri che, in base ad essa, lo spedizioniere che non dovesse rispettare le disposizioni di legge relative all'attività da lui svolta, sarebbe passibile (oltre alle conseguenze espressamente dettate dalle singole disposizioni di legge) anche di un procedimento disciplinare.

Le disposizioni finali contenute nell'articolo 5 impegnano invece Fedespedi ad ottenere una disciplina più attuale e coerente dell'attività di spedizione, anche al fine di migliorare il livello qualitativo della categoria.

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Bruxelles
Tavola rotonda con rappresentanti delle istituzioni dell'Unione Europea
Joe Kramek sarà il prossimo presidente e CEO del World Shipping Council
Joe Kramek sarà il prossimo presidente e CEO del World Shipping Council
Washington/Bruxelles/Londra/Singapore
Subentrerà a fine luglio a Butler quando quest'ultimo andrà in pensione
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Anversa-Zeebrugge è cresciuto del +2,4%
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Anversa-Zeebrugge è cresciuto del +2,4%
Anversa
In aumento i container. Diminuzione degli altri carichi. I porti belgi, olandesi e tedeschi esortano i governi europei a far sì che le industrie rimangano in Europa
Partnership di HD Hyundai Heavy Industries e Anduril Industries nel campo della difesa marittima
Orange County/Seul
Previsti la progettazione, lo sviluppo e la produzione di nuovi tipi di sistemi navali autonomi
d'Amico International Shipping ordina due nuove navi cisterna LR1
Lussemburgo
Commessa al cantiere navale cinese Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co.
Global Infrastructure Partners rinuncia ad acquisire il 49% della malese MMC Port Holdings
New York
CMA CGM Air Cargo annuncia la sua prima linea transpacifica
Marsiglia
Tra l'estate e l'inizio del prossimo anno verranno presi in consegna tre aeromobili
Nel 2023 nuovo record storico annuale di traffico marittimo negli Stretti di Malacca e di Singapore
Nel 2023 nuovo record storico annuale di traffico marittimo negli Stretti di Malacca e di Singapore
Port Klang
Il precedente picco massimo era stato raggiunto nel 2018
HMM annuncia il quasi raddoppio della capacità della flotta entro il 2030
Seul
Previsti incrementi del +63% dei volumi trasportabili dalle portacontainer e del +95% nel settore delle rinfuse
Nel primo trimestre del 2024 il porto di Singapore ha movimentato dieci milioni di container (+10,7%)
Nel primo trimestre del 2024 il porto di Singapore ha movimentato dieci milioni di container (+10,7%)
Singapore
Il traffico complessivo delle merci è aumentato del +7,6%
L'Iran ha dato il via all'attacco a Israele con il sequestro della portacontainer MSC Aries
Londra/Manila
Le Aziende informano
ABB fornirà la sua soluzione per il Cold - Ironing nel Porto Internazionale di Portsmouth
Al via i lavori per la realizzazione del nuovo container terminal veneziano di Porto Marghera
Al via i lavori per la realizzazione del nuovo container terminal veneziano di Porto Marghera
Venezia
Potrà accogliere navi Panamax e avrà una capacità di traffico annua di un milione di teu
Il Senato francese ha approvato una proposta di legge per limitare il diritto di sciopero nei trasporti
Il Senato francese ha approvato una proposta di legge per limitare il diritto di sciopero nei trasporti
Lo scorso anno il traffico dei container a Malta è diminuito del -11,4%
Lo scorso anno il traffico dei container a Malta è diminuito del -11,4%
La Valletta
Crocieristi in crescita del +59,1%
Approvata dalla Commissione Trasporti del Congresso spagnolo una proposta per migliorare la competitività del Registro navale REC
Madrid
Plauso dell'ANAVE. Il numero di navi mercantili di bandiera nazionale è sceso al minimo storico
In crescita gli attacchi dei pirati contro le navi
In crescita gli attacchi dei pirati contro le navi
Londra
Recrudescenza della pirateria somala
Assarmatori, bene il decreto che delega le verifiche di sicurezza ad organismi riconosciuti
Roma
Messina: un concreto passo avanti nell'ottica di una sempre maggiore competitività della bandiera italiana
Le Aziende informano
Protocollo d'intesa tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e l'Escola Europea di Intermodal Transport
Il traffico marittimo nel canale di Panama dovrebbe gradualmente normalizzarsi da qui al 2025
Balboa
L'inizio della stagione delle piogge, atteso a fine mese, dovrebbe consentire di elevare da 27 a 36 il numero di transiti delle navi
Lo scorso anno sulle navi da crociera mondiali si è imbarcato il numero record di 31,7 milioni di passeggeri (+55,4%)
Lo scorso anno sulle navi da crociera mondiali si è imbarcato il numero record di 31,7 milioni di passeggeri (+55,4%)
Miami
Superato il picco storico dell'anno pre-pandemia del 2019
Aggiornamento delle norme che disciplinano il servizio di ormeggio
Roma
Ok del governo al decreto che istituisce la società pubblica per gestire le autostrade statali a pedaggio
Accordo tra Mercitalia Logistics e Logtainer per lo sviluppo di servizi intermodali che integrano trasporto su ferro, gomma e mare
DFDS compra l'intero network di servizi di autotrasporto tra la Turchia e l'Europa della Ekol Logistics
Copenaghen
Transazione del valore di 260 milioni di euro
Quest'anno nei porti italiani sono attesi 13,8 milioni di crocieristi
Africa Morocco Link ha cambiato proprietà
Casablanca/Atene
Il 51% del capitale è passato da Bank of Africa a CTM e il 49% da Attica a Stena Line
NCL ordina a Fincantieri quattro nuove navi da crociera con lettera di intenti per altre quattro unità
Miami
Quattro unità da 77mila-86mila tsl e quattro da 200mila tsl verranno consegnate tra il 2026 e il 2036
SEA Europe chiede all'UE la definizione urgente di una strategia industriale marittima
Bruxelles
Tytgat: entro il 2035 vogliamo fornire diecimila navi sostenibili e digitalizzate ai settori chiave della blue economy europea
Le navi di MSC rafforzeranno i collegamenti marittimi della Georgia con il Nord Africa e la Spagna
Batumi
Nuova rotazione attraverso gli hub di Gioia Tauro e Marsaxlokk
Nel porto di Napoli è arrivato il nuovo bacino di carenaggio galleggiante
Nel porto di Napoli è arrivato il nuovo bacino di carenaggio galleggiante
Napoli
Prevista la lavorazione di 20-25 navi ogni anno
La Svizzera finanzierà la costruzione di un terminal intermodale a Domodossola
Berna
Sovvenzione di 38,8 milioni di franchi all'investimento di 67,7 milioni previsto dalla tedesca CargoBeamer
Convocato per il 23 aprile un incontro al MIT sui lavoratori portuali ex TCT
Taranto
I sindacati avevano sollecitati chiarimenti sul futuro dei 330 iscritti alla Taranto Port Workers Agency
Il molo di Levante esterno del porto di Arbatax è tornato pienamente operativo
Cagliari
Nell'agosto 2020 era stato urtato dal traghetto “Bithia”
Il porto di Los Angeles ha chiuso il primo trimestre con una crescita del +29,6% del traffico dei container
Los Angeles
Prevista una prosecuzione del trend positivo
Stabile il valore dei ricavi di ABB nel primo trimestre
Zurigo
I nuovi ordini sono calti del -5,0%. A fine luglio Rosengren lascerà la carica di CEO a Wierod
La crisi della Cooperativa Unica Lavoratori del Porto Flavio Gioia ufficializzata alle istituzioni e ai sindacati
Salerno
USB Mare e Porti, quello che sta succedendo nel porto di Salerno è frutto delle pressioni degli armatori
Euronav vende la propria società di ship management alla Anglo-Eastern
Anversa/Hong Kong
Gestisce la flotta di navi cisterna della compagnia di Anversa
Genova Industrie Navali ha acquisito una chiatta sommergibile della capacità di carico di 14.000 tonnellate
Genova
Può essere impiegata anche come bacino galleggiante per il varo di manufatti fino a 9.800 tonnellate
Venice Cold Stores & Logistics ottiene la qualifica di deposito fiscale per vini e spumanti
Venezia
Ampliamento dei servizi offerti alle imprese del settore vitivinicolo
Gasparato sollecita ad esentare gli immobili degli interporti dal pagamento dell'Imu
Nola
Il presidente dell'Unione Interporti Riuniti ha avvertito che con i cantieri PNRR l'intermodalità ferroviaria è a rischio
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Hapag-Lloyd programma futuri investimenti per espandere l'attività nei settori dei terminal e dell'intermodalità
Amburgo
Tra i mercati, la compagnia incentra l'attenzione su Africa, India, sud-est asiatico e Pacifico
Istituito un consorzio per decarbonizzare i trasporti sulla rotta del Pacifico settentrionale
Vancouver
È formato da nove imprese ed enti ed è aperto ad altri partner
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico dei container nel porto di Long Beach è aumentato del +16,4%
Long Beach
A marzo l'incremento è stato del +8,3%
Consegna dei lavori di consolidamento della diga foranea del porto di Catania
Catania
Appalto del valore di 75 milioni di euro
Piano per migliorare a Genova e Savona i collegamenti delle ferrovie con terminal crociere e aeroporto
Genova
È stato presentato oggi nel capoluogo ligure
Dal 10 al 12 maggio alla Spezia si terrà “DePortibus - Il festival dei porti che collegano il mondo”
La Spezia
Il programma prevede eventi tecnici e proposte culturali
Nel porto keniano di Lamu sono arrivate tre nuove gru STS
Mombasa
Potranno lavorare su portacontainer della capacità di oltre 18mila teu
Cento nuovi camion IVECO alimentati ad HVO nella flotta della Smet
Torino
Verranno presi in consegna nel corso di quest'anno
Nei primi tre mesi di quest'anno le merci trasportate su rotaia tra Cina ed Europa sono aumentate del +10%
Pechino
Operati 4.541 treni (+9%)
Nel primo trimestre del 2024 il traffico dei container nel porto di Hong Kong è calato del -2,3%
Hong Kong
A marzo la flessione è stata del -10,6%
Il terminale di rigassificazione FSRU Toscana ha lasciato Livorno diretto a Genova
Livorno
Nello scalo ligure e poi a Marsiglia verranno effettuati interventi di manutenzione
Confermata a Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova la concessione dei servizi di rimorchio nel porto di Genova
Genova
Previsti investimenti per 35 milioni di euro per rinnovare la flotta
Nel primo trimestre del 2024 i ricavi della OOIL sono diminuiti del -9,0%
Hong Kong
I container trasportati dalla flotta della OOCL sono aumentati del +3,4%
Mattioli (Federazione del Mare) rilancia il ruolo propulsivo dei cluster marittimi
Roma
Oggi si celebra la Giornata Nazionale del Mare e della cultura marinara
Nel primo trimestre del 2024 i ricavi di Yang Ming e WHL sono cresciuti del +18,5% e +8,1%
Keelung/Taipei
A marzo gli incrementi sono stati pari rispettivamente a +20,3% e +8,6%
Nel 2023 il traffico merci movimentato dal gruppo Ferrovie dello Stato è calato del -2,0%
Roma
Il Polo Logistica ha registrato una perdita netta di -80 milioni di euro, in miglioramento di 63 milioni
Porto di Genova, inaugurati nuovi locali di Stella Maris presso Stazioni Marittime
Genova
Sono destinati al benessere e alla socializzazione dei marittimi in transito nella Superba
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
L'11 aprile partirà la sesta edizione degli “Italian Port Days”
Roma
Anche quest'anno il progetto è stato diviso in due sessioni: la prima in primavera e la seconda dal 20 settembre al 20 ottobre
Il 16 aprile a Nola il convegno nazionale dell'Unione Interporti Riuniti
Nola
Evento “Interporti al centro. Una rete strategica per l'Italia”
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RASSEGNA STAMPA
Iran says MSC Aries vessel seized for 'violating maritime laws'
(Reuters)
Le transport maritime national navigue à vue
(Aujourd'hui Le Maroc)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Mario Mattioli
Roma, 27 ottobre 2023
››› Archivio
La tedesca Dachser ha acquisito la connazionale Brummer Logistik
Kempten
L'azienda è specializzata nella logistica dei prodotti deperibili
Nel primo trimestre del 2024 i ricavi della Evergreen sono aumentati del +32,6%
Taipei
A marzo l'incremento è stato del +36,5%
Patto di cooperazione tra le associazioni dei porti e delle compagnie traghetto della Grecia
Il Pireo
Tra le attività, accertarsi che le banchine portuali siano adeguate alle nuove tecnologie navali
Nel 2023 il traffico delle merci nei porti del Lazio è calato del -5,7%. Record delle crociere
Civitavecchia
Passeggeri dei servizi di linea in crescita del +10,0%
RINA collaborerà allo sviluppo sostenibile dei porti e dello shipping dell'Indonesia
Genova
Contratto con la Banca Mondiale
A Udine l'Officina Manutenzione Rotabili di FVG Rail è stata dotata di un tornio in fossa
Udine
Ok dell'assemblea di Interporto Padova alla fusione per incorporazione del Consorzio Zip
Padova
Aumento di capitale di oltre 7,8 milioni di euro suddiviso tra Comune, Provincia e Camera di Commercio
La turca Arkas ordina quattro portacontainer da 4.300 teu a Guangzhou Wenchong Shipyard
Izmir
Al via un investimento di 240 milioni di dollari
Deutsche Bahn avrebbe sollecitato un gruppo di potenziali offerenti a presentare proposte per acquisire DB Schenker
New York
L'invito rivolto, tra gli altri, a DSV, Maersk e MSC
Interferry chiede ai governi di usare gli introiti della carbon tax per dotare le banchine portuali del cold ironing
Victoria
Corrigan: «imperativo che l'estesa installazione di impianti OPS sia intrapresa con urgenza»
Corsi di formazione per gli equipaggi di GNV per evitare le collisioni con cetacei e tartarughe marine
Genova
Realizzati assieme all'ente di ricerca Fondazione CIMA, promuovono anche la tutela della biodiversità
DP World e Rumo realizzeranno un nuovo terminal per cereali e fertilizzanti nel porto di Santos
Curitiba/Dubai
Previsto un investimento di quasi 500 milioni di dollari
La singaporiana ONE ristrutturerà il servizio feeder tra l'Adriatico e l'Egitto
Singapore
Verranno inclusi scali a Trieste e al Pireo
Oltre 700mila crocieristi approdati nel 2023 alla Spezia hanno speso complessivamente 71,2 milioni di euro
La Spezia
Il 68,3% di questa somma per l'acquisto dei tour organizzati
Nuovi servizi ferroviari di Rail Cargo Group tra l'Austria, la Germania e l'Italia
Vienna
Incremento della frequenza delle partenze sulla linea Duisburg-Villach-Lubiana
Altre cinque gru di banchina ULCV per il porto malese di Tanjung Pelepas
Gelang Patah
Sono state ordinate alla cinese ZPMC
L'11 aprile partirà la sesta edizione degli “Italian Port Days”
Roma
Anche quest'anno il progetto è stato diviso in due sessioni: la prima in primavera e la seconda dal 20 settembre al 20 ottobre
I sistemi di guida autonoma garantiscono benefici alle società di autotrasporto e ai conducenti, assicurano dalla Cina
Shanghai
Deshun Logistics sperimenta le tecnologie di Inceptio Technology in viaggi commerciali
Nel primo bimestre del 2024 il traffico delle merci nel porto di Taranto è diminuito del -7,8%
Taranto
Decisa flessione dl -22,4% a febbraio
Domani al via i tre giorni di sciopero per il contratto dei lavoratori portuali
Roma
Venerdì a Genova si terrà una manifestazione nazionale
Il 16 aprile a Nola il convegno nazionale dell'Unione Interporti Riuniti
Nola
Evento “Interporti al centro. Una rete strategica per l'Italia”
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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