testata inforMARE
Cerca
4 novembre 2026 - Anno XXX
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
11:32 GMT+1
LinkedInXFacebook
La Commissione Europea ha prorogato di cinque anni le esenzioni previste nel 1995 per i consorzi armatoriali che operano nel trasporto marittimo di merci
Le esenzioni previste dal Regolamento comunitario 870/95 sono applicate automaticamente ai consorzi che rappresentano una quota inferiore al 30% del mercato
26 aprile 2000
La Commissione Europea, su proposta del commissario UE alla Concorrenza Mario Monti, ha prorogato di cinque anni il pacchetto di esenzioni che consente alle compagnie di navigazione di stabilire accordi armatoriali relativi al trasporto marittimo di merci. La normativa, che non riguarda il trasporto di passeggeri, era stata adottata nel 1995 (Regolamento 870/95) ed aveva validità quinquennale.

Il Regolamento 870/95, che riportiamo di seguito, consente la formazione di accordi armatoriali che permettano alle compagnie di navigazione di razionalizzare i propri servizi e di realizzare economie di scala ed è applicato ai consorzi armatoriali che offrono servizi di linea internazionali in partenza o arrivo in uno o più porti dell'Unione Europea. La normativa prevede che le esenzioni, che proibiscono la fissazione di tariffe, siano applicabili automaticamente ai consorzi armatoriali che operano nell'ambito di una conferenza e rappresentano una quota inferiore al 30% del mercato (o del 35% se operano al di fuori di una conferenza). Per gli accordi che superano questo limite ma rappresentano una quota inferiore al 50% del mercato è prevista comunque l'applicazione delle esenzioni se la Commissione Europea non si oppone entro sei mesi dalla notifica della formazione dell'accordo. Gli altri casi devono invece essere sottoposti all'approvazione della Commissione.








Regolamento (CE) n. 870/95 della Commissione, del 20 aprile 1995, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi), in forza del regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 089 del 21/04/1995 PAG. 0007 - 0014



Testo:

REGOLAMENTO (CE) N. 870/95 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 1995 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi), in forza del regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (1), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 1,
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),
sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi,
(1) considerando che talune categorie di accordi, di decisioni o di pratiche concordate tra compagnie marittime di linea riguardanti l'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea (consorzi), tramite la cooperazione che determinano tra le compagnie marittime partecipanti, possono avere l'effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune e di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che possono pertanto incorrere nel divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato;
(2) considerando che, dall'esame degli accordi di consorzio effettuato dalla Commissione, risulta tuttavia che in numerosi casi essi possono essere normalmente considerati conformi all'articolo 85, paragrafo 3 e che occorre definire tale categoria di consorzi;
(3) considerando che la Commissione ha preso in debita considerazione la specificità dei trasporti marittimi; che tale specificità costituirà per la Commissione un importante fattore di valutazione anche per l'eventuale esame di consorzi esulanti dal campo d'applicazione della presente esenzione per categoria;
(4) considerando che i consorzi, quali definiti nel presente regolamento, contribuiscono in generale al miglioramento della produttività e della qualità dei servizi di linea offerti, grazie alla razionalizzazione delle attività delle compagnie consorziate che essi comportano e grazie alle economie di scala che essi consentono di ottenere nell'esercizio delle navi e degli impianti portuali; che essi contribuiscono altresì a promuovere il progresso tecnico ed economico, agevolando ed incoraggiando lo sviluppo dell'utilizzazione dei « container » nonché un impiego più efficace della capacità delle navi;
(5) considerando che gli utenti dei servizi di trasporto marittimo offerti dai consorzi fruiscono generalmente di una congrua parte dei vantaggi risultanti dalla maggior produttività e dalla migliore qualità del servizio, ottenute grazie al consorzio; che tali vantaggi possono consistere, tra l'altro, in un aumento della frequenza dei viaggi e degli scali o in una loro migliore organizzazione, nonché in una qualità più elevata ed in una maggiore personalizzazione dei servizi offerti, grazie all'impiego di imbarcazioni e di attrezzature, portuali e di altro genere più moderne; che tuttavia gli utenti possono effettivamente usufruirne soltanto qualora esista una sufficiente concorrenza nei traffici in cui operano i consorzi;
(6) considerando che è pertanto necessario concedere a tali accordi un'esenzione per categoria, a condizione che essi non diano alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale del traffico di cui trattasi; che, allo scopo di prendere in considerazione il persistere di una situazione fluttuante del mercato dei trasporti marittimi e le frequenti modifiche apportate dalle parti alle clausole degli accordi di consorzio o alle attività che esse svolgono nel loro ambito, il presente regolamento è inteso a precisare le condizioni che i consorzi debbono rispettare per poter usufruire dell'esenzione per categoria loro concessa;
(7) considerando che una delle caratteristiche essenziali inerenti alla natura di un consorzio, al fine di organizzare ed effettuare un servizio in comune, è quella di procedere ad aggiustamenti di capacità; che ciò non avviene in caso di mancato impiego di una certa percentuale delle capacità delle navi utilizzate nell'ambito di un consorzio;
(8) considerando che l'esenzione per categoria accordata dal presente regolamento si applica sia ai consorzi che operano all'interno di una conferenza marittima, sia ai consorzi che operano al di fuori di questa, eccezion fatta per una loro eventuale attività di determinazione comune dei noli;
(9) considerando che l'attività di determinazione dei prezzi rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio (1), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; che i membri di un consorzio che intendono fissare i prezzi in comune ma non soddisfano i criteri di detto regolamento devono chiedere un'esenzione individuale;
(10) considerando che le prime condizioni alle quali deve essere subordinata l'esenzione per categoria devono garantire che una congrua parte dei vantaggi derivanti dall'aumento di efficacia e degli altri vantaggi offerti dai consorzi possa ripercuotersi sugli utenti dei servizi di trasporto;
(11) considerando che tale condizione, imposta dall'articolo 85, paragrafo 3, deve considerarsi soddisfatta quando si verifichino una o più delle situazioni qui di seguito descritte:
- esistenza tra i membri della conferenza in cui opera il consorzio di una concorrenza effettiva in materia di prezzi grazie all'azione tariffaria indipendente (« independent rate action »);
- esistenza all'interno della Conferenza in cui opera il consorzio di un grado sufficiente di concorrenza effetti tra i consorziati e gli altri membri della conferenza non consorziati in materia di servizi offerti, in quanto l'accordo di conferenza consente espressamente al consorzio di offrire accordi propri sui servizi, relativi ad esempio all'offerta, da parte del solo consorzio, di un servizio « just in time delivery » o di un « Electronic data interchange » (EDI) perfezionato che consenta di indicare in ogni momento agli utenti dove si trovano le loro merci, oppure alla maggiore frequenza dei collegamenti e degli scali del servizio offerto dal consorzio rispetto a quello offerto dalla conferenza;
- concorrenza effettiva, reale o potenziale, tra compagnie non consorziate ed i membri del consorzio indipendentemente dall'esistenza di una conferenza operante nel traffico;
(12) considerando che, al fine di rispettare la disposizione dell'articolo 85, paragrafo 3, deve essere altresì prevista una condizione che miri a promuovere la concorrenza individuale per la qualità del servizio tra i consorziati nonché tra questi ultimi e le altre compagnie marittime attive nel traffico;
(13) considerando che sarebbe opportuno imporre una condizione intesa ad impedire che i consorzi nonché i loro membri applichino, su una stessa linea, prezzi e condizioni di trasporto diversi, semplicemente in funzione del paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati, provocando in tal modo in seno alla Comunità sviamenti di traffico pregiudizievoli per determinati porti, caricatori, trasportatori o ausiliari di trasporto, a meno che i prezzi o le condizioni possano giustificarsi sotto l'aspetto economico;
(14) considerando che le condizioni previste dovrebbero inoltre mirare ad impedire che i consorzi applichino restrizioni di concorrenza non indispensabili per conseguire gli obiettivi che giustificano il rilascio dell'esenzione; che a tal fine gli accordi di consorzio devono contenere una disposizione che attribuisca ad ogni compagnia marittima, partecipante a tali accordi, la facoltà di recedere dal consorzio dando adeguato preavviso; considerando tuttavia che, per i consorzi fortemente integrati o con alto grado di investimenti, occorre prevedere un periodo di preavviso più lungo per tener conto degli investimenti ingenti effettuati per costituirli e delle maggiori difficoltà di riorganizzazione in caso di recesso di uno dei loro membri; che è altresì opportuno prevedere che, qualora il consorzio operi con una struttura commerciale comune, ad ogni consorziato sia riconosciuto il diritto di attuare un'immissione in commercio indipendente, previo adeguato preavviso;
(15) considerando che l'esenzione deve essere limitata ai consorzi che non rendono possibile l'eliminazione della concorrenza per una parte sostanziale dei servizi interessati;
(16) considerando che, ai fini dell'esenzione per categoria, è opportuno riferirsi, per motivi di certezza del diritto, alla parte di traffico diretto del consorzio fra le coppie di porti da esso servite calcolata in base all'insieme dei porti da esso serviti, considerato globalmente;
(17) considerando peraltro che, per valutare l'esistenza di una concorrenza reale ed effettiva, ai fini di un'esenzione individuale, ocorre prendere in considerazione non soltanto il traffico diretto fra le coppie di porti servite da un consorzio, ma anche l'eventuale concorrenza di altri servizi marittimi di linea a partire da porti sostituibili a quelli del consorzio e, se del caso, di altri modi di trasporto;
(18) considerando che l'esenzione per categoria concessa dal presente regolamento si applica dunque soltanto a condizione che la parte di traffico detenuta dai consorzi non superi un determinato ordine di grandezza;
(19) considerando che per i consorzi che operano nell'ambito di una conferenza deve essere prevista una quota di traffico più ridotta per il fatto che gli accordi di consorzio si sovrappongono ad un accordo restrittivo già esistente nel traffico;
(20) considerando che è tuttavia opportuno offrire una procedura semplificata ai consorzi che superano di una determinata percentuale i limiti fissati nel presente regolamento, ma che restano soggetti ad una concorrenza effettiva nel traffico in cui operano, affinché possano beneficiare della certezza del diritto offerta da un'esenzione per categoria; che una tale procedura deve nello stesso tempo permettere alla Commissione di esercitare una vigilanza efficace e di semplificare il controllo amministrativo delle intese;
(21) considerando che i consorzi che superano detti limiti possono peraltro beneficiare di un'esenzione mediante decisioni individuali, qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, tenuto conto degli aspetti specifici dei trasporti marittimi;
(22) considerando che il presente regolamento si applica unicamente all'accordo concluso tra i membri di un consorzio e che, di conseguenza, l'esenzione per categoria non copre gli accordi restrittivi di concorrenza conclusi fra consorzi oppure uno o più dei loro membri ed altre compagnie; che non contempla neppure gli accordi restrittivi di concorrenza tra diversi consorzi operanti sullo stesso traffico o tra membri di detti consorzi;
(23) considerando che è altresì necessario subordinare l'esenzione a taluni obblighi; che gli utenti dei servizi di trasporto devono in ogni momento poter avere conoscenza delle condizioni dei servizi di trasporto marittimo esercitati in comune dai consorziati; che deve essere prevista una procedura di consultazioni reali ed effettive tra i consorzi e gli utenti del servizio di trasporto sulle attività oggetto degli accordi; che il presente regolamento deve inoltre precisare che cosa debba intendersi per consultazioni reali ed effettive e definire le principali fasi procedurali che debbono essere seguite nell'ambito di tali consultazioni; che tale obbligo di consultazione, limitato alle attività proprie esercitate dai consorzi, è previsto tenuto conto dell'attuale situazione di apertura del mercato di cui trattasi; che, in caso di modificazione del presente regolamento, detto obbligo dovrà essere riesaminato alla luce dell'evoluzione del mercato;
(24) considerando che le suddette consultazioni sono intese a garantire un funzionamento dei servizi di trasporto marittimo più efficace e che tenga conto dei bisogni degli utenti; che di conseguenza è opportuno esentare talune intese eventualmente risultanti da tali consultazioni;
(25) considerando che, ai fini del presente regolamento, la nozione di forza maggiore è quella che risulta dalla giurisprudenza costante dalla Corte di giustizia delle Comunità europee;
(26) considerando che occorre prevedere la comunicazione immediata alla Commissione dei lodi arbitrali e delle raccomandazioni di conciliatori accettate dalle parti, in modo da permettere alla Commissione di verificare che essi non esentano i consorzi dalle condizioni e obbligazioni previste dal presente regolamento e che i consorzi non trasgrediscono così le disposizioni degli articoli 85 e 86;
(27) considerando che è opportuno prevedere, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 479/92, che il presente regolamento si applichi con effetto retroattivo agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate già esistenti alla data della sua entrata in vigore, purché soddisfino le condizioni e gli obblighi fissati nel regolamento stesso;
(28) considerando che è opportuno prevedere l'inapplicabilità, per un periodo determinato dal presente regolamento, del divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato agli accordi di consorzio esistenti alla data della sua entrata in vigore che non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, quali precisate nel presente regolamento, qualora detti accordi vengano modificati entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, in modo da conformarli alle condizioni fissate, qualora tali modifiche vengano comunicate alla Commissione;
(29) considerando che occorre prevedere un trattamento equo e positivo per i consorzi esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento che, pur superando i limiti di quota di mercato ivi richiesti ai fini di un'esenzione, soddisfano le altre condizioni prescritte dal presente regolamento;
(30) considerando che è opportuno prevedere, in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 479/92, i casi in cui la Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione per categoria;
(31) considerando che gli accordi automaticamente esentati ai sensi del presente regolamento non devono essere oggetto di una domanda ex articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86; che ciononostante le imprese, in caso di fondato dubbio, potranno richiedere alla Commissione una dichiarazione sulla compatibilità dei loro accordi con il presente regolamento;
(32) considerando che il presente regolamento non osta all'applicazione dell'articolo 86 del trattato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


CAPO I

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:
- « consorzio »: un accordo concluso tra almeno due vettori esercenti una nave, che assicurano regolari servizi marittimi internazionali di linea per il trasporto di sole merci, principalmente in « container », su un determinato traffico, e il cui oggetto è quello di instaurare una cooperazione per l'esercizio in comune di un servizio di trasporto marittimo che migliori il servizio offerto, in assenza di consorzi, individualmente da ciascuno dei suoi membri allo scopo di razionalizzare le loro operazioni tramite accordi tecnici, operativi e/o commerciali, ad eccezione della determinazione dei prezzi;
- « trasporto marittimo di linea »: trasporto di merci eseguito regolarmente su una o più rotte specifiche tra diversi porti, con orari e date di viaggio preannunciati, ed accessibile, anche occasionalmente, a qualsiasi utente dietro corrispettivo;
- « patto sul servizio »: un patto contrattuale concluso tra uno o più utenti del servizio di trasporto ed un singolo consorziato o un consorzio, in base al quale, in contropartita dell'obbligo dell'utente di far trasportare una certa quantità di merci durante un periodo determinato, il consorziato o il consorzio si obbligano a fornirgli un servizio di una qualità determinata e personalizzata, appositamente adattato alle sue esigenze;
- « utente del trasporto »: qualsiasi impresa (per esempio caricatori, consegnatari, spedizionieri, ecc.) che abbia concluso o manifesti l'intenzione di concludere un accordo contrattuale con un consorzio (o con uno dei suoi membri) per il trasporto di merci, o qualsiasi associazione di caricatori o spedizionieri;
- « iniziativa tariffaria indipendente » (« indipendent rate action »): diritto, per una compagnia aderente ad una conferenza marittima, di offrire, in maniera occasionale e per merci particolari, dandone preavviso agli altri membri della conferenza, tariffe che differiscono da quelle che figurano nel tariffario della conferenza.

Articolo 2

Campo d'applicazione
Il presente regolamento riguarda soltanto i consorzi che assicurano servizi di trasporto marittimo internazionali di linea in partenza da o a destinazione di uno o più porti della Comunità.

CAPO II

ESENZIONI

Articolo 3

Accordi esentati
1. In forza dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e nel rispetto delle condizioni e degli obblighi di cui al presente regolamento, l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato è dichiarato inapplicabile alle attività indicate al paragrafo 2 del presente articolo, che rientrino negli accordi di consorzio quali definiti agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.
2. La dichiarazione di inapplicabilità riguarda unicamente le seguenti attività:
a) le operazioni relative all'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea, che possono comprendere unicamente le seguenti attività:
i) il coordinamento e/o la fissazione comune degli orari di viaggio nonché la determinazione dei porti di scalo,
ii) lo scambio, la vendita o il nolo incrociato di spazi o posti/container sulle navi,
iii) l'utilizzazione in comune (« pooling ») di navi e di impianti portuali,
iv) l'utilizzazione di uno o più uffici di esercizio congiunto,
v) la messa a disposizione di « container », « chassis » e altre attrezzature e/o i contratti di locazione, di « leasing » o di acquisto di dette attrezzature,
vi) l'utilizzazione di un sistema di scambio di dati informatizzati e/o di un sistema di documentazione comune;
b) aggiustamenti temporanei di capacità;
c) l'esercizio o l'uso in comune dei terminali portuali e i servizi connessi (per esempio servizi di carico e scarico e di stivaggio);
d) la partecipazione ad uno o più « pool » di tonnellaggio, di messa in comune degli introiti, di compartecipazione agli utili o alle perdite;
e) l'esercizio in comune dei diritti di voto detenuti dal consorzio nella conferenza alla quale partecipano i suoi membri, nella misura in cui la relativa votazione riguarda le attività proprie del consorzio;
f) una struttura di commercializzazione comune e/o il rilascio di una polizza di carico congiunta;
g) qualsiasi altra attività accessoria a quelle di cui alle lettere da a) a f) necessaria per il loro svolgimento.

Articolo 4

Non utilizzazione della capacità esistente
L'esenzione di cui all'articolo 3 non si applica ad un consorzio che preveda patti di non utilizzazione della capacità esistente, in base ai quali le linee marittime consorziate si astengono dall'impiegare una determinata percentuale della capacità delle navi utilizzate nell'ambito del consorzio.

CAPO III

CONDIZIONI DELL'ESECUZIONE

Articolo 5

Condizioni di base alle quali è subordinata l'esenzione
L'esenzione di cui all'articolo 3 si applica unicamente in presenza di una o più delle condizioni seguenti:
- esistenza di una concorrenza effettiva in materia di prezzi tra i membri della conferenza all'interno della quale opera il consorzio, in quanto i suoi membri sono autorizzati espressamente dall'accordo di conferenza, in forza di un obbligo legale o meno, a praticare l'iniziativa tariffaria indipendente su ogni nolo previsto dalla tariffa della conferenza;
- esistenza, all'interno della conferenza nella quale opera il consorzio, di un grado sufficiente di concorrenza effettiva tra i membri della conferenza in materia di servizi offerti, in quanto l'accordo di conferenza consente espressamente al consorzio di offrire accordi propri sui servizi, qualunque ne sia la natura, relativi alla frequenza ed alla qualità dei servizi di trasporto offerti, nonché di adattare liberamente, in qualsiasi momento, i servizi offerti, per rispondere alle richieste specifiche degli utenti dei servizi di trasporto;
- esistenza per i membri del consorzio di una concorrenza effettiva, reale o potenziale, da parte delle compagnie non consorziate, indipendentemente dalla presenza di una conferenza operante nel traffico.

Articolo 6

Condizioni relative alla quota di traffico
1. Per beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 3, un consorzio deve detenere, per i vari porti che serve, una quota inferiore al 30 % del traffico diretto calcolato in volume delle merci trasportate (tonnellate di carico o equivalente venti piedi) quando opera nell'ambito di una conferenza e inferiore al 35 % quando opera al di fuori di una conferenza.
2. L'esenzione prevista dall'articolo 3 continua ad applicarsi quando, durante un periodo di due anni di calendario consecutivi, la quota di traffico di cui a paragrafo 1 del presente articolo non viene superata di più di un decimo.
3. Quando le soglie previste dai paragrafi 1 e 2 sono superate, l'esenzione di cui all'articolo 3 continua ad applicarsi durante un periodo di sei mesi dalla fine dell'anno civile nel corso del quale è avvenuto il superamento. Questo periodo è di dodici mesi quando il superamento è imputabile al ritiro dal traffico di cui trattasi di un trasportatore marittimo non consorziato.

Articolo 7

Procedura di opposizione
1. Beneficiano del pari dell'esenzione prevista dagli articoli 3 e 10 i consorzi la cui quota di traffico supera il limite di cui all'articolo 6 senza peraltro superare il 50% del traffico diretto, a condizione che gli accordi in oggetto siano notificati alla Commissione a norma del regolamento (CEE) n. 4260/88 della Commissione (1) e che questa non si opponga all'esenzione entro il termine di sei mesi.
2. Il termine di sei mesi decorre dal giorno in cui la Commissione riceve la notificazione. Tuttavia, quando la notificazione è inviata mediante lettera raccomandata, tale termine decorre dalla data indicata dal timbro della posta del luogo di spedizione.
3. L'applicazione del paragrafo 1 è soggetta alle seguenti condizioni:
a) la notificazione o una comunicazione che l'accompagna deve riferirsi esplicitamente al presente articolo, e b) le informazioni da fornire mediante notificazione devono essere complete e conformi ai fatti.
4. Per quanto riguarda gli accordi già notificati al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere invocate in una comunicazione alla Commissione che si riferisca alla notificazione ed esplicitamente al presente articolo. Le disposizioni del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b) si applicano mutatis mutandis.
5. La Commissione può opporsi all'esenzione. Essa deve opporsi quando uno Stato membro ne fa richiesta entro tre mesi dalla data di trasmissione allo Stato membro della notificazione di cui al paragrafo 1 o della comunicazione di cui al paragrafo 4. La domanda deve basarsi su considerazioni relative alle regole di concorrenza del trattato.
6. La Commissione può ritirare l'opposizione all'esenzione in qualsiasi momento. Tuttavia, quando l'opposizione risulta dalla domanda di uno Stato membro e quest'ultimo non la ritira, la Commissione può ritirare l'opposizione soltanto dopo aver sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi.
7. Se la Commissione ritira l'opposizione in quanto le imprese interessate hanno comprovato la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, l'esenzione ha effetto dalla data della notificazione.
8. Se la Commissione ritira l'opposizione in quanto le imprese interessate hanno modificato l'accordo, per renderlo conforme alle condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, l'esenzione ha effetto dalla data alla quale hanno effetto le modificazioni.
9. In caso di opposizione da parte della Commissione, e qualora questa non la ritiri, gli effetti della notificazione sono disciplinati dalle disposizioni della sezione II del regolamento (CEE) n. 4056/86.

Articolo 8

Condizioni supplementari
Il beneficio delle esenzioni previste dagli articoli 3 e 10 è subordinato alle seguenti condizioni supplementari:
1) il consorzio deve dare la possibilità a ciascuno dei suoi membri di offrire, mediante un contratto individuale, patti sul servizio;
2) l'accordo di consorzio deve dare alle compagnie marittime che ne sono membri il diritto di recedere dal consorzio senza incorrere in alcuna penale finanziaria o di altra natura quale, in particolare, l'obbligo di cessare le loro attività di trasporto sul traffico abbinato o meno alla condizione di riprendere tali attività soltanto alla scadenza di un certo periodo di tempo. Tale diritto è collegato alla concessione di un termine massimo di preavviso di sei mesi, che può essere dato dopo un periodo iniziale di diciotto mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.
Tuttavia, per un consorzio fortemente integrato che comporta un « pool » di compartecipazione agli utili o alle perdite o implica un grado di investimento molto elevato risultante dall'acquisto o dal nolo di navi da parte dei suoi membri soprattutto per la sua costituzione, il termine massimo di preavviso è di sei mesi e può essere dato dopo un periodo iniziale di trenta mesi dall'entrata in vigore dell'accordo;
3) quando il consorzio opera con una struttura di commercializzazione comune, deve essere prevista la facoltà per ciascun membro del consorzio di attuare, senza incorrere in penali, una commercializzazione indipendente, mediante un termine massimo di preavviso di sei mesi;
4) né il consorzio, né le compagnie membri dei consorzi arrecano pregiudizio, all'interno del mercato comune, a taluni porti, utenti o vettori, applicando per il trasporto di merci identiche nella zona che rientra nell'accordo prezzi e condizioni che differiscono a seconda del paese d'origine o di destinazione o a seconda del porto di carico o di scarico, a meno che tali prezzi o condizioni, possano giustificarsi sul piano economico.

CAPO IV

OBBLIGHI

Articolo 9

Obblighi ai quali è subordinata l'esenzione
L'esenzione di cui all'articolo 3 è subordinata agli obblighi seguenti:
1) Tra gli utenti o le loro organizzazioni rappresentative e il consorzio si svolgono consultazioni reali ed effettive, al fine di trovare soluzioni su tutte le questioni importanti, a parte quelle di natura puramente operativa di minore importanza, relative alle condizioni e alla qualità dei servizi regolari di trasporto marittimo offerti dal consorzio o dai suoi membri.
Tali consultazioni hanno luogo ogniqualvolta siano richieste da una qualunque delle suddette parti.
Le consultazioni devono svolgersi prima dell'applicazione della misura oggetto delle medesime, salvo casi di forza maggiore. Se, per motivi di forza maggiore, i membri del consorzio sono costretti ad applicare una decisione prima che si siano svolte consultazioni, queste, qualora siano sollecitate, devono svolgersi entro i dieci giorni lavorativi a partire dalla richiesta. Non sarà data alcuna forma di pubblicità alla misura prima delle consultazioni salvo nei casi suddetti di forza maggiore, che dovranno allora essere indicati nel comunicato.
Le consultazioni comprendono le seguenti fasi:
a) il consorzio comunica per iscritto all'altra parte un'informazione dettagliata sulla questione oggetto della consultazione, prima dello svolgimento di quest'ultima;
b) si procede ad uno scambio di opinioni tra le parti per iscritto o nell'ambito di riunioni in cui i rappresentanti delle compagnie marittime consorziate e dei caricatori avranno il potere di concordare una posizione comune; le parti s'impegnano a fare il possibile per raggiungere una posizione comune;
c) qualora non possa essere raggiunta una posizione comune, nonostante la buona volontà delle due parti, si deve prender atto del disaccordo e annunciarlo pubblicamente. Ciascuna delle parti può portare tale disaccordo a conoscenza della Commissione;
d) se possibile di comune accordo tra le due parti, può essere stabilito un termine ragionevole entro cui concludere le consultazioni. Salvo casi eccezionali o accordo tra le parti, tale termine non può essere inferiore ad un mese.
2) Le condizioni dei servizi di trasporto marittimo offerti dal consorzio o dai suoi membri - ivi comprese quelle connesse alla qualità dei servizi - ed ogni modifica ad esse relativa devono essere fornite agli utenti che lo richiedano ad un prezzo ragionevole, e devono poter essere prese in visione gratuitamente, in qualunque momento, negli uffici delle compagnie di navigazione consorziate, del consorzio e dei loro agenti.
3) Il consorzio notifica senza indugio alla Commissione i lodi arbitrali e le raccomandazioni di conciliatori, accettati dalle parti, che risolvono controversie relative alle pratiche dei consorzi contemplate dal presente regolamento.
4) Il consorzio che intende avvalersi dell'applicazione del presente regolamento deve essere in grado di dimostrare alla Commissione, su richiesta di quest'ultima e con un preavviso di durata non inferiore ad un mese, e che sarà stabilita dalla Commissione in funzione dei singoli casi, la propria conformità alle condizioni e agli obblighi previsti dagli articoli da 5 a 8, ed ai punti 1 e 2 del presente articolo, e deve comunicarle entro tale termine l'accordo di consorzio di cui trattasi.

Articolo 10

Esenzione per le intese tra utenti e consorzi sull'utilizzazione di servizi di trasporto marittimo di linea
Sono esenti dal divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate tra gli utenti di trasporti o le loro organizzazioni rappresentative, da un lato, e il consorzio che beneficia dell'esenzione prevista dall'articolo 3, dall'altro, relativi alle condizioni ed alla qualità dei servizi di trasporto di linea offerti dal consorzio nonché a tutte le questioni generali connesse a tali servizi, purché siano frutto delle consultazioni di cui all'articolo 9, punto 1.

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 11

Segreto professionale
1. Le informazioni raccolte in applicazione degli articoli 7 e 9, punto 4, possono essere utilizzate ai soli fini contemplati dal presente regolamento.
2. La Commissione e le autorità degli Stati membri, nonché i loro funzionari e altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni da essi raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni generali o di studi che non comportano indicazioni individuali sulle imprese o associazioni di imprese.

Articolo 12

Revoca dell'esenzione per categoria
In conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 479/92, la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente reglamento qualora constati che, in un caso determinato, un accordo, una decisione o una pratica concordata, esenti ai sensi del presente regolamento, provocano ciononostante taluni effetti incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3 del trattato o sono vietati dall'articolo 86 del trattato, in particolare qualora:
1) su un traffico determinato la concorrenza esistente al di fuori della conferenza in cui opera il consorzio o al di fuori di un consorzio determinato non sia effettiva;
2) un consorzio non rispetti in modo reiterato gli obblighi di cui all'articolo 9;
3) un consorzio adotti un comportamento che abbia effetti incompatibili con l'articolo 86 del trattato;
4) detti effetti risultino da un lodo arbitrale.

Articolo 13

Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La sua validità è di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore.
Esso si applica con effetto retroattivo agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate esistenti alla data della sua entrata in vigore, purché a decorrere dal momento in cui risultavano soddisfatte le condizioni dell'esecuzione.
Per gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ma non conformi in tale data alle condizioni e agli obblighi ivi previsti, il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica per il periodo anteriore alle modificazioni loro apportate per renderli conformi a tali condizioni, purché tali modificazioni intervengano entro i sei mesi successivi a detta entrata in vigore e siano notificate alla Commissione entro lo stesso termine.
Tuttavia, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono beneficiare della procedura di opposizione prevista dall'articolo 7 i consorzi che, pur superando il limite relativo alla quota di traffico, soddisfano le altre condizioni prescritte dal presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1995.
Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1988, pag. 1.
(1) GU n. L 55 del 29. 2. 1992, pag. 3.
(2) GU n. C 63 dell'1. 3. 1994, pag. 8.
(3) GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4.
(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1988, pag. 1.

›››Archivio notizie
DALLA PRIMA PAGINA
Nel terzo trimestre le navi della ONE hanno trasportato volumi record di container
Singapore
I ricavi sono aumentati del +36,5%. Performance trainate dalla domanda di spedizioni transpacifiche
Canale di Suez, segnali di ripresa dei transiti navali a settembre
Canale di Suez, segnali di ripresa dei transiti navali a settembre
Ismailia
Persistono tuttavia i contraccolpi della crisi nel Mar Rosso
Taranto, la crisi siderurgica continua a pesare sul porto
Taranto, la crisi siderurgica continua a pesare sul porto
Taranto
Le rinfuse liquide sostengono i volumi, ma nei primi nove mesi del 2026 il traffico complessivo cala del 5,7%. Ancora volatile la movimentazione dei container
Dazi portuali USA sulle navi cinesi, la coalizione del commercio chiede la sospensione permanente
Washington
Centinaia di associazioni scrivono a Greer in vista della scadenza del 9 gennaio 2027. Tra loro il World Shipping Council
T&E, l'ETS diventi il motore degli investimenti per gli e-fuel di aerei e navi
Bruxelles
Le richieste dell'organizzazione per la revisione del sistema di scambio di quote: più risorse europee, un fondo dedicato e aste a doppio lato
Nella prima metà del 2026 il traffico delle merci nel porto di Livorno è calato del -3,6%
Livorno
Flessione anche per i porti elbani (-3,3%). In controtendenza il porto di Piombino con un +5,7%
Merci in discesa nei porti dell'Adriatico meridionale nei primi sei mesi del 2026
Bari
Il sistema perde 676mila tonnellate rispetto al 2025, quasi tutte tra i due scali maggiori
Nel terzo trimestre il traffico navale nel canale di Panama è risultato stabile
Panamá/Balboa
In crescita, tuttavia, il tonnellaggio delle navi e il volume di merci transitate
Le Aziende informano
Ufficiali di Macchina: l'Accademia Italiana della Marina Mercantile apre le selezioni per il corso ITS triennale gratuito. Scadenza 26 ottobre
ETS marittimo, FEPORT sostiene la misura anti-elusione legata ai carichi
Bruxelles
È la soluzione più efficace - sostiene la federazione dei terminalisti europei - per proteggere la competitività dei porti dell'UE
COSCO Shipping, ricavi +29% e utile +82%: il merito è dei noli, più che dei volumi
Hong Kong
Il mercato transpacifico è il motore dei conti del gruppo cinese
Norwegian Cruise Line Holdings, utile netto in crescita ma margini in calo nel terzo trimestre
Miami
Ad APM Terminals l'ulteriore fase di ampliamento del porto marocchino di Tanger Med
Rabat
Previsto un investimento di oltre 800 milioni di dollari per realizzare 1,2 chilometri di banchine
Porto di Barcellona, al via il progetto per la riduzione, da sette a cinque, dei terminal crociere
Barcellona
Revisione della concessione detenuta da Creuers del Port de Barcelona
Boluda-Samskip, nuova aggregazione nello short sea shipping europeo
Boluda-Samskip, nuova aggregazione nello short sea shipping europeo
Valencia/Rotterdam
Il gruppo spagnolo ha firmato un accordo per rilevare tutte le attività del gruppo olandese e ampliare la propria piattaforma multimodale
Cantieri indiani nella lista UE del riciclaggio navale, ECSA chiede il sì agli eurodeputati
Bruxelles
Esortazione a respingere un mozione che si oppone alla proposta della Commissione
CVC DIF ha acquisito una quota di maggioranza del cantiere navale spagnolo Cernaval
Schiphol
La società iberica dà lavoro a circa 275 persone
Contship Italia acquisisce il gruppo Tarros
Melzo/La Spezia
Passano di mano tutte le attività e gli asset che costituiscono il sistema integrato di servizi del gruppo spezzino
Sospesa la crociera residenziale della statunitense Villa Vie Residences
Sospesa la crociera residenziale della statunitense Villa Vie Residences
Fort Lauderdale/Sihanoukville
La compagnia attribuisce il fermo della nave al rialzo dei costi del fuel e lavora ad un piano di ristrutturazione e ricapitalizzazione
Wallenius Wilhelmsen ordina quattro PCTC da 9.900 ceu più otto in opzione
Lysaker
Accordo con il cantiere navale cinese Jinling Shipyard (Jiangsu)
Royal Caribbean, trimestre record: ricavi a 5,59 miliardi. Rialzo delle previsioni per l'intero 2026
Royal Caribbean, trimestre record: ricavi a 5,59 miliardi. Rialzo delle previsioni per l'intero 2026
Miami
EBITDA a 2,53 miliardi e passeggeri a 2,68 milioni nel periodo luglio-settembre
Sicurezza in mare, ETS, bandiera e lavoro al centro della relazione del presidente di Confitarma
Roma
Zanetti chiede un'alleanza europea per la libertà di navigazione, un patto nazionale per la transizione e meno burocrazia per la bandiera italiana
Global Ports Holding sigla il contratto di concessione per il porto crociere di Saint Vincent
Istanbul
L'accordo ha una durata di 30 anni
La famiglia Sunde vende Color Line a Stena
Göteborg
Il gruppo svedese dei traghetti rileva la maggiore compagnia norvegese di cruise ferry
Porti cinesi, la corsa rallenta
Porti cinesi, la corsa rallenta
Pechino
Dopo 25 anni di crescita il traffico di merci è quasi fermo, ma i container battono ancora record
Lorenzo Sanna è il nuovo presidente dell'ANPAN
Sestri Levante
Parmigiani: sul Protocollo Alto Mare si torni alla dichiarazione cartacea del comandante
Il 2027 sarà nuovamente un anno record per la crocieristica italiana
Livorno
Previsti circa 16 milioni di passeggeri, con una crescita del +4%
Riforma dei porti, in Commissione solo accantonamenti e respingimenti
Roma
Alla Camera nessun emendamento approvato in tre settimane. Unica apertura: il personale delle Autorità di Sistema Portuale
Autotrasporto, tregua vicina. Il governo sblocca fondi per il gasolio e riforme strutturali
Roma
Varato il decreto d'urgenza con crediti d'imposta, stop ai leasing e tutele sul fuel surcharge
La flotta di portacontainer e car carrier dual-fuel supera le 500 unità
Washington
Balzo del +41% rispetto a settembre 2025. Gli investimenti dell'industria hanno oltrepassato i 200 miliardi di dollari
Corridoi marittimi verdi, la Cina guida la corsa
Shanghai
Quasi un quinto delle iniziative mondiali coinvolge un porto cinese. Il rapporto del Global Maritime Forum indica come punti di forza carburanti e collaborazione, mentre la domanda resta debole
Nel terzo trimestre il traffico delle merci nei porti spagnoli è cresciuto del +2,1%
Madrid
Trainano le rinfuse. Stabili i carichi containerizzati
L'UE investe nella rivoluzione verde dei mari
Bruxelles
Dall'ammoniaca all'e-metanolo, dai traghetti elettrici alla cattura della CO2: finanziati i progetti che ridisegnano il futuro dello shipping europeo
Autotrasporto, le associazioni chiedono lo stop ai blocchi nel Sud
Roma/Modena
Dopo l'incontro con Salvini, le sigle di categoria sollecitano l'intervento di Piantedosi. Ruote Libere replica: ascoltare chi protesta, non reprimere
Intesa APM Terminals-Hateco per sviluppare una rete di terminal ferroviari merci nel Vietnam settentrionale
Copenaghen
Stimato un investimento iniziale di circa 3,5 miliardi di dollari
IFM Investors rileverà le quote di CPPIB e OMERS in Associated British Ports
Londra
Raggiunta un'intesa per il passaggio di mano del 63,9% del capitale del gruppo portuale britannico
DSV, nel terzo trimestre Air & Sea e Contract Logistics trainano, mentre il trasporto stradale frena
Copenaghen
La divisione stradale paga i problemi seguiti all'integrazione di Schenker
Decarbonizzazione dello shipping, il Regno Unito impari dagli errori del FuelEU Maritime
Londra
La UK Chamber of Shipping presenta al governo un documento con le lezioni dei primi due anni di applicazione del regolamento europeo
Il porto di Anversa-Bruges torna a crescere nel terzo trimestre, con un +2,5% dopo due trimestri in calo
Anversa
Container, ro-ro e rinfuse secche trainano la ripresa, mentre acciaio e prodotti energetici restano in difficoltà
Interferry rinnova l'allarme per il rinvio dell'inclusione dell'autotrasporto nell'EU ETS
Victoria
Roos: gli oneri e le sfide della decarbonizzazione non possono essere sopportati da singoli settori
Il porto di Trieste recupera sui container nel terzo trimestre, ma la ferrovia resta in affanno
Trieste
Rinfuse liquide in ripresa
Traffico trimestrale delle crociere record nei terminal di Global Ports Holding
Istanbul
In calo solo i numeri della regione del Mediterraneo orientale e dell'Adriatico
Rheinmetall conferma la partnership con MSC per l'acquisizione del cantiere navale rumeno di Mangalia
Düsseldorf
Il prezzo d'acquisto di circa 138 milioni di euro sarà corrisposto congiuntamente dai due partner
Stretto di Hormuz, ancora un weekend di attacchi alle navi
Teheran/Southampton
Utilizzato per la prima volta un razzo anticarro RPG sparato da una piccola imbarcazione
Porto di Rotterdam, nel terzo trimestre calo delle merci varie e aumento delle rinfuse
Rotterdam
Nei primi nove mesi del 2026 sono state movimentate 323,2 milioni di tonnellate (+0,9%)
Nasce l'Osservatorio della cantieristica ligure: un settore da due miliardi di euro e oltre 10mila occupati
Genova
AdSP, Confindustria Genova e Unione Industriali Savona avviano il monitoraggio permanente del comparto
Per la BPA la crescita dei container britannici dipende dagli investimenti, non dal carbon leakage
Londra
Un rapporto dell'associazione britannica contesta l'Osservatorio spagnolo: l'indicatore in teu-miglia non misura i volumi reali e amplifica l'effetto dell'ordine degli scali
ETS, lo shipping pesa per il 10% delle emissioni ma paga quasi il 20% del conto
Bruxelles
Studio ECSA: gli armatori europei chiedono di triplicare le quote destinate al meccanismo SMAP per i carburanti e le tecnologie sostenibili
A.P. Moller Capital acquisirà il gruppo portuale Portek International
Copenaghen
Verrà ceduto dalla giapponese Mitsui & Co.
Washington-Madrid, lo scontro sui porti rischia di diventare una guerra commerciale
Washington
La FMC propone un prelievo di 200mila dollari per viaggio sulle navi sotto bandiera spagnola e limitazioni all'import di alcuni prodotti
Riforma portuale, in Commissione respinti i correttivi sulla governance di Porti d'Italia
Roma
Ieri in Commissione alla Camera il voto sull'articolo 9 del Ddl 2925: bocciati gli emendamenti delle opposizioni; il seguito slitta a un'altra seduta
Il porto di Singapore segna il nuovo record storico di traffico trimestrale dei container (in TEU)
Singapore
Le vendite di combustibile navale evidenziano la trasformazione in atto del mercato dei fuel
Due portacontainer colpite da proiettili mentre transitavano nello Stretto di Hormuz
Southampton/Singapore
La “GFS Pride” ha riportato danni ed un incendio a bordo, ed è successivamente affondata
Attacchi a navi e porti, l'appello dell'ETF ai leader UE
Bruxelles
«Servono azioni, non un'altra dichiarazione di preoccupazione»: il sindacato chiede di mettere la sicurezza dei lavoratori al centro della risposta europea nel Mar Nero
Naufragio dell'Al Salam Boccaccio '98, RINA responsabile secondo il tribunale di Genova
Genova
La società si dichiara in profondo disaccordo e richiama le conclusioni di altre inchieste
Il Perù progetta un secondo grande porto nazionale
Lima
Lo scalo portuale di Corío sorgerà sulla costa meridionale del Paese per servire anche le esportazioni brasiliane
Si moltiplicano gli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero
Sofia/Southampton/Nuova Delhi
Due unità colpite nella zona economica speciale della Bulgaria
ETS marittimo, lo SMAP sotto la lente di chi produce i carburanti del futuro
Bruxelles
Una lettera congiunta di produttori, utility, armatori e ONG chiede di riservare quote agli e-fuel e di introdurre la prenotazione anticipata
Il porto di Los Angeles segna nuovi record storici di traffico mensile e trimestrale dei container
Los Angeles
Nuovi picchi massimi di contenitori pieni allo sbarco e di box vuoti
Rheinmetall acquisisce il cantiere navale di Mangalia per 138 milioni di euro
Bucarest
Il progetto è legato al rilancio della cantieristica rumena e alla costruzione di quattro unità per la Marina Militare
Nasce United Transport Mutual: navi, porti e logistica sotto lo stesso ombrello assicurativo
Londra
Approvata dai soci la fusione di UK P&I Club e TT Club, che manterranno nomi, marchi e team
Spagna, il trasporto marittimo a corto raggio arretra
Madrid
SPC Spain avverte che i costi delle norme ambientali spingono i traffici fuori dal mare
Porto di Ravenna, agosto a -20,5% e settembre stimato a -9%
Ravenna
Accordo Fincantieri - Leonardo per rafforzare il ruolo di Orizzonte Sistemi Navali
Trieste/Roma
Le aziende puntano al consolidamento del ruolo industriale e commerciale della joint venture
Porto di Fiume, le merci varie spingono Luka Rijeka, mentre il container terminal Adriatic Gate perde terreno
Rijeka
Nei primi nove mesi del 2026 il traffico complessivo cala del -15% a 3,83 milioni di tonnellate
Confetra, il governo vuole abolire la tassa sui piccoli pacchi
Roma
Soddisfazione per la scelta del governo nel disegno di legge di bilancio
A Taranto è stata istituita una Comunità Energetica Rinnovabile Portuale
Taranto
Tra gli obiettivi, lo sviluppo del porto pugliese quale polo energetico
Filt e Uilt, il sistema del lavoro portuale temporaneo non è anacronistico
Roma
Definirlo così - denunciano i sindacati - significa travisare la natura e il ruolo dell'art. 17 della legge 84/94
Nuovo record trimestrale di traffico delle merci nei porti albanesi
Tirana
Nel periodo luglio-settembre i passeggeri sono diminuiti del -5,4%
Conti in salita per FedEx, ma l'utile netto scende del -68%
Memphis
Pesa la minusvalenza non monetaria legata allo spin-off di FedEx Freight
Nel terzo trimestre Kalmar ha registrato una crescita del +22% dei nuovi ordini
Helsinki
Stabile il fatturato. Utile netto in calo del -14%
Nel terzo trimestre le vendite di container prodotti dalla CIMC sono aumentate del +30%
Hong Kong
Attività commerciale trainata dai dry box (+36%). Calo del -28% dei reefer
Porti, nuovi investimenti in Toscana e Sardegna
Livorno/Cagliari
Approvati i bilanci previsionali 2027 delle due AdSP. In primo piano la banchina di Piombino, le opere a Livorno e i dragaggi e gli interventi di elettrificazione negli scali sardi
Porti italiani, trovare personale qualificato è sempre più difficile
Napoli
Un'analisi di Randstad Research su 13 profili professionali evidenzia anche un marcato squilibrio di genere
COSCO Shipping Ports registra ricavi record per il terzo trimestre
Hong Kong
Nel periodo luglio-settembre l'utile netto è stato di 102,5 milioni di dollari (+3,4%)
Ok al bilancio di previsione 2027 e al POT 2027-2029 dell'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio
Gioia Tauro
Il documento previsionale presenta entrate per circa 24 milioni di euro e spese per circa 88 milioni
Il ravennate Bongiovanni confermato presidente dei Giovani di Federagenti
Roma
Rinnovo del consiglio direttivo della federazione
Approvato il Piano Operativo Triennale 2027-2029 del sistema portuale dell'Adriatico Centrale
Ancona
Previsti 308 milioni di euro di investimenti, di cui 218 milioni per le Marche e 91 milioni per l'Abruzzo
Approvato il bilancio di previsione 2027 dell'AdSP della Liguria Occidentale
Genova
Rinviata al 2028 la nuova sovrattassa sulle merci
DP World inaugura un magazzino a temperatura controllata nei pressi di Bologna
Bologna
Struttura della superficie di 22mila metri quadri
Saipem si aggiudica due nuovi contratti di perforazione offshore
Milano
Il valore complessivo delle commesse è di circa 121 milioni di dollari
Hanwha porta il cantiere navale di Filadelfia sotto il controllo della divisione difesa
Arlington
L'obiettivo è di integrare la costruzione di navi commerciali e militari
Porti di Spezia e Carrara, ok al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2027-2029 e al Bilancio di Previsione 2027
La Spezia
Pisano: PTLP concreto e coerente con le risorse attualmente disponibili
Concessioni portuali, nuovo stop del TAR all'aumento dei canoni 2025
Roma
Accolto il ricorso di Assiterminal e di sedici società portuali
Incremento degli ordini trimestrali a Wärtsilä, ma non nel segmento Marine
Helsinki
Nel periodo luglio-settembre l'azienda ha registrato un utile netto di 125 milioni di euro (-31%)
Montaresi nominata segretario generale dell'AdSP del Mar Ligure Orientale per altri quattro anni
La Spezia
Rinnovo della carica su proposta del presidente Pisano
Doppia cerimonia per due navi di Explora Journeys nel cantiere genovese della Fincantieri
Genova
Varo di “Explora V” e cerimonia della moneta di “Explora VI”
L'italiana CMD passa sotto il controllo del gruppo emiratense EDGE
Abu Dhabi/Roma
I cugini Mariano e Giorgio Negri mantengono una significativa quota di partecipazione
L'AdSP del Tirreno Settentrionale presenta il nuovo layout del porto di Piombino
Livorno
Gariglio: un passo concreto per la riconversione industriale e per il futuro di Piombino
FS Logistix ha acquistato sei nuove locomotive della CZ LOKO per i servizi merci e le manovre
Roma/Praga
È il quarto ordine di questa tipologia all'azienda ceca in dieci anni
Porto di Bremerhaven, la nave da crociera Mein Schiff 3 ha urtato due portacontainer
Brema
Nessun ferito. Cancellata la crociera
Paolo Moretti è stato nominato amministratore delegato di RINA Spa
Genova
Giosuè Vezzuto ha assunto il ruolo di amministratore delegato di RINA Services
Joint venture di HD Hyundai e Kiewit per insediare un nuovo cantiere navale negli USA
Houston/Seul
Prevista la costruzione sia di navi militari che commerciali
Calo degli ordini trimestrali di mezzi portuali della Konecranes mentre aumenta il fatturato
Helsinki
Assai positivo il terzo trimestre di Kuehne+Nagel
Schindellegi
Crescita dei risultati economici e operativi in tutti i segmenti d'attività
La corsa di Wildcat alla difesa USA: accordo in esclusiva per lo storico cantiere navale Fraser
Superior
L'operazione del fondo di Miami Beach si pone nel quadro del piano governativo per il rilancio della cantieristica americana
Porto di Ancona, rilascio della prima autorizzazione unica ZES
Ancona
Sbloccato giorni un investimento di tre milioni di euro per la cantieristica degli yacht
Autorizzato l'accesso al porto di Ravenna a navi con pescaggio massimo di 11,00 metri
Ravenna
Benevolo: è una tappa fondamentale per lo sviluppo economico e strategico dello scalo
Porto di Genova, estesa l'autorizzazione per i controlli alimentari al terminal PSA SECH
Genova
Il provvedimento del Ministero della Salute amplia le categorie di prodotti sottoponibili a controllo
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Giovedì alla Camera l'Unione Interporti Riuniti presenterà il progetto ELODIE
Roma
Lo scopo è di realizzare una federazione digitale degli interporti
ABB, ordini record a 12 miliardi di dollari nel terzo trimestre
Zurigo
In aumento anche ricavi e utili, mentre il gruppo annuncia una joint venture con Mitsubishi Electric
Nel terzo trimestre del 2026 i container nel porto di Barcellona sono diminuiti del -9,2%
Barcellona
Il calo è stato determinato dalla riduzione del -19,9% del traffico di transhipment
Nuovo record di traffico trimestrale dei container per i terminal di COSCO Shipping Ports
Hong Kong
Nel periodo luglio-settembre In anche dei volumi movimentati da CMPort
Ad agosto i porti della Liguria Occidentale hanno movimentato 5,2 milioni di tonnellate di merci (+1,6)
Genova
A Genova è stato registrato un aumento del +6,1%, mentre Savona-Vado Ligure ha accusato un calo del -10,0%
Raben Italy inaugura un nuovo magazzino a Pomezia
Milano
L'obiettivo è consolidare il posizionamento e l'espansione territoriale nei trasporti su gomma
Porto della Spezia, accordo per sviluppare progetti sulla blue economy e sulla sicurezza
La Spezia
È stato siglato dall'AdSP e dalla Fondazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea
Il porto di Long Beach festeggia il nuovo record di traffico mensile dei container
Long Beach
Nuovo massimo storico anche nel trimestre luglio-settembre
Avviata la gara per la demolizione parziale del molo Nord del porto di Ancona
Ancona
L'intervento include la regolarizzazione dei relativi fondali
HMM investe oltre 1,6 miliardi di dollari per 12 nuove portacontainer
Busan
Entro il 2029 la presa in consegna di otto navi da 13.000 teu, tre da 2.800 teu ed una da 1.700 teu
Paolo Pessina confermato alla presidenza di Federagenti
Roma
Voto unanime dell'assemblea della Federazione
Avviata la trattativa per il rinnovo del Ccnl unico dell'industria armatoriale
Roma
Le parti hanno concordato un fitto calendario di incontri
Nel terzo trimestre il traffico dei container nel porto di Hong Kong è cresciuto del +15,1%
Hong Kong
A settembre l'aumento è stato del +25,0%
Formazione marittima, ricorso al TAR contro l'aumento delle tariffe delle Capitanerie di Porto
Roma
ANIFORMAR, CONFORMAR e 15 centri di addestramento contestano il decreto MIT-MEF: gli incrementi arrivano fino al 149,3%
Il gruppo Spinelli ha attivato un nuovo deposito per i container vuoti a Novi Ligure
Genova
Investimento del valore di 14 milioni di euro
Rhenus integra i propri servizi logistici in un unico hub all'Interporto di Padova
Padova
Nel sito confluiranno trasporto su strada, spedizioni aeree e marittime, warehousing e servizi specializzati
Muore un camionista al porto canale di Cagliari
Cagliari
Sarebbe stato schiacciato da un carico di grandi tubi
Lavoro marittimo, preoccupazione di Confitarma per l'incertezza derivante dalla posizione interpretativa dell'Agenzia delle Entrate
Piano di Mitsubishi Heavy Industries per ampliare la propria capacità nella cantieristica navale
Tokyo
L'azienda prevede investimenti pari a 100 miliardi di yen
Trasportounito, folle il governo se pensa che la crisi dell'autotrasporto si possa risolvere da sola
Roma
Sollecitata l'applicazione della clausola di adeguamento del costo del gasolio
Emanuele Grimaldi è il nuovo presidente della Malta International Shipowners Association
La Valletta
Subentra a Marily Frangista, alla guida dell'associazione dall'aprile 2022
Al via domattina a Padova la quarta edizione di Green Logitics Expo
Padova
Vedrà la partecipazione di oltre 300 espositori e lo svolgimento di 30 eventi convegnistici
Nel terzo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti turchi è diminuito del -1,1%
Ankara
I volumi da e per l'Italia è cresciuto del +6,2%
Assiterminal, la flessibilità dei PRP tenga conto del mercato rilevante in cui operano i porti
Genova
Cetus Maritime progetta di quotarsi sul mercato azionario Euronext Growth Oslo
Hong Kong
Acquisizione di 16 navi in vista dell'ingresso in Borsa
Sabato un jet statunitense ha colpito una rinfusiera nel Golfo di Oman
Tampa
Centcom: la nave aveva tentato di forza il blocco navale contro l'Iran
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Evento di Assologistica per discutere della strategia mediterranea per la competitività italiana
Roma
Si terrà il prossimo 30 ottobre a Napoli
Giovedì alla Camera l'Unione Interporti Riuniti presenterà il progetto ELODIE
Roma
Lo scopo è di realizzare una federazione digitale degli interporti
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
Cosco Shipping arm readies China IPO to capitalise on global shipbuilding wave
(South China Morning Post)
Rosatom expects cargo traffic along Northern Sea Route to rise 14% in 2026 - CEO
(Interfax)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del Presidente Mario Zanetti
Roma, 27 ottobre 2026
››› Archivio
Colpita una nave in prossimità dello Stretto di Hormuz
Southampton
Un proiettile ha provocato un incendio successivamente domato
OOCL, crescita del +9,0% dei volumi trasportati dalle navi nel terzo trimestre
Hong Kong
Il rialzo del valore dei noli marittimi fa segnare un +45,1% ai ricavi
HD Hyundai Marine Solution comprerà l'americana Goltens Worldwide
Dubai/Seongnam
L'azienda si occupa di riparazione e manutenzione di motori navali di grandi dimensioni e macchinari industriali
UNATRAS al governo: sbloccare subito le misure sul caro-gasolio
Roma
Le associazioni dell'autotrasporto denunciano ritardi e incertezze sull'attuazione dell'intesa del 22 maggio e chiedono una convocazione urgente
Porto di Taranto, Gugliotti rinnova la richiesta al governo di fondi per l'hub eolico portuale
Taranto
Il progetto - ha sottolineato - non può né essere ridimensionato né rinviato
Attacco ad una nave al centro del Golfo Persico
Southampton
L'UKMTO ha reso noto che diversi proiettili hanno causato vittime tra i membri dell'equipaggio
Gioia Tauro, approvato l'Addendum all'aggiornamento del Piano Organico dei Porti
Gioia Tauro
L'analisi consentirà di valutare le esigenze occupazionali e di organico della Port Agency
Navi in coda, fuel sprecato: come l'attesa all'ancora può diventare risparmio
Copenaghen
Il Global Maritime Forum pubblica i risultati dei test di Cargill su 16 viaggi reali. Rallentare e arrivare quando l'ormeggio è libero riduce consumi ed emissioni
ZIM rialza le previsioni per l'intero esercizio annuale 2026
Haifa
Attesi EBITDA ed EBIT rettificati pari a 2,7/3,0 miliardi e 1,4/1,7 miliardi di dollari
Gabriele Sangiorgi nominato segretario generale facente funzioni dell'AdSP di Ravenna
Ravenna
Scaduto il mandato di Fabio Maletti
Porto di Genova, un'ora di sciopero per un mese dei lavoratori del Messina Terminal
Genova
L'azienda denuncia che una delle componenti sindacali non si è presentata all'ultimo incontro nell'ambito della procedura di raffreddamento prevista dal Ccnl
Porto di Taranto, accordo per partecipare allo sviluppo dell'Interporto Valbasento di Ferrandina
Matera/Taranto
Entro 180 giorni l'elaborazione di un masterplan logistico-funzionale
Attica, il rosso si riduce grazie soprattutto a plusvalenze e coperture
Kallithea
Primo semestre con meno traversate e ricavi in lieve crescita
Da inizio anno passeggeri e merci sulle navi di GNV sono aumentati del +2% e +5%
Marrakech
Partnership strategica triennale con l'Office National Marocain du Tourisme
Filt Cgil, riconoscere il lavoro marittimo e portuale come usurante
Roma
Il sindacato chiede l'inserimento di una norma chiara nella prossima legge di bilancio
Escola Europea - Intermodal Transport celebra il suo 20° anniversario
Barcellona
Viaggio via mare nel Mediterraneo tra Barcellona, Civitavecchia, Palermo e Genova
Attaccata una tanker ad Hormuz
Southampton
L'unità ha proseguito regolarmente la navigazione
FS Logistix e Interporto Bologna hanno presentato il primo treno sperimentale DAC italiano
Evento di Assologistica per discutere della strategia mediterranea per la competitività italiana
Roma
Si terrà il prossimo 30 ottobre a Napoli
Sanilog, al via una campagna straordinaria di prevenzione oncologica
Roma
Tre nuove aree dedicate alla prevenzione dei tumori di testa e collo e del cavo orale e alla valutazione del rischio vascolare
Aggiudicati i lavori di dragaggio e completamento dell'elettrificazione delle banchine del porto di Gioia Tauro
Gioia Tauro
Saranno effettuati rispettivamente dalla Dravo e dalla RTI Saet-Suardi
Conferito a Genova lo “Student Naval Architect Award”
Genova
Il gruppo d'Amico e la Royal Institution of Naval Architects premiano l'eccellenza nell'ingegneria navale
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore
Cerca su inforMARE Presentazione
Feed RSS Spazi pubblicitari

inforMARE in Pdf Archivio storico
Mobile