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La Commissione Europea mette sotto osservazione il sistema delle conference marittime
Avviata una serie di consultazioni sull'applicazione delle regole di concorrenza ai trasporti marittimi
27 marzo 2003
La Commissione Europea ha avviato una serie di consultazioni sull'applicazione delle regole di concorrenza ai trasporti marittimi ed ha invitato governi e le parti interessate a trasmettere osservazioni in merito entro il prossimo 3 giugno. Sotto esame è il sistema delle conference. «La maggior parte delle merci scambiate sono trasportate via mare. È pertanto giunto il momento - ha confermato oggi il commissario alla Concorrenza, Mario Monti - di esaminare se l'immunità antitrust eccezionalmente generosa di cui beneficiano le compagnie marittime che operano nell'ambito di conference sia in linea con le attuali condizioni di mercato. La Commissione intende innanzitutto verificare se il regolamento relativo alle conference marittime si traduca in servizi di trasporto marittimo regolari affidabili ed efficienti, in grado di soddisfare le esigenze degli utenti di trasporti, conformemente all'obiettivo iniziale del legislatore».

L'immunità antitrust alle conference - ha ricordato Bruxelles - era stata concessa nel 1986 dal Consiglio dei ministri dell'UE che aveva approvato un regolamento che concede agli accordi di fissazione dei prezzi, di ripartizione della capacità e ad altri tipi di accordi o di consultazioni tra compagnie marittime di linea un'esenzione dalle regole di concorrenza comunitarie (articoli 81 e 82). Il regolamento di esenzione per categoria a favore delle conferenze marittime (regolamento n. 4056/86) era giustificato sulla base del principio che la fissazione delle tariffe ed altre attività delle conferenze marittime determinassero tassi di nolo stabili i quali, a loro volta, garantivano ai caricatori servizi di trasporto marittimo regolari affidabili.

Il riesame - ha precisato la Commissione - non riguarda il regolamento di esenzione per categoria relativo ai consorzi (regolamento n. 823/2000), che consente alle compagnie marittime di linea di intraprendere forme di cooperazione operativa (uso in comune di navi, coordinazione delle rotte e degli orari) ma non di fissare i prezzi. Il regolamento in questione ha prorogato fino al 2005 un'esenzione concessa nel 1995 dopo che il suo funzionamento era stato ritenuto soddisfacente sia dalle compagnie marittime di linea sia dagli utenti dei trasporti.

La Commissione ha osservato come invece il regolamento relativo alle conferenze marittime non sia mai stato oggetto di un riesame nonostante sia stato adottato più di quindici anni fa e sia prassi comune dell'esecutivo europeo effettuare un riesame periodico dei regolamenti di esenzione per categoria che esentano talune categorie di accordi dal divieto generale di pratiche ed accordi restrittivi. Ciò è dovuto al fatto che, a differenza di tutti gli altri regolamenti di esenzione - ha spiegato Bruxelles - il regolamento n. 4056/86 del Consiglio resta in vigore per un periodo illimitato.

Inoltre - ha osservato la Commissione - sono intervenuti tre cambiamenti che hanno indotto ad un riesame. Innanzitutto la modernizzazione del regolamento generale che stabilisce le norme e le procedure di applicazione degli articoli 81 e 82. Il regolamento n. 1/2003, che sostituisce il regolamento n. 17/62, entrerà in vigore nel maggio 2004 ed ora che è stato completato il riesame procedurale - ha spiegato la Commissione - appare opportuno considerare se sia possibile modernizzare e semplificare anche le norme sostanziali. In secondo luogo, negli ultimi anni i principali partner commerciali dell'Unione europea hanno anch'essi riesaminato le rispettive esenzioni a favore delle conferenze marittime. Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno adottato nel 1998 l'Ocean Shipping Reform Act che modifica l'US Shipping Act. In una relazione dell'aprile 2002 (inforMARE del 17 aprile 2002, ndr) - ha ricordato la Commissione - la stessa OECD ha sollevato dubbi sulla teoria generalmente accettata secondo la quale la fissazione collettiva delle tariffe era un prerequisito indispensabile per garantire servizi di trasporto marittimo di linea affidabili ed ha invitato gli Stati membri a riesaminare le modalità di applicazione delle regole di concorrenza a tale settore. In terzo luogo, anche la crescente diffusione del trasporto containerizzato ha determinato una riorganizzazione del settore sulla base di consorzi o alleanze, in quanto le compagnie marittime hanno tendenza a ripartire i costi di navi di dimensioni maggiori e ad organizzare i servizi in maniera differente.

 

 

 

 

REGOLAMENTO (CEE) N. 4056/86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
che determina le modalità di applicazione
degli articoli 85 e 86 del trattato
ai trasporti marittimi



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2, e l'articolo 87,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
considerando che le regole di concorrenza fanno parte delle disposizioni generali del trattato, che trovano applicazione anche ai trasporti marittimi; che le modalità di tale applicazione sono contenute nel capo del trattato relativo alle regole di concorrenza o devono essere determinate secondo le procedure in esso previste;
considerando che a norma del regolamento n. 141 (3), il regolamento n. 17 (4) non è applicabile ai trasporti; che il regolamento CEE n. 1017/68 (5) è applicabile soltanto ai trasporti terrestri; che pertanto la Commissione non dispone attualmente dei mezzi che le consentano di istruire direttamente i casi di presunta infrazione agli articoli 85 e 86 nel settore dei trasporti marittimi; che essa non dispone neppure dei poteri di decisione e di sanzione necessari per provvedere all'eliminazione delle infrazioni da essa constatate;
considerando che questa situazione rende necessaria l'adozione di un regolamento di applicazione delle regole di concorrenza ai trasporti marittimi; che il regolamento (CEE) n. 954/79, del 15 maggio 1979, concernente la ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite, relativa ad un codice di comportamento delle conferenze marittime (6) ha per conseguenza che il codice di comportamento si applicherà a numerose conferenze operanti nella Comunità; che il regolamento d'applicazione delle regole di concorrenza ai trasporti marittimi, previsto dall'ultimo considerando del regolamento (CEE) n. 954/79, deve tener conto dell'adozione del codice; che per quanto riguarda le conferenze contemplate dal codice di comportamento, il regolamento dovrà eventualmente completare o precisare il codice;
considerando che sembra preferibile escludere dal campo di applicazione del presente regolamento il settore dei trasporti non di linea, dato che le tariffe di detti servizi sono comunque liberamente negoziate caso per caso conformemente alle condizioni dell'offerta e della domanda;
considerando che tale regolamento deve tener conto dell'esigenza, da un lato, di prevedere le regole di applicazione che consentano alla Commissione di accertarsi che la concorrenza non venga indebitamente falsata nel mercato comune e, dall'altro, di evitare una regolamentazione eccessiva del settore;
considerando che tale regolamento deve precisare il campo di applicazione delle disposizioni degli articoli 85 e 86 del trattato tenendo conto degli aspetti particolari dei trasporti marittimi; che vi sono probabilità di pregiudizio del commercio tra Stati membri quando le intese o pratiche abusive riguardano trasporti internazionali, inclusi quelli intracomunitari, in partenza da o a destinazione di porti della Comunità; che infatti tali intese o pratiche abusive possono influenzare la concorrenza, da un lato, fra i porti dei vari Stati membri, modificando le rispettive zone di attrazione e,
dall'altro, fra le attività localizzate in queste zone di attrazione e perturbare le correnti di scambio all'interno del mercato comune;
considerando che per taluni tipi di accordi, decisioni e pratiche concordate di carattere tecnico è possibile derogare al divieto delle intese in quanto, di regola, non sono restrittivi della concorrenza;
considerando che è opportuno prevedere un'esenzione per categoria a favore delle conferenze marittime; che infatti queste conferenze esercitano un ruolo stabilizzatore atto a garantire servizi affidabili ai caricatori; che esse contribuiscono in genere ad assicurare un'offerta di servizi di trasporto marittimo regolari, sufficienti ed efficaci, tenendo inoltre equamente conto degli interessi degli utenti; che questi risultati non possono essere ottenuti senza la cooperazione che le compagnie marittime organizzano in seno alle suddette conferenze in materia di tariffe e eventualmente di offerta di capacità o di ripartizione del tonnellaggio da trasportare, e anche delle entrate; che nella maggior parte dei casi le conferenze restano sottoposte ad una concorrenza effettiva da parte sia dei servizi regolari non conferenziati sia in determinati casi, dei servizi non di linea e di altri modi di trasporto; che inoltre, la mobilità delle flotte, che caratterizza la struttura dell'offerta nel settore dei servizi di trasporti marittimi, esercita una pressione concorrenziale permanente sulle conferenze, che di norma non hanno la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei servizi di trasporto marittimo in questione;
considerando tuttavia che per prevenire, da parte delle conferenze, pratiche incompatibili con le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, è opportuno che l'esenzione sia subordinata a determinati oneri e condizioni;
considerando che le condizioni previste devono tendere ad impedire che le conferenze applichino restrizioni di concorrenza che non siano indispensabili per conseguire gli obiettivi che giustificano il rilascio dell'esenzione; che a tal fine le conferenze non devono, per una stessa linea di traffico, differenziare i prezzi e le condizioni di trasporto semplicemente in funzione del paese d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati e provocare in tal modo, in seno alla Comunità, mutamenti delle correnti di traffico pregiudizievoli per determinati porti, caricatori, trasportatori o ausiliari di trasporto; che è altresì opportuno ammettere accordi di fedeltà unicamente secondo modalità che non restringano unilateralmente la libertà degli utilizzatori e pertanto la concorrenza nel settore dei trasporti marittimi, e ciò fermo restando il diritto della conferenza di infliggere sanzioni a coloro che eludessero abusivamente l'obbligo di fedeltà, che rappresenta la contropartita per i ristorni, le riduzioni nei noli o le commissioni concessi dalla conferenza; che gli utilizzatori devono poter determinare liberamente le imprese alle quali rivolgersi per i trasporti terrestri o servizi in banchina non previsti nel contratto di nolo o nei compensi stabiliti con l'armatore;
considerando che è altresì opportuno subordinare l'esenzione a determinati oneri; che a tal fine gli utilizzatori devono in ogni momento poter avere conoscenza dei prezzi e delle condizioni di trasporto praticate dai membri della conferenza, fermo restando che in materia di trasporti terrestri organizzati dai trasportatori marittimi questi ultimi restano assoggettati al regolamento (CEE) n. 1017/68; che occorre prevedere la comunicazione immediata alla Commissione delle sentenze arbitrali e raccomandazioni di conciliatori accettate dalle parti, in modo da consentirle di verificare che esse non esentino le conferenze dalle condizioni previste dal suddetto regolamento, e non infrangano di conseguenza le disposizioni degli articoli 85 e 86;
considerando che le consultazioni fra gli utilizzatori o le loro associazioni da un lato e le conferenze dall'altro sono atte ad assicurare un funzionamento di servizi di trasporto marittimo più efficace e che tenga maggiormente in considerazione le esigenze degli utilizzatori; che occorre pertanto esentare alcune delle intese che potrebbero risultare da dette consultazioni;
considerando che l'esenzione non può essere acquisita se non ricorrono le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3; che la Commissione deve pertanto avere la facoltà di adottare gli opportuni provvedimenti qualora un'intesa esentata dimostri di avere, a causa di circostanze particolari, taluni effetti incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3; che per il particolare ruolo assolto dalle conferenze marittime nel settore dei servizi regolari di trasporto marittimo, le reazioni della Commissione devono essere graduali e proporzionate; che essa deve pertanto avere la facoltà di formulare dapprima raccomandazioni e di adottare in seguito decisioni;
considerando che la nullità di diritto sancita dall'articolo 85, paragrafo 2, per gli accordi o decisioni che, date le caratteristiche discriminanti o altre caratteristiche, non beneficiano dell'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, si applica ai soli elementi dell'accordo colpiti dal divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, e si applica all'accordo nel suo insieme soltanto se detti elementi non appaiono separabili dall'insieme dell'accordo; che spetta pertanto alla Commissione, qualora constati un'infrazione all'esenzione per categorie, precisare quali sono gli elementi dell'accordo colpiti dal divieto e di conseguenza nulli di diritto, ovvero indicare i motivi per cui detti elementi non sono separabili dal resto dell'accordo e per cui quest'ultimo è quindi nullo nel suo insieme;
considerando che a causa delle caratteristiche del trasporto marittimo internazionale si deve tener conto del fatto che l'applicazione del presente regolamento a determinate intese ur può dar origine a conflitti con le legislazioni e regolamentazioni di determinati paesi terzi e avere conseguenze pregiudizievoli per importanti interessi commerciali e marittimi della Comunità; che occorre pertanto prevedere consultazioni e, se del caso, negoziati autorizzati dal Consiglio, svolti dalla Commissione, con questi paesi terzi nel quadro della politica comunitaria dei trasporti marittimi;
considerando che il presente regolamento deve prevedere le procedure, i poteri di decisione e le sanzioni necessari per assicurare il rispetto dei divieti previsti dall'articolo 85, paragrafo 1, e dell'articolo 86, nonché delle condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3;
considerando che a tal fine è opportuno tener conto delle disposizioni procedurali del regolamento (CEE) n. 1017/68 applicabili ai trasporti terrestri, che prende in considerazione determinate caratteristiche specifiche delle attività di trasporto nel loro insieme;
considerando in particolare che, dati gli aspetti specifici dei trasporti marittimi, spetta in primo luogo alle imprese accertarsi che i loro accordi, decisioni o pratiche concordate siano conformi alle regole di concorrenza e che non è quindi necessario imporre loro l'obbligo di notificarli alla Commissione;
considerando tuttavia che in determinati casi le imprese possono desiderare di assicurarsi presso la Commissione sulla conformità di tali accordi, decisioni o pratiche concordate alle disposizioni in vigore; che occorre prevedere una procedura semplificata a tal fine,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE I

Articolo 1
Oggetto e campo d'applicazione del regolamento
1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi.
2. Esso concerne unicamente i trasporti marittimi internazionali - esclusi i servizi di trasporto con navi da carico non regolari - da o verso uno o più porti comunitari.
3. Ai sensi del presente regolamento:
a) per "servizi di trasporto con navi da carico non regolari" (tramps) si intendono i servizi di trasporto di merci alla rinfusa o di "break-bulk", mediante una nave totalmente o parzialmente noleggiata ad uno o più caricatori sulla base di un noleggio a viaggio o a tempo o di qualsiasi altro tipo di contratto, su linee non regolari o non pubblicate allorché le tariffe di nolo siano liberamente negoziate caso per caso conformemente alle condizioni dell'offerta e della domanda;
b) per "conferenza marittima" si intende un gruppo di due o più trasportatori armatori che assicura servizi internazionali di linea per il trasporto di merci su una o più linee entro limiti geografici determinati e in base ad accordi o intese di qualunque natura, nell'ambito dei quali essi gestiscono in comune applicando tassi di nolo uniformi o comuni e ogni altra condizione concordata nei riguardi della fornitura di detti servizi di linea;
c) per "utente" si intende un'impresa (per esempio, caricatori, consegnatari, spedizionieri, ecc.) che abbia concluso o manifesti l'intenzione di concludere un accordo contrattuale o di altra natura con una conferenza o con una compagnia di navigazione per il trasporto di merci, o un'associazione di caricatori.

Articolo 2
Accordi tecnici
1. Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate aventi per oggetto e per effetto solamente l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica mediante:
a)
la fissazione o l'applicazione uniforme di norme o di tipi per le navi e altri mezzi di trasporto, il materiale, gli approvvigionamenti e gli impianti fissi;
b)
lo scambio o l'utilizzazione in comune, per l'esercizio dell'attività di trasporto, di navi, spazi di navi o posti/containers e altri mezzi di trasporto, di personale, di
materiale o di impianti fissi;
c)
l'organizzazione e l'esecuzione di operazioni successive o supplementari di trasporto marittimo, nonché la fissazione o l'applicazione di prezzi e condizioni globali per detti trasporti;
d)
il coordinamento degli orari del trasporto su itinerari successivi;
e)
il raggruppamento di spedizioni isolate;
f)
l'adozione o l'applicazione di regole uniformi relative alla struttura e alle condizioni di applicazione delle tariffe di trasporto.
2. Se necessario, la Commissione presenterà al Consiglio proposte intese a modificare l'elenco di cui al paragrafo 1.

Articolo 3
Esenzione delle intese tra vettori riguardanti l'esercizio di servizi regolari di trasporto marittimo
Sono esonerati dal divieto sancito all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, alle condizioni previste dall'articolo 4 del presente regolamento, gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate tra tutti o parte dei membri di una o più conferenze marittime intesi a perseguire la fissazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto e, a seconda dei casi, uno o più dei seguenti obiettivi:
a) il coordinamento degli orari delle navi o delle loro date di partenza o di scalo;
b) la determinazione della frequenza dei viaggi o degli scali;
c) il coordinamento o la ripartizione dei viaggi o degli scali fra membri della conferenza;
d) la regolazione della capacità di trasporto offerta da ciascuno dei membri;
e) la ripartizione fra i membri del tonnellaggio trasportato o delle entrate.

Articolo 4
Condizioni alle quali è subordinata l'esenzione
L'esenzione prevista dagli articoli 3 e 6 è subordinata alla condizione che l'accordo, la decisione e la pratica concertata non rechino, all'interno della Comunità, pregiudizio a determinati porti, utenti o vettori applicando, per una stessa merce e nella zona contemplata dall'accordo, dalla decisione o dalla pratica concertata prezzi e condizioni di trasporto che differiscono in base al paese d'origine o di destinazione o secondo il porto di imbarco o di sbarco, a meno che tali prezzi e condizioni possano giustificarsi sul piano economico.
Qualsiasi accordo o decisione, oppure, qualora sia separabile, qualsiasi parte di tale accordo o decisione, non conforme al primo comma è nullo di pieno diritto in virtù dell'articolo 85, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 5
Obblighi ai quali è subordinata l'esenzione
L'esenzione prevista dall'articolo 3 è subordinata ai seguenti obblighi:
1.
Consultazioni
Si svolgono consultazioni per cercare di risolvere le questioni di principio generali tra gli utenti da un lato e le conferenze dall'altro, relativamente ai tassi di nolo, alle condizioni e alla qualità dei servizi regolari di trasporto marittimo.
Le consultazioni avvengono ogni volta che ciò sia richiesto da una delle suddette parti.
2.
Accordi di fedeltà
Le compagnie marittime membri di una conferenza hanno il diritto di stipulare con gli utenti e di applicare accordi di fedeltà il cui tipo e tenore è deciso mediante consultazioni tra la conferenza e le associazioni di utenti. Tali accordi devono prevedere garanzie che rendano espliciti i diritti degli utenti e quelli dei membri della conferenza. Essi si fondano sul sistema del contratto o su un qualsiasi altro sistema altrettanto lecito.
Gli accordi di fedeltà debbono rispettare le seguenti condizioni:
a)
ciascuna conferenza deve offrire agli utenti un sistema di ristorno immediato, oppure la scelta tra tale sistema ed un sistema di ristorno differito:
-
nel caso del sistema di ristorno immediato, ciascuna delle parti deve in ogni momento poter recedere dall'accordo di fedeltà senza penalità e con preavviso non superiore ai sei mesi; tale periodo viene portato a tre mesi quando la tariffa della conferenza è oggetto di controversia;
-
nel caso di un sistema di ristorno differito, il periodo di fedeltà sul quale è calcolato il ristorno e il successivo periodo di fedeltà richiesto prima del pagamento del ristorno stesso, non possono superare sei mesi ciascuno; tale periodo viene portato a tre mesi quando la tariffa della conferenza è oggetto di controversia:
b)
la conferenza, previa consultazione con gli utenti interessati, deve stabilire:
ii)
l'elenco del carico e delle parti di carico convenute con gli utenti, che sono espressamente escluse dal campo d'applicazione dell'accordo di fedeltà; accordi di fedeltà al 100 % possono venire offerti, ma non possono essere imposti unilateralmente
ii)
un elenco dei casi in cui gli utenti sono esentati dall'obbligo di fedeltà; tra questi casi, devono figurare in particolare:
-
quelli in cui le spedizioni sono effettuate in partenza da o a destinazione di un porto nella zona servita dalla conferenza, se tale servizio non è pubblicato, per cui si giustifica una richiesta di deroga,
-
e quelli in cui il periodo di attesa in un porto supera una durata che dev'essere definita, per ciascun porto e per ciascun prodotto o categoria di prodotti, previa consultazione degli utenti direttamente interessati al buon funzionamento del porto.
La conferenza dev'essere tuttavia informata dall'utente, in anticipo ed entro un termine stabilito, della sua intenzione sia di effettuare la spedizione da un porto non pubblicato dalla conferenza, sia di avvalersi, in un porto servito dalla
conferenza, di una nave non conferenziata, non appena constatato, in base alla tabella pubblicata delle date di partenza, che il termine massimo di attesa sarà superato.
3.
Servizi non compresi nel nolo
Per i trasporti a terra e i servizi in banchina non compresi nel nolo o nei compensi pattuiti e sul cui pagamento la compagnia marittima e l'utente hanno raggiunto un accordo, gli utenti devono avere la facoltà di rivolgersi ad imprese di loro scelta.
4.
Disponibilità delle tariffe
Le tariffe, le condizioni ad esse relative, i regolamenti e gli emendamenti in materia devono essere messi a disposizione degli utenti, su loro richiesta, a prezzo ragionevole, o poter essere esaminati negli uffici delle compagnie di navigazione o dei loro agenti. I medesimi devono contenere informazioni esplicite su tutte le condizioni relative al carico e allo scarico, sull'esatta estensione dei servizi compresi nel nolo in proporzione al trasporto marittimo e al trasporto terrestre e dei servizi compresi nei canoni riscossi dalla compagnia marittima nonché sulla pratica abituale in materia.
5.
Notifica alla Commissione delle sentenze arbitrali e delle raccomandazioni
Le sentenze arbitrali e le raccomandazioni di conciliatori accettate dalle parti devono essere immediatamente notificate alla Commissione quando compongono controversie vertenti su pratiche delle conferenze oggetto delle disposizioni dell'articolo 4 e dei punti 2 e 3.

Articolo 6
Esenzione degli accordi tra utenti e conferenze riguardanti l'utilizzazione di servizi di trasporto marittimo di linea
Sono esonerati dal divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate tra utenti e conferenze nonché, se del caso, gli accordi tra utenti a tal fine necessari, relativi ai prezzi, alle condizioni e alla qualità dei servizi di linea, purché siano previsti all'articolo 5, punti 1 e 2.

Articolo 7
Controllo degli accordi che beneficiano dell'esenzione
1.
Violazione di un obbligo
Quando gli interessati contravvengono ad un obbligo ricollegato all'esenzione prevista dall'articolo 3, ai sensi
dell'articolo 5, la Commissione, per porre fine a tali violazioni, può alle condizioni previste dalla sezione II:
- formulare raccomandazioni agli interessati;
- adottare, in caso di inosservanza da parte degli interessati di tali raccomandazioni e in funzione della gravità delle violazioni constatate, una decisione che, a seconda dei casi, vieta o impone agli interessati stessi il compimento di atti determinati, ovvero, pur revocando l'esenzione per categoria di cui beneficiano, concede loro un'esenzione individuale, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, oppure revoca il beneficio dell'esenzione per categoria.
2.
Effetti incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3
a)
Quando, a causa delle circostanze particolari sottoindicate, determinati accordi, decisioni e pratiche concordate che beneficiano dell'esenzione prevista dagli articoli 3 e 6 producono nondimeno effetti che sono incompatibili con le condizioni stabilite dall'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, la Commissione adotta, su denuncia o d'ufficio, alle condizioni previste dalla sezione II, i provvedimenti descritti alla lettera c) seguente. La severità delle misure deve essere proporzionale alla gravità della situazione.
b)
Le circostanze particolari derivano, tra l'altro, da:
iii)
atti di una conferenza o modifiche delle condizioni del mercato in un dato traffico che determinano l'assenza o l'eliminazione di una concorrenza effettiva o potenziale quali le pratiche restrittive che precludono il traffico alla concorrenza, oppure
iii)
atti di una conferenza che possono impedire il progresso tecnico o economico ovvero la partecipazione degli utenti ai benefici che ne risultano,
iii)
atti di paesi terzi che:
- intralciano l'attività delle compagnie non conferenziate (outsiders) su un dato traffico,
- impongono alle compagnie conferenziate tariffe abusive, o
- impongono modalità che impediscono in qualsiasi altro modo il progresso tecnico o economico (ripartizione del carico, restrizioni quanto ai tipi di navi).
c)
iii)
Se la concorrenza effettiva o potenziale manca o rischia di essere eliminata a seguito dell'azione di un paese terzo, la Commissione, al fine di rimediare alla situazione, procede a consultazioni con le competenti autorità del paese terzo interessato, facendole seguire se necessario da negoziati in base a direttive fissate dal Consiglio.
Se, però, le circostanze particolari determinano la mancanza o l'eliminazione della concorrenza effettiva o potenziale contrariamente all'articolo 85, paragrafo 3, lettera b), del trattato, la Commissione revoca il beneficio dell'esenzione di gruppo e contemporaneamente può decidere a quali condizioni e oneri supplementari può essere accordata un'esenzione individuale al relativo accordo di conferenza allo scopo, fra l'altro, di
ottenere l'accesso al mercato per le compagnie non membri della conferenza.
iii)
Se le circostanze particolari di cui alla lettera b) hanno effetti diversi da quelli previsti al punto i), la Commissione adotta una o più delle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 8
Effetti incompatibili con l'articolo 86 del trattato
1. È vietato l'abuso di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 86 del trattato, senza che a tal fine sia richiesta una precedente decisione.
2. Qualora la Commissione, sia per iniziativa propria, sia a richiesta di uno Stato membro o di persone fisiche o giuridiche che rivendichino un interesse legittimo, ritenga che in qualsiasi caso particolare il comportamento delle conferenze esonerate ai sensi dell'articolo 3 abbia nondimeno effetti incompatibili con l'articolo 86 del trattato, può ritirare il beneficio dell'esenzione e adottare, conformemente all'articolo 10, tutte le misure adeguate allo scopo di porre fine alle violazioni dell'articolo 86.
3. Prima di adottare decisioni ai sensi del paragrafo 2, la Commissione può rivolgere alla conferenza in questione raccomandazioni per porre fine alla violazione.

Articolo 9
Conflitti di diritto internazionale
1. Qualora l'applicazione del presente regolamento a determinate intese o pratiche restrittive possa entrare in conflitto con le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di determinati paesi terzi con rischio di compromettere importanti interessi commerciali e marittimi della Comunità, la Commissione procede alla prima occasione con le autorità competenti dei paesi terzi in questione alle consultazioni intese a conciliare nei limiti del possibile detti interessi con il rispetto del diritto comunitario. La Commissione informa il comitato consultivo di cui all'articolo 15 sui risultati di queste consultazioni.
2. Qualora si debbano negoziare accordi con paesi terzi, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari.
Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato consultivo di cui all'articolo 15 nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.
3. Nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti dal presente articolo il Consiglio delibera secondo la procedura di presa di decisione definita all'articolo 84, paragrafo 2, del trattato.

 

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 10
Procedure su denuncia o d'ufficio
La Commissione avvia su denuncia o d'ufficio le procedure di far cessare un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, o all'articolo 86 del trattato, nonché la procedura ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 del presente regolamento.
Sono autorizzati a presentare denuncia:
a) gli Stati membri,
b) le persone fisiche o giuridiche che sostengano di avervi interesse legittimo.

Articolo 11
Espletamento delle procedure su denuncia o d'ufficio
1. Se constata un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, o all'articolo 86 del trattato, la Commissione obbliga, mediante decisione, le imprese ed associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata.
Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, la Commissione, prima di prendere la decisione di cui al primo comma, può rivolgere alle imprese ed alle associazioni di imprese interessate raccomandazioni dirette a far cessare l'infrazione.
2. Il paragrafo 1 è applicabile anche nei casi previsti all'articolo 7 del presente regolamento.
3. Se la Commissione giunge alla conclusione, fondandosi sugli elementi di cui è a conoscenza, che non vi è motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del trattato, o dell'articolo 7 del presente regolamento, nei riguardi di un accordo, di una decisione o di una pratica, essa emette una decisione che respinge la denuncia come infondata, se la procedura è stata avviata su denuncia.
4. Se la Commissione giunge alla conclusione, al termine di una procedura avviata su denuncia o d'ufficio, che un accordo, una decisione o una pratica concordata soddisfano
alle condizioni previste dall'articolo 85, paragrafi 1 e 3, essa emette una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3. Nella decisione è indicata la data a decorrere dalla quale la decisione stessa prende effetto. Tale data può essere anteriore a quella della decisione.

Articolo 12
Applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 - procedura di opposizione
1. Le imprese e associazioni di imprese che intendano avvalersi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, a favore degli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 85, paragrafo 1, ai quali esse partecipano, possono rivolgere una domanda alla Commissione.
2. Se essa giudica la domanda ricevibile, a decorrere dal momento in cui essa è in possesso di tutti gli elementi della pratica e a condizione che nessuna procedura sia stata iniziata in applicazione dell'articolo 10, nei confronti dell'accordo, della decisione o della pratica concordata, la Commissione pubblica senza indugio nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il contenuto essenziale della domanda invitando tutti i terzi interessati e gli Stati membri a presentarle le loro osservazioni nel termine di trenta giorni. La pubblicazione deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.
3. Se, entro un termine di novanta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione non comunica alle imprese che le hanno rivolto la domanda che esistono seri dubbi quanto all'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, l'accordo, la decisione o la pratica concordata, quali descritti nella domanda, sono considerati esenti dal divieto per il periodo anteriore e per sei anni al massimo a decorrere dal giorno della pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Se la Commissione constata, dopo la scadenza del termine di novanta giorni, ma prima della scadenza del termine di sei anni, che non sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, essa adotta una decisione che dichiara applicabile il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1. Tale decisione può essere retroattiva quando gli interessati hanno fornito indicazioni inesatte o quando abusano dell'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1.
4. La Commissione può inviare la comunicazione prevista al paragrafo 3, primo comma, alle imprese che hanno presentato una domanda; essa deve inviarla se uno Stato membro la richiede entro quarantacinque giorni dalla trasmissione allo stesso Stato membro, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della domanda di tali imprese. La domanda dello Stato membro dev'essere giustificata da considerazioni basate sulle regole di concorrenza del trattato.
La Commissione, se constata che le condizioni previste all'articolo 85, paragrafo 1 e 3, sono soddisfatte, adotta una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3. Nella
decisione è indicata la data a decorrere dalla quale la decisione stessa prende effetto. Tale data può essere anteriore a quella della domanda.

Articolo 13
Durata della validità e revoca delle decisioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3
1. La decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, adottata conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4, o dell'articolo 12, paragrafo 4, secondo comma, deve indicare per quale periodo essa ha effetto; in linea di massima, tale periodo non è inferiore a sei anni. La decisione può essere sottoposta a condizioni ed oneri.
2. La decisione può essere rinnovata qualora continuino a sussistere le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3.
3. La Commissione può revocare o modificare la sua decisione o vietare agli interessati determinati comportamenti:
a) se cambia la situazione di fatto relativa ad un elemento essenziale della decisione,
b) se gli interessati non osservano un onere imposto dalla decisione,
c) se la decisione è stata rilasciata in base a indicazioni inesatte ovvero ottenuta con frode,
d) se gli interessati abusano dell'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, che è stata loro concessa con la decisione.
Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) la decisione può essere revocata con effetto retroattivo.

Articolo 14
Competenza
Fatto salvo il controllo della decisione da parte della Corte di giustizia, la Commissione ha competenza esclusiva:
- per applicare le disposizioni dell'articolo 7,
- per emettere una decisione in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3.
Fino a quando la Commissione non abbia iniziato alcuna procedura ai fini dell'elaborazione di una decisione sulla questione di cui trattasi o non abbia indirizzato la comunicazione prevista all'articolo 12, paragrafo 3, primo comma, le autorità degli Stati membri restano competenti per decidere se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 1, o dall'articolo 86.

Articolo 15
Collegamento con le autorità degli Stati membri
1. La Commissione svolge le procedure previste nel presente regolamento in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, le quali sono autorizzate a formulare osservazioni su tali procedure.
2. La Commissione trasmette immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri copia delle denunce e delle domande e dei documenti più importanti che riceve o trasmette nel quadro di tali procedure.
3. Un comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti deve essere sentito prima di ogni decisione da prendere in seguito ad una delle procedure di cui all'articolo 10 e prima di ogni decisione emessa in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 4, secondo comma. Del pari, il comitato consultivo deve essere sentito prima dell'adozione delle disposizioni di applicazione di cui all'articolo 26.
4. Il comitato consultivo è composto di funzionari competenti nel settore dei trasporti marittimi e in materia di intese e di posizioni dominanti. Ogni Stato membro designa due funzionari che lo rappresentano e che, in caso di impedimento, possono essere sostituiti da un altro funzionario.
5. La consultazione viene effettuata nel corso di una riunione comune, su invito della Commissione, e comunque non prima di quattordici giorni dall'invio della convocazione. A quest'ultima sono allegati un'esposizione della questione, con l'indicazione dei documenti più importanti della pratica, e un progetto preliminare di decisione per ogni caso da esaminare.
6. Il comitato consultivo può dare il suo parere, anche se alcuni dei membri sono assenti e non si sono fatti rappresentare. L'esito della consultazione è riportato in un rendiconto scritto che viene unito al progetto di decisione e non è reso pubblico.

Articolo 16
Richiesta d'informazioni
1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso i governi e le autorità competenti degli Stati membri, nonché presso le imprese e le associazioni di imprese.
2. Quando la Commissione rivolge una domanda di informazioni ad un'impresa o ad un'associazione di imprese, invia contemporaneamente una copia di questa domanda all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'impresa o l'associazione di imprese.
3. Nella sua domanda la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, nonché le sanzioni previste dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte.
4. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si
tratta di persone giuridiche, di società o di associazioni sprovviste di personalità giuridica, a coloro che, per legge o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza.
5. Se un'impresa o un'associazione di imprese non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la Commissione le richiede mediante decisione. Tale decisione precisa le informazioni richieste, stabilisce un termine adeguato entro il quale le informazioni devono essere fornite e indica le sanzioni previste dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), e dall'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.
6. La Commissione invia contemporaneamente copia della decisione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'impresa o l'associazione di imprese.

Articolo 17
Accertamenti effettuati dalle autorità degli Stati membri
1. Su richiesta della Commissione, le autorità competenti degli Stati membri procedono agli accertamenti che la Commissione ritiene opportuni a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, o che essa ha ordinato mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 3. Gli agenti delle autorità competenti degli Stati membri incaricati di procedere agli accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento. Tale mandato specifica l'oggetto e lo scopo dell'accertamento.
2. Gli agenti della Commissione possono, su domanda di quest'ultima o dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento, assistere gli agenti di tale autorità nell'assolvimento dei loro compiti.

Articolo 18
Poteri di accertamento della Commissione
1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e le associazioni di imprese.
Gli agenti dalla Commissione incaricati a tal fine dispongono dei seguenti poteri:
a) controllare i libri e gli altri documenti aziendali,
b) prendere copie e estratti dei libri e degli altri documenti aziendali,
c) richiedere spiegazioni orali "in loco",
d) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese.
2. Gli agenti incaricati dalla Commissione di procedere ai suddetti accertamenti esecitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisi l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, nonché la sanzione prevista dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), per l'ipotesi in cui i libri e gli altri documenti aziendali richiesti siano presentati in modo incompleto. La Commissione avvisa in tempo utile prima dell'accertamento l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento, della missione di accertamento e dell'identità dei suddetti agenti.
3. Le imprese e le associazione di imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, ne fissa la data di inizio ed indice le sanzioni previste dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), e dall'articolo 20, paragrafo 1, lettera d), nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.
4. La Commissione prende le decisioni di cui al paragrafo 3 dopo aver sentito l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento.
5. Gli agenti dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento possono, su domanda di tale autorità o della Commissione, prestare assistenza agli agenti della Commissione nell'assolvimento dei loro compiti.
6. Quando un'impresa si oppone ad un accertamento ordinato a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta agli agenti incaricati dalla Commissione l'assistenza necessaria per l'esecuzione del loro mandato. A tal fine, gli Stati membri, anteriormente al 1g gennaio 1989 e dopo aver consultato la Commissione, prendono le misure necessarie.

Articolo 19
Ammende
1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende varianti da cento a cinquemila ECU, quando intenzionalmente o per negligenza:
a) forniscano indicazioni inesatte o alterate nella comunicazione effettuata conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, o nella domanda presentata in applicazione dell'articolo 12;
b) forniscano informazioni inesatte in risposta a una domanda rivolta a norma dell'articolo 16, paragrafo 3 o 5, o non forniscano un'informazione entro il termine stabilito da una decisione presa in virtù dell'articolo 16, paragrafo 5;
c) presentino in maniera incompleta, all'atto degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 18, i libri o altri documenti aziendali richiesti o non si sottopongano agli accertamenti ordinati mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 3.
2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille ad un massimo di un milione di ECU, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato alla infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza:
a) commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del trattato, o contravvengano ad un obbligo imposto a norma dell'articolo 7 del presente regolamento;
b) non assolvano un onere imposto a norma dell'articolo 5 o dell'articolo 13, paragrafo 1.
Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.
3. È applicabile l'articolo 15, paragrafi 3 e 4.
4. Le decisioni prese a norma dei paragrafi 1 e 2 non hanno un carattere penale.
Le ammende previste al paragrafo 2, lettera a), non possono essere inflitte per comportamenti posteriori alla notificazione alla Commissione ed anteriori alla decisione con la quale questa concede o rifiuta l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, nella misura in cui essi restano nei limiti dell'attività descritta nella notificazione.
Tuttavia, questa disposizione non si applica dal momento in cui la Commissione ha informato le imprese interessate di ritenere, sulla base di un esame provvisorio, che sussistono le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato e che l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, non è giustificata.

Articolo 20
Penalità di mora
1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed associazioni di imprese penalità di mora
varianti da cinquanta a mille ECU per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:
a) a porre fine ad un'infrazione delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del trattato di cui essa ha ordinato la cessazione ai sensi dell'articolo 11, o
a conformarsi ad un obbligo imposto a norma dell'articolo 7;
b) a porre fine ad ogni azione vietata a norma dell'articolo 13, paragrafo 3;
c) a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5;
d) a sottoporsi ad un accertamento che essa ha ordinato mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3.
2. Quando le imprese o associazioni di imprese hanno soddisfatto l'obbligo per l'osservanza del quale era stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'ammontare definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulterebbe dalla decisione originaria.
3. È applicabile l'articolo 15, paragrafi 3 e 4.

Articolo 21
Controllo della Corte di giustizia
La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'articolo 172 del trattato per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione commina un'ammenda o una penalità di mora; essa può sopprimere, ridurre o maggiorare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.

Articolo 22
Unità di conto
Per l'applicazione degli articoli 19, 20 e 21, l'ECU è quella adottata per la stesura del bilancio della Comunità a norma degli articoli 207 e 209 del trattato.

Articolo 23
Audizione degli interessati e dei terzi
1. Prima di ogni decisione prevista dall'articolo 11, dall'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 4, dall'articolo 13, paragrafo 3, e dagli articoli 19 e 20, la Commissione dà modo alle imprese e associazioni di imprese interessate di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui essa si basa.
2. La Commissione o le autorità degli Stati membri possono sentire, se lo ritengono necessario, ogni altra persona fisica o giuridica. Qualora persone fisiche o giuridiche chiedano di essere sentite, dimostrando di avervi un interesse, la loro domanda deve essere accolta.
3. Quando la Commissione intende prendere una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, essa pubblica il contenuto essenziale dell'accordo, della decisione o della pratica in causa e invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni nel termine che essa fissa e che non può essere inferiore ad un mese. La pubblicazione deve tener conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

Articolo 24
Segreto professionale
1. Le informazioni raccolte in applicazione degli articoli 17 e 18 possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 23 e 25, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi nei quali compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

Articolo 25
Pubblicazione delle decisioni
1. La Commissione pubblica le decisioni che prende in applicazione dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 3.
2. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione; essa deve tener conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

Articolo 26
Disposizioni di esecuzione
La Commissione è autorizzata a emanare disposizioni di esecuzione relative alla portata degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 5, paragrafo 5, alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunce previste dall'articolo 10, delle domande previste dall'articolo 12, nonché delle audizioni previste dall'articolo 23, paragrafi 1 e 2.

Articolo 27
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra il vigore il 1' luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW

(1) GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 178, e GU n. C 255 del 13. 10. 1986, pag. 169.
(2) GU n. C 77 del 21. 3. 1983, pag. 13, e GU n. C 344 del 31. 12. 1985, pag. 31.
(3) GU n. 124 del 28. 11. 1962, pag. 2751/62.
(4) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(5) GU n. L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1.
(6) GU n. L 121 del 17. 5. 1979, pag. 1.
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Nel primo semestre di quest'anno i porti marittimi cinesi hanno movimentato 5,87 miliardi di tonnellate di merci (+3,0%)
Nel primo semestre di quest'anno i porti marittimi cinesi hanno movimentato 5,87 miliardi di tonnellate di merci (+3,0%)
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Per Assarmatori la proposta della Commissione sull'EU ETS è timida, mentre erano attese misure più coraggiose
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EU ETS marittimo, la Commissione Europea accoglie in parte le istanze degli armatori
Bruxelles
Nuovo fondo da 110 milioni di quote per i carburanti puliti, deroghe non permanenti ma prorogate al 2035, meccanismo di deduzione IMO e stretta sui porti di trasbordo “elusivi”
Porto di Ravenna, al via il progetto esecutivo per il recupero dell'area “Ex Carni”
Ravenna
L'obiettivo è di dare piena funzionalità ad un nuovo comparto logistico e industriale in ambito portuale
A luglio il traffico dei container nel porto di Algeciras è diminuito del -11,4%
Algeciras
Nei primi sette mesi del 2026 il calo è stato del -3,3%
Hupac potenzierà il servizio intermodale tra Basilea e Busto Arsizio
Chiasso
Dal 7 settembre sarà introdotta un'ottava rotazione settimanale
Sallaum crea una società per la logistica terrestre delle auto in Europa
Vilnius
Inizialmente sarà dotata di 50 bisarche e la flotta raggiungerà i 300 veicoli entro il 2029
Nel secondo trimestre il traffico delle merci nel porto di Taranto è cresciuto del +6,7%
Taranto
A luglio registrato un incremento del +104,9%
Il gruppo crocieristico Viking Holdings registra ricavi trimestrali record
Los Angeles
Utile netto a 587,7 milioni di dollari (+33,8%)
Lo scorso mese il traffico dei contenitori nel porto di Los Angeles è calato del -5,8%
Los Angeles
Nei primi sette mesi del 2026 è stata registrata una crescita del +1,8%
A luglio il traffico dei container nel porto di Long Beach è calato del -1,7%
Long Beach
Nei primi sette mesi di quest'anno il traffico complessivo è di 5.758.086 teu (+1,2%)
Nel secondo trimestre RCL ha registrato un aumento dei ricavi che è stato sopravanzato dal rialzo dei costi operativi
Bangkok
Utile netto in calo del -1,1%
In crescita le performance finanziarie trimestrali della danese DFDS
Copenaghen
Nel trimestre aprile-giugno i rotabili trasportati dalla flotta sono aumentati del +1,1%. Calo del -8,9% dei passeggeri
Nel secondo trimestre il traffico dei container nei terminal di HHLA è diminuito del -8,0%
Amburgo
Ricavi in aumento del +2,5%. Costi operativi in crescita del +5,7%
Costa Crociere, cambio ai vertici della direzione per la regione delle Americhe
Genova
Jorge Serrano Martín de Vidales subentrerà a Dario Rustico
L'AdSP di Livorno crea una task force interna per la Darsena Europa
Livorno
L'obiettivo è di assicurare un raccordo unitario con la struttura commissariale che segue il progetto
MSC installa il sistema proattivo di pulizia dello scafo della Jotun sulla MSC Daniela
Sandefjord
Combina una tecnologia antivegetativa avanzata con un'ispezione e pulizia robotizzata
Wan Hai Lines registra un aumento del +965,6% dell'utile trimestrale
Taipei
La compagnia ordina sei nuove portacontainer da 11.000 teu
Nel secondo trimestre il traffico delle merci nei porti montenegrini è diminuito del -5,8%
Podgorica
I carichi da e per l'Italia sono calati del -40,6%
Il gruppo Grimaldi ha preso in consegna la Grande Pacifico
Napoli
La nave è la prima di cinque nuove PCTC gemelle della capacità di 9.800 ceu
Nel 2025 i ricavi del gruppo Fratelli Cosulich sono ammontati a 1,9 miliardi di euro (-11,5%)
Genova
Utile netto a 20,0 milioni di euro (-3,0%)
È deceduto il segretario generale di Trasportounito, Maurizio Longo
Roma
Si è spento a Roma dopo una lunga malattia
Terminal Investment Limited rinuncia all'acquisizione di Tercat
Bruxelles
Prevedeva il controllo congiunto con Hutchison Ports del terminal di Barcellona
Completati lavori connessi all'attivazione del cold ironing al terminal crociere di Porto Corsini, a Ravenna
Ravenna
Accelerazione del percorso per la riqualificazione dell'area dell'ex CIVAM nel porto di Vibo Valentia Marina
Vibo Valentia
L'area sarà trasformata in nuovi piazzali per la logistica commerciale
Il gruppo Maersk cede Maersk Training e Maersk H2S Safety Services
Copenaghen
Saranno vendute alla statunitense Open Gate Capital, specializzata in operazioni di carve-out industriale
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Nel trimestre aprile-giugno il porto di Venezia ha movimentato 6,3 milioni di tonnellate di merci (-1,2%)
Venezia
Crocieristi in calo del -15,3%
Nel secondo trimestre il traffico delle merci nel porto di Ravenna ha segnato un deciso rialzo del +10,9%
Ravenna
Nei primi sei mesi del 2026 l'aumento è stato del +5,9%
DP World rileva sei siti logistici GXO nel Regno Unito
Dubai
186mila metri quadri e 2.000 dipendenti passano di mano: è la cessione imposta dall'Antitrust britannico per l'acquisizione di Wincanton
DHL vola nel secondo trimestre, ma non ovunque
Bonn
Ricavi ed EBIT in doppia cifra. Bene Express, meno bene Supply Chain e Post & Parcel Germania
Global Ship Lease registra ricavi trimestrali e semestrali record
Atene
L'aumento dei costi incide sui profitti
DP World realizzerà un hub logistico a temperatura controllata nel porto di Anversa
Dubai/Kallo
Sabato GNV attiverà un terzo servizio marittimo verso l'Algeria
Genova
La linea Civitavecchia-Annaba affiancherà le rotte già attive da Sète verso Algeri e Bejaia
Danaos Corporation registra ricavi trimestrali in crescita del +4,7%
Atene
Performance stabili nel segmento delle portacontenitori. Cresce l'apporto delle rinfusiere
Una rinfusiera colpita da un proiettile nello Stretto di Hormuz
Southampton/Londra
Un membro dell'equipaggio risulterebbe disperso
Quest'anno a Messina sono attesi 800mila crocieristi
Messina
I passeggeri realizzano in città una spesa diretta pari a quasi 16 milioni di euro
Nel secondo trimestre il traffico dei container nel porto di New York è cresciuto del +1,6%
New York
Nei primi sei mesi del 2026 sono stati movimentati 4,43 milioni di teu (+0,2%)
Joint venture per il trasporto intermodale di HZ Cargo e Railtrans
Zagabria
L'obiettivo è di attivare un traffico di oltre 500mila tonnellate tra i porti della Croazia e i mercati dell'Europa centrale
Nel secondo trimestre ICTSI registra un utile netto record di 363 milioni di dollari (+24,2%)
Manila
Un'altra nave della GasLog colpita mentre stava uscendo dal Golfo Persico
Pireo/Southampton
Danni alla sala macchine
Finnlines registra ricavi trimestrali record
Helsinki
Nel periodo aprile-giugno l'utile netto è stato di 42,9 milioni di euro (+64,7%)
Gruppo Spinelli, approvato il bilancio di sostenibilità 2025
Genova
Valore di produzione in crescita del +5%. Incremento del +48% delle nuove assunzioni
Fabrizio Marilli sarà il nuovo segretario generale dell'AdSP del Mare Adriatico Centrale
Ancona
Il Comitato di gestione ha approvato l'assestamento di bilancio dell'ente
AdSP del Mar Ligure Occidentale, adottato il Piano Organico del Porto 2026-2028
Genova
Le proiezioni al 2028 indicano una crescita di circa 150 addetti nei porti del sistema
AdSP del Tirreno Meridionale e Ionio, approvata la variazione di assestamento di bilancio
Gioia Tauro
Registra maggiori entrate e maggiori spese per 1,69 milioni di euro
Un milione e mezzo di euro per la formazione nei porti toscani
Livorno
L'AdSP del Tirreno Settentrionale ha presentato il piano formativo 2026-2028
Dal prossimo anno Terminali Italia gestirà il terminal intermodale di Orte
Roma
Dispone di circa 96.000 metri quadrati di piazzali e di tre binari
Italia e Tunisia sottoscrivono un accordo di collaborazione nel settore dei trasporti e della logistica
Roma
Un'altra nave della saudita Bahri attaccata dagli Houthi nel Mar Rosso
Southampton/San'a'/Riyadh
Il portavoce dei miliziani yemeniti ha rivendicato l'attacco contro la chimichiera “NCC Ghazal”
Abbattuto oggi l'ultimo diaframma delle due canne principali della Galleria di Base del Brennero
Bolzano
Collegati i due cantieri a circa 1.400 metri sotto il passo del Brennero
Nel secondo trimestre i ricavi della UPS sono aumentati del +7,6%
Atlanta
L'utile netto è ammontato a 604 milioni di dollari (-52,9%)
Nel 2025 i ricavi dell'azienda logistica italiana Nord Ovest sono cresciuti del +13,6%
Cuneo
Utile netto in calo del -8,3%
In crescita il traffico trimestrale delle merci nei porti di Algeciras e Barcellona. Calo a Valencia
Algeciras/Barcellona/
Valencia
Accentuato l'aumento dei container nello scalo catalano
Fincantieri, sottoscritto l'accordo con i soci reinvestitori di NextGeo
Trieste
L'operazione nell'ambito della strategia di sviluppo nel segmento della subacquea
Adottato l'aggiornamento al DPSS dei porti della Sardegna
Cagliari
Delibera del Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale
ICTSI acquisisce i terminal per rinfuse ATU12 e ATU18 del porto brasiliano di Aratu
San Paolo/Manila
Saranno ceduti da SIMPAR per circa 355 milioni di dollari
Konecranes registra un calo delle performance finanziarie trimestrali mentre aumentano gli ordini
Helsinki
Il valore delle commesse relative ai mezzi portuali è cresciuto del +17%
Quattordici regioni favorevoli e cinque contrarie al Ddl sulla riforma della governance portuale
Roma
Rixi: proseguiamo ora il percorso istituzionale con l'obiettivo di arrivare a una riforma equilibrata
Nel secondo trimestre il fatturato netto di Kuehne+Nagel è cresciuto del +8%
Schindellegi
Marcato il miglioramento delle performance nel segmento delle spedizioni aeree
Rinnovata la squadra direttiva di Assagenti
Genova
La composizione del comitato esecutivo e i presidenti delle commissioni
DP World sigla un accordo preliminare per realizzare due terminal nel porto di Fujairah
Dubai
Rinnovato il Cda di VIO - Interporto di Vado Ligure
Genova
Pierangelo Olivieri è stato nominato presidente
Nel secondo trimestre il fatturato della Kalmar è cresciuto del +14%
Helsinki
Stabile il valore dei nuovi ordini
Saipem, nuovo contratto di perforazione offshore al largo della Costa d'Avorio
Milano
È stato assegnato da Eni Côte d'Ivoire
Performance trimestrali della DSV in crescita e sospinte ancora dall'acquisizione della Schenker
Hedehusene
Nel periodo aprile-giugno del 2026 registrato un utile netto di 2,6 miliardi di corone danesi (+11,5%)
Falteri (Federlogistica) è stato cooptato nel Board dell'European Logistics Association
Genova
Protocollo di collaborazione internazionale sulla logistica integrata con ACLI Terra
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Il primo luglio a Genova la conferenza “Accordo UE-Mercosur: il ruolo dell'economia marittima”
Genova
È organizzata da Fondazione Casa America ETS e dall'AdSP della Liguria occidentale
Il prossimo 3 luglio a Civitavecchia si terrà l'assemblea di Federagenti
Roma
Pessina: non ci confronteremo su norme, rapporti comunitari, inseguimento di teorie e di burocrazia, bensì sulle sfide della portualità italiana
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
HD Hyundai Heavy Industries Ends Joint Venture Plan for Block Factory with India's Cochin Shipyard
(Maeil Business Newspaper)
Empire buys back: After Tata, Adani can rewrite India's colonial past
(The Economic Times)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› Archivio
Il GCC esorta la comunità internazionale a proteggere il trasporto marittimo contro le minacce degli Houthi
Riyadh
Reazione all'annuncio di un embargo marittimo contro l'Arabia Saudita
Fincantieri, accordo in Qatar per la gestione operativa del Training and Simulation Centre
Trieste
Il centro è destinato all'addestramento del personale navale della Marina Militare qatariota
Sequestrati oltre 770 chili di cocaina nel porto di Vado Ligure
Savona
Immessa sul mercato, la droga avrebbe assicurato alle organizzazioni criminali guadagni pari a 250 milioni di euro
Nel secondo trimestre Wärtsilä registra un deciso rialzo del valore dei nuovi ordini
Helsinki
Il fatturato netto ha segnato una flessione del -2%
Yang Ming ordina a Hanwha Ocean la costruzione di sei portacontainer dual-fuel da 13.000 teu
Keelung
Commessa del valore sino ad oltre 1,2 miliardi di dollari
Si aggrava il bilancio degli attacchi alle navi nel Mar Nero
Odessa
Dieci morti a bordo di una nave che stava partendo dal porto di Odessa
Oggi un nuovo attacco ad una nave nello Stretto di Hormuz
Southampton
La product tanker Kavomaleas della greca Dynacom Tankers Management si è incendiata
Confitarma delusa dalla proposta di revisione dell'EU ETS presentata dalla Commissione
Roma
Zanetti: il grande assente è il tema della competitività dell'industria armatoriale italiana ed europea
ALIS, bene le proposte della Commissione sull'EU ETS, ma permangono forti criticità
Roma
MIT, adottate le linee guida sul cold ironing
Roma
L'obiettivo è di garantiti criteri chiari, uniformi e trasparenti per tutte le Autorità di Sistema Portuale
Nel primo semestre il traffico dei crocieristi nei terminal portuali di GPH è cresciuto del +10,1%
Istanbul
Nel solo secondo trimestre l'aumento è stato del +2,8%
AdSP della Liguria Occidentale, via libera all'aggiornamento del bilancio di previsione 2026
Genova
Assiterminal precisa le sue perplessità sulle competenze assegnate alla Porti d'Italia Spa
Genova
ABB compra la britannica Rotork
Zurigo/Londra
L'azienda di Bath è specializzata nel controllo del flusso e nell'automazione industriale
AdSP dell'Adriatico Centrale, rifinanziati i 100 milioni di euro del decreto Infrastrutture
Ancona
I fondi interessano sette interventi strategici del sistema portuale
Nella prima metà del 2026 il traffico dei container nel porto di Los Angeles è aumentato del +3,4%
Los Angeles
Nel secondo trimestre la crescita è stata del +11,5%
Appelli dell'IMO e dell'ITF alla cessazione degli attacchi contro i marittimi e i lavoratori dei trasporti
Londra
Recrudescenza degli incidenti nel Mar Nero e Mar d'Azov e nella regione dello Stretto di Hormuz
Nel secondo trimestre del 2026 il traffico dei container nel porto di Hong Kong è cresciuto del +0,2%
Hong Kong
A giugno registrato un incremento del +6,5%
La Uiltrasporti è fortemente contraria all'istituzione della Porti d'Italia Spa
Roma
Verzari e Gulli: le AdSP devono essere coordinate da un soggetto pubblico che possa tutelare le lavoratrici e i lavoratori dei porti
CMPort segna nuovi record di traffico mensile, trimestrale e semestrale dei container
Hong Kong
Nel primo semestre del 2026 ne sono stati movimentati 78,3 milioni (+4,6%)
Nella prima metà di quest'anno il porto di Singapore ha movimentato 22,7 milioni di container (+4,7%)
Singapore
Record storico di vendite semestrali di bunker
Nel secondo trimestre il traffico dei container nel porto di Long Beach è aumentato del +10,3%
Long Beach
Nel primo semestre del 2026 è stata registrata una crescita del +1,7%
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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