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La Commissione Europea mette sotto osservazione il sistema delle conference marittime
Avviata una serie di consultazioni sull'applicazione delle regole di concorrenza ai trasporti marittimi
27 marzo 2003
La Commissione Europea ha avviato una serie di consultazioni sull'applicazione delle regole di concorrenza ai trasporti marittimi ed ha invitato governi e le parti interessate a trasmettere osservazioni in merito entro il prossimo 3 giugno. Sotto esame è il sistema delle conference. «La maggior parte delle merci scambiate sono trasportate via mare. È pertanto giunto il momento - ha confermato oggi il commissario alla Concorrenza, Mario Monti - di esaminare se l'immunità antitrust eccezionalmente generosa di cui beneficiano le compagnie marittime che operano nell'ambito di conference sia in linea con le attuali condizioni di mercato. La Commissione intende innanzitutto verificare se il regolamento relativo alle conference marittime si traduca in servizi di trasporto marittimo regolari affidabili ed efficienti, in grado di soddisfare le esigenze degli utenti di trasporti, conformemente all'obiettivo iniziale del legislatore».

L'immunità antitrust alle conference - ha ricordato Bruxelles - era stata concessa nel 1986 dal Consiglio dei ministri dell'UE che aveva approvato un regolamento che concede agli accordi di fissazione dei prezzi, di ripartizione della capacità e ad altri tipi di accordi o di consultazioni tra compagnie marittime di linea un'esenzione dalle regole di concorrenza comunitarie (articoli 81 e 82). Il regolamento di esenzione per categoria a favore delle conferenze marittime (regolamento n. 4056/86) era giustificato sulla base del principio che la fissazione delle tariffe ed altre attività delle conferenze marittime determinassero tassi di nolo stabili i quali, a loro volta, garantivano ai caricatori servizi di trasporto marittimo regolari affidabili.

Il riesame - ha precisato la Commissione - non riguarda il regolamento di esenzione per categoria relativo ai consorzi (regolamento n. 823/2000), che consente alle compagnie marittime di linea di intraprendere forme di cooperazione operativa (uso in comune di navi, coordinazione delle rotte e degli orari) ma non di fissare i prezzi. Il regolamento in questione ha prorogato fino al 2005 un'esenzione concessa nel 1995 dopo che il suo funzionamento era stato ritenuto soddisfacente sia dalle compagnie marittime di linea sia dagli utenti dei trasporti.

La Commissione ha osservato come invece il regolamento relativo alle conferenze marittime non sia mai stato oggetto di un riesame nonostante sia stato adottato più di quindici anni fa e sia prassi comune dell'esecutivo europeo effettuare un riesame periodico dei regolamenti di esenzione per categoria che esentano talune categorie di accordi dal divieto generale di pratiche ed accordi restrittivi. Ciò è dovuto al fatto che, a differenza di tutti gli altri regolamenti di esenzione - ha spiegato Bruxelles - il regolamento n. 4056/86 del Consiglio resta in vigore per un periodo illimitato.

Inoltre - ha osservato la Commissione - sono intervenuti tre cambiamenti che hanno indotto ad un riesame. Innanzitutto la modernizzazione del regolamento generale che stabilisce le norme e le procedure di applicazione degli articoli 81 e 82. Il regolamento n. 1/2003, che sostituisce il regolamento n. 17/62, entrerà in vigore nel maggio 2004 ed ora che è stato completato il riesame procedurale - ha spiegato la Commissione - appare opportuno considerare se sia possibile modernizzare e semplificare anche le norme sostanziali. In secondo luogo, negli ultimi anni i principali partner commerciali dell'Unione europea hanno anch'essi riesaminato le rispettive esenzioni a favore delle conferenze marittime. Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno adottato nel 1998 l'Ocean Shipping Reform Act che modifica l'US Shipping Act. In una relazione dell'aprile 2002 (inforMARE del 17 aprile 2002, ndr) - ha ricordato la Commissione - la stessa OECD ha sollevato dubbi sulla teoria generalmente accettata secondo la quale la fissazione collettiva delle tariffe era un prerequisito indispensabile per garantire servizi di trasporto marittimo di linea affidabili ed ha invitato gli Stati membri a riesaminare le modalità di applicazione delle regole di concorrenza a tale settore. In terzo luogo, anche la crescente diffusione del trasporto containerizzato ha determinato una riorganizzazione del settore sulla base di consorzi o alleanze, in quanto le compagnie marittime hanno tendenza a ripartire i costi di navi di dimensioni maggiori e ad organizzare i servizi in maniera differente.

 

 

 

 

REGOLAMENTO (CEE) N. 4056/86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
che determina le modalità di applicazione
degli articoli 85 e 86 del trattato
ai trasporti marittimi



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2, e l'articolo 87,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
considerando che le regole di concorrenza fanno parte delle disposizioni generali del trattato, che trovano applicazione anche ai trasporti marittimi; che le modalità di tale applicazione sono contenute nel capo del trattato relativo alle regole di concorrenza o devono essere determinate secondo le procedure in esso previste;
considerando che a norma del regolamento n. 141 (3), il regolamento n. 17 (4) non è applicabile ai trasporti; che il regolamento CEE n. 1017/68 (5) è applicabile soltanto ai trasporti terrestri; che pertanto la Commissione non dispone attualmente dei mezzi che le consentano di istruire direttamente i casi di presunta infrazione agli articoli 85 e 86 nel settore dei trasporti marittimi; che essa non dispone neppure dei poteri di decisione e di sanzione necessari per provvedere all'eliminazione delle infrazioni da essa constatate;
considerando che questa situazione rende necessaria l'adozione di un regolamento di applicazione delle regole di concorrenza ai trasporti marittimi; che il regolamento (CEE) n. 954/79, del 15 maggio 1979, concernente la ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite, relativa ad un codice di comportamento delle conferenze marittime (6) ha per conseguenza che il codice di comportamento si applicherà a numerose conferenze operanti nella Comunità; che il regolamento d'applicazione delle regole di concorrenza ai trasporti marittimi, previsto dall'ultimo considerando del regolamento (CEE) n. 954/79, deve tener conto dell'adozione del codice; che per quanto riguarda le conferenze contemplate dal codice di comportamento, il regolamento dovrà eventualmente completare o precisare il codice;
considerando che sembra preferibile escludere dal campo di applicazione del presente regolamento il settore dei trasporti non di linea, dato che le tariffe di detti servizi sono comunque liberamente negoziate caso per caso conformemente alle condizioni dell'offerta e della domanda;
considerando che tale regolamento deve tener conto dell'esigenza, da un lato, di prevedere le regole di applicazione che consentano alla Commissione di accertarsi che la concorrenza non venga indebitamente falsata nel mercato comune e, dall'altro, di evitare una regolamentazione eccessiva del settore;
considerando che tale regolamento deve precisare il campo di applicazione delle disposizioni degli articoli 85 e 86 del trattato tenendo conto degli aspetti particolari dei trasporti marittimi; che vi sono probabilità di pregiudizio del commercio tra Stati membri quando le intese o pratiche abusive riguardano trasporti internazionali, inclusi quelli intracomunitari, in partenza da o a destinazione di porti della Comunità; che infatti tali intese o pratiche abusive possono influenzare la concorrenza, da un lato, fra i porti dei vari Stati membri, modificando le rispettive zone di attrazione e,
dall'altro, fra le attività localizzate in queste zone di attrazione e perturbare le correnti di scambio all'interno del mercato comune;
considerando che per taluni tipi di accordi, decisioni e pratiche concordate di carattere tecnico è possibile derogare al divieto delle intese in quanto, di regola, non sono restrittivi della concorrenza;
considerando che è opportuno prevedere un'esenzione per categoria a favore delle conferenze marittime; che infatti queste conferenze esercitano un ruolo stabilizzatore atto a garantire servizi affidabili ai caricatori; che esse contribuiscono in genere ad assicurare un'offerta di servizi di trasporto marittimo regolari, sufficienti ed efficaci, tenendo inoltre equamente conto degli interessi degli utenti; che questi risultati non possono essere ottenuti senza la cooperazione che le compagnie marittime organizzano in seno alle suddette conferenze in materia di tariffe e eventualmente di offerta di capacità o di ripartizione del tonnellaggio da trasportare, e anche delle entrate; che nella maggior parte dei casi le conferenze restano sottoposte ad una concorrenza effettiva da parte sia dei servizi regolari non conferenziati sia in determinati casi, dei servizi non di linea e di altri modi di trasporto; che inoltre, la mobilità delle flotte, che caratterizza la struttura dell'offerta nel settore dei servizi di trasporti marittimi, esercita una pressione concorrenziale permanente sulle conferenze, che di norma non hanno la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei servizi di trasporto marittimo in questione;
considerando tuttavia che per prevenire, da parte delle conferenze, pratiche incompatibili con le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, è opportuno che l'esenzione sia subordinata a determinati oneri e condizioni;
considerando che le condizioni previste devono tendere ad impedire che le conferenze applichino restrizioni di concorrenza che non siano indispensabili per conseguire gli obiettivi che giustificano il rilascio dell'esenzione; che a tal fine le conferenze non devono, per una stessa linea di traffico, differenziare i prezzi e le condizioni di trasporto semplicemente in funzione del paese d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati e provocare in tal modo, in seno alla Comunità, mutamenti delle correnti di traffico pregiudizievoli per determinati porti, caricatori, trasportatori o ausiliari di trasporto; che è altresì opportuno ammettere accordi di fedeltà unicamente secondo modalità che non restringano unilateralmente la libertà degli utilizzatori e pertanto la concorrenza nel settore dei trasporti marittimi, e ciò fermo restando il diritto della conferenza di infliggere sanzioni a coloro che eludessero abusivamente l'obbligo di fedeltà, che rappresenta la contropartita per i ristorni, le riduzioni nei noli o le commissioni concessi dalla conferenza; che gli utilizzatori devono poter determinare liberamente le imprese alle quali rivolgersi per i trasporti terrestri o servizi in banchina non previsti nel contratto di nolo o nei compensi stabiliti con l'armatore;
considerando che è altresì opportuno subordinare l'esenzione a determinati oneri; che a tal fine gli utilizzatori devono in ogni momento poter avere conoscenza dei prezzi e delle condizioni di trasporto praticate dai membri della conferenza, fermo restando che in materia di trasporti terrestri organizzati dai trasportatori marittimi questi ultimi restano assoggettati al regolamento (CEE) n. 1017/68; che occorre prevedere la comunicazione immediata alla Commissione delle sentenze arbitrali e raccomandazioni di conciliatori accettate dalle parti, in modo da consentirle di verificare che esse non esentino le conferenze dalle condizioni previste dal suddetto regolamento, e non infrangano di conseguenza le disposizioni degli articoli 85 e 86;
considerando che le consultazioni fra gli utilizzatori o le loro associazioni da un lato e le conferenze dall'altro sono atte ad assicurare un funzionamento di servizi di trasporto marittimo più efficace e che tenga maggiormente in considerazione le esigenze degli utilizzatori; che occorre pertanto esentare alcune delle intese che potrebbero risultare da dette consultazioni;
considerando che l'esenzione non può essere acquisita se non ricorrono le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3; che la Commissione deve pertanto avere la facoltà di adottare gli opportuni provvedimenti qualora un'intesa esentata dimostri di avere, a causa di circostanze particolari, taluni effetti incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3; che per il particolare ruolo assolto dalle conferenze marittime nel settore dei servizi regolari di trasporto marittimo, le reazioni della Commissione devono essere graduali e proporzionate; che essa deve pertanto avere la facoltà di formulare dapprima raccomandazioni e di adottare in seguito decisioni;
considerando che la nullità di diritto sancita dall'articolo 85, paragrafo 2, per gli accordi o decisioni che, date le caratteristiche discriminanti o altre caratteristiche, non beneficiano dell'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, si applica ai soli elementi dell'accordo colpiti dal divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, e si applica all'accordo nel suo insieme soltanto se detti elementi non appaiono separabili dall'insieme dell'accordo; che spetta pertanto alla Commissione, qualora constati un'infrazione all'esenzione per categorie, precisare quali sono gli elementi dell'accordo colpiti dal divieto e di conseguenza nulli di diritto, ovvero indicare i motivi per cui detti elementi non sono separabili dal resto dell'accordo e per cui quest'ultimo è quindi nullo nel suo insieme;
considerando che a causa delle caratteristiche del trasporto marittimo internazionale si deve tener conto del fatto che l'applicazione del presente regolamento a determinate intese ur può dar origine a conflitti con le legislazioni e regolamentazioni di determinati paesi terzi e avere conseguenze pregiudizievoli per importanti interessi commerciali e marittimi della Comunità; che occorre pertanto prevedere consultazioni e, se del caso, negoziati autorizzati dal Consiglio, svolti dalla Commissione, con questi paesi terzi nel quadro della politica comunitaria dei trasporti marittimi;
considerando che il presente regolamento deve prevedere le procedure, i poteri di decisione e le sanzioni necessari per assicurare il rispetto dei divieti previsti dall'articolo 85, paragrafo 1, e dell'articolo 86, nonché delle condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3;
considerando che a tal fine è opportuno tener conto delle disposizioni procedurali del regolamento (CEE) n. 1017/68 applicabili ai trasporti terrestri, che prende in considerazione determinate caratteristiche specifiche delle attività di trasporto nel loro insieme;
considerando in particolare che, dati gli aspetti specifici dei trasporti marittimi, spetta in primo luogo alle imprese accertarsi che i loro accordi, decisioni o pratiche concordate siano conformi alle regole di concorrenza e che non è quindi necessario imporre loro l'obbligo di notificarli alla Commissione;
considerando tuttavia che in determinati casi le imprese possono desiderare di assicurarsi presso la Commissione sulla conformità di tali accordi, decisioni o pratiche concordate alle disposizioni in vigore; che occorre prevedere una procedura semplificata a tal fine,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE I

Articolo 1
Oggetto e campo d'applicazione del regolamento
1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi.
2. Esso concerne unicamente i trasporti marittimi internazionali - esclusi i servizi di trasporto con navi da carico non regolari - da o verso uno o più porti comunitari.
3. Ai sensi del presente regolamento:
a) per "servizi di trasporto con navi da carico non regolari" (tramps) si intendono i servizi di trasporto di merci alla rinfusa o di "break-bulk", mediante una nave totalmente o parzialmente noleggiata ad uno o più caricatori sulla base di un noleggio a viaggio o a tempo o di qualsiasi altro tipo di contratto, su linee non regolari o non pubblicate allorché le tariffe di nolo siano liberamente negoziate caso per caso conformemente alle condizioni dell'offerta e della domanda;
b) per "conferenza marittima" si intende un gruppo di due o più trasportatori armatori che assicura servizi internazionali di linea per il trasporto di merci su una o più linee entro limiti geografici determinati e in base ad accordi o intese di qualunque natura, nell'ambito dei quali essi gestiscono in comune applicando tassi di nolo uniformi o comuni e ogni altra condizione concordata nei riguardi della fornitura di detti servizi di linea;
c) per "utente" si intende un'impresa (per esempio, caricatori, consegnatari, spedizionieri, ecc.) che abbia concluso o manifesti l'intenzione di concludere un accordo contrattuale o di altra natura con una conferenza o con una compagnia di navigazione per il trasporto di merci, o un'associazione di caricatori.

Articolo 2
Accordi tecnici
1. Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate aventi per oggetto e per effetto solamente l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica mediante:
a)
la fissazione o l'applicazione uniforme di norme o di tipi per le navi e altri mezzi di trasporto, il materiale, gli approvvigionamenti e gli impianti fissi;
b)
lo scambio o l'utilizzazione in comune, per l'esercizio dell'attività di trasporto, di navi, spazi di navi o posti/containers e altri mezzi di trasporto, di personale, di
materiale o di impianti fissi;
c)
l'organizzazione e l'esecuzione di operazioni successive o supplementari di trasporto marittimo, nonché la fissazione o l'applicazione di prezzi e condizioni globali per detti trasporti;
d)
il coordinamento degli orari del trasporto su itinerari successivi;
e)
il raggruppamento di spedizioni isolate;
f)
l'adozione o l'applicazione di regole uniformi relative alla struttura e alle condizioni di applicazione delle tariffe di trasporto.
2. Se necessario, la Commissione presenterà al Consiglio proposte intese a modificare l'elenco di cui al paragrafo 1.

Articolo 3
Esenzione delle intese tra vettori riguardanti l'esercizio di servizi regolari di trasporto marittimo
Sono esonerati dal divieto sancito all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, alle condizioni previste dall'articolo 4 del presente regolamento, gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate tra tutti o parte dei membri di una o più conferenze marittime intesi a perseguire la fissazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto e, a seconda dei casi, uno o più dei seguenti obiettivi:
a) il coordinamento degli orari delle navi o delle loro date di partenza o di scalo;
b) la determinazione della frequenza dei viaggi o degli scali;
c) il coordinamento o la ripartizione dei viaggi o degli scali fra membri della conferenza;
d) la regolazione della capacità di trasporto offerta da ciascuno dei membri;
e) la ripartizione fra i membri del tonnellaggio trasportato o delle entrate.

Articolo 4
Condizioni alle quali è subordinata l'esenzione
L'esenzione prevista dagli articoli 3 e 6 è subordinata alla condizione che l'accordo, la decisione e la pratica concertata non rechino, all'interno della Comunità, pregiudizio a determinati porti, utenti o vettori applicando, per una stessa merce e nella zona contemplata dall'accordo, dalla decisione o dalla pratica concertata prezzi e condizioni di trasporto che differiscono in base al paese d'origine o di destinazione o secondo il porto di imbarco o di sbarco, a meno che tali prezzi e condizioni possano giustificarsi sul piano economico.
Qualsiasi accordo o decisione, oppure, qualora sia separabile, qualsiasi parte di tale accordo o decisione, non conforme al primo comma è nullo di pieno diritto in virtù dell'articolo 85, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 5
Obblighi ai quali è subordinata l'esenzione
L'esenzione prevista dall'articolo 3 è subordinata ai seguenti obblighi:
1.
Consultazioni
Si svolgono consultazioni per cercare di risolvere le questioni di principio generali tra gli utenti da un lato e le conferenze dall'altro, relativamente ai tassi di nolo, alle condizioni e alla qualità dei servizi regolari di trasporto marittimo.
Le consultazioni avvengono ogni volta che ciò sia richiesto da una delle suddette parti.
2.
Accordi di fedeltà
Le compagnie marittime membri di una conferenza hanno il diritto di stipulare con gli utenti e di applicare accordi di fedeltà il cui tipo e tenore è deciso mediante consultazioni tra la conferenza e le associazioni di utenti. Tali accordi devono prevedere garanzie che rendano espliciti i diritti degli utenti e quelli dei membri della conferenza. Essi si fondano sul sistema del contratto o su un qualsiasi altro sistema altrettanto lecito.
Gli accordi di fedeltà debbono rispettare le seguenti condizioni:
a)
ciascuna conferenza deve offrire agli utenti un sistema di ristorno immediato, oppure la scelta tra tale sistema ed un sistema di ristorno differito:
-
nel caso del sistema di ristorno immediato, ciascuna delle parti deve in ogni momento poter recedere dall'accordo di fedeltà senza penalità e con preavviso non superiore ai sei mesi; tale periodo viene portato a tre mesi quando la tariffa della conferenza è oggetto di controversia;
-
nel caso di un sistema di ristorno differito, il periodo di fedeltà sul quale è calcolato il ristorno e il successivo periodo di fedeltà richiesto prima del pagamento del ristorno stesso, non possono superare sei mesi ciascuno; tale periodo viene portato a tre mesi quando la tariffa della conferenza è oggetto di controversia:
b)
la conferenza, previa consultazione con gli utenti interessati, deve stabilire:
ii)
l'elenco del carico e delle parti di carico convenute con gli utenti, che sono espressamente escluse dal campo d'applicazione dell'accordo di fedeltà; accordi di fedeltà al 100 % possono venire offerti, ma non possono essere imposti unilateralmente
ii)
un elenco dei casi in cui gli utenti sono esentati dall'obbligo di fedeltà; tra questi casi, devono figurare in particolare:
-
quelli in cui le spedizioni sono effettuate in partenza da o a destinazione di un porto nella zona servita dalla conferenza, se tale servizio non è pubblicato, per cui si giustifica una richiesta di deroga,
-
e quelli in cui il periodo di attesa in un porto supera una durata che dev'essere definita, per ciascun porto e per ciascun prodotto o categoria di prodotti, previa consultazione degli utenti direttamente interessati al buon funzionamento del porto.
La conferenza dev'essere tuttavia informata dall'utente, in anticipo ed entro un termine stabilito, della sua intenzione sia di effettuare la spedizione da un porto non pubblicato dalla conferenza, sia di avvalersi, in un porto servito dalla
conferenza, di una nave non conferenziata, non appena constatato, in base alla tabella pubblicata delle date di partenza, che il termine massimo di attesa sarà superato.
3.
Servizi non compresi nel nolo
Per i trasporti a terra e i servizi in banchina non compresi nel nolo o nei compensi pattuiti e sul cui pagamento la compagnia marittima e l'utente hanno raggiunto un accordo, gli utenti devono avere la facoltà di rivolgersi ad imprese di loro scelta.
4.
Disponibilità delle tariffe
Le tariffe, le condizioni ad esse relative, i regolamenti e gli emendamenti in materia devono essere messi a disposizione degli utenti, su loro richiesta, a prezzo ragionevole, o poter essere esaminati negli uffici delle compagnie di navigazione o dei loro agenti. I medesimi devono contenere informazioni esplicite su tutte le condizioni relative al carico e allo scarico, sull'esatta estensione dei servizi compresi nel nolo in proporzione al trasporto marittimo e al trasporto terrestre e dei servizi compresi nei canoni riscossi dalla compagnia marittima nonché sulla pratica abituale in materia.
5.
Notifica alla Commissione delle sentenze arbitrali e delle raccomandazioni
Le sentenze arbitrali e le raccomandazioni di conciliatori accettate dalle parti devono essere immediatamente notificate alla Commissione quando compongono controversie vertenti su pratiche delle conferenze oggetto delle disposizioni dell'articolo 4 e dei punti 2 e 3.

Articolo 6
Esenzione degli accordi tra utenti e conferenze riguardanti l'utilizzazione di servizi di trasporto marittimo di linea
Sono esonerati dal divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate tra utenti e conferenze nonché, se del caso, gli accordi tra utenti a tal fine necessari, relativi ai prezzi, alle condizioni e alla qualità dei servizi di linea, purché siano previsti all'articolo 5, punti 1 e 2.

Articolo 7
Controllo degli accordi che beneficiano dell'esenzione
1.
Violazione di un obbligo
Quando gli interessati contravvengono ad un obbligo ricollegato all'esenzione prevista dall'articolo 3, ai sensi
dell'articolo 5, la Commissione, per porre fine a tali violazioni, può alle condizioni previste dalla sezione II:
- formulare raccomandazioni agli interessati;
- adottare, in caso di inosservanza da parte degli interessati di tali raccomandazioni e in funzione della gravità delle violazioni constatate, una decisione che, a seconda dei casi, vieta o impone agli interessati stessi il compimento di atti determinati, ovvero, pur revocando l'esenzione per categoria di cui beneficiano, concede loro un'esenzione individuale, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, oppure revoca il beneficio dell'esenzione per categoria.
2.
Effetti incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3
a)
Quando, a causa delle circostanze particolari sottoindicate, determinati accordi, decisioni e pratiche concordate che beneficiano dell'esenzione prevista dagli articoli 3 e 6 producono nondimeno effetti che sono incompatibili con le condizioni stabilite dall'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, la Commissione adotta, su denuncia o d'ufficio, alle condizioni previste dalla sezione II, i provvedimenti descritti alla lettera c) seguente. La severità delle misure deve essere proporzionale alla gravità della situazione.
b)
Le circostanze particolari derivano, tra l'altro, da:
iii)
atti di una conferenza o modifiche delle condizioni del mercato in un dato traffico che determinano l'assenza o l'eliminazione di una concorrenza effettiva o potenziale quali le pratiche restrittive che precludono il traffico alla concorrenza, oppure
iii)
atti di una conferenza che possono impedire il progresso tecnico o economico ovvero la partecipazione degli utenti ai benefici che ne risultano,
iii)
atti di paesi terzi che:
- intralciano l'attività delle compagnie non conferenziate (outsiders) su un dato traffico,
- impongono alle compagnie conferenziate tariffe abusive, o
- impongono modalità che impediscono in qualsiasi altro modo il progresso tecnico o economico (ripartizione del carico, restrizioni quanto ai tipi di navi).
c)
iii)
Se la concorrenza effettiva o potenziale manca o rischia di essere eliminata a seguito dell'azione di un paese terzo, la Commissione, al fine di rimediare alla situazione, procede a consultazioni con le competenti autorità del paese terzo interessato, facendole seguire se necessario da negoziati in base a direttive fissate dal Consiglio.
Se, però, le circostanze particolari determinano la mancanza o l'eliminazione della concorrenza effettiva o potenziale contrariamente all'articolo 85, paragrafo 3, lettera b), del trattato, la Commissione revoca il beneficio dell'esenzione di gruppo e contemporaneamente può decidere a quali condizioni e oneri supplementari può essere accordata un'esenzione individuale al relativo accordo di conferenza allo scopo, fra l'altro, di
ottenere l'accesso al mercato per le compagnie non membri della conferenza.
iii)
Se le circostanze particolari di cui alla lettera b) hanno effetti diversi da quelli previsti al punto i), la Commissione adotta una o più delle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 8
Effetti incompatibili con l'articolo 86 del trattato
1. È vietato l'abuso di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 86 del trattato, senza che a tal fine sia richiesta una precedente decisione.
2. Qualora la Commissione, sia per iniziativa propria, sia a richiesta di uno Stato membro o di persone fisiche o giuridiche che rivendichino un interesse legittimo, ritenga che in qualsiasi caso particolare il comportamento delle conferenze esonerate ai sensi dell'articolo 3 abbia nondimeno effetti incompatibili con l'articolo 86 del trattato, può ritirare il beneficio dell'esenzione e adottare, conformemente all'articolo 10, tutte le misure adeguate allo scopo di porre fine alle violazioni dell'articolo 86.
3. Prima di adottare decisioni ai sensi del paragrafo 2, la Commissione può rivolgere alla conferenza in questione raccomandazioni per porre fine alla violazione.

Articolo 9
Conflitti di diritto internazionale
1. Qualora l'applicazione del presente regolamento a determinate intese o pratiche restrittive possa entrare in conflitto con le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di determinati paesi terzi con rischio di compromettere importanti interessi commerciali e marittimi della Comunità, la Commissione procede alla prima occasione con le autorità competenti dei paesi terzi in questione alle consultazioni intese a conciliare nei limiti del possibile detti interessi con il rispetto del diritto comunitario. La Commissione informa il comitato consultivo di cui all'articolo 15 sui risultati di queste consultazioni.
2. Qualora si debbano negoziare accordi con paesi terzi, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari.
Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato consultivo di cui all'articolo 15 nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.
3. Nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti dal presente articolo il Consiglio delibera secondo la procedura di presa di decisione definita all'articolo 84, paragrafo 2, del trattato.

 

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 10
Procedure su denuncia o d'ufficio
La Commissione avvia su denuncia o d'ufficio le procedure di far cessare un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, o all'articolo 86 del trattato, nonché la procedura ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 del presente regolamento.
Sono autorizzati a presentare denuncia:
a) gli Stati membri,
b) le persone fisiche o giuridiche che sostengano di avervi interesse legittimo.

Articolo 11
Espletamento delle procedure su denuncia o d'ufficio
1. Se constata un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, o all'articolo 86 del trattato, la Commissione obbliga, mediante decisione, le imprese ed associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata.
Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, la Commissione, prima di prendere la decisione di cui al primo comma, può rivolgere alle imprese ed alle associazioni di imprese interessate raccomandazioni dirette a far cessare l'infrazione.
2. Il paragrafo 1 è applicabile anche nei casi previsti all'articolo 7 del presente regolamento.
3. Se la Commissione giunge alla conclusione, fondandosi sugli elementi di cui è a conoscenza, che non vi è motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del trattato, o dell'articolo 7 del presente regolamento, nei riguardi di un accordo, di una decisione o di una pratica, essa emette una decisione che respinge la denuncia come infondata, se la procedura è stata avviata su denuncia.
4. Se la Commissione giunge alla conclusione, al termine di una procedura avviata su denuncia o d'ufficio, che un accordo, una decisione o una pratica concordata soddisfano
alle condizioni previste dall'articolo 85, paragrafi 1 e 3, essa emette una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3. Nella decisione è indicata la data a decorrere dalla quale la decisione stessa prende effetto. Tale data può essere anteriore a quella della decisione.

Articolo 12
Applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 - procedura di opposizione
1. Le imprese e associazioni di imprese che intendano avvalersi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, a favore degli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 85, paragrafo 1, ai quali esse partecipano, possono rivolgere una domanda alla Commissione.
2. Se essa giudica la domanda ricevibile, a decorrere dal momento in cui essa è in possesso di tutti gli elementi della pratica e a condizione che nessuna procedura sia stata iniziata in applicazione dell'articolo 10, nei confronti dell'accordo, della decisione o della pratica concordata, la Commissione pubblica senza indugio nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il contenuto essenziale della domanda invitando tutti i terzi interessati e gli Stati membri a presentarle le loro osservazioni nel termine di trenta giorni. La pubblicazione deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.
3. Se, entro un termine di novanta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione non comunica alle imprese che le hanno rivolto la domanda che esistono seri dubbi quanto all'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, l'accordo, la decisione o la pratica concordata, quali descritti nella domanda, sono considerati esenti dal divieto per il periodo anteriore e per sei anni al massimo a decorrere dal giorno della pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Se la Commissione constata, dopo la scadenza del termine di novanta giorni, ma prima della scadenza del termine di sei anni, che non sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, essa adotta una decisione che dichiara applicabile il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1. Tale decisione può essere retroattiva quando gli interessati hanno fornito indicazioni inesatte o quando abusano dell'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1.
4. La Commissione può inviare la comunicazione prevista al paragrafo 3, primo comma, alle imprese che hanno presentato una domanda; essa deve inviarla se uno Stato membro la richiede entro quarantacinque giorni dalla trasmissione allo stesso Stato membro, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della domanda di tali imprese. La domanda dello Stato membro dev'essere giustificata da considerazioni basate sulle regole di concorrenza del trattato.
La Commissione, se constata che le condizioni previste all'articolo 85, paragrafo 1 e 3, sono soddisfatte, adotta una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3. Nella
decisione è indicata la data a decorrere dalla quale la decisione stessa prende effetto. Tale data può essere anteriore a quella della domanda.

Articolo 13
Durata della validità e revoca delle decisioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3
1. La decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, adottata conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4, o dell'articolo 12, paragrafo 4, secondo comma, deve indicare per quale periodo essa ha effetto; in linea di massima, tale periodo non è inferiore a sei anni. La decisione può essere sottoposta a condizioni ed oneri.
2. La decisione può essere rinnovata qualora continuino a sussistere le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3.
3. La Commissione può revocare o modificare la sua decisione o vietare agli interessati determinati comportamenti:
a) se cambia la situazione di fatto relativa ad un elemento essenziale della decisione,
b) se gli interessati non osservano un onere imposto dalla decisione,
c) se la decisione è stata rilasciata in base a indicazioni inesatte ovvero ottenuta con frode,
d) se gli interessati abusano dell'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, che è stata loro concessa con la decisione.
Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) la decisione può essere revocata con effetto retroattivo.

Articolo 14
Competenza
Fatto salvo il controllo della decisione da parte della Corte di giustizia, la Commissione ha competenza esclusiva:
- per applicare le disposizioni dell'articolo 7,
- per emettere una decisione in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3.
Fino a quando la Commissione non abbia iniziato alcuna procedura ai fini dell'elaborazione di una decisione sulla questione di cui trattasi o non abbia indirizzato la comunicazione prevista all'articolo 12, paragrafo 3, primo comma, le autorità degli Stati membri restano competenti per decidere se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 1, o dall'articolo 86.

Articolo 15
Collegamento con le autorità degli Stati membri
1. La Commissione svolge le procedure previste nel presente regolamento in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, le quali sono autorizzate a formulare osservazioni su tali procedure.
2. La Commissione trasmette immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri copia delle denunce e delle domande e dei documenti più importanti che riceve o trasmette nel quadro di tali procedure.
3. Un comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti deve essere sentito prima di ogni decisione da prendere in seguito ad una delle procedure di cui all'articolo 10 e prima di ogni decisione emessa in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 4, secondo comma. Del pari, il comitato consultivo deve essere sentito prima dell'adozione delle disposizioni di applicazione di cui all'articolo 26.
4. Il comitato consultivo è composto di funzionari competenti nel settore dei trasporti marittimi e in materia di intese e di posizioni dominanti. Ogni Stato membro designa due funzionari che lo rappresentano e che, in caso di impedimento, possono essere sostituiti da un altro funzionario.
5. La consultazione viene effettuata nel corso di una riunione comune, su invito della Commissione, e comunque non prima di quattordici giorni dall'invio della convocazione. A quest'ultima sono allegati un'esposizione della questione, con l'indicazione dei documenti più importanti della pratica, e un progetto preliminare di decisione per ogni caso da esaminare.
6. Il comitato consultivo può dare il suo parere, anche se alcuni dei membri sono assenti e non si sono fatti rappresentare. L'esito della consultazione è riportato in un rendiconto scritto che viene unito al progetto di decisione e non è reso pubblico.

Articolo 16
Richiesta d'informazioni
1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso i governi e le autorità competenti degli Stati membri, nonché presso le imprese e le associazioni di imprese.
2. Quando la Commissione rivolge una domanda di informazioni ad un'impresa o ad un'associazione di imprese, invia contemporaneamente una copia di questa domanda all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'impresa o l'associazione di imprese.
3. Nella sua domanda la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, nonché le sanzioni previste dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte.
4. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si
tratta di persone giuridiche, di società o di associazioni sprovviste di personalità giuridica, a coloro che, per legge o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza.
5. Se un'impresa o un'associazione di imprese non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la Commissione le richiede mediante decisione. Tale decisione precisa le informazioni richieste, stabilisce un termine adeguato entro il quale le informazioni devono essere fornite e indica le sanzioni previste dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), e dall'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.
6. La Commissione invia contemporaneamente copia della decisione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'impresa o l'associazione di imprese.

Articolo 17
Accertamenti effettuati dalle autorità degli Stati membri
1. Su richiesta della Commissione, le autorità competenti degli Stati membri procedono agli accertamenti che la Commissione ritiene opportuni a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, o che essa ha ordinato mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 3. Gli agenti delle autorità competenti degli Stati membri incaricati di procedere agli accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento. Tale mandato specifica l'oggetto e lo scopo dell'accertamento.
2. Gli agenti della Commissione possono, su domanda di quest'ultima o dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento, assistere gli agenti di tale autorità nell'assolvimento dei loro compiti.

Articolo 18
Poteri di accertamento della Commissione
1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e le associazioni di imprese.
Gli agenti dalla Commissione incaricati a tal fine dispongono dei seguenti poteri:
a) controllare i libri e gli altri documenti aziendali,
b) prendere copie e estratti dei libri e degli altri documenti aziendali,
c) richiedere spiegazioni orali "in loco",
d) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese.
2. Gli agenti incaricati dalla Commissione di procedere ai suddetti accertamenti esecitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisi l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, nonché la sanzione prevista dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), per l'ipotesi in cui i libri e gli altri documenti aziendali richiesti siano presentati in modo incompleto. La Commissione avvisa in tempo utile prima dell'accertamento l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento, della missione di accertamento e dell'identità dei suddetti agenti.
3. Le imprese e le associazione di imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, ne fissa la data di inizio ed indice le sanzioni previste dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), e dall'articolo 20, paragrafo 1, lettera d), nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.
4. La Commissione prende le decisioni di cui al paragrafo 3 dopo aver sentito l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento.
5. Gli agenti dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento possono, su domanda di tale autorità o della Commissione, prestare assistenza agli agenti della Commissione nell'assolvimento dei loro compiti.
6. Quando un'impresa si oppone ad un accertamento ordinato a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta agli agenti incaricati dalla Commissione l'assistenza necessaria per l'esecuzione del loro mandato. A tal fine, gli Stati membri, anteriormente al 1g gennaio 1989 e dopo aver consultato la Commissione, prendono le misure necessarie.

Articolo 19
Ammende
1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende varianti da cento a cinquemila ECU, quando intenzionalmente o per negligenza:
a) forniscano indicazioni inesatte o alterate nella comunicazione effettuata conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, o nella domanda presentata in applicazione dell'articolo 12;
b) forniscano informazioni inesatte in risposta a una domanda rivolta a norma dell'articolo 16, paragrafo 3 o 5, o non forniscano un'informazione entro il termine stabilito da una decisione presa in virtù dell'articolo 16, paragrafo 5;
c) presentino in maniera incompleta, all'atto degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 18, i libri o altri documenti aziendali richiesti o non si sottopongano agli accertamenti ordinati mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 3.
2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille ad un massimo di un milione di ECU, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato alla infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza:
a) commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del trattato, o contravvengano ad un obbligo imposto a norma dell'articolo 7 del presente regolamento;
b) non assolvano un onere imposto a norma dell'articolo 5 o dell'articolo 13, paragrafo 1.
Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.
3. È applicabile l'articolo 15, paragrafi 3 e 4.
4. Le decisioni prese a norma dei paragrafi 1 e 2 non hanno un carattere penale.
Le ammende previste al paragrafo 2, lettera a), non possono essere inflitte per comportamenti posteriori alla notificazione alla Commissione ed anteriori alla decisione con la quale questa concede o rifiuta l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, nella misura in cui essi restano nei limiti dell'attività descritta nella notificazione.
Tuttavia, questa disposizione non si applica dal momento in cui la Commissione ha informato le imprese interessate di ritenere, sulla base di un esame provvisorio, che sussistono le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato e che l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, non è giustificata.

Articolo 20
Penalità di mora
1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed associazioni di imprese penalità di mora
varianti da cinquanta a mille ECU per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:
a) a porre fine ad un'infrazione delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del trattato di cui essa ha ordinato la cessazione ai sensi dell'articolo 11, o
a conformarsi ad un obbligo imposto a norma dell'articolo 7;
b) a porre fine ad ogni azione vietata a norma dell'articolo 13, paragrafo 3;
c) a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5;
d) a sottoporsi ad un accertamento che essa ha ordinato mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3.
2. Quando le imprese o associazioni di imprese hanno soddisfatto l'obbligo per l'osservanza del quale era stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'ammontare definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulterebbe dalla decisione originaria.
3. È applicabile l'articolo 15, paragrafi 3 e 4.

Articolo 21
Controllo della Corte di giustizia
La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'articolo 172 del trattato per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione commina un'ammenda o una penalità di mora; essa può sopprimere, ridurre o maggiorare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.

Articolo 22
Unità di conto
Per l'applicazione degli articoli 19, 20 e 21, l'ECU è quella adottata per la stesura del bilancio della Comunità a norma degli articoli 207 e 209 del trattato.

Articolo 23
Audizione degli interessati e dei terzi
1. Prima di ogni decisione prevista dall'articolo 11, dall'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 4, dall'articolo 13, paragrafo 3, e dagli articoli 19 e 20, la Commissione dà modo alle imprese e associazioni di imprese interessate di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui essa si basa.
2. La Commissione o le autorità degli Stati membri possono sentire, se lo ritengono necessario, ogni altra persona fisica o giuridica. Qualora persone fisiche o giuridiche chiedano di essere sentite, dimostrando di avervi un interesse, la loro domanda deve essere accolta.
3. Quando la Commissione intende prendere una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, essa pubblica il contenuto essenziale dell'accordo, della decisione o della pratica in causa e invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni nel termine che essa fissa e che non può essere inferiore ad un mese. La pubblicazione deve tener conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

Articolo 24
Segreto professionale
1. Le informazioni raccolte in applicazione degli articoli 17 e 18 possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 23 e 25, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi nei quali compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

Articolo 25
Pubblicazione delle decisioni
1. La Commissione pubblica le decisioni che prende in applicazione dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 3.
2. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione; essa deve tener conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

Articolo 26
Disposizioni di esecuzione
La Commissione è autorizzata a emanare disposizioni di esecuzione relative alla portata degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 5, paragrafo 5, alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunce previste dall'articolo 10, delle domande previste dall'articolo 12, nonché delle audizioni previste dall'articolo 23, paragrafi 1 e 2.

Articolo 27
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra il vigore il 1' luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW

(1) GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 178, e GU n. C 255 del 13. 10. 1986, pag. 169.
(2) GU n. C 77 del 21. 3. 1983, pag. 13, e GU n. C 344 del 31. 12. 1985, pag. 31.
(3) GU n. 124 del 28. 11. 1962, pag. 2751/62.
(4) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(5) GU n. L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1.
(6) GU n. L 121 del 17. 5. 1979, pag. 1.
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Nel 2025 i ricavi della ZIM sono calati del -18,1%
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Lo scorso anno il traffico delle merci nel porto di Brema è aumentato del +5,4%
Brema
Nel solo quarto trimestre la crescita è stata del +5,4%, con un +11,8% dei carichi in container
Nel 2025 il porto di La Spezia ha movimentato 12,6 milioni di tonnellate di merci (+3,3%)
Nel 2025 il porto di La Spezia ha movimentato 12,6 milioni di tonnellate di merci (+3,3%)
La Spezia
Al porto di Marina di Carrara il traffico è stato di 4,8 milioni di tonnellate (-0,7%)
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Ricavi in calo del -2,0% (-5,2% nel solo quarto trimestre)
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Atene
Positivo l'andamento anche nel quarto trimestre
Nel quarto trimestre del 2025 il traffico delle merci nei porti di Napoli e Salerno è cresciuto del +2,0%
Napoli
Il calo del -1,0% accusato nello scalo del capoluogo regionale è stato più che colmato dalla crescita del +6,3% a Salerno
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Hong Kong
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Victoria
Roos: bene raccomandare che i fondi dell'ETS vengano utilizzati esattamente dove vengono raccolti
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Bruxelles
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ESPO approva la nuova strategia dell'UE per i porti
Bruxelles
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Southampton/Kuwait City
Un proiettile ha colpito anche una portacontainer nello Stretto di Hormuz
Armatori e produttori navali europei plaudono alla strategia dell'UE per il settore. Meno convinti della proposta gli operatori portuali tedeschi
Bruxelles/Roma/Amburgo
WSC apprezza le strategie per l'industria marittima e i porti proposte dalla Commissione Europea
Washington
Tuttavia, secondo l'associazione, non sono sufficientemente attente alla semplificazione degli scambi commerciali
La Commissione Europea presenta due strategie per promuovere la competitività, la sostenibilità, la sicurezza e la resilienza dei porti, dei trasporti marittimi e della cantieristica navale dell'UE
Bruxelles
Verrà istituito un consiglio di alto livello
Esplosioni e un incendio su una nave russa che è affondata presso la Libia
Mosca/Tripoli
A dicembre un attacco ad una petroliera russa nella stessa regione era stato rivendicato dall'Ucraina
Si susseguono gli attacchi alle navi nella regione dello Stretto di Hormuz
Southampton/Battaramulla
Lanci di proiettili e danni segnalati da tre unità navali. Colpita una fregata iraniana nello Sri Lanka
Viking ordina a Fincantieri due nuove navi da crociera expedition e fissa un'opzione per due navi oceaniche
Trieste
Valore degli accordi superiore a due miliardi di euro
Nel 2025 il traffico dei container nel porto maltese di Marsaxlokk è rimasto stabile
Kalafrana/Hong Kong
La cinese CMPort ha sottoscritto un accordo del 70% del terminal petrolifero brasiliano Vast Infraestrutura
T&E, entro il 2035 oltre metà dei traghetti europei potrebbero diventare elettrici
T&E, entro il 2035 oltre metà dei traghetti europei potrebbero diventare elettrici
Bruxelles
Klann: i traghetti elettrici sono anche già più economici su molte tratte e nei prossimi anni lo diventeranno sempre di più
ITF, JNG e IBF hanno designato lo Stretto di Hormuz e le acque circostanti come High Risk Area
ITF, JNG e IBF hanno designato lo Stretto di Hormuz e le acque circostanti come High Risk Area
Londra
Prossimo possibile passaggio della zona a Warlike Operations Area
Nautilus International esorta Stati e operatori dello shipping a garantire la sicurezza e i diritti dei marittimi
Londra/Bruxelles
L'International Trade Union Confederation sollecita un cessate il fuoco immediato da parte di tutte le parti
Stretto di Hormuz, morto un marittimo di una nave attaccata da un'imbarcazione drone
Muscat
Ventuno membri dell'equipaggio sono stati evacuati
Norwegian Cruise Line Holdings chiude un 2025 record palesando però qualche difficoltà con i costi non operativi
Miami
La crisi bellica in Medio Oriente colpisce anche i porti
Dubai/Muscat/Washington
Kramek (WSC): lo shipping di linea ha dimostrato di saper reagire a situazioni di emergenza, come quella nel Mar Rosso
ICS, ECSA e ASA preoccupate per la sicurezza dei marittimi in Medio Oriente
Londra/Bruxelles/Singapore
Si tratta - hanno sottolineato - di una situazione in rapida evoluzione e imprevedibile
Hapag-Lloyd e Maersk le prime ad aver annusato aria di guai in Medio Oriente. Colpita una tanker sanzionata dagli USA
Amburgo/Copenaghen/Southampton/
Washington/Muscat
Venerdì le due compagnie hanno avvisato i clienti di modifiche ai propri servizi nella regione. Feriti quattro marittimi della “Skylight”
Aggiornato l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi
Bruxelles
Incluso per la prima volta un cantiere navale tedesco, quello di Emden
Confitarma esorta l'UE a rafforzare l'attrattività delle proprie bandiere marittime
Roma
Sarà un arbitrato da oltre 1,5 miliardi di dollari a risolvere la controversia tra PPC e la Repubblica di Panama
Panamá
Procedura presso l'International Chamber of Commerce di New York
Gara per il terminal multipurpose al molo Príncep d'Espanya del porto di Barcellona
Barcellona
Il contratto di concessione avrà una durata di 16 anni
Accordo Fincantieri-Navantia per coordinare ed eseguire congiuntamente il progetto European Patrol Corvette
Triste/Madrid
Nel 2025 il porto di Rotterdam ha movimentato 14,2 milioni di contenitori (+3,1%)
Nel 2025 il porto di Rotterdam ha movimentato 14,2 milioni di contenitori (+3,1%)
Rotterdam
Nel solo quarto trimestre i container sono stati pari a 3,5 milioni di teu (+3%)
PSA annuncia un piano di investimenti da un miliardo di dollari nel porto di Genova
PSA annuncia un piano di investimenti da un miliardo di dollari nel porto di Genova
Roma/Singapore
La prima fase prima è incentrata sull'implementazione tecnologica e sull'adeguamento infrastrutturale del terminal PSA Genova Pra'
Ok del Comitato di gestione dell'AdSP di Gioia Tauro al rimborso delle tasse d'ancoraggio
Gioia Tauro
Stanziati 1,5 milioni di euro
Joint venture di Prologis e GIC di Singapore per investire 1,6 miliardi di dollari in nuovi centri logistici negli USA
San Francisco/Singapore
Il portafoglio iniziale è di circa 380mila metri quadri
Il Comitato di Gestione dell'AdSP di Genova e Savona-Vado ha preso atto dell'accordo quadro con PSA
Genova
Approvato l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Hanwha Ocean e ONEX siglano un accordo per le costruzioni navali militari
Seul/Eleusi
Primo progetto in vista sono i sottomarini per la Marina greca
L'Antitrust non avvia un'istruttoria sull'acquisizione del gruppo Fagioli da parte di CEVA Logistics
Roma
L'AGCM ritiene che l'operazione non ostacolerà la concorrenza né creerà una posizione dominante
La singaporiana ONE acquisisce una partecipazione nella Dongwon Pusan Container Terminal
Singapore
La società opera alle banchine Gammam e Singamman del porto di Busan
La BEI finanzia l'installazione di impianti di shore power nel porto di Rotterdam
Rotterdam
Concesso un prestito di 90 milioni di euro
Esoscheletri high-tech per alleviare il lavoro dei portuali nel porto di Livorno
Livorno
Sperimentazione in collaborazione con la Compagnia Portuale di Livorno
È deceduto ieri ad Ischia l'armatore campano Salvatore Lauro
Napoli
È stato senatore della Repubblica dal 1996 al 2005
Ad APM Terminals il 49% della vietnamita Hateco Hai Phong International Container Terminal
L'Aia/Hanoi
Avviata la terza fase di costruzione del terminal messicano di Lázaro Cárdenas
Nel trimestre dicembre-febbraio i ricavi della FedEx sono aumentati del +8,3%
Memphis
L'utile netto trimestrali è stato di 1,06 miliardi di dollari (+16,2%)
Da Londra 746 milioni di sterline per la ristrutturazione dei due porti nigeriani di Apapa e Tin Can Island a Lagos
Londra
Accordo tra l'UK Export Finance e la Nigerian Ports Authority
Fabrizio Urbani è il nuovo segretario generale dell'AdSP del Tirreno Centro Settentrionale
Civitavecchia
Delibera unanime del Comitato di gestione
Nel quarto trimestre del 2025 i porti francesi hanno movimentato 74,2 milioni di tonnellate di merci (+7,2%)
La Défense
Presentate al MIT le prassi di riferimento UNI/Fermerci sulla formazione del personale
Roma
Il Consiglio di Stato ha bocciato lo spostamento dei depositi chimici di Genova
Roma/Genova
L'AdSP si dichiara pronta ad un confronto tecnico nell'ambito di una specifica iniziativa da parte dell'amministrazione comunale
FS Logistix e Nurminen Logistics inaugurano un nuovo servizio ferroviario settimanale tra Svezia e Italia
Roma
Tratta di 2.500 chilometri
Hapag-Lloyd sigla un accordo di cooperazione marittima con il governo indiano
Amburgo
Prevede di portare navi sotto la bandiera indiana e collaborare allo sviluppo del riciclaggio delle navi e del porto di Vadhavan
Finanziato un progetto per la trasformazione digitale e lo sviluppo tecnologico del porto di Gioia Tauro
Gioia Tauro
All'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio risorse per quasi due milioni di euro
Cerimonia di posa della chiglia e delle monete di un nuovo traghetto in costruzione per Actv
Piombino
Si è svolta nel cantiere di Piombino Industrie Marittime
Nel 2025 Touax Container Services ha incrementato del +36% le vendite di contenitori
Parigi
Nell'anno i ricavi sono diminuiti del -5%
Nel 2024 il traffico internazionale di merci via mare ha raggiunto la quota record di 24,1 miliardi di tonnellate
Ginevra
Nuovo picco storico dei carichi secchi
Medlog (gruppo MSC) rileverà da Logistics Project Italia il restante 29% di MVN
Roma
L'operazione è stata notificata all'Antitrust
Il gruppo greco Attica Holdings prosegue il piano di rinnovamento della flotta
Atene
Acquisto di due catamarani per 15 milioni di euro. Noleggio a lungo termine del traghetto “GNV Bridge”
La tedesca Arvato ha acquisito la canadese THINK Logistics
Mississauga/Gütersloh
L'azienda, fondata nel 2012, ha sede a Mississauga, nell'Ontario
Arrivate al terminal PSA SECH due nuove gru ship-to-shore di ultima generazione
Genova
Saranno operative da giugno
Finanziamento da 55 milioni di euro di Banco BPM a Grimaldi Euromed
Napoli/Milano
Copre parzialmente l'acquisto della nuova nave “Grande Inghilterra”
Stolt-Nielsen cede alla NYK Line il 50% della Avenir LNG
Oslo/Tokyo
La società opera nel settore del bunkeraggio di gas naturale liquefatto
Solo il 7% degli addetti nelle imprese portuali e nei terminal di La Spezia e Marina di Carrara sono donne
La Spezia
Costa cancella le crociere originariamente previste in Medio Oriente
Genova
Al momento la compagnia non ha alcuna nave in servizio nella regione
Nel 2025 i ricavi base time charter della d'Amico International Shipping sono diminuiti del -29,0%
Lussemburgo
Attenuazione della flessione del quarto trimestre
NYK diventerà unica proprietaria della norvegese Saga Welco
Tokyo/Tønsberg
La compagnia di Tønsberg ha una flotta di 48 navi open-hatch
Alla Valencia Terminal Europa del gruppo Grimaldi la gestione del nuovo terminal per auto del porto di Sagunto
Valencia
Grimaldi ha preso in consegna la nuova PCTC Grande Seoul
Napoli
È la nona unità ammonia-ready del gruppo armatoriale partenopeo
A breve al pontile di Giammoro di Milazzo approderà il servizio Cagliari-Algeria di Maersk e Grendi
Messina
Avrà frequenza settimanale
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Falteri (Federlogistica): solo in fase embrionale le conseguenze della guerra in Iran
Genova
È in atto - ha sottolineato - un congestionamento drammatico di prodotti deperibili negli aeroporti hub del Golfo
DP World ha registrato risultati operativi ed economici annuali record
Dubai
Nel 2025 il traffico dei container è aumentato del +5,8% e i ricavi del +22,0%
Due ulteriori nuove navi cisterna Medium Range 2 per d'Amico Tankers
Lussemburgo
Esercitate opzioni con il cantiere cinese Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co.
La giapponese MOL ha acquisito il 25% della V.Ships France
Tokyo/Londra
Il restante 75% del capitale rimane alla V.Ships
ICTSI registra performance economiche e operative annuali e trimestrali record
Manila
Lo scorso anno i terminal portuali del gruppo hanno movimentato 14,5 milioni di container (+11,0%)
Nel 2025 i ricavi della Wan Hai Lines sono diminuiti del -13,3%
Taipei
La compagnia comprerà quattro nuove portacontainer da 6.000 teu e due da 9.200 teu
Osservatorio sulla presenza femminile nel settore della blue economy
Milano
Iniziativa di WISTA Italy e della Federazione del Mare
Il 2 aprile partirà il primo treno dall'Interporto di Pordenone
Pordenone
Ausserdorfer (InRail): abbiamo già ricevuto nuove richieste e contratti per aumentare i collegamenti
Tripla cerimonia per Explora Journeys nel cantiere di Sestri Ponente della Fincantieri
Genova
Varo tecnico di “Explora IV”, cerimonia della moneta di “Explora V” e inizio della costruzione di “Explora VI”
Rinnovato il direttivo del Propeller Club dei Porti della Spezia e di Marina di Carrara
La Spezia
Gianluca Agostinelli e Federica Maggiani confermati presidente e vicepresidente
Il governo tunisino decide di avviare la costruzione del porto di Enfidha
Tunisi
Prevista la creazione di 52.000 posti di lavoro
Fermi nel porto di Genova centinaia di container di prodotti alimentari vegetali a temperatura controllata
Genova
Lo denuncia Spediporto
L'Associazione degli Spedizionieri della Spezia ha costituito la sezione degli spedizionieri terminalisti
La Spezia
Lo scopo è il rafforzamento della rappresentanza e la valorizzazione della logistica retroportuale
FHP Intermodal attiva un servizio ferroviario dal nord Italia verso Bari e Catania
Foggia
Previste inizialmente le partenze di due coppie di treni settimanali
Gestire le spedizioni marittime in uno scenario reso assai complesso dalla crisi in Medio Oriente
Genova
Botta (Spediporto) e l'avvocato Guidi suggeriscono come comportarsi per gestire le difficoltà
A Marghera la consegna della nuova nave da crociera Norwegian Luna
Trieste
È la seconda unità della classe “Prima Plus” costruita da Fincantieri
Assiterminal, bene la strategia per i porti definita dall'UE
Genova/Bruxelles
Seas At Risk, One Planet Port e IFAW preoccupate per il riferimento alla proposta di regolamento sull'accelerazione delle valutazioni di impatto ambientale
Completata nel porto di Gioia Tauro la prima cabina elettrica dedicata al sistema di cold ironing
Gioia Tauro
Ad aprile il primo collegamento di una portacontainer ad una presa mobile
Nel 2025 i ricavi della Konecranes sono rimasti stabili
Helsinki
Il valore dei nuovi ordini è cresciuto del +9,7%, con un +21,3% per i mezzi portuali
Nel 2025 l'utile netto di Finnlines è cresciuto del +50,7%
Helsinki
Ricavi in aumento del +2,0%
Ravenna è stata designata Capitale del mare 2026
Roma
Petri (Assoporti): il suo porto costituisce un nodo strategico per l'economia nazionale
Ingente carico di munizioni e detonatori sequestrato nel porto di Ancona
Ancona
Stava per essere imbarcato su una nave traghetto destinata al trasporto esclusivo di passeggeri
2025 record per il gruppo crocieristico americano Viking Holdings
Los Angeles
I ricavi sono cresciuti del +21,9%
UECC ha ordinato a China Merchants Jinling la costruzione di due PCTC
Oslo
Avranno una capacità di 3.000 ceu e saranno prese in consegna nel 2028
Kuehne+Nagel programma più corposi tagli al personale
Schindellegi
Peggioramento dei risultati economici nel quarto trimestre del 2025
Avviso pubblico dell'AdSP del Tirreno Settentrionale per selezionare il nuovo segretario generale
Livorno
La procedura non ha natura concorsuale e non è previsto alcun processo selettivo
KKCG Maritime pubblica l'Opa parziale per accrescere dal 14,5% al 29,9% la propria partecipazione in Ferretti
Milano/Hong Kong/Praga
L'offerta non è finalizzata al delisting delle azioni
Focolaio di norovirus su una seconda nave da crociera della Holland America Line
Hong Kong
Colpiti 65 passeggeri e 11 membri dell'equipaggio della “Westerdam”
SOS LOGistica, autolesionista destinare solo il 10% dei 590 milioni per l'autotrasporto ai veicoli a zero emissioni
Roma/Milano
Testi: parlare oggi di un mercato BEV pesante che “decolla” resta un miraggio
Nel cantiere di Muggiano della Fincantieri l'impostazione del primo sottomarino U212NFS
Trieste
La consegna della prima unità è prevista per il 2029
Pubblicata la nuova gara per le manovre ferroviarie nei porti di Savona e Vado Ligure
Genova
L'importo a base d'appalto ammonta a 14,8 milioni di euro
La cinese LC Logistics ordina due nuove portacontenitori da 11.000 teu
Hong Kong
Commessa del valore complessivo di 236 milioni di dollari
Palumbo Superyachts realizzerà un nuovo polo per la cantieristica navale in metallo ad Ortona
Ortona
Area in concessione nello scalo portuale abruzzese
Kuehne+Nagel compra le attività nel segmento del trasporto stradale della tedesca Lohmöller
Schindellegi
Nel 2024 avevano generato un fatturato di circa 23,5 milioni di euro
Rolls-Royce registra performance economiche annuali record
Londra
Lo scorso anno i ricavi sono aumentati del +12,2%
Ad Ancona la Fincantieri ha consegnato lo yacht da crociera ultra-lusso Four Seasons I
Trieste
Con la nave debutta anche il programma Navis Sapiens
Quasi 12 milioni di tonnellate di CO2 evitate nel 2025 per le imbarcazioni rivestite con i prodotti della Jotun
Muggia
Stimato un risparmio sui costi del carburante di circa due miliardi di dollari
Nel 2025 il traffico intermodale movimentato da Interporto Padova è stato pari a 381.031 teu (-7,5%)
Padova
Registrato un valore della produzione record
Nel 2025 l'interporto di Nola ha movimentato 2.000 treni
Nola
Atteso un incremento del +50% nel 2026
Un pilota del porto di Livorno perde la vita in una collisione
Livorno
La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento
Studio sui fuel navali alternativi quali potenziali inquinanti marini e sull'efficacia delle misure di risposta
Lisbona
È stato commissionato dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima
A Taranto la prima riunione in presenza del gruppo di lavoro internazionale “Cruises & Port Cities”
Taranto/La Spezia
Pisano (AdSP Liguria Orientale): strategico il rapporto tra città e porto, in particolare in relazione al traffico crocieristico
Variabile nel quarto trimestre del 2025 l'andamento del commercio di merci nelle nazioni del G20
Parigi
In crescita il commercio di servizi
Proroga degli incentivi alla manovra ferroviaria merci nei porti
Roma
Carta (Fermerci): il comparto tuttavia continua a soffrire e lo dimostrano i dati complessivi del 2025
Saipem si è aggiudicata un ulteriore contratto offshore in Arabia Saudita
Milano
Commessa del valore di circa 500 milioni di dollari
Nel 2025 i ricavi della MPC Container Ships sono diminuiti del -4,3%
Oslo
L'utile netto è stato di 236,4 milioni di dollari (-11,4%)
Inaugurati i nuovi uffici dell'AdSP della Sicilia Orientale nel porto di Pozzallo
Pozzallo
Appalto del valore di circa 750mila euro
Finmar nominata agente in Italia della United Global Ro-Ro
Genova
Programmati due servizi con scali al porto di Genova
Aggiudicati i lavori di ampliamento del Molo San Cataldo nel porto di Bari
Bari
Saranno eseguiti dall'Rti Fincantieri Infrastructure Opere Marittime, Boskalis Italia, Zeta ed e-Marine
L'anagrafe digitale dei lavoratori marittimi e il libretto di navigazione digitale sono legge
Genova
L'articolo 11 del decreto-legge 19/2026 istituisce l'AGEMAR
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Filt Cgil, incontro sull'importanza dell'articolo 17 della legge 84/94
Roma
Si terrà domani a Roma presso il Centro Congresso Frentani
Il 19 gennaio a Genova un convegno sul congestionamento del sistema logistico del Nord Ovest
Genova
Si terrà presso la Sala della Trasparenza della Regione Liguria
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RASSEGNA STAMPA
Shipbuilding's Spring Illusion: Backbone Collapses
(The Chosun Daily)
Russian shipbuilding holding USC designing high ice-class container ship for Rosatom for Northern Sea Route
(Interfax)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› Archivio
DB Cargo programma il taglio di circa 6.000 posti di lavoro
Berlino
A breve l'avvio delle trattative con i rappresentanti dei dipendenti
Nel 2025 i container trasportati dalla flotta della RCL sono aumentati del +8,8%
Bangkok
I ricavi determinati da questa attività sono cresciuti del +5,2%
Sulla nomina di Tardini a presidente dell'AdSP della Sicilia Occidentale, Salvini e Schifani hanno (per ora) sotterrato l'ascia di guerra
Palermo
Traffico annuale dei container in crescita del +5,4% nei terminal portuali di HHLA
Amburgo
Previsti ricavi record pari a 1,76 miliardi di euro (+9,9%)
Nel 2025 il traffico dei container nel porto di New York è cresciuto del +2,3%
New York
Significativo aumento dei contenitori pieni all'esportazione
Politica e Assiterminal festeggiano la proroga del bonus portuale
Roma/Genova
Ferrari: intuito il valore della progettualità che stava dietro alla riformulazione della norma
A gennaio il traffico dei container nel porto di Hong Kong è diminuito del -3,2%
Hong Kong
Sono stati movimentati 1,13 milioni di teu
Costamare si assicura ricavi pari a 940 milioni di dollari dal noleggio di 12 portacontainer
Monaco
CMA CGM ha ordinato al cantiere navale Cochin Shipyard sei portacontainer a GNL da 1.700 teu
Marsiglia
Entro fine anno saliranno a 1.500 i marittimi indiani imbarcati sulle navi del gruppo francese
Lo scorso mese il traffico delle merci nel porto di Singapore è cresciuto del +13,0%
Singapore
I container sono stati pari a 3.892.370 teu (+11,3%)
Filt Cgil, incontro sull'importanza dell'articolo 17 della legge 84/94
Roma
Si terrà domani a Roma presso il Centro Congresso Frentani
Britta Weber è stata nominata nuovo chief executive officer del gruppo Hupac
Chiasso
È l'attuale vicepresidente di UPS Healthcare per l'Europa e l'Asia
Saipem acquisirà un'unità di perforazione offshore mobile per 272,5 milioni di dollari
Milano
Accordo con la norvegese Deep Value Driller
Il 20 febbraio a Genova si terrà la 59ma edizione del Premio San Giorgio
Genova
La Targa San Giorgio sarà conferita a Gian Enzo Duci
Ricorso di Filt Cgil contro l'autorizzazione alla Cartour a svolgere le operazioni di rizzaggio e derizzaggio
Medlog inaugura un parco logistico nel porto King Abdulaziz di Dammam
Ginevra
Occupa un'area di oltre 100mila metri quadri
Manageritalia e Assologistica siglano il rinnovo del Ccnl dirigenti della logistica
Roma
Aumento retributivo lordo mensile a regime di 750 euro in tre tranche
Sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione di Qube da parte di Macquarie Asset Management
Sydney
È stato approvato all'unanimità dal Cda del gruppo logistico australiano
Meyer Turku ha completato la progettazione di una nave da crociera a zero emissioni nette
Turku
Il combustibile principale è il biometanolo
Lo scorso anno il fatturato della Kalmar è cresciuto del +1%
Helsinki
Utile operativo, utile netto e nuovi ordini in aumento rispettivamente del +26%, +28% e +8%
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore
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