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Bruxelles avvia le consultazioni sull'abrogazione delle esenzioni antitrust ai consorzi armatoriali
La proposta di regolamento della Commissione UE contempla il mantenimento degli accordi di cooperazione tra i vettori nell'ambito di un nuovo quadro legislativo ed economico. Prevista la concessione dell'esenzione solo ai consorzi con una quota di mercato inferiore al 30%
22 ottobre 2008
A qualche giorno dall'abrogazione delle esenzioni antitrust alle conference marittime che operano servizi con l'Europa, entrata in vigore il 18 ottobre scorso (inforMARE del 14 dicembre 2005 e 25 settembre 2006), oggi la Commissione Europea ha annunciato l'avvio di consultazioni sul progetto di regolamento in revisione dell'esenzione di cui godono attualmente i consorzi armatoriali rispetto all'interdizione dalle pratiche commerciali restrittive previste dall'articolo 81 del trattato della Comunità europea.

Il regolamento 823/2000 sull'esenzione per categoria concessa ai consorzi autorizza attualmente le compagnie di navigazione che operano servizi di linea a concludere accordi di cooperazione con l'obiettivo di fornire servizi in comune. Lo scorso anno Bruxelles ha avviato una revisione di questo tipo di esenzione ed ha precisato che la propria nuova proposta di regolamento prevede che tali accordi di cooperazione continuino ad essere autorizzati, però nell'ambito di un nuovo quadro legislativo ed economico. Le parti interessate potranno presentare le loro osservazioni entro il prossimo 21 novembre, mentre nel 2009 la Commissione consulterà gli Stati membri in vista dell'adozione del nuovo regolamento prima della scadenza del regolamento attualmente in vigore, che è prevista per il 25 aprile 2010 (inforMARE del 26 aprile 2005).

«È il momento - ha detto il commissario europeo alla Concorrenza, Neelie Kroes - di allineare l'esenzione per categoria di cui beneficiano i consorzi marittimi alle pratiche del mercato nel settore del trasporto marittimo di linea e alla legislazione antitrust attualmente in vigore».

La Commissione ha spiegato che le proposte di modifica al regolamento tengono conto dell'abrogazione delle esenzioni alle conference di linea stabilita nel 2006 e che hanno l'obiettivo di riflettere meglio le attuali pratiche del mercato attraverso una definizione più ampia di consorzio e aggregando, in presenza di specifiche circostanze, le quote di mercato di consorzi collegati. Inoltre, per allineare il regolamento per l'esenzione ai consorzi alle norme europee sulla concorrenza, la Commissione ha proposto che solo i consorzi con una quota di mercato inferiore al 30% possano beneficiare dell'esenzione.

Di seguito pubblichiamo la bozza di regolamento elaborata dalla Commissione Europea.


«PROGETTO PRELIMINARE

REGOLAMENTO (CE) N. … DELLA COMMISSIONE

del …

relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (“consorzi”)

(Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (1), in particolare l'articolo 1,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi,

considerando quando segue:

  1. Il regolamento (CEE) n. 479/92 conferisce alla Commissione il potere di applicare l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato mediante regolamento a talune categorie di accordi, di decisioni o di pratiche concordate tra compagnie marittime di linea, riguardanti l'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea (consorzi), i quali, tramite la cooperazione che determinano tra le compagnie marittime partecipanti, possono avere l'effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune e di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e possono pertanto incorrere nel divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato.
    (1) GU L 55 del 29.2.1992, pag. 3.
    (2) […]
    (3) GU L 100 del 20.4.2000, pag. 24.
  1. La Commissione si è avvalsa di tale potere adottando il regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (3), che scadrà il 25 aprile 2010. Sulla base dell'esperienza finora acquisita dalla Commissione si può concludere che le giustificazioni per un'esenzione di categoria a favore dei consorzi marittimi sono tuttora valide in quanto ne è stato constatato il buon funzionamento a beneficio dei trasportatori e degli utenti dei servizi di trasporto. Tuttavia si devono apportare modifiche per sopprimere i riferimenti al regolamento (CEE) n. 4056/86, ormai abrogato, che conteneva un'esenzione per categoria a favore delle conferenze marittime la quale permetteva alle compagnie di trasporto marittimo di linea di fissare prezzi e capacità. Le modifiche mirano inoltre a rendere possibile una maggiore convergenza tra il regolamento (CE) n. 823/2000 e altri regolamenti in vigore di esenzione per categoria per la cooperazione orizzontale in vigore pur tenendo conto delle attuali pratiche di mercato nel settore del trasporto marittimo di linea.
  1. Esiste una grande varietà di accordi di consorzi diversi operanti sul mercato. Ai fini del presente regolamento un accordo di consorzio dovrebbe consistere di uno, o di una serie di accordi distinti, ma correlati, in base a cui le parti gestiscono il servizio in comune. La forma giuridica dei patti è considerata meno importante della realtà economica sulla cui si basano, ossia il fatto che le parti forniscono un servizio comune.
  1. Il presente regolamento non deve invece applicarsi agli accordi restrittivi della concorrenza conclusi da consorzi o da uno o più dei membridi un consorzio con altre compagnie di navigazione. Esso non deve contemplare neppure gli accordi restrittivi della concorrenza tra consorzi diversi operanti sullo stesso traffico o tra membri di detti consorzi.
  1. Il beneficio dell'esenzione per categoria dovrebbe limitarsi a quegli accordi per i quali si può supporre, con sufficiente certezza, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3.
  1. I consorzi, quali definiti nel presente regolamento, contribuiscono in generale al miglioramento della produttività e della qualità dei servizi di linea offerti, grazie alla razionalizzazione indotta nelle attività delle compagnie consorziate e alle economie di scala che consentono di ottenere nell'esercizio delle navi e degli impianti portuali. Essi contribuiscono altresì a promuovere il progresso tecnico ed economico, agevolando ed incoraggiando lo sviluppo dell'utilizzazione dei “container” nonché un impiego più efficace della capacità delle navi. Al fine di organizzare e gestire un servizio in comune, una delle caratteristiche essenziali inerenti alla natura di un consorzio è quella di poter operare aggiustamenti di capacità in risposta a fluttuazioni della domanda e dell'offerta. È invece improbabile che una limitazione ingiustificata della produzione nonché la fissazione in comune dei noli oppure la ripartizione del mercato e della clientela consentano efficienze. Di conseguenza gli accordi di consorzi che comportano siffatte attività dovrebbero essere esclusi dal beneficio dell'applicazione del presente regolamento, a prescindere dal potere di mercato delle parti.
  1. Una congrua parte dei vantaggi risultanti dalle efficienze dovrebbe essere riservata agli utenti dei servizi di trasporto. Gli utenti dei servizi di trasporto forniti dai consorzi possono fruire dei vantaggi risultanti dalla maggior produttività e migliore qualità del servizio ottenute grazie al consorzio. Tali vantaggi possono consistere, tra l'altro, in un aumento della frequenza dei viaggi e degli scali o in una loro migliore organizzazione, nonché in una qualità più elevata ed in una maggiore personalizzazione dei servizi offerti, grazie all'impiego di unità navali e di attrezzature portuali o di altro genere più moderne.
  1. Tuttavia, gli utenti possono effettivamente trarre beneficio dai consorzi soltanto qualora esista una sufficiente concorrenza nei traffici che i consorzi gestiscono. Tale esigenza imposta dall'articolo 81, paragrafo 3, deve considerarsi soddisfatta quando un consorzio rimane al di sotto di una determinata soglia di quota di mercato e si può quindi presumere che sia esposto alla concorrenza effettiva, reale o potenziale di compagnie non consorziate. Per valutare le quote di mercato occorre prendere in considerazione non soltanto il traffico diretto fra i porti serviti da un consorzio, ma anche l'eventuale concorrenza di altri servizi marittimi di linea facenti capo a porti sostituibili a quelli serviti dal consorzio e, se del caso, di altri modi di trasporto.
  1. Il presente regolamento non deve esentare accordi contenenti restrizioni di concorrenza che non sono indispensabili al conseguimento degli obiettivi che giustificano la concessione dell'esenzione. A tal fine, le attività elencate all'articolo 4 devono essere escluse dall'ambito del presente regolamento.
  1. Inoltre, il beneficio della presente esenzione dipende dall'ottemperanza di talune condizioni. In particolare gli accordi di consorzio devono contenere una disposizione che attribuisca ad ogni compagnia marittima partecipante a tali accordi la facoltà di recedere dal consorzio dando adeguato preavviso. Tuttavia, per i consorzi fortemente integrati o con alto grado di investimenti, occorre prevedere un periodo di preavviso più lungo, per tener conto degli ingenti investimenti effettuati per costituirli e delle maggiori difficoltà di riorganizzazione in caso di recesso di uno dei membri. È inoltre ammissibile che i consorzi cerchino di assicurare la realizzazione di nuovi investimenti destinati a un servizio esistente. Pertanto, la possibilità per i consorziati di stipulare una clausola di “non recesso” dovrebbe anche sussistere qualora le parti, che hanno sottoscritto un accordo di consorzio esistente, abbiano deciso di effettuare nuovi investimenti ingenti e i costi di tali investimenti giustifichino una nuova clausola di “non recesso”.
  1. Sarebbe inoltre opportuno imporre una condizione intesa ad impedire che i consorzi nonché i loro membri applichino, su una determinata rotta, prezzi e condizioni di trasporto diversi, semplicemente in funzione del paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati, provocando in tal modo in seno alla Comunità sviamenti di traffico pregiudizievoli per determinati porti, caricatori, trasportatori o ausiliari di trasporto, a meno che tali prezzi o condizioni dissimili non possano giustificarsi sotto l'aspetto economico sulla base di differenze di costo.
  1. È altresì necessario subordinare l'esenzione a taluni obblighi. A questo proposito gli utenti dei servizi di trasporto devono in ogni momento poter avere conoscenza delle condizioni dei servizi di trasporto marittimo gestiti in comune dai consorziati. Deve essere prevista una procedura di consultazioni reali ed effettive tra i consorzi e gli utenti del servizio di trasporto sulle attività oggetto degli accordi. II presente regolamento deve inoltre precisare che cosa debba intendersi per “consultazioni reali ed effettive” e definire le principali fasi procedurali che debbono essere seguite nell'ambito di tali consultazioni.
  1. Le suddette consultazioni sono intese a garantire un funzionamento dei servizi di trasporto marittimo più efficace e che tenga conto delle esigenze degli utenti. Di conseguenza è opportuno esentare talune pratiche restrittive eventualmente risultanti da tali consultazioni. Tuttavia dette consultazioni dovrebbero limitarsi alle condizioni e alla qualità del servizio di trasporto marittimo di linea fornito dal consorzio o dai suoi membri ed esentato dal presente regolamento.
  1. La soglia di quota di mercato, l'esclusione di taluni comportamenti dal beneficio della presente esenzione nonché le altre condizioni e obblighi ad essa inerenti dovrebbero di norma garantire che gli accordi cui si applica l'esenzione per categoria non conferiscano alle compagnie interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei traffici in questione.
  1. In casi particolari, nei quali gli accordi rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento producano ciononostante effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, la Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione per categoria.
  1. Il presente regolamento fa salva l'applicazione dell'articolo 82 del trattato.
  1. Poiché il regolamento (CE) n. 823/2000 viene a scadenza, è opportuno adottare un nuovo regolamento che rinnovi l'esenzione per categoria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI


Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento riguarda soltanto i consorzi che assicurano servizi di trasporto marittimo internazionali di linea in partenza da o a destinazione di uno o più porti della Comunità.


Articolo 2

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

  1. “consorzio”, un accordo o una serie di accordi correlati conclusi tra due vettori esercenti una nave, che assicurano regolari servizi marittimi internazionali di linea per il trasporto di sole merci, principalmente in “container”, su uno o più traffici determinati e il cui oggetto è quello di instaurare una cooperazione per l'esercizio in comune di un servizio di trasporto marittimo che migliori il servizio che, in assenza di consorzi, sarebbe offerto individualmente da ciascuno dei suoi membri, razionalizzando le loro operazioni tramite accordi tecnici, operativi e/o commerciali;
  1. “trasporto marittimo di linea”, trasporto di merci eseguito regolarmente su una o più rotte specifiche tra diversi porti, con orari e date di viaggio preannunciati, ed accessibile, anche occasionalmente, a qualsiasi utente dietro corrispettivo;
  1. “patto sul servizio”, un patto contrattuale concluso tra uno o più utenti del servizio di trasporto ed un singolo consorziato o un consorzio, in base al quale, in contropartita dell'impegno dell'utente di far trasportare una certa quantità di merci durante un periodo determinato, il consorziato o il consorzio si obbligano a fornirgli un servizio di una qualità determinata e personalizzata, appositamente adattato alle sue esigenze;
  1. “utente del trasporto”, qualsiasi impresa (per esempio caricatori, consegnatari, spedizionieri) o le sue organizzazioni rappresentative che abbia concluso o manifesti l'intenzione di concludere un accordo contrattuale con un consorzio (o con uno dei suoi membri) per il trasporto di merci;
  1. “inizio del servizio”, la data alla quale la prima nave salpa per il servizio o, quando sia stato effettuato un nuovo investimento ingente, la data alla quale la prima nave salpa in base alle condizioni derivanti direttamente da detto nuovo investimento ingente;
  1. “nuovo investimento ingente”, un investimento che riguarda la costruzione, l'acquisto, o il nolo a lungo termine di navi, specificamente progettate, richieste e necessarie per fornire il servizio, e pari almeno a metà dell'investimento complessivo effettuato dai consorziati nel quadro del servizio di trasporto marittimo offerto dal consorzio.


CAPO II

ESENZIONI


Articolo 3

Accordi esentati

  1. In forza dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e nel rispetto delle condizioni e degli obblighi di cui al presente regolamento, l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile alle attività indicate al paragrafo 2 del presente articolo, che rientrino negli accordi di consorzio quali definiti agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.
  1. La dichiarazione di inapplicabilità riguarda unicamente le seguenti attività:

    • le operazioni relative all'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea, che includono le seguenti attività:

      1. il coordinamento e/o la fissazione comune degli orari di viaggio nonché la determinazione dei porti di scalo;

      1. lo scambio, la vendita o il nolo incrociato di spazi o posti/container sulle navi;

      1. l'utilizzazione in comune (“pooling”) di navi e/o di impianti portuali;

      1. l'utilizzazione di uno o più uffici di esercizio congiunto;

      1. la messa a disposizione di “container”, “chassis” e altre attrezzature e/o i contratti di locazione, di locazione finanziaria (“leasing”) o di acquisto di dette attrezzature;

      1. l'utilizzazione di un sistema di scambio di dati informatizzati e/o di un sistema di documentazione comune;

    • Aggiustamenti di capacità in risposta a fluttuazioni della domanda e dell'offerta;

    • l'esercizio o l'uso in comune dei terminali portuali e i servizi connessi (per esempio servizi di carico e scarico e servizi di stivaggio);

    • qualsiasi altra attività accessoria a quelle di cui alle lettere da a) a c) necessaria per il loro svolgimento.

  2. Le seguenti clausole sono, in particolare, da considerarsi attività accessorie ai sensi del paragrafo 2, lettera d):

    1. l'obbligo per i membri del consorzio di utilizzare, nel traffico o nei traffici in questione, le navi assegnate al consorzio, astenendosi dal noleggiare spazio su navi appartenenti a terzi;

    1. l'obbligo per i membri del consorzio di non cedere né noleggiare spazio ad altri trasportatori, operatori di navi nel traffico o nei traffici in questione, senza il previo consenso degli altri membri del consorzio.


Articolo 4

Accordi cui non si applica l'esenzione

L'esenzione di cui all'articolo 3 non si applica agli accordi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, abbiano per oggetto:

  1. la fissazione dei prezzi in relazione alla vendita di servizi di linea a terzi;
  1. la limitazione della capacità o delle vendite ad eccezione degli aggiustamenti di capacità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento;
  1. la ripartizione dei mercati o della clientela.



CAPO III

CONDIZIONI DELL'ESENZIONE


Articolo 5

Condizioni relative alla quota di mercato

  1. Per beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 3, un consorzio deve detenere, su ciascuno dei mercati su cui opera, una quota di mercato inferiore al 30 %, calcolata con riferimento al volume delle merci trasportate (tonnellate di carico o unità equivalente venti piedi).
  1. Per determinare il rispetto di tale soglia:

    1. le quote di mercato di trasportatori che forniscono servizi sia individualmente che nell'ambito di un consorzio sullo stesso mercato rilevante devono essere aggregate;

    1. le quote di mercato di consorzi operanti sullo stesso mercato rilevante e con membri comuni devono essere aggregate.
  1. L'esenzione di cui all'articolo 3 continua ad applicarsi se, in un periodo di due anni civili consecutivi, la quota di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene superata di non più di un decimo.
  1. Quando le soglie previste dai paragrafi 1 e 3 sono superate, l'esenzione di cui all'articolo 3 continua ad applicarsi durante un periodo di sei mesi dalla fine dell'anno civile nel cui corso è avvenuto il superamento. Tale periodo è di dodici mesi se il superamento è imputabile al ritiro dal mercato di un trasportatore marittimo non consorziato.


Articolo 6

Condizioni supplementari

Per poter beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 3 deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  1. il consorzio deve dare la possibilità a ciascuno dei suoi membri di offrire, mediante un contratto individuale, patti sul servizio propri;
  1. l'accordo di consorzio deve dare alle compagnie marittime che ne sono membri il diritto di recedere dal consorzio senza incorrere in alcuna penale finanziaria o di altra natura quale, in particolare, l'obbligo di cessare le loro attività di trasporto sul traffico o sui traffici in questione, abbinato o meno alla condizione di riprendere tali attività alla scadenza di un certo periodo. Il diritto di recesso è soggetto all'osservanza di un termine massimo di preavviso di sei mesi. L'accordo di consorzio può tuttavia stipulare che siffatto preavviso possa unicamente essere dato dopo un periodo iniziale massimo di 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dell'accordo di effettuare un nuovo investimento ingente nel servizio di trasporto marittimo gestito in comune. Se la data di entrata in vigore dell'accordo precede la data di inizio del servizio, il periodo iniziale non sarà superiore a ventiquattro mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dalla data di entrata in vigore dell'accordo di effettuare un nuovo investimento ingente nel servizio di trasporto marittimo gestito in comune. Per un consorzio fortemente integrato che implichi un grado di investimento molto elevato per l'acquisto o il nolo da parte dei suoi membri di navi appositamente per la sua costituzione, il periodo massimo di preavviso sarà, del pari, di sei mesi, ma l'accordo potrà stipulare che siffatto preavviso sia dato unicamente dopo un periodo iniziale massimo di trenta mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dell'accordo di effettuare un nuovo investimento ingente nel servizio di trasporto marittimo gestito in comune. Se la data di entrata in vigore dell'accordo precede quella di inizio del servizio, il periodo iniziale non sarà superiore a 36 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dalla data di entrata in vigore dell'accordo di effettuare un nuovo investimento ingente nel servizio di trasporto marittimo gestito in comune;
  1. né il consorzio, né i membri del consorzio arrecano pregiudizio, all'interno del mercato comune, a determinati porti, utenti o vettori, applicando per il trasporto di merci identiche, nella zona che rientra nell'accordo, prezzi e condizioni che differiscono a seconda del paese d'origine o di destinazione o a seconda del porto di carico o di scarico, a meno che siffatte differenze di prezzo o di condizioni possano giustificarsi sul piano economico sulla base di differenze dei costi di trasporto.


CAPO IV

OBBLIGHI


Articolo 7

Obbligo di consultare gli utenti del servizio di trasporto

  1. Le esenzioni di cui all'articolo 3 sono subordinate agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
  1. Tra gli utenti dei servizi di trasporto o le loro organizzazioni rappresentative e il consorzio si svolgono consultazioni reali ed effettive, al fine di trovare soluzioni su tutte le questioni importanti, a parte quelle di natura puramente operativa di minore importanza, relative alle condizioni e alla qualità dei servizi regolari di trasporto marittimo offerti dal consorzio o dai suoi membri.
  1. Tali consultazioni hanno luogo ogniqualvolta siano richieste da una qualunque delle suddette parti.
  1. Le consultazioni devono avere luogo, eccetto in casi di forza maggiore, prima dell'applicazione della misura che forma oggetto della consultazione. Se per motivi di forza maggiore, i membri del consorzio sono obbligati ad applicare una decisione prima che si svolgano le consultazioni, le eventuali consultazioni richieste hanno luogo entro dieci giorni lavorativi dalla data della richiesta. Non sarà data alcuna forma di pubblicità alla misura prima delle consultazioni, salvo nei suddetti casi di forza maggiore, ai quali sarà fatto espresso riferimento nel comunicato che annuncia la misura.
  1. Le consultazioni si svolgono secondo le seguenti fasi procedurali:

    1. il consorzio comunica per iscritto agli utenti del servizio di trasporto o alle loro organizzazioni rappresentative informazioni dettagliate sulla questione oggetto della consultazione, prima dello svolgimento di quest'ultima;

    1. si procede ad uno scambio di opinioni tra le parti, per iscritto o nell'ambito di riunioni in cui i rappresentanti delle compagnie marittime consorziate e degli utenti del servizio di trasporto o le loro organizzazioni rappresentative partecipanti avranno il potere di concordare una posizione comune; le parti s'impegnano a fare il possibile per raggiungere una posizione comune;

    1. qualora non possa essere raggiunta una posizione comune, nonostante la buona volontà di ambo le parti, si deve prendere atto del disaccordo e annunciarlo pubblicamente. Ciascuna delle parti può portare tale disaccordo a conoscenza della Commissione;

    1. se possibile, di comune accordo tra le due parti può essere stabilito un termine ragionevole entro cui concludere le consultazioni. Salvo in casi eccezionali o accordo tra le parti, tale termine non può essere inferiore ad un mese.
  1. Le condizioni dei servizi di trasporto marittimo offerti dal consorzio e dai suoi membri, ivi comprese quelle connesse alla qualità dei servizi ed ogni modifica ad esse relativa, devono essere fornite agli utenti che lo richiedano ad un prezzo ragionevole e devono poter essere prese in visione gratuitamente negli uffici delle compagnie di navigazione consorziate o del consorzio stesso e dei loro agenti.


Articolo 8

Obblighi ai quali è subordinata l'esenzione

Qualsiasi consorzio che richieda di beneficiare dell'applicazione del presente regolamento deve dimostrare, su richiesta della Commissione o dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro, che sono soddisfatte le condizioni e gli obblighi imposti dagli articoli 5 a 7. A tal fine l'autorità richiedente determinerà caso per caso un limite di tempo che non sarà inferiore a tre mesi.


CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 9

Segreto professionale

  1. Le informazioni raccolte in applicazione dell'articolo 8, sono utilizzate ai soli fini di cui al presente regolamento.

  1. La Commissione e le autorità degli Stati membri, nonché i loro funzionari e altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni da essi raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale.

  1. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni generali o di studi che non comportano indicazioni individuali sulle imprese o associazioni di imprese.


Articolo 10

Revoca dell'esenzione in casi individuali

  1. In conformità dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1), la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento qualora constati che, in un caso determinato, un accordo, una decisione di imprese o una pratica concordata, cui si applica l'articolo 3 del presente regolamento, provocano ciononostante taluni effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, in particolare qualora:

    1. nel mercato rilevante nel quale opera il consorzio i membri dello stesso non sono esposti ad una concorrenza effettiva, reale o potenziale, da parte di compagnie non consorziate;

    1. i consumatori non ricevano una congrua parte dei benefici risultanti dal consorzio, in particolare qualora quest'ultimo ripetutamente non adempia gli obblighi di effettuare consultazioni previste all'articolo 7 del presente regolamento.
  1. Laddove, in un caso particolare, un accordo, decisione di associazioni di imprese o pratica concordata di cui al paragrafo 1 abbia effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato nel territorio di uno Stato membro o in una parte dello stesso, che abbia tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto, l'autorità garante della concorrenza di detto Stato membro può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento rispetto al territorio in questione.


Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2010.

Esso si applica fino al 25 aprile 2015.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.»
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Berna
La strada corre più della rotaia
L'intelligenza artificiale spinge il commercio mondiale, nonostante Medio Oriente e dazi
L'intelligenza artificiale spinge il commercio mondiale, nonostante Medio Oriente e dazi
Ginevra
In salita il barometro della WTO. La domanda di semiconduttori e componenti elettronici compensa le tensioni geopolitiche
Via libera ai 1,35 miliardi di euro di investimenti nel porto di Bremerhaven
Brema
È il finanziamento più ingente che il governo federale abbia mai stanziato per un progetto nel Land
APM Terminals sigla un accordo per la realizzazione del porto nigeriano di Badagry
Copenaghen
Verrebbero realizzati quattro chilometri di banchine con pescaggio di -18 metri
Renaissance Partners ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione di De Wave Group
Genova/Milano
La società genovese sarà ceduta dall'americana Platinum Equity
Decarbonizzare lo shipping: per l'Italia una sfida da 36 miliardi e un'opportunità da 45
Cernobbio
Senza investimenti nei porti l'Italia rischia di perdere 80 miliardi di euro di valore aggiunto al 2050
I sindacati canadesi vogliono che BC Ferries costruisca i nuovi traghetti nella British Columbia
Delta
L'ultima commessa della compagnia è stata nei confronti della cinese CMI Weihai
Filt, Fit e Uilt, ritirare l'emendamento che pone a rischio imprese e cooperative portuali ex articolo 17
Roma
I sindacati temono la progressiva sostituzione di una funzione strutturale del porto con forme di lavoro precario
La norvegese Nor Cruises sigla un MoU con la cinese SWS per 2+3 nuove navi da crociera
Shanghai
Le unità avrebbero una stazza lorda di 84.000 tonnellate
A luglio il traffico navale nel canale di Suez è aumentato del +27%
Il Cairo
Nei primi sette mesi di quest'anno il traffico marittimo è stato di 8.244 navi (+15,9%)
Domani Kombiverkehr avvierà un collegamento intermodale tra Ratisbona e l'Interporto Quadrante Europa
IMO, ancora stallo sul Net-Zero Framework: manca l'accordo sul carbon pricing
Londra
38 Stati favorevoli e 17 contrari. L'adozione formale slitta a dicembre
Bruxelles lancia l'Alleanza marittima industriale
Bruxelles
Nasce l'EMA, il nuovo strumento UE per coordinare industria, Stati membri e investitori nel settore marittimo
La sicurezza e sostenibilità delle operazioni di riciclaggio navale devono essere garantite anche nelle fasi di lavoro a valle della filiera
Ginevra
Lo sottolineano i rappresentanti dei sindacati che aderiscono ad IndustriALL Global Union
Studio per la creazione di un corridoio marittimo tra Regno Unito e USA con portacontainer a propulsione nucleare
Londra
Morti due marittimi filippini della nave attaccata lunedì nello Stretto di Hormuz
Riyadh
Colpita la VLCC Sidr della Bahri
Le associazioni armatoriali plaudono alla proposta di includere due cantieri indiani nell'elenco UE degli impianti di riciclaggio navale
Bruxelles
BIMCO, ECSA, ICS, Intercargo, Intertanko e WSC la considerano un passo importante verso la risoluzione della carenza strutturale di capacità nell'elenco europeo
A Panama è stata abrogata la disposizione che tutelava la riservatezza dei contratti di concessione portuale
Balboa
L'Autoridad Marítima de Panamá ha accolto la richiesta di trasparenza avanzata dal presidente José Raúl Mulino
Accordo Fincantieri - TKMS per rafforzare la collaborazione nel segmento underwater
Trieste/Kiel
L'intesa non prevede fusioni o acquisizioni
Il gruppo terminalista filippino ICTSI acquisirà la società portuale africana TLG
Manila
L'azienda opera in Mozambico, Namibia e Sud Africa
Gli impianti UE di riciclaggio navale lavorano ben al di sotto della loro capacità mentre le navi europee continuano ad essere smantellate in Asia
Bruxelles
Lo denuncia uno studio di Shipbreaking Platform e Transport & Environment
Nel secondo trimestre il traffico delle merci nel porto marocchino di Tanger Med ha segnato un nuovo record
Anjra
Nei primi sei mesi del 2026 registrata una crescita del +6%
La ripresa del mercato dello shipping containerizzato traina i risultati trimestrali di COSCO Shipping Holdings
La ripresa del mercato dello shipping containerizzato traina i risultati trimestrali di COSCO Shipping Holdings
Hong Kong
Il gruppo cinese ha ordinato 12 nuove portacontainer da 22.000 teu e sei da 3.200 teu
Il commercio del G20 accelera nel secondo trimestre
Parigi
Importazioni di merci e scambi di servizi trainano la crescita, mentre l'export mantiene un ritmo sostenuto
La Spezia Container Terminal investe 90 milioni in mezzi portuali per il nuovo Terminal Ravano
La Spezia
Sui risultati semestrali di OOIL pesano le performance negative del primo trimestre
Hong Kong
Il periodo gennaio-giugno è stato archiviato con un utile netto di 729,3 milioni di dollari (-23,6%)
Porto di Livorno, il TAR ha annullato l'estensione del vincolo paesaggistico di fascia costiera alle aree portuali e retro-portuali
Firenze/Livorno
Nel primo semestre SBB CFF FFS Cargo è tornata all'utile
Berna
I treni del gruppo elvetico hanno trasportato oltre sei milioni di passeggeri (+1,3%)
La Casa Bianca denuncia la pratica del transhipment portuale “illegale” per eludere i dazi statunitensi
Washington
L'IMO sollecita missioni navali per contrastare la recrudescenza della pirateria nel Golfo di Aden
Londra/Riyadh/Southampton
Attaccata nel Mar Rosso la very large crude carrier “Amzan” della compagnia saudita Bahri
CMA CGM e Red Sea Gateway Terminal finalizzano l'accordo per il Terminal 4 del porto di Jeddah
Parigi
L'investimento previsto ammonta a circa 434 milioni di dollari
Il rallentamento dell'economia cinese si riflette sui traffici portuali
Il rallentamento dell'economia cinese si riflette sui traffici portuali
Pechino
A luglio il traffico complessivo è diminuito del -3,4%, con una contrazione che non riguarda più soltanto gli scambi interni, ma inizia a interessare anche le merci con l'estero
Nel secondo trimestre il traffico delle merci nel porto di Brema/Bremerhaven è cresciuto del +6,0%
Brema
Nei primi sei mesi del 2026 l'aumento è stato del +5,9%
Fincantieri e Viking trasformano in ordine le opzioni per due nuove navi da crociera
Trieste
Una nave è stata abbordata da pirati nel Golfo di Aden
Southampton
L'unità è stata costretta a dirigersi verso la Somalia
CK Hutchison avvia un procedimento arbitrale internazionale contro la Repubblica di Panama
Hong Kong
L'azione segue quella analoga della controllata PPC. Chiesti risarcimenti pari a due miliardi ed oltre 1,5 miliardi di dollari
Hapag-Lloyd acquisirà il 25% del capitale della APM Terminals Maasvlakte II
Amburgo
La società del gruppo Maersk manterrà il controllo operativo del terminal olandese
La compagnia tedesca Hapag-Lloyd ha siglato un accordo con la APM Terminals, la società terminalista del gruppo armatoriale A.P. Møller-Mærsk, per
Anche ZIM registra una ripresa nel secondo trimestre
Anche ZIM registra una ripresa nel secondo trimestre
Haifa
L'acquisizione da parte di Hapag-Lloyd attesa entro fine anno
Nel secondo trimestre il traffico delle merci nel porto di Civitavecchia è cresciuto del +3,6%
Civitavecchia
Nel primo semestre di quest'anno il totale è stato di 3,93 milioni di tonnellate (+1,5%)
Lo scorso mese il porto di Singapore ha movimentato quattro milioni di container (+3,1%)
Singapore/Hong Kong
Nel porto di Hong Kong registrata una flessione del -1,6%
Il 2 ottobre a Genova si discuterà della riforma portuale
Genova
Workshop organizzato dall'AdSP e dall'associazione Altero Matteoli
Fratelli Cosulich rafforza la propria rete logistica con l'apertura di Express Global Dubai
Dubai
La responsabilità del nuovo ufficio logistico sarà affidata a Teresa Cosulich
Il 9 ottobre a Lugano si terrà “Un mare di Svizzera”
Lugano
Nona edizione del forum internazionale sui trasporti e le infrastrutture
Nuovo attacco ad una nave nello Stretto di Hormuz
Southampton
Un proiettile ha causato il lieve ferimento di due membri dell'equipaggio
Il gruppo Brullo ordina tre navi tanker oil/chem di 40.800 tonnellate di portata lorda
Roma
Commessa al cantiere cinese Anhui Shipyard
Nasce a Trieste un nuovo polo di produzione, manutenzione e rimessaggio di megayacht
Trieste
Trieste Shipyards è stata fondata da Seadock (gruppo Samer) e Yachting Expertise ed è partecipata da Friulia
Confitarma, apprezzamento per l'iniziativa del governo a tutela delle navi italiane nel Mar Rosso
Roma
Zanetti: la sicurezza marittima è a tutti gli effetti una componente della sicurezza economica nazionale
Sindacati, approvata la piattaforma del Ccnl unico dell'industria armatoriale
Roma
Filt, Fit e Uilt, si articola attorno a tre elementi centrali quali salario, tutele, partecipazione e a tredici richieste concrete
FHP Intermodal incrementa la frequenza del servizio ferroviario merci tra Fiorenzuola e Incoronata/Bari
Milano
Sale a cinque giorni alla settimana
Quest'anno oltre 2.000 grandi yacht hanno operato lungo le coste italiane
Roma
Più 10% per le imbarcazioni di proprietà e un andamento sostanzialmente stabile per quelle in charter
Martedì a Roma l'evento “Cyber-resilienza nel settore marittimo: difesa, regolamentazioni e cooperazione europea”
Roma
È organizzato da Var Group e Confitarma
Smeup, con l'acquisizione di HTG, amplia il portafoglio nel settore della logistica e dei trasporti
Erbusco
L'azienda torinese è specializzata nello sviluppo di software proprietari
Porti dell'Arabia Saudita, rinfuse liquide in forte calo nel 2025
Riyadh
Il traffico complessivo è sceso a 298,3 milioni di tonnellate (-10,9%)
Una delegazione del porto lituano di Klaipeda ha visitato il porto di Livorno
Livorno
Confronto approfondito sui rispettivi piani di sviluppo infrastrutturale
Nuovo servizio di OOCL tra il Mediterraneo Occidentale e il Canada
Hong Kong
Collaborazione con le compagnie della Ocean Alliance e con altri vettori
Il futuro del porto al centro dell'evento per gli 80 anni di Assosped Venezia e Asamar Veneto
Venezia
Venerdì un convegno sarà il momento clou della festa
Aumento dei lavoratori portuali negli scali di Monfalcone e Milazzo
Roma
Via libera della Direzione Generale per Porti, Logistica e Intermodalità del MIT
In deciso calo il traffico delle merci nei porti greci
Pireo
Stagnazione del numero di passeggeri
Mercitalia Shunting & Terminal ha acquistato otto locomotive bimodali Eurolight Dual
Roma
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Hong Kong è cresciuto del +22,1%
Hong Kong
Invariato il totale dei primi otto mesi del 2026
Il prossimo mese a Piacenza si terrà AGV Expo, nuova fiera europea dedicata ai veicoli a guida automatica
Genova
L'evento ospiterà anche un ricco programma di conferenze
Scoperta maxi-frode transnazionale nel settore dell'autotrasporto
Chieti
Impiego irregolare di manodopera extra-unionale
Ad agosto il traffico delle merci nel porto di Singapore è diminuito del -4,9%
Singapore
Nei primi otto mesi del 2026 lo scalo ha movimentato 30,7 milioni di contenitori (+4,2%)
Joint venture di Cochin Shipyard e Drydocks World per il nuovo centro internazionale di riparazioni navali di Cochin
Mumbai
Una nave commerciale iraniana è stata colpita nello Stretto di Hormuz
Teheran/Southampton
Morto un marittimo e feriti altri quattro membri dell'equipaggio
A luglio il traffico delle merci nel porto di Ravenna è cresciuto del +6,7%
Ravenna
Per agosto è atteso un deciso calo del -21,2%
Giulio Stoppa è il nuovo segretario generale di Trasportounito
Roma
Una scelta di continuità che segna al tempo stesso l'avvio di una nuova fase
Meyer Werft inizia la costruzione della nave da crociera Carnival Tropicale
Papenburg
Con stazza lorda di 180.000 tonnellate, potrà ospitare oltre 6.000 passeggeri
Nel cantiere di Ancona della Fincantieri si è svolta la cerimonia di varo di Viking Astrea
Ancona/Los Angeles
Il Board della Viking ha autorizzato un programma di riacquisto di azioni proprie fino ad un miliardo di dollari
VTG cede la filiale britannica VTG Rail UK al fondo pensione USS
Amburgo
L'azienda opera nel settore del leasing di carri merci ferroviari
La Guardia Costiera di Genova raggiunge la centesima ispezione di Port State Control del 2026
Genova
Sinora sono state rilevate oltre 250 carenze
Collaborazione di ABB e Oceanly per integrare e ottimizzare le prestazioni e le operazioni navali
Genova
Accordo strategico fra Federlogistica e il porto di Xiamen
Genova
Studio di fattibilità per un collegamento marittimo fra lo scalo cinese e Genova
Ad agosto il traffico dei contenitori nel porto di Los Angeles è risultato stabile
Los Angeles
L'aumento dei box vuoti ha compensato il calo di quelli pieni
Gulftainer acquisirà una partecipazione nel terminal fluviale thailandese Suksawat Terminal
Sharjah/Bangkok
È situato sul fiume Chao Phraya, a Bangkok
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Robo.ai istituisce una società specializzata in sicurezza marittima e sottomarina
Abu Dhabi
Al-Mansory: produrremo in loco e forniremo soluzioni per i mercati di tutto il mondo
Kombiverkehr ha assunto l'intero controllo della spagnola Combiberia
Francoforte sul Meno
Rilevate le quote dagli altri 20 soci
Le forze armate americane hanno colpito cinque petroliere iraniane
Tampa
Attacchi nel Golfo di Oman e nei pressi dell'isola di Kharg
Soddisfatte le condizioni per l'acquisizione di AD Ports da parte del del fondo sovrano di Abu Dhabi
Abu Dhabi
Avviata la costruzione della parte emersa della nuova diga foranea di Genova
Milano
In corso la realizzazione del muro paraonde
Per la prima volta una donna guida l'Autorità del Canale di Panama
Balboa
Il mandato dell'ingegnere Ilya Espino de Marotta scadrà nel 2033
Blu Navy ha acquisito una partecipazione azionaria in Banca dell'Elba
Portoferraio
Schenone: siamo realtà accomunate dalla volontà di contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'isola
HMM sigla un contratto del valore di circa 3,5 miliardi di dollari con Vale
Seul
Prevede il trasporto marittimo di minerale di ferro per conto dell'azienda brasiliana
Kongsberg Maritime sigla un accordo per comprare la finlandese Steerprop
Oslo
L'azienda di Rauma progetta e produce sistemi di propulsione navale
Nuovo sequestro di stupefacenti nel porto di Livorno
Livorno
53 chilogrammi di cocaina purissima in un container proveniente dal Perù
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico delle merci nei porti belgi è calato del -4,0%
Bruxelles
Sbarchi e imbarchi in diminuzione rispettivamente del -2,0% e -6,4%
Al via un programma di incontri sul nuovo Piano Regolatore Portuale di Sistema dei porti di Genova e Savona-Vado
Genova
Definito il nuovo atto concessorio con la Amico & Co Spa
Porto di Ravenna, approvata la manutenzione straordinaria del tratto “camionabile” di via Baiona
Ravenna
MacGregor celebrerà a Genova il 65° anniversario della sua filiale italiana
Genova
L'azienda ha sede nell'area delle Riparazioni Navali del porto genovese
Un sistema di propulsione eolica della Anemoi verrà installato su una portacontainer della Maersk
Londra
L'obiettivo è di incrementare l'efficienza energetica della nave e di ridurre le sue emissioni
Avviata la fase di selezione del nuovo segretario generale dell'AdSP del Mare Adriatico Centro Settentrionale
Ravenna
Manifestazioni di interesse da inviare entro il 21 settembre
MacGregor inaugura un nuovo centro di assistenza tecnica a Trieste
Stoccolma
Focus principale sarà l'area europea, compreso il settore specializzato dei megayacht
Una nave cisterna colpita da tre proiettili nello Stretto di Hormuz
Southampton
Un incidente anche nell'Oceano Indiano
Floriana Gallucci è il nuovo segretario generale dell'AdSP del Mar Ionio
Taranto
Il Comitato di gestione dell'ente ha approvato la nomina
Arrestato l'equipaggio del traghetto affondato a Cipro Nord
Nicosia
Otto persone morte nell'incidente. Altri 17 passeggeri risultano dispersi
Singamas, utile dimezzato nel primo semestre del 2026
Hong Kong
L'azienda cinese punta sui container per l'energia. Nel periodo il fatturato dei contenitori specializzati supera per la prima volta quello dei box standard
CIMC vende più container, ma i profitti crollano
Hong Kong
L'utile semestrale in questo segmento d'attività è calato del -81,2%
Nel primo semestre di quest'anno la cinese China
COSCO Shipping Ports registra ricavi trimestrali e semestrali record
Hong Kong
L'utile netto dei primi sei mesi del 2026 è stato di 276,6 milioni di dollari (+23,2%)
Nei primi sei mesi del 2026 i ricavi di CMPort sono cresciuti del +13%
Hong Kong
Utile netto in aumento del +7,4%
Nel 2025 i ricavi di Meyer Werft sono cresciuti del +107%
Papenburg
L'esercizio annuale è stato archiviato con una perdita netta di -383,8 milioni di euro
A settembre Messina avvierà il nuovo servizio di linea West Med Line
Genova
Riunirà i servizi esistenti per Algeria e Libia
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Il 2 ottobre a Genova si discuterà della riforma portuale
Genova
Workshop organizzato dall'AdSP e dall'associazione Altero Matteoli
Il 9 ottobre a Lugano si terrà “Un mare di Svizzera”
Lugano
Nona edizione del forum internazionale sui trasporti e le infrastrutture
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
Cosco Shipping arm readies China IPO to capitalise on global shipbuilding wave
(South China Morning Post)
Rosatom expects cargo traffic along Northern Sea Route to rise 14% in 2026 - CEO
(Interfax)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› Archivio
A Marghera è stato celebrato il varo della nave da crociera di lusso Oceania Sonata
Trieste
La consegna dell'unità è prevista per il 2027
Tarros includerà il porto di Salerno nel servizio Italy Libya Express
La Spezia
Sulla rotta verrà immessa la nave “Vento di Zefiro”
MPCC registra risultati trimestrali in calo nel quadro del piano di rinnovamento della flotta
Oslo
È morto il presidente onorario della Kuehne+Nagel
Schindellegi
Klaus-Michael Kühne era entrato a far parte dell'azienda di famiglia nel 1958
A luglio i porti spagnoli hanno movimentato 47,7 milioni di tonnellate di merci (-1,8%)
Madrid
I container sono stati pari a 1.581.071 teu (-5,6%)
Nel porto di Livorno è stato sequestrato un carico di 65 chilogrammi di cocaina
Livorno
Avrebbe fruttato alla criminalità circa 20 milioni di euro
Assoporti al Meeting di Rimini di Comunione e Liberazione
Roma
Partecipazione nell'ambito dell'area espositiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Porto di Ravenna, al via il progetto esecutivo per il recupero dell'area “Ex Carni”
Ravenna
L'obiettivo è di dare piena funzionalità ad un nuovo comparto logistico e industriale in ambito portuale
A luglio il traffico dei container nel porto di Algeciras è diminuito del -11,4%
Algeciras
Nei primi sette mesi del 2026 il calo è stato del -3,3%
Hupac potenzierà il servizio intermodale tra Basilea e Busto Arsizio
Chiasso
Dal 7 settembre sarà introdotta un'ottava rotazione settimanale
Sallaum crea una società per la logistica terrestre delle auto in Europa
Vilnius
Inizialmente sarà dotata di 50 bisarche e la flotta raggiungerà i 300 veicoli entro il 2029
Nel secondo trimestre il traffico delle merci nel porto di Taranto è cresciuto del +6,7%
Taranto
A luglio registrato un incremento del +104,9%
Il gruppo crocieristico Viking Holdings registra ricavi trimestrali record
Los Angeles
Utile netto a 587,7 milioni di dollari (+33,8%)
Lo scorso mese il traffico dei contenitori nel porto di Los Angeles è calato del -5,8%
Los Angeles
Nei primi sette mesi del 2026 è stata registrata una crescita del +1,8%
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