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21 October 2025 - Year XXIX
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PARLAMENTO EUROPEO

1999
2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0354/2001

17 ottobre 2001

***I
RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al mercato dei servizi portuali
(COM (2001) 35 - C5­0078/2001 - 2001/0047(COD))

{RETT}Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

Relatore: Georg Jarzembowski

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.




INDICE

PAGINA REGOLAMENTARE

PROPOSTA LEGISLATIVA

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

MOTIVAZIONE




PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del {14-02-2001}14 febbraio 2001 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al mercato dei servizi portuali (COM (2001) 35 - 2001/0047 (COD)).

Nella seduta del {28-02-2001}28 febbraio 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla {RETT}commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo per l'esame di merito e, per parere, alla {ECON}commissione per i problemi economici e monetari nonché alla commissione giuridica e per il mercato interno (C5-0078/2001).

Nella riunione del 20 marzo 2001 la {RETT}commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo ha nominato relatore Georg Jarzembowski.

Nelle riunioni del 26 aprile, 20 giugno, 10 settembre e 10 ottobre 2001 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 25 voti favorevoli, 19 contrari e 14 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Konstantinos Hatzidakis (presidente), Emmanouil Mastorakis (vicepresidente) e Rijk van Dam (vicepresidente), Georg Jarzembowski (relatore), Emmanouil Bakopoulos, Rolf Berend, Theodorus J.J. Bouwman, Giuseppe Brienza (in sostituzione di Giorgio Lisi, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Yves Butel (in sostituzione di Alain Esclopé), Felipe Camisón Asensio, Carmen Cerdeira Morterero, Luigi Cocilovo (in sostituzione di Sir Robert Atkins), Gerard Collins, Paolo Costa, Danielle Darras, Francis Decourrière, Jean-Maurice Dehousse (in sostituzione di John Hume), Garrelt Duin, Giovanni Claudio Fava, Markus Ferber (in sostituzione di Luigi Cesaro), Giuseppe Gargani (in sostituzione di Dana Rosemary Scallon, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Ewa Hedkvist Petersen, Mary Honeyball, Juan de Dios Izquierdo Collado, Pierre Jonckheer (in sostituzione di Camilo Nogueira Román), Karsten Knolle (in sostituzione di Jacqueline Foster), Dieter-Lebrecht Koch, Sérgio Marques, Erik Meijer, Francesco Musotto, James Nicholson (in sostituzione di Mathieu J.H. Grosch), Josu Ortuondo Larrea, Karla M.H. Peijs, Wilhelm Ernst Piecyk, Samuli Pohjamo, Adriana Poli Bortone, Alonso José Puerta, Reinhard Rack, Carlos Ripoll i Martínez Bedoya, Isidoro Sánchez García, Marieke Sanders-ten Holte, Gilles Savary, Ingo Schmitt, Elisabeth Schroedter (in sostituzione di Reinhold Messner), Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Margie Sudre, Helena Torres Marques (in sostituzione di Carlos Lage), Maurizio Turco, Roseline Vachetta (in sostituzione di Helmuth Markov), Ari Vatanen, Gianni Vattimo (in sostituzione di Rosa Miguélez Ramos, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Demetrio Volcic, Mark Francis Watts, Theresa Zabell (in sostituzione di Juan Ojeda Sanz, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento) e Sabine Zissener (in sostituzione di Philip Charles Bradbourn, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento).

La {ECON}commissione per i problemi economici e monetari e la commissione giuridica e per il mercato interno hanno deciso il 2 marzo 2001 e il 6 marzo 2001 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 17 ottobre 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.





PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al mercato dei servizi portuali (COM (2001) 35 - C5­0078/2001 - 2001/0047(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento


Emendamento 1

Considerando 1

(1) Scopo dell'articolo 49 del trattato è eliminare le restrizioni alla libera prestazione dei servizi nella Comunità; a norma dell'articolo 51 questo obiettivo dev'essere conseguito anche nella politica comune dei trasporti. (1) Scopo dell'articolo 49 del trattato è eliminare le restrizioni alla libera prestazione dei servizi nella Comunità; a norma dell'articolo 51 questo obiettivo dev'essere conseguito anche nella politica comune dei trasporti; l'articolo 6 del trattato CE stabilisce che le esigenze connesse alla tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie.

Motivazione

I vari incidenti verificatisi di recente consigliano un'analisi approfondita di quanto connesso all'esercizio dei servizi portuali.


Emendamento 2

Considerando 7

(7) L'esistenza di normative e prassi nazionali disomogenee ha creato disparità nelle procedure applicate negli Stati membri e determinato un'incertezza normativa circa i diritti spettanti ai prestatori di servizi portuali e gli obblighi delle autorità competenti. È quindi interesse della Comunità emanare una disciplina comunitaria che stabilisca le norme fondamentali nell'accesso al mercato ai servizi portuali, i diritti e gli obblighi dei prestatori di servizi, siano essi già attivi o solo potenziali, negli enti di gestione dei porti, nonché nelle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e sulle procedure di selezione.

(7) L'esistenza di normative e prassi nazionali disomogenee ha creato disparità nelle procedure applicate negli Stati membri e determinato un'incertezza normativa circa i diritti spettanti ai prestatori di servizi portuali e gli obblighi delle autorità competenti. È quindi interesse della Comunità emanare una disciplina comunitaria e prescrivere le norme fondamentali nell'accesso al mercato ai servizi portuali, i diritti e gli obblighi dei prestatori di servizi, siano essi già attivi o solo potenziali, negli enti di gestione dei porti, nelle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e sulle procedure di selezione,nonché il diritto degli Stati membri di attribuire a taluni servizi, in particolare i servizi tecnico-nautici, la qualifica di servizi di interesse generale allo scopo di salvaguardare l'interesse generale della sicurezza nei porti e nelle acque adiacenti.

Motivazione

Occorre dare la possibilità agli Stati membri, quando motivi di salvaguardia della sicurezza lo impongono, di limitare l'accesso al mercato di taluni servizi tecnico-nautici.




Emendamento 3

Considerando 7 bis (nuovo)

 (7 bis) Data la particolare importanza dei servizi di pilotaggio per la sicurezza marittima e quindi per la protezione dell'ambiente in regioni particolarmente sensibili, ciascuno Stato membro dovrebbe avere la facoltà di emanare per tali servizi proprie disposizioni nazionali che tengano conto delle condizioni specifiche dei rispettivi porti.

Motivazione

I legislatori dei singoli Stati membri hanno istituito in passato zone di pilotaggio e stabilito regolamentazioni speciali, adattate alle condizioni locali, per garantire in modo ottimale la sicurezza e il flusso del traffico, nonché la tutela dell'ambiente, in regioni particolarmente sensibili.

La messa a disposizione di servizi di pilotaggio è pertanto un elemento essenziale per la sicurezza del traffico marittimo.


Emendamento 4

Considerando 8

(8) In armonia con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, la finalità delle iniziative qui proposte, consistenti nel garantire a chiunque, persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, l'accesso al mercato dei servizi portuali, non può essere realizzata in modo soddisfacente dagli Stati membri a motivo della dimensione di questa iniziativa e puo' pertanto essere meglio realizzato dalla Comunità.La presente direttiva si limita al minimo necessario per conseguire tale obiettivo e non va oltre quanto necessario per tale scopo.

(8) In armonia con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, la finalità delle iniziative qui proposte, consistenti nel garantire a chiunque, persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, l'accesso al mercato dei servizi portuali, può essere meglio realizzata introducendo principi comuni per tutti gli Stati membri. La presente direttiva si limita al minimo necessario per conseguire tale obiettivo e non va oltre quanto necessario per tale scopo.

Motivazione

Si preferisce una formulazione positiva dell'intervento comunitario in materia.


Emendamento 5

Considerando 9

(9) La legislazione comunitaria sull'accesso ai servizi portuali non esclude l'applicazione di altre norme comunitarie. Le regole di concorrenza sono già applicate ai servizi portuali e sono, in particolare, pertinenti in tema di situazioni di monopolio.

(9) La legislazione comunitaria sull'accesso ai servizi portuali non esclude l'applicazione di altre norme comunitarie, ivi comprese quelle relative ai servizi di interesse economico generale previste all'articolo 86, paragrafo 2 del trattato. Le regole di concorrenza sono già applicate ai servizi portuali e sono, in particolare, pertinenti in tema di situazioni di monopolio.

Motivazione

In molti Stati membri vengono affidati ai servizi portuali, e in particolare ai servizi tecnico-nautici, obblighi di servizio pubblico. Occorre quindi tenere conto della libertà degli Stati membri di definire i servizi d'interesse generale e di conseguenza menzionare espressamente le disposizioni del trattato che vi si applicano.


Emendamento 6

Considerando 11

(11) Poiché i porti costituiscono zone geografiche circoscritte, l'accesso al mercato dei servizi portuali può, in taluni casi, essere soggetto a vincoli di capacità e di spazio disponibile, nonché a vincoli inerenti la sicurezza del traffico per i servizi tecnico-nautici. In tali casi può pertanto essere necessario limitare il numero dei prestatori autorizzati di servizi portuali.

(11) Poiché i porti costituiscono zone geografiche circoscritte, l'accesso al mercato dei servizi portuali può, in taluni casi, - anche per motivi di efficienza economica -essere limitato numericamente per problemi di capacità e di spazio disponibile, vincoli inerenti la sicurezza del traffico, redditività del prestatore dei servizi, obblighi di servizio pubblico del prestatore dei servizi o dell'ente di gestione del porto, disposizioni locali, nazionali o internazionali in materia di ambiente, esigenze economiche particolari o motivate del porto o dell'ente di gestione del porto. In tali casi può pertanto essere necessario limitare il numero dei prestatori autorizzati di servizi portuali.

Motivazione

Devono valere condizioni particolari nei casi in cui lo Stato membro o l'ente di gestione del porto vogliano limitare numericamente il numero di autorizzazioni (vale a dire quando è stabilito a priori l'ammissibilità di uno, due o di un altro numero limitato di fornitori di servizi) oppure qualora si decida di attribuire una determinata categoria di servizi (ad esempio, movimentazione delle merci) a un unico titolare di autorizzazione per tutto il porto. I motivi per l'introduzione di limitazioni del genere devono essere descritti nella direttiva, ma quelli figuranti nella proposta della Commissione sono troppo restrittivi. Può essere ad esempio opportuno ammettere soltanto un unico servizio di pilotaggio o di rimorchio laddove un solo operatore può essere redditizio ed economicamente sano, oppure quando sia necessario perché l'ente di gestione del porto può assicurare da solo servizi globali propri. Taluni porti, specie quelli di dimensioni ridotte, per motivi di efficienza economica difficilmente potranno accogliere più operatori. Ciò non toglie che la scelta del prestatore di servizi vada fatta secondo i criteri fissati dalla presente direttiva.


Emendamento 7

Considerando 12

(12) I criteri in base ai quali si fa luogo alle suddette limitazioni devono essere obiettivi, trasparenti, non discriminatori, pertinenti e proporzionati. Nel caso di movimentazione delle merci, e fatte salve circostanze eccezionali, il numero dei prestatori di servizi per ciascuna categoria di movimentazione non dev'essere inferiore a due operatori del tutto indipendenti l'uno dall'altro. (12) I criteri in base ai quali si fa luogo alle suddette limitazioni devono essere obiettivi, trasparenti, non discriminatori, pertinenti e proporzionati.

Motivazione

Non è necessario il riferimento specifico alla movimentazione delle merci.


Emendamento 8

Considerando 13

(13) È opportuno che i prestatori di servizi abbiano il diritto di impiegare personale di loro scelta. (13) È opportuno che i prestatori di servizi abbiano il diritto di impiegare personale di loro scelta nel rispetto comunque delle normative stabilite dallo Stato membro dove il soggetto prestatore eroga detti servizi.

Motivazione

L'impiego di personale deve essere soggetto alla legislazione in vigore nello Stato membro.


Emendamento 9

Considerando 18

(18) La direttiva della Commissione 2000/52/CE del 26 luglio 2000, istituisce, per un certo numero di imprese, l'obbligo di mantenere contabilità separate, obbligo che si applica soltanto alle imprese il cui fatturato annuo per ciascuno degli ultimi due esercizi abbia superato i 40 milioni di euro.
Alla luce dell'introduzione della libertà di fornire servizi portuali nella Comunità, è necessario far sì che il principio della separazione dei conti si applichi a tutti i porti contemplati dalla presente direttiva e che i porti osservino, in tema di trasparenza, norme non meno rigorose di quelle istituite dalla direttiva 2000/52/CE della Commissione.
(18) La direttiva della Commissione 2000/52/CE del 26 luglio 2000, istituisce, per un certo numero di imprese, l'obbligo di mantenere contabilità separate, obbligo che si applica soltanto alle imprese il cui fatturato annuo per ciascuno degli ultimi due esercizi abbia superato i 40 milioni di euro. Per stabilire eque condizioni di concorrenza tra e all'interno dei porti e dei sistemi portuali marittimi comunitari, a tutti i porti e sistemi portuali che appartengono alla rete transeuropea dei porti marittimi dovrebbe applicarsi la direttiva sulla trasparenza.
Alla luce dell'introduzione della libertà di fornire servizi portuali nella Comunità, è necessario far sì che il principio della separazione dei conti si applichi a tutti i porti contemplati dalla presente direttiva.

Motivazione

Oltre all'accesso al mercato nei singoli porti, la direttiva dovrebbe contenere normative sulle condizioni di concorrenza tra porti marittimi.


Emendamento 10

Considerando 20

(20) È opportuno autorizzare l'autoassistenza e qualsiasi criterio applicabile agli operatori che praticano l'autoassistenza non deve essere più severo di quelli previsti per i prestatori dei servizi portuali per lo stesso servizio o per servizi di natura analoga. (20) È opportuno autorizzare l'autoassistenza,in conformità dei criteri stabiliti nella presente direttiva, e qualsiasi criterio applicabile agli operatori che praticano l'autoassistenza non deve essere più severo di quelli previsti per i prestatori dei servizi portuali per lo stesso servizio o per servizi di natura analoga.

Motivazione

L'emendamento chiarisce che l'autoassistenza deve essere conforme ai criteri della direttiva.


Emendamento 11

Considerando 21

(21) È opportuno che le autorizzazioni rilasciate mediante procedura di selezione abbiano durata limitata nel tempo. Nel determinare la durata dell'autorizzazione è ragionevole tener conto se il prestatore di servizi abbia o no dovuto effettuare investimenti in strutture e, in caso affermativo, se queste strutture siano mobili o no. Benché tale procedura debba condurre ad un risultato adeguato, è tuttavia necessario fissare durate massime per le autorizzazioni.

(21) È opportuno che le autorizzazioni rilasciate mediante procedura di selezione abbiano durata limitata nel tempo. Nel determinare la durata dell'autorizzazione è ragionevole tener conto se il prestatore di servizi abbia o no dovuto effettuare investimenti in strutture e, in caso affermativo, se queste strutture siano mobili o no.

Motivazione

L'ultima parte del considerando 21 risulta superflua.


Emendamento 12

Considerando 22, 23 e 24

(22) La situazione che attualmente si registra nei porti comunitari, con una moltitudine di autorizzazioni di metodi di selezione degli operatori e differenti durate delle autorizzazioni, impone la fissazione di ben definiti periodi transitori. E' opportuno che le norme transitorie distinguano tra porti nei quali il numero dei prestatori di servizi è limitato e i porti in cui tale numero non è limitato. (22) Tenuto conto della molteplicità di situazioni esistenti, delle varietà di autorizzazioni e di metodi di selezione degli erogatori di servizi portuali e nell'interesse della certezza del diritto coniugata con il principio di sussidiarietà, si ritiene opportuno fare salve, sino alle scadenze stabilite nei rispettivi atti, contratti o simili, le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente direttiva.
23. Laddove il numero dei prestatori di servizi non viene limitato, non vi è alcuna ragione di modificare le autorizzazioni in essere, mentre le autorizzazioni future dovranno essere rilasciate nell'osservanza delle disposizioni della presente direttiva.  
24. Laddove il numero dei prestatori di servizi viene limitato, è opportuno che nei periodi transitori si faccia distinzione tra autorizzazioni rilasciate in base a gara pubblica (o procedura equivalente) e le autorizzazioni rilasciate in base a procedure diverse; fra situazioni in cui il prestatore di servizi ha effettuato investimenti significativi o no; dovrà considerarsi se questi investimenti siano stati realizzati in strutture mobili o immobili. Nell'interesse della certezza del diritto occorre che, in ciascun caso, vengano stabilite durate massime, pur lasciando alle amministrazioni nazionali un adeguato margine discrezionale per tener conto delle peculiarità di ciascun caso.  

Motivazione

L'emendamento vuole semplificare il testo della Commissione e al contempo garantire quegli operatori che hanno investito in strutture prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.


Emendamento 13

Considerando 27

(27) Gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire livelli adeguati di protezione sociale per tutto il personale delle imprese che forniscono servizi portuali. (27) Gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire livelli adeguati di protezione sociale per tutto il personale delle imprese che forniscono servizi portuali e di evitare che la professionalità e la competenza professionale esistenti in ogni porto non diminuiscano né vadano disperse a seguito della potenziale entrata sul mercato di nuovi operatori.

Motivazione

Rispetto ai servizi tecnico-nautici in alcuni Stati membri i prestatori di tali servizi (in particolare piloti portuali e ormeggiatori) accedono al mercato dopo una selezione eseguita dalle autorità pubbliche che ne valutano la capacità professionale e il mantenimento della stessa nel tempo. Inoltre, le persone che forniscono tali servizi sono qualificate e specializzate rispetto alle caratteristiche specifiche del porto in cui viene loro consentito "l'ingresso sul mercato". Da un lato, essi possono non trovare necessariamente occupazioni alternative, e dall'altro la loro "migrazione" da un porto all'altro ha sicuramente conseguenze sociali negative. Infine, la loro conoscenza specifica del porto e delle sue caratteristiche è un patrimonio importante di cui si avvantaggia tutta la comunità, per cui la dispersione di tale patrimonio potrebbe non rispondere a lungo termine allo scopo di conseguire quegli obiettivi di sicurezza che sono il fondamento nazionale dei servizi tecnico-nautici.


Emendamento 14

Articolo 1

Ai prestatori comunitari di servizi portuali è riconosciuta la libertà di fornire servizi portuali nell'osservanza delle disposizioni della presente direttiva. I prestatori di servizi portuali hanno accesso agli impianti portuali nella misura necessaria per poter esercitare le loro attività.

Ai prestatori comunitari di servizi portuali è riconosciuta la libertà di fornire servizi portuali nell'osservanza delle disposizioni della presente direttiva. I prestatori di servizi portuali hanno accesso agli impianti portuali nella misura necessaria per poter esercitare le loro attività e comunque compatibilmente agli assetti strutturali ed organizzativi, alla sicurezza del traffico marittimo, del porto ovvero del sistema portuale in cui operano.

Tuttavia, dette disposizioni non possono applicarsi al pilotaggio, a motivo del suo carattere di servizio pubblico obbligatorio.

Motivazione

L'emendamento vuole chiarire le finalità della direttiva e l'ambito delle prestazioni.

Per evidenti motivi di sicurezza marittima, il controllo del pilotaggio deve continuare ad essere assicurato dalle autorità pubbliche nazionali.

Il regime del pilotaggio rientra d'altronde perfettamente nel quadro del combinato disposto degli articoli 45 e 55 del trattato CE, che escludono dal campo della libera prestazione dei servizi le attività che partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Sembra quindi che il pilotaggio non possa rientrare nel campo di applicazione della direttiva e che gli articoli 45 e 55 del trattato CE ostino all'applicazione dell'articolo 49 del trattato.


Emendamento 15

Articolo 2, paragrafo 2

2. La presente direttiva si applica a tutti i porti e sistemi portuali situati nel territorio di uno Stato membro e aperti al traffico marittimo commerciale generale, a condizione che il volume di traffico nel corso degli ultimi tre anni non sia stato mediamente inferiore a tre milioni di t di merci o a 500 000 passeggeri all'anno. 2. La presente direttiva si applica a tutti i porti e sistemi portuali situati nel territorio di uno Stato membro - nonché all'accesso al mare e dal mare e/o verso o da via navigabile, qualora lo Stato membro lo reputi sicuro - e aperti al traffico commerciale generale, a condizione che il volume di traffico nel corso degli ultimi tre anni non sia stato mediamente inferiore a tre milioni di t di merci o a 500 000 passeggeri all'anno.

Motivazione

E' importante che il campo di applicazione sia definito nel modo più ampio allo scopo di beneficiare, ogniqualvolta possibile, dei vantaggi di una concorrenza equa. Di conseguenza, non vi è alcun motivo di escludere i porti interni e i fiumi se soddisfano i criteri. Per quanto riguarda l'accesso ai porti, è comunque essenziale che non sia compromessa la sicurezza, segnatamente quando si tratta di rotte marittime che attraversano arcipelaghi o di altre difficili rotte fluviali. E' quindi lasciato alla discrezione degli Stati membri decidere quando sia il momento opportuno per liberalizzare tali attività.


Emendamento 16

Articolo 2, paragrafo 3

3. Qualora un porto raggiunga il volume di traffico merci di cui al paragrafo 2, senza tuttavia raggiungere il corrispondente volume di traffico passeggeri, le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai servizi portuali riservati esclusivamente ai passeggeri. Se il porto raggiunge il volume di traffico passeggeri di cui al paragrafo 2 ma non il volume di traffico merci, le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai servizi portuali riservati esclusivamente alle merci. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione pubblica, a titolo informativo, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco dei porti di cuialpresente articolo.Tale elenco è pubblicato per la prima volta entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, una volta all'anno. 3. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione pubblica, a titolo informativo, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco dei porti e dei sistemi portuali marittimi, di cui al presente articolo.Tale elenco è pubblicato per la prima volta entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, una volta all'anno.

Motivazione

Le previste regolamentazioni dettagliate per il calcolo dei volumi di traffico non sono necessarie.


Emendamento 17

Articolo 3, paragrafo 2

2. Qualora, in applicazione di una delle direttive di cui al paragrafo 1, sia obbligatorio esperire gara pubblica per l'affidamento di un contratto di servizi, l'articolo 8, paragrafi 1,2,3,4 e 5, l'articolo 12, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 13 della presente direttiva non si applicano all'affidamento di tale contratto. 2. Qualora, in applicazione di una delle direttive di cui al paragrafo 1, sia obbligatorio esperire gara pubblica per l'affidamento di un contratto di servizi, l'articolo 8, paragrafi 1,2,3,4 e 5, l'articolo 12, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 13 della presente direttiva non si applicano all'affidamento di tale contratto. In ogni caso, gli Stati membri possono includere le loro norme specifiche nei capitolati d'oneri per l'affidamento dei contratti di servizi.

Motivazione

La direttiva non riconosce la peculiarità dei porti del Mediterraneo e dell'Europa meridionale rispetto a quelli del Nord, la cui struttura, i cui traffici e la cui organizzazione sono assai diversi.




Emendamento 18

Articolo 4, paragrafo 2

2) "sistema portuale": il raggruppamento di due o più porti che servono la stessa città o lo stesso agglomerato urbano;

2)"sistema portuale": due o più porti geograficamente vicini e gestiti da uno stesso ente o da una stessa autorità portuale;

Motivazione

La definizione proposta è più vicina alla realtà portuale, mentre quella figurante nella proposta di direttiva è ambigua e non risponde alla normale situazione esistente nella maggioranza degli Stati membri.


Emendamento 19

Articolo 4, paragrafo 4

4) "servizi portuali": i servizi commerciali che vengono di norma forniti a titolo oneroso in un porto e che sono individuati nell'allegato;

4) "servizi portuali": i servizi che vengono di norma forniti a titolo oneroso in un porto e che sono individuati nell'allegato;

Motivazione

Vi sono servizi tipicamente portuali (come il pilotaggio) che possono non avere carattere rigorosamente commerciale.


Emendamento 20

Articolo 4, paragrafo 7

7) "autoassistenza": situazione nella quale un utente di un porto fornisce a se stesso una o più categorie di servizi portuali e in cui, di norma, non stipula con terzi contratti, comunque denominati, per la fornitura di tali servizi;

7) "autoassistenza": situazione nella quale un utente di un porto fornisce a se stesso,con proprio personale e proprie attrezzature, una o più categorie di servizi portuali, in conformità dei criteri stabiliti nella presente direttiva, e in cui, di norma, non stipula con terzi contratti, comunque denominati, per la fornitura di tali servizi;

Motivazione

In questo modo si chiarisce che l'autoassistenza non può essere effettuata da subappaltatori e deve svolgersi in conformità dei criteri della direttiva.


Emendamento 21

Articolo 6, paragrafo 2

2. I criteri per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente devono essere trasparenti, non discriminatori, obiettivi, pertinenti e proporzionati. Essi devono riguardare esclusivamente le qualifiche professionali del prestatore, la sua solidità finanziaria e l'esistenza di una sufficiente copertura assicurativa, nonché la sicurezza marittima o la sicurezza degli impianti, delle attrezzature e delle persone. L'autorizzazione può comprendere obblighi di servizio pubblico relativi alla sicurezza, regolarità, continuità, qualità, prezzo e condizioni alle quali il servizio può essere fornito.

2. I criteri per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente devono essere trasparenti, non discriminatori, obiettivi, pertinenti e proporzionati. Essi devono riguardare esclusivamente le qualifiche professionali del prestatore, la sua solidità finanziaria e l'esistenza di una sufficiente copertura assicurativa, nonché la sicurezza marittima o la sicurezza degli impianti, delle attrezzature e delle persone eil rispetto delle vigenti disposizioni del diritto del lavoro. L'autorizzazione può comprendere obblighi di servizio pubblico relativi alla sicurezza, regolarità, continuità, qualità, prezzo e condizioni alle quali il servizio può essere fornito. L'autorizzazione può comprendere altresì obblighi inerenti le tutele sociali dei lavoratori interessati. Lo Stato membro disciplina le misure di protezione sociale e salvaguardia dell'occupazione e dei trattamenti contrattuali collettivi applicabili.

Motivazione

L'emendamento salvaguarda quegli Stati membri che avendo delle clausole sociali che tutelano maggiormente i lavoratori vogliano continuare ad applicarle.

Allo scopo di prevenire il dumping sociale, il rispetto delle disposizioni del diritto del lavoro deve far parte dei criteri che l'autorità competente può imporre ad un candidato prestatore di servizi.


Emendamento 22

Articolo 6, paragrafo 3

3. Qualora le qualifiche professionali richieste comprendano cognizioni locali o un'esperienza delle cognizioni locali, l'autorità competente deve fornire una formazione adeguata ai candidati prestatori di servizi. 3. Qualora le qualifiche professionali richieste comprendano cognizioni locali o un'esperienza delle cognizioni locali, lo Stato membro disciplina l'accesso alla professione e gli attestati di idoneità da ottenere previo esame.

Motivazione

La modifica elimina lo sproporzionato onere imposto all'autorità competente di orientare le possibilità di formazione professionale e, in suo luogo, disciplina la responsabilità dello Stato membro per l'accesso alla professione anche per quanto riguarda le cognizioni locali.


Emendamento 23

Articolo 6, paragrafo 4

4. I criteri di cui al paragrafo 2 sono resi pubblici e i prestatori di servizi portuali sono informati in anticipo in merito al procedimento da seguire per ottenere l'autorizzazione. Quest'obbligo si applica anche all'autorizzazione che correla la prestazione del servizio alla realizzazione di un investimenti in beni immobili la cui proprietà sarà trasferita al porto allo scadere dell'autorizzazione.

4. I criteri di cui al paragrafo 2 sono resi pubblici e i prestatori di servizi portuali sono informati in anticipo in merito al procedimento da seguire per ottenere l'autorizzazione. Quest'obbligo si applica anche all'autorizzazione che correla la prestazione del servizio alla realizzazione di un investimenti in beni immobili la cui proprietà sarà trasferita all'autorità competente allo scadere dell'autorizzazione.

Motivazione

Poiché la nozione di "porto", ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, indica esclusivamente una zona di terra e di mare, la modifica al paragrafo 4 è assolutamente necessaria dal punto di vista concettuale.


Emendamento 24

Articolo 6, paragrafo 5

5. Il prestatore dei servizi portuali ha il diritto di impiegare personale di propria scelta per la prestazione dei servizi contemplati dall'autorizzazione. 5.Il prestatore dei servizi portuali,per la prestazione dei servizi contemplati dall'autorizzazione,ha il diritto di impiegare personale di propria sceltanel rispetto comunque delle normative stabilite dallo Stato membro dove il soggetto prestatore eroga detti servizi, anche avuto riguardo alla specificità del lavoro nei porti.

Motivazione

L'emendamento intende chiarire il testo originale della direttiva.


Emendamento 25

Articolo 7, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri possono limitare il numero dei prestatori di servizi portuali solo quando sussistano vincoli di spazio o di capacità disponibile ovvero, in relazione ai servizi tecnico-nautici, per ragioni di sicurezza del traffico marittimo. L'autorità competente deve:

1. Gli Stati membri possono limitare il numero dei prestatori di servizi portuali solo quando sussistano vincoli di spazio o di capacità disponibile ovveroper ragioni di sicurezza, di efficienza economica della navigazione nel porto e nelle acque adiacenti nonché di sicurezza dell'approdo. L'autorità competente deve:

Motivazione

Il testo risulta più chiaro ed il riferimento alla sicurezza non è limitato ai soli servizi tecnico-nautici; inoltre, non si deve perdere di vista il riferimento all'efficienza economica che sta alla base della proposta della Commissione.


Emendamento 26

Articolo 7, paragrafo 2

2. Qualora esistano vincoli relativi allo spazio o alla capacità disponibile e, in assenza di circostanze eccezionali connesse al volume del traffico e alle categorie delle merci trasportate, l'autorità competente autorizza almeno due prestatori di servizi per ciascuna categoria di merci trasportate totalmente indipendenti l'uno dall'altro per ciascuna categoria di merci trasportate. Decade

Motivazione

Non è opportuna una limitazione obbligatoria a due prestatori di servizi.


Emendamento 27

Articolo 7, paragrafo 3

3. Qualora l'autorità competente che decide le limitazioni relative a un determinato porto sia anche l'ente di gestione del porto e qualora questo stesso ente, o il prestatore di servizi sul quale esso ha esercita un controllo diretto o indiretto o nel quale detiene una partecipazione, sia altresì prestatore di servizi in tale porto o desideri diventarlo, lo Stato membro interessato designa un'autorità competente diversa alla quale affida l'incarico di prendere la decisione o di approvare la decisione in merito alle limitazioni. L'autorità competente designata deve essere indipendente dall'organismo di gestione del porto di cui trattasi e non deve: 3. Qualora l'autorità competente che decide le limitazioni relative a un determinato porto sia anche l'ente di gestione del porto e qualora questo stesso ente, o il prestatore di servizi sul quale esso ha esercita un controllo diretto o indiretto o nel quale detiene una partecipazione, sia altresì prestatore di servizi in tale porto o desideri diventarlo, lo Stato membro - qualora si tratti di una prestazione di servizi identica o in concorrenza - designa un'altra autorità cui affida il controllo delle decisioni e l'approvazione delle decisioni inerenti alle limitazioni; le autorità nazionali antitrust risultano le più indicate ad assolvere tali mansioni.
a) essere prestatrice di servizi portuali simili a quelli forniti da uno qualsiasi di prestatori di servizi del porto in questione, né  
b) esercitare un controllo diretto e indiretto sui prestatori di servizi del porto in questione o detenere una partecipazione in essi.  

Motivazione

Le autorità nazionali antitrust sono quelle meglio indicate ad occuparsi, di volta in volta, delle decisioni sulle limitazioni e sulla selezione dei prestatori di servizi portuali. In situazioni di posizione dominante o di abuso della stessa, possono essere tranquillamente applicate le norme sulla concorrenza.


Emendamento 28

Articolo 8, paragrafo 1

1. Se il numero dei prestatori dei servizi portuali viene limitato ai sensi dell'articolo 7, l'autorità competente prende i provvedimenti necessari per istituire un procedimento di selezione trasparente ed obiettivo, tramite bando di gara, nell'osservanza di criteri di selezione proporzionati, non discriminatori e pertinenti. 1. Se il numero dei prestatori dei servizi portuali viene limitato ai sensi dell'articolo 7 dall'autorità competente, quest'ultima prende i provvedimenti necessari per istituire un procedimento di selezione trasparente ed obiettivo, tramite bando di gara o procedura equivalente, nell'osservanza di criteri di selezione proporzionati, non discriminatori e pertinenti.

Motivazione

Bisognerebbe esplicitare che la limitazione dell'accesso è intesa come una chiara decisione dell'autorità competente per limitare l'accesso al mercato. Esistono altre procedure di aggiudicazione paragonabili al bando di gara.


Emendamento 29

Articolo 8, paragrafo 3

3. Nel pubblicare l'invito l'autorità competente fornisce anche le seguenti informazioni: 3. Nel pubblicare l'invito l'autorità competente fornisce anche le seguenti informazioni:
a) i criteri di autorizzazione e di selezione che definiscono le prescrizioni minime dell'autorità; a) i criteri e le condizioni di autorizzazione e di selezione che definiscono le prescrizioni minime dell'autorità,compresi la legislazione sociale applicabile e i criteri minimi di servizio pubblico stabiliti in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2;
b) i criteri di affidamento, che definiscono i motivi in base ai quali l'autorità sceglierà fra le offerte che soddisfano i criteri di selezione; b) i criteri di affidamento, che definiscono i motivi in base ai quali l'autorità sceglierà fra le offerte che soddisfano i criteri di selezione;
c) le condizioni che definiscono gli obblighi di servizio pubblico contemplate dal contratto e che indicano le risorse che sono messe a disposizione del candidato prescelto insieme alle condizioni, alle modalità e alle disposizioni applicabili. c) le condizioni che definiscono gli obblighi di servizio pubblico contemplate dal contratto e che indicano le infrastrutture e le attrezzature che sono messe a disposizione del candidato prescelto insieme alle condizioni, alle modalità e alle disposizioni applicabili;
 c bis) le sanzioni e le condizioni di ritiro in caso di mancato rispetto;
 c ter) la durata dell'autorizzazione.

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare quale informazione dovrebbe figurare nella pubblicazione dell'autorità competente.




Emendamento 30

Articolo 8, paragrafo 6

6. Qualora l'autorità competente che esperisce la procedura di selezione in relazione a un determinato porto sia anche l'ente di gestione di tale porto e qualora questo stesso ente o il prestatore di servizi sul quale questi esercita un controllo diretto o indiretto o detiene una partecipazione, sia o desideri diventare prestatore di servizi in tale porto, gli Stati membri designano una autorità competente diversa alla quale affidano il compito di esperire la procedura di selezione di cui trattasi. La nuova autorità competente dev'essere indipendente dall'ente gestore del porto di cui trattasi e non deve: 6. Qualora l'autorità competente che esperisce la procedura di selezione concernente il servizio portuale in relazione a un determinato porto sia anche l'ente di gestione di tale porto e qualora questo stesso ente o il prestatore di servizi sul quale questi esercita un controllo diretto o indiretto o detiene una partecipazione, sia o desideri diventare prestatore di questi servizi in tale porto, gli Stati membri - qualora si tratti di una prestazione di servizi identica o in concorrenza - designano un'altra autorità cui affidano il controllo delle procedure di selezione (a norma dell'articolo 7).

Se l'autorità competente è attiva in una categoria principale di servizi portuali (servizi tecnico-nautici, movimentazione delle merci o servizi passeggeri), non è necessario designare un'autorità competente diversa per esperire la procedura di selezione riguardante un'altra categoria principale.

a) essere prestatrice di servizi portuali simili a quelli forniti da uno qualsiasi di prestatori di servizi del porto in questione, né
b) esercitare un controllo diretto e indiretto sui prestatori di servizi del porto in questione o detenere una partecipazione in essi.

Motivazione

Le autorità nazionali antitrust sono quelle meglio indicate ad occuparsi, di volta in volta, delle decisioni sulle limitazioni e sulla selezione dei prestatori di servizi portuali. In situazioni di posizione dominante o di abuso della stessa, possono essere tranquillamente applicate le norme sulla concorrenza.

La nomina di un'altra autorità competente è necessaria solo se può configurarsi un conflitto d'interessi. Se l'autorità portuale è incaricata, ad esempio, dei servizi di rimorchio, non vi è motivo di privarla dei suoi poteri in materia di autorizzazione e selezione di società che si occupano di movimentazione delle merci. Occorre per quanto possibile evitare di creare un'inutile nuova burocrazia.




Emendamento 31

Articolo 9, paragrafo 1

1. Qualora il prestatore di servizi non effettui alcun investimento o effettui solo investimenti insignificanti ai fini della prestazione dei servizi, la durata massima della sua autorizzazione è di 5 anni; 1. Qualora il prestatore di servizi non effettui alcun investimento o effettui solo investimenti insignificanti ai fini della prestazione dei servizi, la durata massima della sua autorizzazione è di 8 anni;

Motivazione

La proroga del termine deriva dalla necessità di concedere a nuovi prestatori di servizi una prospettiva economicamente sostenibile.


Emendamento 32

Articolo 9 bis (nuovo)

 
Articolo 9 bis
Qualora sia selezionato un nuovo prestatore di servizi, questi rimborsa ai suoi predecessori, sulla base dei prezzi correnti di mercato, il valore delle strutture fisse che da essi riceve.

Motivazione

E' importante non scoraggiare gli investimenti negli impianti portuali. I prestatori di servizi dovrebbero essere indotti ad investire anche negli ultimi anni del loro contratto. Quando un prestatore di servizi perde il proprio diritto di effettuare operazioni in un porto, dovrebbe comunque ricevere una compensazione per gli investimenti compiuti. Dovrebbe essere previsto un obbligo di compensazione solo per le strutture fisse, dal momento che l'interessato può egli stesso vendere le strutture mobili. I dettagli della procedura di compensazione devono essere definiti nel contratto e debitamente resi noti nella procedura di gara.


Emendamento 33

Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo)

 1 bis. Gli Stati membri possono riservare l'autoassistenza agli utenti dei porti le cui navi battono bandiera di uno Stato membro.

Motivazione

Le navi che battono le cosiddette "bandiere di comodo" spesso non soddisfano i necessari requisiti di sicurezza.


Emendamento 34

Articolo 11, paragrafo 2

2. L'autoassistenza può essere soggetta a autorizzazione, secondo criteri di concessione che non devono essere più severi di quelli che si applicano ai prestatori dello stesso tipo di servizi portuali o di servizi analoghi.

2. L'autoassistenza può essere soggetta a autorizzazione, secondo criteri di concessione che devono essere pari a quelli che si applicano ai prestatori dello stesso tipo di servizi portuali o di servizi analoghi.

Motivazione

I criteri previsti per l'autorizzazione all'autoassistenza devono essere identici a quelli stabiliti per l'aggiudicazione.


Emendamento 35

Articolo 14

Le disposizioni della presente direttiva lasciano del tutto impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri in materia di ordine pubblico, di sicurezza delle cose e delle persone nei porti, nonché in materia di tutela dell'ambiente.

Le disposizioni della presente direttiva lasciano del tutto impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri e delle autorità competenti da questi designate in materia di ordine pubblico, di sicurezza delle cose e delle persone nei porti, nonché in materia di tutela dell'ambiente.

Motivazione

Dal momento che gli Stati membri trasferiranno alle "autorità competenti" molti dei compiti e delle competenze di cui alla presente direttiva, è utile indicare in modo esplicito le loro responsabilità per quanto concerne il rispetto della legislazione applicabile.


Emendamento 36

Articolo 15

Ferma restando l'applicazione della presente direttiva e con riserva di ogni altra disposizione del diritto comunitario, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire l'applicazione della loro legislazione sociale. Ferma restando l'applicazione della presente direttiva e con riserva di ogni altra disposizione del diritto comunitario, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire l'applicazione della loro legislazione sociale. Data la peculiare esigenza di sicurezza e di adeguati standard professionali esistenti nelle attività che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri, nell'ambito della sua applicazione ed in base alle altre disposizioni della legge comunitaria, dovranno prendere le misure necessarie a garantire l'applicazione di adeguati standard di tutela sociale, in ogni caso non inferiori a quelli stabiliti dalle direttive in materia sociale applicabili.

Motivazione

Questa formulazione chiarisce e specifica meglio il senso del testo della Commissione.


Emendamento 37

Allegato, punto (2), lettera (c) bis) (nuova)

  (c) bis) carico e scarico

Motivazione

Si completa in tal modo l'allegato.




PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al mercato dei servizi portuali (COM (2001) 35 - C5­0078/2001 - 2001/0047(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM (2001) 35),

- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5­0078/2001),

- visto l'articolo 67 del suo regolamento,

- vista la relazione della {RETT}commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5­0354/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.




MOTIVAZIONE


I. Antecedenti della comunicazione della Commissione

Il 10 dicembre 1997 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento un Libro verde sui porti e sulle infrastrutture marittime. Il Libro verde conteneva indicazioni sull'economia, sui porti e la politica comune dei trasporti UE, sul finanziamento e l'imputazione dei costi dell'infrastruttura portuale e di trasporto marittimo, nonché sui servizi portuali: struttura organizzativa e accesso al mercato.

Il 13 gennaio 1999 il Parlamento si è espresso in merito al Libro verde della Commissione con una risoluzione approvata a grande maggioranza. Nella sua risoluzione il Parlamento chiedeva fra l'altro alla Commissione:

  • di presentare uno studio sulle strutture dei porti marittimi, specificando - anche dal punto di vista dei costi e dei finanziamenti - le distinzioni tra amministrazione portuale, infrastrutture portuali e imprese portuali, ai fini della trasparenza delle condizioni concorrenziali tra i porti marittimi comunitari e all'interno degli stessi,

  • un'efficace applicazione del controllo sugli aiuti e la concorrenza per quanto riguarda i porti marittimi e le imprese portuali, nonché l'elaborazione di un progetto in merito ai suoi orientamenti per quanto concerne il controllo degli aiuti e della concorrenza sul quale è necessario consultare il Consiglio e il Parlamento prima di prendere una decisione definitiva,

  • di ripartire le infrastrutture portuali e del trasporto marittimo ai fini della valutazione del finanziamento pubblico nelle categorie a) Misure pubbliche in materia di infrastrutture di trasporto, b) Misure nel settore delle infrastrutture portuali connesse con le imprese e c) Misure nel settore delle sovrastrutture portuali connesse con le imprese,

  • di garantire l'accesso al mercato a nuove imprese portuali, nell'ambito delle sue competenze attuali, escludendo una normativa comunitaria sulla struttura organizzativa e sull'accesso al mercato per i servizi portuali di carattere generale e

  • eventualmente, una proposta concernente una direttiva sull'accesso al mercato per i servizi marittimi, come ad esempio i servizi di pilotaggio, traino e ormeggio, qualora la Commissione non possa garantire in altro modo l'accesso al mercato sulla base delle sue attuali competenze.


II. Comunicazione della Commissione

Il 13 febbraio 2001 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento una comunicazione dal titolo "Migliorare la qualità dei servizi nei porti marittimi, passaggio essenziale per il sistema dei trasporti in Europa", contenente una proposta di direttiva sull'accesso al mercato dei servizi portuali, nonché un documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 14 febbraio 2001, sulle forme di finanziamento pubblico e i diritti riscossi nei porti marittimi della Comunità.

In questi documenti la Commissione fa presente tra l'altro che

  • sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, non è ancora possibile conseguire una sufficiente trasparenza per quanto riguarda il volume e la qualità del finanziamento pubblico destinato ai porti marittimi,

  • vengono formulati alcuni principi fondamentali nell'applicazione delle norme di concorrenza nel settore portuale, ma da considerazioni di carattere generale non si possono evincere orientamenti sul controllo degli aiuti destinati ai porti marittimi,

  • viene presentata una direttiva sull'accesso al mercato per i servizi portuali non solo in relazione ai servizi tecnico-nautici (pilotaggio, rimorchio e ormeggio), ma anche per il trasbordo di merci (scaricamento, stivamento, trasbordo e altri trasporti all'interno del terminale, stoccaggio, magazzinaggio, deposito, a seconda delle categorie di materiali, raggruppamento del carico), nonché per i servizi passeggeri (compreso imbarco e sbarco).


III. Valutazione della comunicazione della Commissione e conseguenze

La comunicazione della Commissione non ha accolto le posizioni sostanziali del Parlamento europeo sulla politica in materia di porti marittimi, contenute nella sua risoluzione del 1999 poiché, da un canto, non ha effettivamente realizzato lo studio richiesto in materia di trasparenza, né ha elaborato orientamenti in materia di controllo degli aiuti e, dall'altro, ha presentato una direttiva sull'accesso al mercato per tutti i servizi marittimi, e non solo per i servizi tecnico-nautici.

1. Votazione in commissione

Di conseguenza il relatore aveva proposto o sostenuto:

  • di inserire nuove disposizioni sulla trasparenza delle relazioni finanziarie tra i porti marittimi e gli organismi nazionali, sulle conseguenze derivanti dalla trasparenza finanziaria nonché sulle misure di finanziamento pubblico ammissibili a favore dei porti marittimi perché solo in questo modo si potrebbe conseguire un'equa concorrenza tra porti marittimi dell'Unione europea,

  • di escludere i servizi di movimentazione e passeggeri nonché quelli di pilotaggio dall'ambito di applicazione della direttiva, non essendovi alcuna necessità concreta di una regolamentazione dei servizi di movimentazione e passeggeri ovvero perché la regolamentazione dei servizi di pilotaggio dovrebbe rimanere nell'ambito di competenza degli Stati membri per motivi di sicurezza del traffico marittimo.

Queste sostanziali integrazioni e modifiche non hanno trovato maggioranza all'interno della commissione. Per la presente relazione, che contiene solo modifiche marginali rispetto alla proposta della Commissione, non si è inoltre registrata d'altro canto alcuna maggioranza sostanziale, avendo essa ottenuto solo 26 voti favorevoli con 21 voti contrari e 11 astensioni.

2. Conclusioni per l'Aula

In colloqui con i gruppi il relatore si sforzerà di preparare dettagliate proposte di modifica per l'Aula affinché il Parlamento europeo possa decidere su sostanziali integrazioni e modifiche nel suo parere in prima lettura sulla proposta della Commissione.


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FROM THE HOME PAGE
ESPO calls for continued efforts towards a global solution on ship emissions despite referral to IMO
Brussels
Call on the European Commission to address the negative impacts of EU Regional Approach measures
In the third quarter, freight traffic in the port of Antwerp-Bruges decreased by -2.8%.
In the third quarter, freight traffic in the port of Antwerp-Bruges decreased by -2.8%.
Antwerp
In addition to bulk cargo, containers also decreased
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Koper
CMA CGM has signed a declaration of intent
Greer (USTR): Chinese retaliatory measures will not prevent US from rebuilding its shipbuilding base
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Norwegian Cruise Line Holdings ships will refuel with renewable fuels in the port of Barcelona
Miami
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London/Brussels
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Brussels
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Genoa
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Pirate attacks on ships increased by 37% in the third quarter
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Appointments of Port Authority presidents and port reform remain stalled, according to port operators at La Spezia.
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Last August, the Suez Canal was crossed by 1,070 ships (-3.3%)
Last August, the Suez Canal was crossed by 1,070 ships (-3.3%)
Cairo/Ismailia
In the first eight months of 2025, maritime traffic fell by -9.4%
Port of Salerno: Work resumes to complete the "Porta Ovest"
Naples/Rome
Cuccaro appointed special commissioner of the Central Tyrrhenian Port Authority. Annunziata resigns.
Renewal of concession for Croatian shipyard Iskra Shipyard
Sebenico
The naval-mechanical plant will be expanded to an area of 11,000 square meters
In August, freight traffic in the port of Ravenna grew by +10.9%
Ravenna
Bulk cargo is on the rise. Miscellaneous cargo is on the decline.
Federlogistica has established its own representation in the Iberian Peninsula
Genoa
It will support Italian entrepreneurs operating in Spain
Boluda acquires Royal Boskalis' towage and salvage operations in Australia and Papua New Guinea.
Valencia
Transaction valued at $640 million
ESPO urges IMO States to formally adopt the Net-Zero Framework
Brussels
The association also urges the EU Commission to align European standards
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Los Angeles
Invitation to submit expressions of interest
In the third quarter, Italy's connection index to the global containerized maritime services network grew by +2.7%.
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Geneva
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Singapore
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Trieste
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Genoa
The terminal's operating conditions have been redefined, bringing them back to the multipurpose function, in compliance with the ruling of the Council of State and the PRP
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Padua
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Beijing
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Carnival closes its best quarter ever
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Miami
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With a gross tonnage of 160,000 tons, they will be larger than the units originally planned
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Palermo
The direct intervention of the AdSP commissioner Tardino was crucial - explain Filt, Fit and Uilt
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Seoul
The company will not modify scheduled services that stop in the United States
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Vienna
The transaction will be completed by the end of this year.
In the second quarter of 2025, freight throughput at the port of Bremen/Bremerhaven increased by +6.0%
In the second quarter of 2025, freight throughput at the port of Bremen/Bremerhaven increased by +6.0%
Bremen
Miscellaneous cargo is growing. Bulk cargo is declining.
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New Delhi
Shipyard production capacity expected to increase to 4.5 million gross tonnage per year
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Paris
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It will take over ownership from British private equity firm LDC
Royal Caribbean agrees with Meyer Turku to build Icon ships for a decade
Miami
Order confirmed for a fifth Icon cruise ship and option placed on a seventh unit of the same series
Maersk announces it will not apply surcharges for new US tariffs on Chinese vessels
Copenhagen
The company assures that it will not make any changes to its services
Cochin Shipyard and KSOE enter into strategic collaboration in shipbuilding sector
New Delhi
The creation of approximately two thousand direct jobs is expected
DHL will resume freight shipments from Germany to the United States for corporate customers.
Bonn
They had been suspended due to the removal in the USA of the "de minimis" threshold for goods with a value of less than 800 dollars.
World Business Council for Sustainable Development Statement in Support of the IMO Net-Zero Framework
Ancona: Tax fraud in the shipbuilding sector
Ancona
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Birmingham
The transaction will be completed in early 2026
Containerized cargo at the port of Algeciras decreased by -9.4% last month
Algeciras
The 20-foot containers handled were 399 thousand (-0.7%)
Italferr participates in Europe's largest railway electrification contract
Rome
Activities within the Rail Baltica project
The Port of La Spezia has completed its first cold ironing tests at Molo Garibaldi.
La Spezia
The transformation cabin at the dock has been connected to the cruise ship "MSC Seaview"
Global Ports Holding has signed a contract to manage the Casablanca cruise terminal.
Istanbul
15-year agreement with option for a 20-year extension
A conference on e-commerce returns at LIUC
Castellanza
In the fashion sector they represent over 30% of online orders in Europe
Australian Scott McKay is the new president of the International Cargo Handling Association.
London
He took over from John Beckett
Fincantieri and Defcomm sign agreement for the development of surface drones.
Trieste
Co-investment to accelerate its industrialization
Container traffic in the port of Valencia fell by 11.6% in September.
Valencia
In the third quarter of 2025, overall freight traffic decreased by -3.2%
Container traffic at the Port of Long Beach increased by 0.7% in the third quarter.
Long Beach
Empty spaces are rising. Full capacity at boarding and disembarking is down 1.0% and 8.5% respectively.
Piacenza: The port of Gioia Tauro aims to handle seven million containers by 2029.
Genoa
Transhipment - he underlined - represents an essential gateway for international goods into the national market.
Arkas Line's new direct service connects the Eastern Mediterranean and Italy with West Africa.
Izmir
It will be held on a weekly basis
Assocostieri urges revitalization of the national bunkering sector
Genoa
Among the proposals, making it possible to use barges as floating storage facilities for alternative fuels
The Ministry of Transport has requested an agreement for Consalvo to become president of the Eastern Adriatic Port Authority.
Rome/Trieste
Fedriga: The Friuli Venezia Giulia Region will express its agreement
Federmar-Cisal proposes a new distribution of the tonnage tax benefits
Rome
Pico: For maritime personnel, financial recognition is not always proportionate to the essential role they play
P&O Maritime Logistics completes acquisition of controlling stake in NovaAlgoma Cement Carriers
Lugano
Obtained the necessary regulatory approvals
Fatal accident in the port of Ravenna
Ravenna
A 67-year-old truck driver lost his life at the Sapir terminal.
A Norwegian delegation visits the Northern Tyrrhenian Port Authority
Livorno
ABB's quarterly financial performance shows sharp growth
Zurich
In the period July-September the value of new orders increased by +11.6%
Fratelli Neri buys two tugboats produced by Egypt's Misr Tugboats Factory
Ismailia
They will be taken into delivery in the first quarter of 2026
COSCO Shipping Ports Sets New Quarterly Container Traffic Record
Hong Kong
In the period July-September, 29.8 million TEUs were handled (+3.6%)
Container traffic in the port of Hong Kong fell by -9.2% in the third quarter
Hong Kong
A 16.3% drop was recorded in September
Port of Civitavecchia appoints members of the Marine Resources Partnership Body
Civitavecchia
He will remain in office for four years
New quarterly record for container traffic handled by CMPort port terminals
Hong Kong
New highs recorded both in China and at overseas ports
CMA CGM to order six feeder containerships from Cochin Shipyard
Kochi
Order worth approximately 300 million dollars
Efficient solutions for the port launching of floating wind turbines are being studied in France
Trondheim/Brest
Agreement between the Norwegian BOA and the port of Brest
Augusta Due has acquired a second new tanker built by Fujian Southeast Shipbuilding Co.
Rome
It has a capacity of 18,590 deadweight tons.
IRU, CLECAT, ESC and GCCA oppose binding targets for demand for zero-emission trucks
Brussels
They ask to focus instead on creating favorable conditions for operators to be able to use them.
Marialaura Dell'Abate is the new president of Confitarma's Young Shipowners' Group.
Rome
In the third quarter, cargo traffic in Russian ports grew by +4%
St. Petersburg
Only import loads are decreasing
Matteo Caiti appointed country manager for Italy at Forto
Milan
The goal is to consolidate growth on the Italian market
DP World to build and operate multimodal terminal in Uzbekistan
Dubai
Joint venture with Tashkent Invest
Confitarma welcomes Senate approval of simplification measures for the maritime transport sector.
Rome
A rapid approval in the Chamber is also hoped for
Applications for rail freight transport incentives are now open.
Rome
From today the requests to access the Ferrobonus
The maritime, port and logistics sector asks the Ministry of Transport for clarification on the regulation on waiting times for loading and unloading goods
Rome
A dialogue was called to determine the identification of correct application indications of the law
Four icebreakers for the U.S. Coast Guard will be built in Finland.
Washington
Agreement signed by Presidents Donald Trump and Alexander Stubb
PSA International wins the "Best Singapore Investor in Italy" award.
Genoa
It was awarded by the Italian Chamber of Commerce in Singapore
The Italian Navy's Olterra ship was launched in Genoa.
Genoa
It is the first military project built by the T. Mariotti shipyard
The first ferry owned by the Sicilian Region launched in Palermo
Palermo
Folgiero: Revitalization of the Sicilian shipyard as part of Fincantieri's new industrial plan
In the third quarter, containers carried by OOCL vessels increased by +0.7%
Hong Kong
Accentuation of the reduction in revenues which fell by -25.9%
Assologistica approves new rules on pallet exchange
Rome
Approved by the Senate, the text passes to the Chamber of Deputies
Offshore wind farm in the port of Augusta ready in two or three years
Palermo
Di Sarcina: We are confident in a rapid allocation of the planned resources, amounting to approximately 50 million euros.
In the Netherlands, a self-driving vessel has been authorised to sail outside a restricted area.
Rotterdam
German company Helsing acquires Blue Ocean Monitoring
London
Australian company builds self-driving submarines
SAILING LIST
Visual Sailing List
Departure ports
Arrival ports by:
- alphabetical order
- country
- geographical areas
The decree designating the port of Taranto as a national offshore wind hub has been made official.
Taranto
Gugliotti: Unlock resources for modernizing and upgrading port areas
One of two injured sailors from vessel attacked in Gulf of Aden dies
Amsterdam/London
Dominquez (IMO): Strong condemnation of any type of attack against ships
Salvini met with the deputy CEO of the Turkish terminal operator Yilport.
Rome
At the centre of the meeting was the dredging of the port of Taranto.
The Logistics & Sea Academy has equipped itself with new simulators for operating ships, tugboats, trains and port cranes
Venice
Investment of four million euros
Giovanni Punzo, founder and president of CIS - Interporto Campano for thirty years, has died.
Nola
Among the founders of Italo, the first private Italian operator on the high-speed rail network
The new two-masted ro-ro ship Neoliner Origin will arrive in Livorno tomorrow.
Vado Ligure
It has a capacity of 1,200 linear meters of rolling stock
The refinancing of the Setramar group's capital structure has been completed.
Ravenna
Merli: a crucial step in our growth journey
Liguori's term as head of the Trieste Port Authority has been extended.
Rome
Confirmed in the role of extraordinary commissioner of the institution
Agreement to complete electrification work on the docks at the port of Gioia Tauro
Gioia Tauro
The 70 million euro investment to complete the project has been confirmed.
A Maersk delegation at the Grendi Group's container terminal in Cagliari's Porto Canale.
Milan
At the centre of the debate is the development of traffic towards North Africa
Geodis appoints Maurizio Bortolan as CEO for Italy
Milan
It will coordinate the three business lines Contract Logistics, Freight Forwarding and Road Transport
Port of Livorno: Protests over Gaza must not block operations.
Livorno
The members of the Partnership Body highlighted the need for it to be accessible to all vessels
GNV, agreement with Sicilian terminal operator Portitalia is positive.
Genoa
The company specified that the aim was exclusively to temporarily supplement the tariffs.
Two days of work with ESPO in Rome on the Mediterranean and European ports
Rome
Meetings organized by Assoporti
In 2024, 112 million counterfeit items were seized in the European Union.
Brussels
Record estimated value of 3.8 billion euros
Strikes and protests in ports, request for information from the Guarantor
Rome
Request for information from prefects, port authorities, and port authorities
Danaos Corporation has ordered two 7,165 TEU containerships from Dalian Shanhaiguan.
Athens
They will be taken into delivery in the third quarter of 2027
In the second quarter, freight traffic on the Austrian rail network fell by -1.4%.
Vienna
Only domestic traffic is growing
ALS (FBH Group) has acquired 80% of Trans World Shipping and Moda Express of USA.
Rozzano
The two companies have 500 employees and are active in Italy, France, the United Kingdom and the United States.
Circle's revenue increased by 62.1% in the first half of 2025
Milan
Net profit of over 1.0 million euros (+1.8%)
A Ukrainian delegation hosted by the Northern Tyrrhenian Sea Port Authority
Livorno
Cooperation in the field of training and safety at work in ports
The EIB is financing Phase A of Genoa's new breakwater with €300 million.
Luxembourg
The total investment is 937 million euros
This summer, GNV ships carried 1.7 million passengers (+9%)
Valencia
In the next few days the company will take delivery of "GNV Virgo", the first LNG-powered vessel
The project for the expansion, safety improvements, and extraordinary maintenance of the port of Pozzallo has been presented.
Pozzallo
It provides for the construction of the breakwater arm
Fincantieri delivers the new Star Princess cruise ship to Princess Cruises
Monfalcone
It has a gross tonnage of 177,800 tons and a capacity of 4,300 passengers.
A seminar on the new law on interports will be held in Milan on October 2nd.
Milan
It is organized by the Chamber of Commerce of Padua
Filt Cgil calls on port administrators and businesses to join the action against the Palestinian massacre.
Rome
This burden – the union highlighted – cannot be placed solely on the shoulders of dock workers.
The agreement between the Italian Merchant Marine Academy Foundation and the NATO Center in La Spezia has been renewed.
Genoa
The collaboration signed in 2023 has been confirmed
Fischer & Rechsteiner and Gimax International acquire BCUBE's Freight Forwarding business.
Genoa
The completion of the transaction is expected in the next few days
Fermerci outlines a dramatic scenario for the European rail freight transport sector
Rome
Rizzi: There is a real risk of a shift towards exclusively road transport.
Sogedim opens a new branch in Modena
Mesero
Initially, the activity will be dedicated exclusively to UK export traffic and will then extend to other European markets.
Eni completes the sale of a 30% stake in the Baleine project in Ivory Coast to Vitol.
San Donato Milanese
The field was discovered in 2021 and production started in 2023
The new PCTC Grande Svezia has joined the Grimaldi Group's fleet.
Naples
It has a maximum capacity of 9,000 ceu
The Cagliari City Council approves its opinion on the Sardinian Ports Development Plan.
Cagliari
Green light unanimously
The railway sector contributes 1.4% of the European Union's GDP.
Brussels
Study commissioned by CER
In the port of Naples, the Coast Guard has detained the bulk carrier Tanais Dream.
Naples
Serious irregularities found on board
Agreement to accelerate the implementation of robotics in Fincantieri's production processes
Trieste
It was signed with the Friulian Idea Prototipi
Sergio Liardo is the new general commander of the Port Authority Corps - Coast Guard
Rome
He takes over from Admiral Nicola Carlone
DBA to supply new Terminal Operating System for Georgia's Batumi Port
Villorba
The project includes all phases of development, testing and operational testing
Attack on a ship in the Gulf of Aden
Portsmouth
The captain reported hearing an impact in the water and an explosion
Danilo Ricci has been appointed managing director of Tarros Line.
La Spezia
He has held various positions in Italy and abroad within the group
Permanent discussion table between Confindustria Nautica and Federagenti
Genoa
This is provided for in an agreement signed today in Genoa
In the first half of 2025, cruise traffic in Italian ports grew by +6%
Venice
The twelfth edition of Italian Cruise Day will be held in Catania on October 24th.
SAL Heavy Lift buys two semi-submersible vessels from Pan Ocean
Hamburg
They were built in 2008 and 2012
30% of Sangritana Cargo will be acquired by the Marche-based company Transadriatico
The Eagle
The sale will be completed in the next few days
The eighth edition of "A Sea of Switzerland" will be held in Lugano on October 6th.
Lugano
Forum on economic and logistical integration between Ligurian ports, the Northwest manufacturing area, and Switzerland
Assoporti will meet at RemTech EXPO 2025 to discuss the green transition in Italian ports.
Ferrara
The Smart Ports Award was awarded to three Port System Authorities
DEME orders new cable-laying vessel from Singapore-based PaxOcean
Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
It will be built in the Chinese shipyard of Zhoushan
The first shipment of Syrian oil in 14 years arrives at the port of Trieste.
London
Part of the cargo - S&P Global Commodity Insights reports - was unloaded at the Sardinian terminal of Sarroch
In August, freight traffic in the port of Taranto grew by +20.3%
Taranto
The ferry "Drea" was also rejected by the Apulian port, where however it is temporarily stopped
Container traffic at the Port of Los Angeles remained stable in August.
Los Angeles
Volumes expected to decline in the remainder of 2025
Meeting between the port authorities of Jacksonville and Livorno
Livorno
Among the objectives, to start one or more direct services between the two ports
Italian State Railways and ENAC sign an agreement for the use of drones in infrastructure monitoring.
Rome
They will also be used to fly over sections of the railway and road network that would otherwise be difficult to monitor.
A.SPE.DO, the port of La Spezia is essential to ensuring employment, development, and a future for the local economy.
La Spezia
Landolfi: We cannot afford to underestimate its value.
PORTS
Italian Ports:
Ancona Genoa Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Leghorn Taranto
Cagliari Naples Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venice
Italian Interports: list World Ports: map
DATABASE
ShipownersShipbuilding and Shiprepairing Yards
ForwardersShip Suppliers
Shipping AgentsTruckers
MEETINGS
A seminar on the new law on interports will be held in Milan on October 2nd.
Milan
It is organized by the Chamber of Commerce of Padua
The eighth edition of "A Sea of Switzerland" will be held in Lugano on October 6th.
Lugano
››› Meetings File
PRESS REVIEW
Foreign firms to operate 3 terminals under Ctg Port for up to 30 years; deals by December
(The Business Standard)
We'II Rebuild Apapa, Tin-Can Ports In 48 Months - Dantsoho
(Leadership)
››› Press Review File
FORUM of Shipping
and Logistics
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› File
The MIT meets with the heads of the Italian AdSPs
Rome
Meeting on the government's strategic vision for the sector and port reform
Yang Ming orders Hanwha Ocean Co. to build seven 15,880 TEU container ships
Keelung
They will be delivered between 2028 and 2029
Over 40 expressions of interest have been received for the development of the Ukrainian port of Chornomorsk.
Kiev
Today the first meeting of the tender commission
The first commercial ship is expected at the public dock in Largo Trattaroli in Ravenna.
Ravenna
The car carrier "AICC Huanghu" is coming soon
Assiterminal's Terminal Road Show is starting
Genoa
Cognolato: We want to strengthen our ties with local communities and territories.
Container traffic at the Port of Long Beach decreased by 1.3% last month.
Long Beach
Empty containers are increasing. Full containers are decreasing.
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genoa - ITALY
phone: +39.010.2462122, fax: +39.010.2516768, e-mail
VAT number: 03532950106
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Editor in chief: Bruno Bellio
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